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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 27/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per cessazione della materia del contendere
Resistente/Appellato: Estinzione per cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, che paga le imposte dirette con il sistema del sostituto d'imposta, impugna il silenzio rifiuto con il quale l'Agenzia ha denegato il rimborso delle imposte dirette e quant'altro versato dal Sostituto
d'imposta, non avendo così potuto beneficiare dello sconto del 40 % che normativamente è stato accordato per coloro che hanno la residenza inagibile in zona cratere per il periodo di riferimento. L'ufficio sostiene la correttezza del proprio operato, in quanto il contribuente è decaduto dal diritto, essendo passato un periodo maggiore rispetto a quando le imposte risultano versate;
che la norma prevede che in alcun caso può farsi luogo a rimborso di quanto versato;
che il contribuente ha operato una libera scelta,
in quanto poteva chiedere al sostituto di imposta di non versare;
che i rimborsi renderebbero la norma priva di copertura. All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che a fronte dell'avvenuta esecuzione del rimborso previsto hanno chiesto a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate;
essendo conforme a diritto provvede in conformità.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 94/2024 depositato il 27/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per cessazione della materia del contendere
Resistente/Appellato: Estinzione per cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, che paga le imposte dirette con il sistema del sostituto d'imposta, impugna il silenzio rifiuto con il quale l'Agenzia ha denegato il rimborso delle imposte dirette e quant'altro versato dal Sostituto
d'imposta, non avendo così potuto beneficiare dello sconto del 40 % che normativamente è stato accordato per coloro che hanno la residenza inagibile in zona cratere per il periodo di riferimento. L'ufficio sostiene la correttezza del proprio operato, in quanto il contribuente è decaduto dal diritto, essendo passato un periodo maggiore rispetto a quando le imposte risultano versate;
che la norma prevede che in alcun caso può farsi luogo a rimborso di quanto versato;
che il contribuente ha operato una libera scelta,
in quanto poteva chiedere al sostituto di imposta di non versare;
che i rimborsi renderebbero la norma priva di copertura. All'esito la causa è stata decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, che a fronte dell'avvenuta esecuzione del rimborso previsto hanno chiesto a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, con spese compensate;
essendo conforme a diritto provvede in conformità.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere spese compensate.