Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 790
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica della cartella presupposta

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso annullando l'atto impugnato.

  • Accolto
    Violazione parametri forensi

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, poiché la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari, senza adeguata motivazione, integra violazione di legge. Il giudice di primo grado non ha fornito motivazione specifica per discostarsi dai parametri, limitandosi a richiamare l'esiguità del valore della controversia.

  • Accolto
    Soccombenza delle parti appellate

    La Corte ha condannato ciascuna delle parti appellate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 790
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 790
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo