CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 374/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16081/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 602/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente alla cartella di pagamento concernente tassa automobilistica anno 2014 per l'importo di euro 74,70, deducendone, tra l'altro, l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del credito.
Il Giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso, annullando l'atto impugnato, ma liquidava le spese di lite in euro 100,00 per ciascun Ente resistente, oltre accessori, in favore del difensore antistatario del Ricorrente.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Contribuente, limitando l'impugnazione al solo capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, per avere il Giudice di primo grado liquidato compensi manifestamente inferiori ai valori minimi inderogabili previsti per lo scaglione di riferimento
Le parti Appellate non si costituivano resistendo all'appello.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
È pacifico tra le parti che il giudizio di primo grado si sia concluso con l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, con conseguente soccombenza totale degli enti resistenti. Ciò posto, l'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 sancisce il principio della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri vigenti ratione temporis. Nel caso di specie, la sentenza appellata ha liquidato le spese di lite in euro 100,00 per ciascun ente resistente, senza fornire alcuna specifica motivazione idonea a giustificare lo scostamento dai parametri forensi, limitandosi a richiamare genericamente l'esiguità del valore della controversia. Orbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice può discostarsi dai parametri medi, ma non può liquidare compensi inferiori ai minimi previsti, se non dando conto, con motivazione puntuale e specifica, delle ragioni che giustificano tale deroga. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari integra violazione di legge ove non sorretta da adeguata motivazione, non essendo sufficiente il richiamo a clausole di stile quali la semplicità della controversia o il modesto valore della causa. Nel caso in esame, per le controversie di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 1.100,00, i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, prevedono compensi complessivamente superiori a quelli riconosciuti dal giudice di primo grado anche applicando la massima riduzione consentita. La liquidazione operata risulta pertanto arbitraria, immotivata e lesiva del principio di proporzionalità e adeguatezza del compenso professionale, con conseguente necessità di riforma della sentenza sul punto. L'appello va dunque accolto, con riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite del primo grado, che vanno liquidate in conformità ai parametri vigenti, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti appellate, nella misura indicata nella nota spese depositata
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 16081/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma limitatamente al capo relativo alle spese di lite;
condanna ciascuna delle parti appellate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, in € 525,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna altresì ciascuna delle parti appellate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese in atti, in € 540 oltre accessori di legge, con distrazione. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il
Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente
LAUDIERO ZO, Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 374/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16081/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
18 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE SPESE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 602/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, limitatamente alla cartella di pagamento concernente tassa automobilistica anno 2014 per l'importo di euro 74,70, deducendone, tra l'altro, l'omessa notifica della cartella presupposta e la prescrizione del credito.
Il Giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso, annullando l'atto impugnato, ma liquidava le spese di lite in euro 100,00 per ciascun Ente resistente, oltre accessori, in favore del difensore antistatario del Ricorrente.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Contribuente, limitando l'impugnazione al solo capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, per avere il Giudice di primo grado liquidato compensi manifestamente inferiori ai valori minimi inderogabili previsti per lo scaglione di riferimento
Le parti Appellate non si costituivano resistendo all'appello.
Nell'udienza del 28 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall'Appellante, la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello fondato e meritevole di accoglimento.
È pacifico tra le parti che il giudizio di primo grado si sia concluso con l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, con conseguente soccombenza totale degli enti resistenti. Ciò posto, l'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 sancisce il principio della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri vigenti ratione temporis. Nel caso di specie, la sentenza appellata ha liquidato le spese di lite in euro 100,00 per ciascun ente resistente, senza fornire alcuna specifica motivazione idonea a giustificare lo scostamento dai parametri forensi, limitandosi a richiamare genericamente l'esiguità del valore della controversia. Orbene, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice può discostarsi dai parametri medi, ma non può liquidare compensi inferiori ai minimi previsti, se non dando conto, con motivazione puntuale e specifica, delle ragioni che giustificano tale deroga. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari integra violazione di legge ove non sorretta da adeguata motivazione, non essendo sufficiente il richiamo a clausole di stile quali la semplicità della controversia o il modesto valore della causa. Nel caso in esame, per le controversie di valore compreso tra euro 0,00 ed euro 1.100,00, i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, prevedono compensi complessivamente superiori a quelli riconosciuti dal giudice di primo grado anche applicando la massima riduzione consentita. La liquidazione operata risulta pertanto arbitraria, immotivata e lesiva del principio di proporzionalità e adeguatezza del compenso professionale, con conseguente necessità di riforma della sentenza sul punto. L'appello va dunque accolto, con riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite del primo grado, che vanno liquidate in conformità ai parametri vigenti, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti appellate, nella misura indicata nella nota spese depositata
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza n. 16081/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma limitatamente al capo relativo alle spese di lite;
condanna ciascuna delle parti appellate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato, in € 525,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario;
condanna altresì ciascuna delle parti appellate al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come da nota spese in atti, in € 540 oltre accessori di legge, con distrazione. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026 Il
Cons. estensore La Presidente Dott. Vincenzo Laudiero Dott. Paola Cappelli