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Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1481/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16426/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ladispoli - Via G Falcone 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0049791 IMU 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'accertamento IMU annualità 2019 per Euro 2225,00 e ne chiedeva l'annullamento perché non era stato preceduto di un avviso bonario
Insisteva per l'accoglimento del ricorso atteso che era liquidava una maggiore IMU relativamente alle pertinenze accatastate insieme all'abitazione e parte ricorrente riteneva legittima l'esenzione da applicare come per la prima casa.
Parlava di insistenza della firma del dirigente nell'atto impugnato e della mancanza dell'attestato di conformità con l'atto originale emesso dall'Ufficio.
Si costituiva il Comune di Ladispoli il quale insisteva sulla validità della richiesta Imu per gli ulteriori tre immobili di cui uno a destinazione abitativa (seconda casa) e gli altri due a destinazione commerciale/palestra locata. Legittimamente l'amministrazione comunale aveva chiesto il pagamento dell'Imu solo per gli ulteriori tre immobili a destinazione abitativa seconda a casa e commerciale, ritenendo esenti l'abitazione principale con il garage.
Un immobile era locato autonomamente ad utilizzo palestra a terzi per cui non poteva avere riconosciute le deduzioni sulla pertinenzialità con l'abitazione principale.
L'altra pertinenza era legittima perché sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma
741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019].
Specificamente gli immobili soggetti ad IMU erano: l'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Foglio 59, particella particella1, sub, rendita 560,36 categoria A7 tassabile perché seconda casa;
l'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Foglio 59, particella particella1, sub, rendita 795,66 categoria C2 locato alla soc. società1 come palestra tassabile perché a destinazione autonoma palestra (diversamente da quanto deduce controparte quanto sostiene la pertinenzialità con l'abitazione principale in quanto magazzino); l'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_2 accatastato al Foglio 66, particella particella, rendita 3711,67 categoria C1 tassabile perché commerciale.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso deve essere rigettato.
In merito all'eccezione relativa alla non validità della firma digitale apposta sull'atto impugnato, si ricorda che il giudice di legittimità ha riaffermato la validità di un avviso di accertamento emesso in liquidazione, in cui era apposta la firma digitale, mediante l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato.
Difatti, ai sensi dell'art. 23 C.A.D. si stabilisce che "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".( cfr. Cass. sezione trib. Sent. n. 16846 del 19/06/2024)
Inoltre, anche per quanto riguarda l'eccezione relativa alla non conformità del supporto analogico notificato si osserva che “La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n.
82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre cha a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale”. La copia analogica ha dunque lo stesso valore della copia cartacea.
Non merita altresì accoglimento l'eccezione in ordine alla non tempestività dell'accertamento dell'amministrazione comunale visto che ha emesso gli avvisi bonari di accertamento impugnati nel termine di legge dei 5 anni successivi a quello in cui andavano versati.
Infatti l'art. 1 comma 161 L296/2006 stabilisce che: < competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>. Come dichiarato dalla ricorrente, la notifica dell'avviso di accertamento
IMU2019 è avvenuta in data 25 settembre 2024, e quindi nei termini di legge e ne consegue la legittimità della richiesta.
Nel merito, il Comune di Ladispoli è legittimata a richiedere l' IMU 2019 atteso che viene chiesta per degli immobili che non sono qualificabili come locali pertinenziali visto che si tratta di una seconda casa con pertinenza e di un locale commerciale.
Tanto premesso, la Corta rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria. Roma 15 dicembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16426/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ladispoli - Via G Falcone 1 00055 Ladispoli RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0049791 IMU 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugnava l'accertamento IMU annualità 2019 per Euro 2225,00 e ne chiedeva l'annullamento perché non era stato preceduto di un avviso bonario
Insisteva per l'accoglimento del ricorso atteso che era liquidava una maggiore IMU relativamente alle pertinenze accatastate insieme all'abitazione e parte ricorrente riteneva legittima l'esenzione da applicare come per la prima casa.
Parlava di insistenza della firma del dirigente nell'atto impugnato e della mancanza dell'attestato di conformità con l'atto originale emesso dall'Ufficio.
Si costituiva il Comune di Ladispoli il quale insisteva sulla validità della richiesta Imu per gli ulteriori tre immobili di cui uno a destinazione abitativa (seconda casa) e gli altri due a destinazione commerciale/palestra locata. Legittimamente l'amministrazione comunale aveva chiesto il pagamento dell'Imu solo per gli ulteriori tre immobili a destinazione abitativa seconda a casa e commerciale, ritenendo esenti l'abitazione principale con il garage.
Un immobile era locato autonomamente ad utilizzo palestra a terzi per cui non poteva avere riconosciute le deduzioni sulla pertinenzialità con l'abitazione principale.
L'altra pertinenza era legittima perché sono assoggettate al regime IMU dell'abitazione principale le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo [art. 1, comma
741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019].
Specificamente gli immobili soggetti ad IMU erano: l'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Foglio 59, particella particella1, sub, rendita 560,36 categoria A7 tassabile perché seconda casa;
l'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_1 accatastato al Foglio 59, particella particella1, sub, rendita 795,66 categoria C2 locato alla soc. società1 come palestra tassabile perché a destinazione autonoma palestra (diversamente da quanto deduce controparte quanto sostiene la pertinenzialità con l'abitazione principale in quanto magazzino); l'immobile sito in Ladispoli, Indirizzo_2 accatastato al Foglio 66, particella particella, rendita 3711,67 categoria C1 tassabile perché commerciale.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso deve essere rigettato.
In merito all'eccezione relativa alla non validità della firma digitale apposta sull'atto impugnato, si ricorda che il giudice di legittimità ha riaffermato la validità di un avviso di accertamento emesso in liquidazione, in cui era apposta la firma digitale, mediante l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario delegato.
Difatti, ai sensi dell'art. 23 C.A.D. si stabilisce che "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".( cfr. Cass. sezione trib. Sent. n. 16846 del 19/06/2024)
Inoltre, anche per quanto riguarda l'eccezione relativa alla non conformità del supporto analogico notificato si osserva che “La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarata conforme all'originale informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs. n.
82 del 2005, tiene luogo del menzionato originale ed è validamente notificata al contribuente, oltre cha a mezzo posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale”. La copia analogica ha dunque lo stesso valore della copia cartacea.
Non merita altresì accoglimento l'eccezione in ordine alla non tempestività dell'accertamento dell'amministrazione comunale visto che ha emesso gli avvisi bonari di accertamento impugnati nel termine di legge dei 5 anni successivi a quello in cui andavano versati.
Infatti l'art. 1 comma 161 L296/2006 stabilisce che: < competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>. Come dichiarato dalla ricorrente, la notifica dell'avviso di accertamento
IMU2019 è avvenuta in data 25 settembre 2024, e quindi nei termini di legge e ne consegue la legittimità della richiesta.
Nel merito, il Comune di Ladispoli è legittimata a richiedere l' IMU 2019 atteso che viene chiesta per degli immobili che non sono qualificabili come locali pertinenziali visto che si tratta di una seconda casa con pertinenza e di un locale commerciale.
Tanto premesso, la Corta rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 oltre oneri di legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria. Roma 15 dicembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia