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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 737/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio I.a.a. Benevento - 00086690625
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA SOSTIT. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA SOSTIT. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA SOSTIT. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110013457112000 CAMERA COMMERCI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110013457112000 IMPOSTA SOSTIT. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120008291143000 TARSU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130002157267000 CAMERA COMMERCI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130002157267000 IMPOSTA SOSTIT. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140001895840000 IMPOSTA SOSTIT. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140002243576001 IMPOSTA BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140002243576001 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi
Resistente/Appellato: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 28/8/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, notificava a Ricorrente_1 la intimazione di pagamento n. 0172025 9001912817/000, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 22.333,93 quale sorta capitale, interessi, sanzioni e spese di recupero, in forza di sei cartelle di pagamento.
2. Ricorrente_1 impugnava quell'atto con riguardo alle sole cartelle che portavano crediti di natura tributaria, dunque ad esclusione della cartella di pagamento n. 01720160003509554000, oggetto di ricorso innanzi al Giudice ordinario tuttora pendente.
La ricorrente non aveva mai ricevuto le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata ai numeri
017 2011 0013 457 112 – 017 2012 0008 291 143 000 – 017 2013 0002 157 267 000 – 017 2014 0001 865
840 000 – 017 2014 0002 243 576 001 e neppure gli atti ad esse prodromici.
I crediti erano colpiti da prescrizione e decadenza.
La CARTELLA DI PAGAMENTO 01720110013457112000 la cui data di presunta notifica è il 3/10/2012, è portatrice di DUE PARTITE DI CREDITO.
LA PRIMA attiene all'imposta di sostituzione ai contribuenti minimi relativa all'annualità 2008; ebbene per questa tipologia di tributo la prescrizione matura dopo cinque anni ma, anche volendo applicare il termine decennale, questo è maturato nel 2022.
Inoltre, come detto in premessa, la ricorrente non è stata destinataria dell'atto accertativo di emissione dell'Ente impositore, il quale è decaduto potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
La SECONDA partita di credito riguarda il diritto annuale della camera di commercio, annualità 2009.
Ebbene il termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire, al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri), è quinquennale (cfr. Cass. Sent. n 34890/2023).
Quanto osservato innanzi deve altresì dirsi per:
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01720130002157267000, la cui data di presunta notifica è il 5/2/2013, parimenti portatrice di due distinte partite di credito relative a imposta di sostituzione ai contribuenti minimi relativa all'annualità 2009 e diritto annuale della camera di commercio, annualità 2010;
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120140001895840000, la cui data di presunta notifica è il 28/11/2014, portatrice di un presunto credito relativo a diritto annuale della camera di commercio, annualità 2010;
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01720120008291143000, la cui data di presunta notifica è il 14/12/2012,
è portatrice di un presunto credito relativo a Tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2012, prescritto per decorso del quinquennio;
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01720140002243576001 la cui data di presunta notifica è il 15/12/2014,
è portatrice di un presunto credito relativo a Imposta di registro anno 2009.
Innanzitutto, non è mai stata notificata alla ricorrente l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, sicché risulta violato il dispositivo dell'art. 76 TUR, a mente del quale «L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.». Inoltre, il credito assertivamente vantato risulta irrimediabilmente prescritto anche considerando il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del DPR n. 131 del 1986, elasso al 31/12/2024.
NULLITA' DELL'INGIUNZIONE PER MANIFESTA CRIPTICITA' – INESISTENZA DI ADEGUATA
MOTIVAZIONE
NULLITA' DELLA PRETESA PER OMESSO COMPUTO DEGLI INTERESSI E SANZIONI MATURATI IN
VIOLAZIONE DEI NECESSARI REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITA' ED ESIGIBILITA'
DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA IN COPIA EX ARTT. 2712, 2179 C.C.
Infine, sin da ora, si impugna ogni eventuale costituzione della resistente e si disconosce, ai sensi degli artt.
2712 e 2719 c.c. tutta la documentazione eventualmente esibita e prodotta in copia dalla stessa.
3. Resistevano sia l'AdE, sia l'AdE-R, ma non, benché evocata in giudizio, la CCIAA Irpinia-Sannio.
4. L'AdE-R deduceva quanto segue.
Le cartelle erano state tutte notificate.
L'AdE-R, inoltre, aveva notificato:
a) intimazione di pagamento n. 0172017900105443200 il 22/6/2017;
b) intimazione di pagamento n. 01720189003424804000 il 17/1/2019;
c) intimazione di pagamento n. 01720199003346743000 il 14/2/2020.
Appare evidente che non vi sia ALCUNA PRESCRIZIONE.
Sulla decadenza e sulla prescrizione.
Come affermato dalla stessa parte attrice l'intimazione è stata regolamene notificata.
Dall'estratto ruolo che si allega emerge senza dubbio alcuno che tutti i ruoli sono stati trasmessi alla comparente Agenzia nell'anno stesso della notifica o, al massimo, l'anno antecedente a quello della notifica, prontamente eseguita.
Ad esempio, in merito all'imposta anno 2009, le somme sono state iscritte a ruolo nel 2013 e l'AdE-R ha notificato il 5.2.2013.
Sulla scorta della normativa regolante la riscossione a mezzo ruolo, ogni doglianza avverso le iscrizioni nei ruoli deve essere rivolta esclusivamente contro l'Ente, mentre l'agente della riscossione, in quanto estraneo alla formazione del ruolo, è esplicitamente reso esente da ogni conseguenza.
In tema di I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A. ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c.
5. L'AdE si opponeva all'accoglimento della domanda, escludendone la fondatezza.
Quanto, in particolare, alla questione relativa agli interessi, sanzioni e compenso si difendeva come segue. Controparte eccepisce la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti.
Al riguardo, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.
602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si legge che: «Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 Aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: «con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima».
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche per la specie, in quanto il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo
(meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
In ogni caso, il ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella.
Ciò rende la domanda attorea del tutto generica e quindi inaccoglibile.
Motivazione dell'intimazione in punto "compenso di riscossione".
In merito al lamentato difetto di motivazione dell'avviso di intimazione in punto "compenso di riscossione" - ferma restando la natura vincolata del modello di avviso di intimazione - si rileva che l'applicazione dei compensi è prevista dalla legge.
In particolare, l'ammontare dei compensi per l'attività svolta dall'Agente della riscossione è determinata dall'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 e calcolato in ottemperanza alla medesima norma.
6. La ricorrente presentava una memoria illustrativa.
La difesa dell'Agenzia Entrate Riscossione, all'atto della propria costituzione in giudizio, dichiara di essere stata all'uopo incaricata dal responsabile del contenzioso Campania, dott. Nominativo_2.
Egli sarebbe stato investito di detto potere in forza di una procura speciale indicata nell'epigrafe delle avverse controdeduzioni, stipulata per atto notar in Roma avente n. di repertorio numero_1 del 23/7/2025.
Sulla scorta di questa fonte del potere, il responsabile del contenzioso Campania avrebbe rilasciato la procura alle liti al difensore di libero foro costituito per il Concessionario della riscossione.
Tuttavia, la predetta procura notarile (Roma, n. di repertorio numero_1 del 23/7/2025) non risulta versata in atti, e ciò comporta un vulnus alla catena di potere e di rappresentanza che, non provata dalla sua fonte, riverbera effetti sul difensore costituito e, per l'effetto, su tutta la sua produzione difensiva.
In altre parole, ad oggi, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può dirsi validamente costituita in giudizio per la ragione innanzi richiamata.
Ebbene, con la procura alle liti i soggetti a ciò legittimati sono investiti dello ius postulandi, vale a dire il potere di rappresentare e difendere in giudizio i loro assistiti;
tuttavia, nel caso che ci occupa, non è stato dimostrato che colui il quale è stato indicato come legale rappresentante dell'Agenzia Entrate – Riscossione, con potere di conferire incarichi di difesa, sia tale.
Ciò è determinante poiché in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (cfr. Cass. Sez. 1, sent.
n. 29244/2021; sent. n. 7589/2023; Cass. n. 29244/2021; Cass., ord. n. 32399/2022; Cass., ord. n.
7589/2023).
Tanto è stato confermato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 12868/2025.
OMESSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI VERSATI IN ATTI DA ADE-R IN PRESENZA
DI ESPLICITO DISCONOCIMENTO IN RICORSO – VIOLAZIONE ART. 25-BIS, D.LGS. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere accolta: la documentazione depositata da parte dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, indispensabile affinché fossero riconosciute le ragioni delle parti resistenti, non può essere considerata, ai fini della decisione, in ragione del vizio essenziale, che vulnera la costituzione della parte: quello evidenziato dalla ricorrente mediante la propria memoria illustrativa.
Poiché, poi, quella memoria sopravveniva, per sua stessa funzione, prima che fosse celebrata l'udienza, la controparte avrebbe potuto produrre l'atto mancante, ovvero chiedere alla Corte di ottenere un termine per l'esecuzione di tale adempimento, ove quello concretamente disponibile fosse eccessivamente esiguo: sicché la Corte non poteva provvedere d'ufficio, ex art. 182 c.p.c. (richiamato dall'art. 12, co. 10, d. lgs. 546/1992; cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 20.10.2021, n. 29244).
Vero è che la memoria illustrativa veniva depositata oltre il termine dei dieci giorni liberi prima dell'udienza
(il 14 Gennaio 2026, quando l'udienza era fissata al 21 successivo), e che l'udienza medesima era fissata in camera di consiglio, ma è altrettanto vero che si trattava di documento comunque presente, nel fascicolo telematico, entro il termine dei cinque giorni liberi precedenti: che il comma 3 dell'art. 32, d. lgs. 546/1992 fissa, al fine di individuare il momento di deposito delle brevi repliche, proprio in ipotesi di trattazione in camera di consiglio, a riprova che è quello il termine oltre cui non è più possibile, alle controparti, esaminare alcuna deduzione.
L'AdE-R, in definitiva, avrebbe dovuto, come si diceva innanzi, produrre l'atto entro la data della camera di consiglio oppure, non oltre la medesima data, richiedere un termine ad hoc.
2. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della particolare complessità della causa nel suo insieme.
P.Q.M.
LA CORTE
1. accoglie la domanda;
2. compensa le spese.
Benevento, così deciso in data 21 Gennaio 2026
Il Giudice est.
Dott. Luigi GALASSO
Il Presidente
Avv. Luciano LA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
GALASSO LUIGI, Relatore
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 737/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio I.a.a. Benevento - 00086690625
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA SOSTIT. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA SOSTIT. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 IMPOSTA SOSTIT. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 REGISTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001912817000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110013457112000 CAMERA COMMERCI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110013457112000 IMPOSTA SOSTIT. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120008291143000 TARSU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130002157267000 CAMERA COMMERCI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720130002157267000 IMPOSTA SOSTIT. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140001895840000 IMPOSTA SOSTIT. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140002243576001 IMPOSTA BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140002243576001 REGISTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da scritti difensivi
Resistente/Appellato: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 28/8/2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Benevento, notificava a Ricorrente_1 la intimazione di pagamento n. 0172025 9001912817/000, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 22.333,93 quale sorta capitale, interessi, sanzioni e spese di recupero, in forza di sei cartelle di pagamento.
2. Ricorrente_1 impugnava quell'atto con riguardo alle sole cartelle che portavano crediti di natura tributaria, dunque ad esclusione della cartella di pagamento n. 01720160003509554000, oggetto di ricorso innanzi al Giudice ordinario tuttora pendente.
La ricorrente non aveva mai ricevuto le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata ai numeri
017 2011 0013 457 112 – 017 2012 0008 291 143 000 – 017 2013 0002 157 267 000 – 017 2014 0001 865
840 000 – 017 2014 0002 243 576 001 e neppure gli atti ad esse prodromici.
I crediti erano colpiti da prescrizione e decadenza.
La CARTELLA DI PAGAMENTO 01720110013457112000 la cui data di presunta notifica è il 3/10/2012, è portatrice di DUE PARTITE DI CREDITO.
LA PRIMA attiene all'imposta di sostituzione ai contribuenti minimi relativa all'annualità 2008; ebbene per questa tipologia di tributo la prescrizione matura dopo cinque anni ma, anche volendo applicare il termine decennale, questo è maturato nel 2022.
Inoltre, come detto in premessa, la ricorrente non è stata destinataria dell'atto accertativo di emissione dell'Ente impositore, il quale è decaduto potestà impositiva ex art. 25 D.Lgs. n. 46/1999.
La SECONDA partita di credito riguarda il diritto annuale della camera di commercio, annualità 2009.
Ebbene il termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire, al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dall'art. 18 della L. n. 580 del 1993 a carico delle imprese iscritte nei relativi registri), è quinquennale (cfr. Cass. Sent. n 34890/2023).
Quanto osservato innanzi deve altresì dirsi per:
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01720130002157267000, la cui data di presunta notifica è il 5/2/2013, parimenti portatrice di due distinte partite di credito relative a imposta di sostituzione ai contribuenti minimi relativa all'annualità 2009 e diritto annuale della camera di commercio, annualità 2010;
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 07120140001895840000, la cui data di presunta notifica è il 28/11/2014, portatrice di un presunto credito relativo a diritto annuale della camera di commercio, annualità 2010;
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01720120008291143000, la cui data di presunta notifica è il 14/12/2012,
è portatrice di un presunto credito relativo a Tassa smaltimento rifiuti dell'anno 2012, prescritto per decorso del quinquennio;
la CARTELLA DI PAGAMENTO N. 01720140002243576001 la cui data di presunta notifica è il 15/12/2014,
è portatrice di un presunto credito relativo a Imposta di registro anno 2009.
Innanzitutto, non è mai stata notificata alla ricorrente l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, sicché risulta violato il dispositivo dell'art. 76 TUR, a mente del quale «L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.». Inoltre, il credito assertivamente vantato risulta irrimediabilmente prescritto anche considerando il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del DPR n. 131 del 1986, elasso al 31/12/2024.
NULLITA' DELL'INGIUNZIONE PER MANIFESTA CRIPTICITA' – INESISTENZA DI ADEGUATA
MOTIVAZIONE
NULLITA' DELLA PRETESA PER OMESSO COMPUTO DEGLI INTERESSI E SANZIONI MATURATI IN
VIOLAZIONE DEI NECESSARI REQUISITI DI CERTEZZA, LIQUIDITA' ED ESIGIBILITA'
DISCONOSCIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA IN COPIA EX ARTT. 2712, 2179 C.C.
Infine, sin da ora, si impugna ogni eventuale costituzione della resistente e si disconosce, ai sensi degli artt.
2712 e 2719 c.c. tutta la documentazione eventualmente esibita e prodotta in copia dalla stessa.
3. Resistevano sia l'AdE, sia l'AdE-R, ma non, benché evocata in giudizio, la CCIAA Irpinia-Sannio.
4. L'AdE-R deduceva quanto segue.
Le cartelle erano state tutte notificate.
L'AdE-R, inoltre, aveva notificato:
a) intimazione di pagamento n. 0172017900105443200 il 22/6/2017;
b) intimazione di pagamento n. 01720189003424804000 il 17/1/2019;
c) intimazione di pagamento n. 01720199003346743000 il 14/2/2020.
Appare evidente che non vi sia ALCUNA PRESCRIZIONE.
Sulla decadenza e sulla prescrizione.
Come affermato dalla stessa parte attrice l'intimazione è stata regolamene notificata.
Dall'estratto ruolo che si allega emerge senza dubbio alcuno che tutti i ruoli sono stati trasmessi alla comparente Agenzia nell'anno stesso della notifica o, al massimo, l'anno antecedente a quello della notifica, prontamente eseguita.
Ad esempio, in merito all'imposta anno 2009, le somme sono state iscritte a ruolo nel 2013 e l'AdE-R ha notificato il 5.2.2013.
Sulla scorta della normativa regolante la riscossione a mezzo ruolo, ogni doglianza avverso le iscrizioni nei ruoli deve essere rivolta esclusivamente contro l'Ente, mentre l'agente della riscossione, in quanto estraneo alla formazione del ruolo, è esplicitamente reso esente da ogni conseguenza.
In tema di I.R.P.E.F., I.R.A.P., I.V.A. ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c.
5. L'AdE si opponeva all'accoglimento della domanda, escludendone la fondatezza.
Quanto, in particolare, alla questione relativa agli interessi, sanzioni e compenso si difendeva come segue. Controparte eccepisce la carenza motivazionale dell'atto opposto, ravvisata nella mancata indicazione del tasso di interesse applicato/ nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti.
Al riguardo, qualora controparte abbia inteso riferirsi agli interessi di mora previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.
602 del 1973 ed esposti nell'avviso contestato, si evidenzia come gli stessi siano stati calcolati nel rispetto della previsione in richiamo, ove si legge che: «Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella di pagamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15 Aprile 2011, ha evidenziato, peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Ove, invece, parte ricorrente abbia inteso riferirsi agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo contemplati dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, la stessa Corte di Cassazione, con sentenza n. 26671 del 2009 ha affermato che: «con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, … nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima».
Tale principio, mutatis mutandis, è valido anche per la specie, in quanto il "richiamo" (contenuto nella cartella) all'atto impositivo divenuto definitivo svolge la stessa funzione della "dichiarazione" quanto alla "condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale", anche ai fini del controllo
(meramente aritmetico) della esattezza delle somme richieste (come nel caso) per "interessi... per ritardato o omesso pagamento" sulle imposte indicate in detto atto impositivo.
In ogni caso, il ricorrente non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore in fase di redazione del ruolo, ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione successivamente alla notifica della cartella.
Ciò rende la domanda attorea del tutto generica e quindi inaccoglibile.
Motivazione dell'intimazione in punto "compenso di riscossione".
In merito al lamentato difetto di motivazione dell'avviso di intimazione in punto "compenso di riscossione" - ferma restando la natura vincolata del modello di avviso di intimazione - si rileva che l'applicazione dei compensi è prevista dalla legge.
In particolare, l'ammontare dei compensi per l'attività svolta dall'Agente della riscossione è determinata dall'art. 17 del D.lgs. n. 112 del 1999 e calcolato in ottemperanza alla medesima norma.
6. La ricorrente presentava una memoria illustrativa.
La difesa dell'Agenzia Entrate Riscossione, all'atto della propria costituzione in giudizio, dichiara di essere stata all'uopo incaricata dal responsabile del contenzioso Campania, dott. Nominativo_2.
Egli sarebbe stato investito di detto potere in forza di una procura speciale indicata nell'epigrafe delle avverse controdeduzioni, stipulata per atto notar in Roma avente n. di repertorio numero_1 del 23/7/2025.
Sulla scorta di questa fonte del potere, il responsabile del contenzioso Campania avrebbe rilasciato la procura alle liti al difensore di libero foro costituito per il Concessionario della riscossione.
Tuttavia, la predetta procura notarile (Roma, n. di repertorio numero_1 del 23/7/2025) non risulta versata in atti, e ciò comporta un vulnus alla catena di potere e di rappresentanza che, non provata dalla sua fonte, riverbera effetti sul difensore costituito e, per l'effetto, su tutta la sua produzione difensiva.
In altre parole, ad oggi, Agenzia delle Entrate – Riscossione non può dirsi validamente costituita in giudizio per la ragione innanzi richiamata.
Ebbene, con la procura alle liti i soggetti a ciò legittimati sono investiti dello ius postulandi, vale a dire il potere di rappresentare e difendere in giudizio i loro assistiti;
tuttavia, nel caso che ci occupa, non è stato dimostrato che colui il quale è stato indicato come legale rappresentante dell'Agenzia Entrate – Riscossione, con potere di conferire incarichi di difesa, sia tale.
Ciò è determinante poiché in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso (cfr. Cass. Sez. 1, sent.
n. 29244/2021; sent. n. 7589/2023; Cass. n. 29244/2021; Cass., ord. n. 32399/2022; Cass., ord. n.
7589/2023).
Tanto è stato confermato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza n. 12868/2025.
OMESSA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DEI DOCUMENTI VERSATI IN ATTI DA ADE-R IN PRESENZA
DI ESPLICITO DISCONOCIMENTO IN RICORSO – VIOLAZIONE ART. 25-BIS, D.LGS. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda dev'essere accolta: la documentazione depositata da parte dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, indispensabile affinché fossero riconosciute le ragioni delle parti resistenti, non può essere considerata, ai fini della decisione, in ragione del vizio essenziale, che vulnera la costituzione della parte: quello evidenziato dalla ricorrente mediante la propria memoria illustrativa.
Poiché, poi, quella memoria sopravveniva, per sua stessa funzione, prima che fosse celebrata l'udienza, la controparte avrebbe potuto produrre l'atto mancante, ovvero chiedere alla Corte di ottenere un termine per l'esecuzione di tale adempimento, ove quello concretamente disponibile fosse eccessivamente esiguo: sicché la Corte non poteva provvedere d'ufficio, ex art. 182 c.p.c. (richiamato dall'art. 12, co. 10, d. lgs. 546/1992; cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 20.10.2021, n. 29244).
Vero è che la memoria illustrativa veniva depositata oltre il termine dei dieci giorni liberi prima dell'udienza
(il 14 Gennaio 2026, quando l'udienza era fissata al 21 successivo), e che l'udienza medesima era fissata in camera di consiglio, ma è altrettanto vero che si trattava di documento comunque presente, nel fascicolo telematico, entro il termine dei cinque giorni liberi precedenti: che il comma 3 dell'art. 32, d. lgs. 546/1992 fissa, al fine di individuare il momento di deposito delle brevi repliche, proprio in ipotesi di trattazione in camera di consiglio, a riprova che è quello il termine oltre cui non è più possibile, alle controparti, esaminare alcuna deduzione.
L'AdE-R, in definitiva, avrebbe dovuto, come si diceva innanzi, produrre l'atto entro la data della camera di consiglio oppure, non oltre la medesima data, richiedere un termine ad hoc.
2. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della particolare complessità della causa nel suo insieme.
P.Q.M.
LA CORTE
1. accoglie la domanda;
2. compensa le spese.
Benevento, così deciso in data 21 Gennaio 2026
Il Giudice est.
Dott. Luigi GALASSO
Il Presidente
Avv. Luciano LA