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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 608/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4330/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006168726/000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026084948000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE RI impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90061687 26/000, per un importo totale di € 1.012,01, notificata in data 10 settembre 2025, limitatamente alla pretesa di natura tributaria relativa alla cartella di pagamento n. 02820160026084948000 per un importo di € 333,23 relativa a imposta di registro per l'anno 2014. Eccepisce l'omessa notifica della cartella , atto presupposto all'intimazione impugnata e l'intervenuta prescrizione dell'avverso diritto di credito. Parte resistente, costituitasi, evidenzia l'inammissibilità del ricorso , rilevando la intervenuta notifica dell'atto presupposto, essendo stata la prescrizione interrotta da parte dell'Ente della riscossione dalla notifica del preavviso di fermo in data
10/09/2019 e dall'istanza di definizione agevolata con prot. 2076707 del 06/04/2017. Conclude per il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese. Il giudice ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso. L'eccezione di parte ricorrente relativa all'assunta omessa notifica dell'atto presupposto risulta essere superata dalla prova offerta da parte resistente dell'intervenuta notifica dello stesso il 19\02\2017 a mani proprie della ricorrente ( cfr. documenti in atti ). Nè può ritenersi intervenuta alcuna prescrizione, dal momento che risultano notificati alla ricorrente un preavviso di fermo il 10\09\2019
e un'istanza di rateizzazione della cartella per cui è causa del 5 aprile del 2017 , alcuna prescrizione essendo maturata in ragione del termine di prescrizione decennale applicabile al caso di specie ( ex plurimis, Cass.
2020\12740). Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4330/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006168726/000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160026084948000 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 301/2026 depositato il
03/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CE RI impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90061687 26/000, per un importo totale di € 1.012,01, notificata in data 10 settembre 2025, limitatamente alla pretesa di natura tributaria relativa alla cartella di pagamento n. 02820160026084948000 per un importo di € 333,23 relativa a imposta di registro per l'anno 2014. Eccepisce l'omessa notifica della cartella , atto presupposto all'intimazione impugnata e l'intervenuta prescrizione dell'avverso diritto di credito. Parte resistente, costituitasi, evidenzia l'inammissibilità del ricorso , rilevando la intervenuta notifica dell'atto presupposto, essendo stata la prescrizione interrotta da parte dell'Ente della riscossione dalla notifica del preavviso di fermo in data
10/09/2019 e dall'istanza di definizione agevolata con prot. 2076707 del 06/04/2017. Conclude per il rigetto dell'avverso ricorso, vinte le spese. Il giudice ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso. L'eccezione di parte ricorrente relativa all'assunta omessa notifica dell'atto presupposto risulta essere superata dalla prova offerta da parte resistente dell'intervenuta notifica dello stesso il 19\02\2017 a mani proprie della ricorrente ( cfr. documenti in atti ). Nè può ritenersi intervenuta alcuna prescrizione, dal momento che risultano notificati alla ricorrente un preavviso di fermo il 10\09\2019
e un'istanza di rateizzazione della cartella per cui è causa del 5 aprile del 2017 , alcuna prescrizione essendo maturata in ragione del termine di prescrizione decennale applicabile al caso di specie ( ex plurimis, Cass.
2020\12740). Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
200,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.