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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15095/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000936 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000936 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000936 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 con cui sono stati rettificati gli imponibili dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito (e relative addizionali regionali e comunali) per l'anno 2018, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute e applicazione delle relative sanzioni.
Premette che:
1.1. svolge attività consistente nella collaborazione con riviste e giornali;
1.2.i relativi compensi rientrano nei redditi previsti dall'art. 53, comma 2 lett. b), TUIR, e, pertanto, sono stati dichiarati nel quadro RL sezione III al rigo RL25;
1.3.la non corretta esposizione della tipologia di redditi nelle certificazioni inviate dai committenti non può inficiare la reale natura dei compensi percepiti;
1.4.già per gli anni 2016 e 2017 l'Agenzia delle Entrate aveva invitato la contribuente a regolarizzare la posizione per le stesse tipologie di reddito dichiarate salvo poi procedere all'annullamento della comunicazione sulla base dell'istanza in autotutela presentata dalla contribuente stessa;
1.5.con l'odierno avviso l'Ufficio ha accertato redditi diversi per euro 80.988,00 mentre la contribuente ha dichiarato gli stessi proventi, pari ad euro 80.988,00, negli altri redditi da lavoro autonomo (rigo RL25)
“Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno percepiti dall'autore” e ha tenuto conto di euro 20.247,00 (rigo RL29) come “Deduzioni forfettarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi”. La contribuente ha quindi evidenziato al rigo RL30 “Totale netto compensi, proventi e redditi” per euro 60.741,00. Questi redditi sono stati dichiarati nella sezione III del quadro RL;
1.6.nel dichiarare i redditi nella sezione III la contribuente ha applicato la deduzione forfettaria del
25% ma non ha scaricato alcuna spesa come invece previsto se i redditi fossero stati considerati redditi diversi, come prospettato dall'Ufficio e quindi iscrivibili alla sezione II-A del quadro RL;
1.7.i motivi del ricorso sono quindi legati alla diversa tipologia dei redditi considerati (“redditi diversi” da parte dell'Ufficio invece che “altri redditi di lavoro autonomo”) e quindi al mancato riconoscimento da parte della
Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate del 25% di deduzioni forfettarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi per euro 20.247,00;
1.8. la non corretta esposizione della tipologia di redditi (causale) nelle certificazioni inviate dal committente non può inficiare la reale natura dei compensi percepiti.
Con unico motivo deduce l'illegittimità dell'avviso impugnato per carenza dei relativi presupposti avendo l'Agenzia diversamente qualificato i redditi da lavoro autonomo come “redditi diversi” ed avendo di conseguenza disconosciuto.
Rassegna le seguenti conclusioni: «voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Roma accogliere il presente ricorso accertando la nullità dell'atto per i vizi illustrati nel presente ricorso, dichiarando, per l'effetto, e/o disponendo comunque l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n.
TJVTJSM000936, nonché il rimborso delle somme che la contribuente ricorrente, nelle more del giudizio, fosse indebitamente costretta a versare. In tutti i casi, con vittoria di spese di giudizio, come per legge».
2.L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio dipendente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Controdeduce al riguardo:
2.1. il recupero a tassazione operato con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, si fonda sul riscontro dei dati «attestati» nella dichiarazione unica prevista dall'art. 4 d.P.R. n. 322 del 1998;
2.2. l'Ufficio è obbligato a recepire le attestazioni dei sostituti d'imposta cosi come, da essi sostituti, rilevate in fase di applicazione delle previste ritenute Irpef e, trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
2.3. l'Ufficio si è attenuto ad una procedura vincolata, normativamente prevista e si è limitato a prendere atto del contenuto della Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all'anno 2018 trasmessa dai sostituti d'imposta della ricorrente;
2.4.al contribuente è data la possibilità di operare un controllo sulla esattezza e regolarità dei dati trasmessi dal proprio sostituto d'imposta all'Agenzia delle Entrate – la quale, peraltro, a mente dell'art. 4, comma 6- sexies, d.P.R. n. 322 del 1998 «rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies» – sicché andrebbero, piuttosto, svolte considerazioni sulla condotta inerte della ricorrente che, pur avendone avuto la possibilità, ha omesso di eseguire un riscontro necessario sui dati afferenti alla propria posizione fiscale/reddituale, né si è attivata presso il proprio sostituto d'imposta per ottenere una rettifica di dati, asseritamente, errati contenuti nella certificazione pervenuta all'Agenzia delle
Entrate né ha manifestato l'intenzione di procedere in tal senso in occasione del presente ricorso.
3.All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. L'Agenzia delle Entrate non contesta la natura di reddito di lavoro autonomo indicato dalla contribuente;
l'accertamento si fonda, infatti, sulla predilezione attribuita dall'Ufficio alla certificazione rilasciata dal sostituto di imposta ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter, e segg., d.lgs. n. 322 del 1988 secondo il quale, invece, si tratta di redditi diversi.
Il rilievo è formalmente corretto, così come è corretta la deduzione erariale secondo la quale il contribuente ha l'onere di verificare il contenuto della certificazione e la correttezza dei dati in essa esposti.
Ciò nondimeno, il silenzio del contribuente, se da un lato giustifica l'azione erariale di riqualificazione dei redditi dichiarati, dall'altro non gli impedisce di resistere all'azione e di dimostrare in giudizio l'erroneità dei dati certificati dal sostituto di imposta e la correttezza di quelli indicati nella propria dichiarazione, in ossequio al principio della effettività della capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost. e del diritto di difesa (art. 24 Cost.)
Ne consegue che, non essendo in contestazione la natura dei redditi dichiarati, l'avviso di accertamento deve essere annullato ma le spese, per le ragioni indicate, devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
- annulla l'avviso di accertamento impugnato;
-compensa le spese.
Così deciso in Roma il 14/11/2025
Il Presidente, estensore
LD ET
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ACETO ALDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15095/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000936 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000936 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVTJSM000936 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato emesso ai sensi dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973 con cui sono stati rettificati gli imponibili dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito (e relative addizionali regionali e comunali) per l'anno 2018, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute e applicazione delle relative sanzioni.
Premette che:
1.1. svolge attività consistente nella collaborazione con riviste e giornali;
1.2.i relativi compensi rientrano nei redditi previsti dall'art. 53, comma 2 lett. b), TUIR, e, pertanto, sono stati dichiarati nel quadro RL sezione III al rigo RL25;
1.3.la non corretta esposizione della tipologia di redditi nelle certificazioni inviate dai committenti non può inficiare la reale natura dei compensi percepiti;
1.4.già per gli anni 2016 e 2017 l'Agenzia delle Entrate aveva invitato la contribuente a regolarizzare la posizione per le stesse tipologie di reddito dichiarate salvo poi procedere all'annullamento della comunicazione sulla base dell'istanza in autotutela presentata dalla contribuente stessa;
1.5.con l'odierno avviso l'Ufficio ha accertato redditi diversi per euro 80.988,00 mentre la contribuente ha dichiarato gli stessi proventi, pari ad euro 80.988,00, negli altri redditi da lavoro autonomo (rigo RL25)
“Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno percepiti dall'autore” e ha tenuto conto di euro 20.247,00 (rigo RL29) come “Deduzioni forfettarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi”. La contribuente ha quindi evidenziato al rigo RL30 “Totale netto compensi, proventi e redditi” per euro 60.741,00. Questi redditi sono stati dichiarati nella sezione III del quadro RL;
1.6.nel dichiarare i redditi nella sezione III la contribuente ha applicato la deduzione forfettaria del
25% ma non ha scaricato alcuna spesa come invece previsto se i redditi fossero stati considerati redditi diversi, come prospettato dall'Ufficio e quindi iscrivibili alla sezione II-A del quadro RL;
1.7.i motivi del ricorso sono quindi legati alla diversa tipologia dei redditi considerati (“redditi diversi” da parte dell'Ufficio invece che “altri redditi di lavoro autonomo”) e quindi al mancato riconoscimento da parte della
Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate del 25% di deduzioni forfettarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi per euro 20.247,00;
1.8. la non corretta esposizione della tipologia di redditi (causale) nelle certificazioni inviate dal committente non può inficiare la reale natura dei compensi percepiti.
Con unico motivo deduce l'illegittimità dell'avviso impugnato per carenza dei relativi presupposti avendo l'Agenzia diversamente qualificato i redditi da lavoro autonomo come “redditi diversi” ed avendo di conseguenza disconosciuto.
Rassegna le seguenti conclusioni: «voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Roma accogliere il presente ricorso accertando la nullità dell'atto per i vizi illustrati nel presente ricorso, dichiarando, per l'effetto, e/o disponendo comunque l'annullamento totale dell'avviso di accertamento n.
TJVTJSM000936, nonché il rimborso delle somme che la contribuente ricorrente, nelle more del giudizio, fosse indebitamente costretta a versare. In tutti i casi, con vittoria di spese di giudizio, come per legge».
2.L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per il tramite di un proprio dipendente chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Controdeduce al riguardo:
2.1. il recupero a tassazione operato con l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, si fonda sul riscontro dei dati «attestati» nella dichiarazione unica prevista dall'art. 4 d.P.R. n. 322 del 1998;
2.2. l'Ufficio è obbligato a recepire le attestazioni dei sostituti d'imposta cosi come, da essi sostituti, rilevate in fase di applicazione delle previste ritenute Irpef e, trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
2.3. l'Ufficio si è attenuto ad una procedura vincolata, normativamente prevista e si è limitato a prendere atto del contenuto della Certificazione Unica “CU 2019”, relativa all'anno 2018 trasmessa dai sostituti d'imposta della ricorrente;
2.4.al contribuente è data la possibilità di operare un controllo sulla esattezza e regolarità dei dati trasmessi dal proprio sostituto d'imposta all'Agenzia delle Entrate – la quale, peraltro, a mente dell'art. 4, comma 6- sexies, d.P.R. n. 322 del 1998 «rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies» – sicché andrebbero, piuttosto, svolte considerazioni sulla condotta inerte della ricorrente che, pur avendone avuto la possibilità, ha omesso di eseguire un riscontro necessario sui dati afferenti alla propria posizione fiscale/reddituale, né si è attivata presso il proprio sostituto d'imposta per ottenere una rettifica di dati, asseritamente, errati contenuti nella certificazione pervenuta all'Agenzia delle
Entrate né ha manifestato l'intenzione di procedere in tal senso in occasione del presente ricorso.
3.All'odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione e definita come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. L'Agenzia delle Entrate non contesta la natura di reddito di lavoro autonomo indicato dalla contribuente;
l'accertamento si fonda, infatti, sulla predilezione attribuita dall'Ufficio alla certificazione rilasciata dal sostituto di imposta ai sensi dell'art. 4, commi 6-ter, e segg., d.lgs. n. 322 del 1988 secondo il quale, invece, si tratta di redditi diversi.
Il rilievo è formalmente corretto, così come è corretta la deduzione erariale secondo la quale il contribuente ha l'onere di verificare il contenuto della certificazione e la correttezza dei dati in essa esposti.
Ciò nondimeno, il silenzio del contribuente, se da un lato giustifica l'azione erariale di riqualificazione dei redditi dichiarati, dall'altro non gli impedisce di resistere all'azione e di dimostrare in giudizio l'erroneità dei dati certificati dal sostituto di imposta e la correttezza di quelli indicati nella propria dichiarazione, in ossequio al principio della effettività della capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost. e del diritto di difesa (art. 24 Cost.)
Ne consegue che, non essendo in contestazione la natura dei redditi dichiarati, l'avviso di accertamento deve essere annullato ma le spese, per le ragioni indicate, devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
- annulla l'avviso di accertamento impugnato;
-compensa le spese.
Così deciso in Roma il 14/11/2025
Il Presidente, estensore
LD ET