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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 7199 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CHIARELLO LUIGI
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato SALARDI DANIELA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dall'attrice il 07/06/2025 e dal convenuto il 09/06/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Cosenza in data 01/09/2001 e dalla loro unione sono nate le figlie il 10/11/2002 e il 16/07/2008. Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 16/11/2002, ha domandato la separazione con addebito al Parte_1 marito e formulato richieste accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché fra genitori e figlie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito (sia pure tardivamente) , Controparte_1 concordando con la separazione, ma senza addebito a sé, e domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito della prima udienza in data 21/03/2023, con ordinanza del 25/03/2023, il Presidente delegato ha pronunciato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti di propria competenza, non reclamati in Corte d'Appello:
- affidamento condiviso di , con sua collocazione prevalente presso la madre nella casa Per_2 familiare a quest'ultima assegnata;
- frequentazioni libere tra la minore e il padre;
- obbligo del padre di versare alla madre euro 300,00 mensili per il mantenimento ordinario di ed euro 200,00 mensili per quello di oltre alla metà delle spese straordinarie. Per_2 Per_1
5. Le parti non hanno, in seguito, raccolto l'invito del G.I. a conciliare la lite.
Non è stata svolta attività istruttoria, essendo la causa di natura documentale.
Con ordinanza del 25/07/2025, è stato revocato l'obbligo del padre di versare alla madre somme per il mantenimento della figlia maggiorenne e, contestualmente, la causa è stata rimessa al Per_1
Collegio per la decisione.
I contendenti hanno depositato gli scritti conclusivi nei termini loro concessi.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
B) Da respingere, invece, la richiesta della moglie di addebitare la separazione al marito (art. 151, secondo comma c.c.), fondata su allegazioni intrinsecamente inidonee a tal fine (nella sostanza, cattiva gestione di denari familiari e personali nel corso del matrimonio) e comunque non circostanziate, anche temporalmente, con sufficiente precisione (cfr. le pagine 2-6 del ricorso introduttivo, le cui generiche censure non sono mai state precisate). Anche per tali ragioni non si è dato corso ad attività istruttoria sul punto, potendo ciascuna parte mettersi in prova solo su fatti previamente circostanziati con la dovuta precisione, al noto fine di garantire il diritto di difesa dell'altra.
2 C) La figlia minore , di anni 17, viene affidata a entrambi i genitori, dunque in modo Per_2 condiviso (art. 337 ter, terzo comma, c.c.), come da loro concorde richiesta e non essendovi ragioni di sorta per derogare a tale ordinario regime. come detto, è da tempo maggiorenne. Per_1
D) avrà collazione prevalente, e residenza, presso la madre nella casa familiare di Per_2
FR MI (MO), Via Diego Paderni n. 7, assegnata a ai sensi dell'art. Parte_1
337 sexies c.c.
Si tratta di assetto che le parti hanno attuato spontaneamente non appena separatesi, avallato dai provvedimenti presidenziali, gradito alla minore, che non vi è quindi motivo di mutare, anche perché nemmeno il convenuto ha chiesto di farlo.
E) Considerato che raggiungerà a breve la maggiore età, la stessa continuerà a regolare in Per_2 modo libero le frequentazioni con il padre, accordandosi direttamente con lui.
F) Tenuto conto di quanto stabilito ai punti D ed E che precedono, la minore non è stata ascoltata, risultando l'incombente manifestamente superfluo.
G) Le questioni economiche di cui occorre occuparsi concernono le sole figlie, dato che nessuno dei coniugi ha domandato all'altro contributi per il proprio mantenimento.
Quanto a si conferma la cessazione dell'obbligo del padre di mantenerla, già disposta con Per_1 ordinanza del luglio scorso. La ragazza, di anni 23, dopo aver tentato per qualche tempo, senza esito, la via universitaria, ormai lavora da due anni come geometra libero professionista, con entrate nette attestantesi in quasi euro 1.000,00 mensili. Da notare, peraltro, come, anche a non voler ritenere ancora cessato tale obbligo in capo al padre – come non è possibile fare – esso risulterebbe comunque soddisfatto dall'assegnazione alla Fabbricatore della casa familiare di cui il è CP_1 comproprietario, che soddisfa le esigenze abitative di che ivi convive con la madre. Per_1
Questi sono invece gli elementi che il Tribunale considera per quantificare l'assegno che il padre verserà alla madre per il mantenimento ordinario della figlia minorenne : Per_2
- l'assegnazione della casa familiare alla Fabbricatore;
- le scarse frequentazioni del con la ragazza, dunque mantenuta in via diretta pressoché in CP_1 toto dalla Fabbricatore;
- l'età di , che l'anno prossimo compirà gli anni 18 (cfr. Cass. 29.2.2022, n. 13664 secondo Per_2 cui è fatto notorio, non necessitante di prove specifiche, che con la crescita della minore si accrescono le sue esigenze e i relativi costi per soddisfarle);
- le entrate dell'attrice attestate dall'ultima dichiarazione dalla stessa prodotta, modello 730 del 2024 per i redditi del 2023, da cui risulta un reddito complessivo di euro 29.279,00, da cui detrarre l'imposta netta di euro 4.246,00, l'addizionale regionale di euro 471,00 e quella comunale di euro
232,00, ottenendo così l'importo netto annuale di euro 24.330,00 che, diviso per le dodici mensilità,
3 porta a un reddito netto mensile di euro 2.027,50;
- il non ha depositato dichiarazioni dei redditi ma solo certificazioni uniche (condotta CP_1 scarsamente trasparente, da valutare in suo sfavore ex art. 116, secondo comma, c.p.c.) da cui risulta un imponibile di poco meno di euro 24.000,00 annui;
- il convenuto paga un canone di locazione di euro 420,00 per l'abitazione in cui vive.
La valutazione complessiva delle circostanze che precedono conduce il Collegio ad aumentare, a far data dalla presente sentenza, il contributo in esame a euro 400,00 mensili, importo viepiù sostenibile dall'onerato ora che egli non risulta più gravato da quello l'altra figlia maggiorenne.
L'assegno unico per la prole erogato dall' verrà incassato nella sua interezza dalla madre che, CP_2 come detto, si fa carico in via pressoché esclusiva delle esigenze materiali di . Per_2
Le spese straordinarie per la minore verranno invece suddivise a metà tra i genitori.
H) La reciproca soccombenza risultante dall'esito complessivo della lite giustifica, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. la compensazione integrale delle relative spese.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
COSENZA il giorno 22/03/1967) e (nato in [...] il Controparte_1 giorno 11/04/1972) che hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/09/2001 a
COSENZA, come risulta dall'atto n. 196, parte 2, serie A, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di COSENZA;
2. respinge la richiesta della moglie di addebitare la separazione al marito;
3. affida la figlia minore della coppia , nata il [...], a [...] i genitori, dunque in Per_2 modo condiviso;
4. colloca la figlia minore della coppia in via prevalente assieme alla madre nell'abitazione Per_2 familiare di FR MI (MO), Via Diego Paderni n. 7, presso la quale anche la ragazza avrà residenza;
5. assegna la casa familiare di cui al punto che precede, unitamente ai relativi arredi, a
[...]
; Parte_1
6. regola le frequentazioni tra la figlia minore della coppia e il padre in forma libera, con Per_2 accordo diretto tra i due;
7. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili, con decorrenza dalla presente sentenza,
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , in via anticipata entro il Per_2 giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie
4 di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. dichiara cessato, a far data dal mese di luglio 2025 (ultima mensilità dovuta), l'obbligo del padre di mantenere la figlia maggiorenne Per_1
9. autorizza a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno Parte_1 CP_2 unico per la prole;
10. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
11. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al
5 capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COSENZA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/12/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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