Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1539
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti dell'art. 151 c.c.

    L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è provata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore delle rispettive difese.

  • Rigettato
    Allegazioni intrinsecamente inidonee

    Le allegazioni della moglie sono intrinsecamente inidonee a fondare l'addebito, in quanto generiche e non circostanziate temporalmente. Non è stata svolta attività istruttoria in quanto le parti non hanno precisato i fatti.

  • Accolto
    Concorde richiesta delle parti e assenza di ragioni ostative

    L'affidamento condiviso è disposto come da concorde richiesta delle parti e non essendovi ragioni di sorta per derogare a tale ordinario regime.

  • Accolto
    Attuazione spontanea e gradimento della minore

    Si conferma l'assetto attuato spontaneamente dalle parti e avallato dai provvedimenti presidenziali, gradito alla minore, senza che il convenuto abbia chiesto di mutarlo.

  • Accolto
    Prossimità della maggiore età della figlia e accordo diretto

    La figlia continuerà a regolare in modo libero le frequentazioni con il padre, accordandosi direttamente con lui, considerato che raggiungerà a breve la maggiore età.

  • Accolto
    Valutazione delle circostanze economiche e personali

    La valutazione complessiva delle circostanze (assegnazione casa familiare, scarse frequentazioni, età minore, redditi genitori, spese locazione padre) conduce all'aumento del contributo mensile a euro 400,00, importo sostenibile dal padre ora che non è più gravato dal mantenimento dell'altra figlia maggiorenne. L'assegno unico per la prole erogato dall'INPS verrà incassato dalla madre.

  • Accolto
    Cessazione dell'obbligo per raggiunta indipendenza economica

    Si conferma la cessazione dell'obbligo del padre di mantenere la figlia maggiorenne, già disposta con ordinanza precedente, dato che la ragazza lavora da due anni come geometra libero professionista con entrate nette di quasi euro 1.000,00 mensili. Anche a non voler ritenere cessato l'obbligo, esso risulterebbe comunque soddisfatto dall'assegnazione della casa familiare.

  • Accolto
    Divisione paritaria delle spese straordinarie

    Le spese straordinarie per la minore verranno suddivise a metà tra i genitori.

  • Accolto
    Reciproca soccombenza

    La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1539
    Giurisdizione : Trib. Modena
    Numero : 1539
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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