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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7243 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta AR Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6941/2021 r.g. vertente tra e , difesi dall'avv. Stefania Ponzi Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
e
, difesa dall'avv. Piero Palumbo Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 1.10.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 12.3.2017 decede che, con un primo testamento Persona_1
pubblico del 16.07.2010, nomina propri eredi e , Parte_1 Parte_2
destinando a l'immobile sito in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n.4, oltre Parte_1
ai beni mobili, e ad l'immobile sito in Roma, Via Arcinazzo Romano n.30. Pt_2
A questo atto di ultima volontà fanno seguito due ulteriori testamenti pubblici, datati 30.04.2014 e 3.03.2015.
Con il testamento in data 30.04.2014, revocata ogni precedente disposizione testamentaria, viene destinata a la casa di Piazza Martiri di Parte_1
Belfiore, mentre l'appartamento di Via Arcinazzo Romano, gli arredi, i beni mobili della casa di abitazione e il denaro vengono devoluti alla badante convivente di AR,
[...]
, disponendo che costei possa rimanere presso l'abitazione di Controparte_1
Piazza Martiri di Belfiore per tre mesi a far data dalla sua morte.
Con l'ultimo testamento in data 30.03.2015, revocata ogni precedente disposizione, nomina erede , destinandole Persona_1 Controparte_1
l'appartamento di Piazza Martiri di Belfiore, tutti i beni mobili presenti nella casa di abitazione e il denaro, legando a l'immobile di Via Arcinazzo Parte_1
Romano.
Con atto di citazione, e , premettendo che in Parte_1 Parte_2
passato avevano intrattenuto con cara amica della madre, un profondo e Persona_1
duraturo legame affettivo, impugnano i testamenti pubblici datati 30.04.2014 e 3.03.2015.
Chiedono al Tribunale che sia accertata e dichiarata la validità del testamento del 16.07.2010, la nullità dei testamenti impugnati e, per l'effetto, che si condanni alla restituzione dei beni ritenuti in assenza di valido Controparte_1
titolo.
A riguardo, deducono che la è stata assunta nel 2011 quando, Controparte_1
a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute della de cuius, si rendeva necessaria un'assistenza continua, anche in ragione dello stato di sordità e di ipovisione della donna.
Deducono, inoltre, che a partire da quel momento, la badante contribuito, con i suoi comportamenti, a un progressivo isolamento dell'anziana, al punto da impedirne i contatti con la famiglia , altresì condizionando la volontà della donna, tanto da renderla Pt_1
succube di fronte alle proprie richieste.
si costituisce contestando le deduzioni Controparte_1
attrici e chiedendo il rigetto integrale della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16616/21 in data 23.09.2021, dichiara aperta la successione di e respinge integralmente le domande per le Persona_2
seguenti ragioni.
Gli attori, sebbene abbiano fatto menzione di problemi di salute della de cuius e di un'amministrazione di sostegno disposta nel 2016, nulla hanno documentato a riprova della menomata condizione di salute;
parimenti non è dimostrato che i testamenti pubblici impugnati siano frutto di pressioni e coartazione psicologica, perché non è stata fornita alcuna adeguata prova di fatti certi che consentano di desumere una condotta captatoria della nel periodo anteriore alla redazione dell'ultimo Controparte_1
testamento.
I testi escussi, in risposta a capitoli genericamente formulati, senza fare menzione di circostanze ed episodi specifici, non hanno rappresentato fatti di rilievo. È emerso, infatti, che il progressivo peggioramento delle condizioni di salute della de cuius è ascrivibile al periodo compreso tra gli ultimi due suoi anni di vita e, quindi, ben dopo la redazione del testamento del marzo 2015.
Parimenti non è dimostrato che le difficoltà di contatto riferite dai testi, verificatesi in pochi episodi collocabili anch'essi negli ultimi due anni di vita, siano dovute a condotte intenzionali di allontanamento piuttosto che al progressivo peggioramento dello stato di salute;
sono state, peraltro, riferite limitate occasioni, comunque postume alla redazione del testamento. Gli attori hanno inoltre riportato di urla e segni sulle mani della de cuius senza tuttavia allegare o provare le circostanze o comunque aver effettuato segnalazioni, denunce o richieste di intervento del medico curante.
In assenza di prova, anche presuntiva, che consenta di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà della testatrice, tale da indirizzarla in un senso in cui altrimenti non si sarebbe spontaneamente determinata, deve ritenersi escluso il dolo, con conseguente inesistenza dei presupposti applicativi dell'art. 624 c.c.
Avverso la predetta sentenza e propongono Parte_1 Parte_2
appello concludendo per l'accoglimento della domanda.
Al riguardo deducono 5 motivi: 1) Il Tribunale ha errato nel ritenere non assolto l'onere della prova in ordine allo stato di menomata capacità fisica della de cuius.
La documentazione prodotta, ignorata dal giudice, dimostra il contrario, e cioè
l'esistenza dei problemi di salute, consistenti in ipoacusia, in una grave forma di cecità e nell'invalidità dell'anziana, tanto che aveva diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 2012.
Nell'allegata richiesta di erogazione del beneficio viene altresì riportato il ricovero avvenuto nel 2011, quando la de cuius veniva sottoposta a un delicato intervento chirurgico che ne diminuiva ulteriormente le capacità funzionali.
Tali gravi problemi di salute venivano peraltro confermati dai testimoni escussi, dalle cui dichiarazioni emerge il quadro di una donna debilitata, ipoudente e non vedente.
In merito alla pacifica riduzione dell'udito di AR, che il giudicante ritiene compatibile con una persona ultranovantenne, gli appellanti contestano che la patologia non veniva adeguatamente trattata perché la badante non faceva indossare alla AR
l'apparecchio acustico;
di conseguenza l'anziana, che già versava in uno stato di salute precario, veniva a trovarsi in una condizione di isolamento e disabilità che ne menomava ulteriormente le capacità, consentendo all'appellata di approfittare della situazione. 2) il Tribunale ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova circa l'esistenza di atteggiamenti violenti, di sopraffazione e captatori pregressi alla redazione dell'ultimo testamento, in contrasto con il quadro probatorio offerto sotto il duplice profilo della prova documentale e per testi.
In particolare, sono stati dedotti e documentati gli indizi del raggiro: numerosi prelievi di contanti che risalgono al 2012 e al 2013, il ritiro, nel 2013, delle deleghe a a operare in banca e la stipula di una polizza a beneficio della Parte_1
badante in data 9.7.2013, da quest'ultima riscossa per l'importo di 48.607,51 euro.
In merito alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è stata rappresentata una situazione di impossibilità a mettersi in contatto con la de cuius, o comunque a renderle visita in assenza della badante quando intendevano affrontare discorsi privati.
Quanto, poi, all'assenza di prove in ordine alle riferite urla e alle ecchimosi sulla mano della de cuius, il giudice ha omesso di tenere conto, in primo luogo, della deposizione del vicino di casa della AR, che ha riferito di aver spesso sentito le urla della donna, e in secondo luogo della foto allegata in atti, scattata da Parte_1
con il cellulare, che dimostra la presenza di segni sulla mano della donna.
[...]
3) Il Tribunale afferma erroneamente che gli attori non hanno allegato e provato le circostanze o comunque di aver effettuato segnalazioni, denunce o richieste di intervento di qualsivoglia tipo che dimostrino i riferiti atteggiamenti di sopraffazione e coartazione antecedenti all'ultimo testamento.
Il giudice ha, infatti, omesso la valutazione del documento n. 12 allegato al fascicolo di primo grado, consistente in un esposto per circonvenzione di incapace presentato in forma anonima alla Questura di Roma di via Ruffini, n. 1 nel maggio 2014, con cui si riportano tutte le condotte tenute dalla antecedenti alla Controparte_1
redazione del secondo e terzo testamento. Ciò dimostra che gli abusi venivano perpetrati sin da prima di maggio 2014 e che gli appellanti hanno tentato di proteggere la de cuius. Dal documento n.12 emerge altresì che la famiglia ha assunto Pt_1
informazioni presso la ex datrice di lavoro della che ha riferito di averla CP_1
allontanata perché la riteneva responsabile di furto.
4) Il giudice ha trascurato la valutazione di prove documentali che attestano l'esistenza di un clima di sopraffazione e asservimento della volontà della de cuius alle richieste della . In particolare, vengono menzionati gli estratti conto della Controparte_1
AR e i numerosi prelevamenti in contanti documentati (2012 e 2013), nonché le ricevute datate 2016 che provano la percezione, da parte della badante, dei canoni di locazione dell'immobile di Via Arcinazzo Romano locato a un suo amico connazionale.
5) La sentenza presenta profili di nullità perché viola il principio di immutabilità del giudice istruttore (174 c.p.c.), la cui inosservanza ha fuorviato il convincimento del giudice nella percezione dei fatti e nella valutazione delle prove.
Si costituisce contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e instando per il rigetto della domanda.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 5), va esclusa la nullità della sentenza, perché l'inosservanza del principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 c.p.c. e, dunque, la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello che l'ha istruita, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di un'espressa sanzione di nullità ai sensi dell'art. 156, co. 1 c.p.c., non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Cass. sez. III, ordinanza n. 12982 del 26/04/2022). Giova segnalare, infatti, che l'unica ipotesi di nullità della sentenza conseguente al mutamento del giudice si ha quando la pronuncia viene resa da un giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni (Cass. sez. un. n. 26938 del 2/12/2013).
I motivi 1), 2), 3) e 4), suscettibili di esame congiunto, devono ritenersi infondati. In punto di diritto va premesso che, in tema di impugnativa testamentaria ex art. 624 c.c., ai fini della prova del dolo non è sufficiente dimostrare le influenze psicologiche esercitate sul testatore, come le mere sollecitazioni, le lusinghe o i suggerimenti. Occorre, infatti, fornire la prova, anche in via presuntiva, dell'uso di raggiri e di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo all'età, alle condizioni di salute e di spirito, tanto da suscitare in lui una falsa rappresentazione della realtà nonché da condizionarne la volontà in un senso in cui altrimenti non si sarebbe spontaneamente determinata. La prova, anche presuntiva, deve inoltre fondarsi su fatti certi, che permettano di individuare e ricostruire la condotta captatoria (Cass., sez. II, sentenza n. 25521 del 31/08/2023; Cass., sez. II, sentenza n. 4653 del 28/02/2018).
In merito alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c., per la validità di una sentenza basata su presunzioni, il giudice è tenuto ad ammettere solo quelle gravi, precise e concordanti.
In particolare, la gravità implica la ricorrenza dell'inferenza probabilistica tra fatto noto e fatto ignoto, esprimendo l'idea che si giunga alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità statistica tale da indirizzarsi solo verso quel fatto e non lasciando adito a probabilità di indirizzamento verso altri fatti.
Il requisito della precisione va, invece, riferito ai fatti noti, ossia agli indizi, che devono essere determinati e puntuali nella realtà storica.
La concordanza, infine, viene in rilievo solo in presenza di plurimi elementi presuntivi e richiede che il fatto ignoto sia dedotto da un insieme di indizi gravi e precisi, nonché univocamente convergenti verso la sussistenza del fatto ignoto (Cass., sez. V, ordinanza n. 6255 del 9/03/2025; Cass., sez. II, ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie non è stata fornita la prova diretta della captazione né vi sono elementi che possano comprovare in via presuntiva l'esistenza di condotte violente, coercitive e ingannatorie tenute da parte dell'odierna appellata e idonee a esercitare un'influenza determinante sulla volontà della de cuius. Gli indizi forniti nel giudizio di primo grado difettano, infatti, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, pertanto, sono inidonei a fondare un'adeguata prova logica.
Quanto all'asserita condizione di incapacità della de cuius, che nella prospettiva degli appellanti avrebbe rappresentato terreno fertile per l'attività manipolatoria, si osserva che il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento nulla dimostra in ordine alle ridotte capacità di discernimento di chi ne beneficia. Il beneficio, infatti, viene riconosciuto in capo agli invalidi totali di cui sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'inabilità a compiere gli atti quotidiani della vita, trattandosi dunque di condizioni che di per sé non attestano l'incapacità.
A conferma di queste conclusioni, il teste , vicino di casa Testimone_1
della de cuius, riferisce che malgrado i problemi di udito e di vista, la signora AR
“ragionava benissimo” e che le uniche occasioni in cui la donna non lo riconosceva sono riferibili a due episodi peculiari, ossia quando, a seguito di cadute verificatesi in età ultranovantenne, quindi negli ultimi due anni di vita, ben successivi alla redazione dell'ultimo testamento, la badante lo chiamava in aiuto per farla rialzare.
In merito ai problemi di udito della de cuius, è condivisibile quanto afferma il giudice di primo grado, ossia che la riduzione delle capacità uditive è compatibile con il progressivo avanzare dell'età e che non rappresenta ex se una condizione idonea a incidere sulla capacità di autodeterminarsi.
Non è parimenti dimostrato né che la badante abbia impedito alla signora
AR di indossare l'apparecchio acustico al fine di renderla più vulnerabile né che l'abbia volontariamente allontanata dalle sue amicizie per ridurla in una condizione di isolamento favorevole a condizionarne la volontà.
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono, infatti, vaghe, equivoche e discordanti sul punto. madre degli odierni appellanti, riferisce in modo generico di alcune Per_3
discussioni e parla di contrarietà della badante a far indossare l'apparecchio acustico alla
AR, ma non menziona gli episodi specifici a cui abbia eventualmente assistito né li colloca in una precisa epoca. Riferisce altresì che cugino della de cuius, non Persona_4
riusciva a contattare la AR, sempre senza menzionare episodi specifici e la loro frequenza.
che aveva frequentato regolarmente la cugina sino al 2006/2007, Persona_4
riferisce di essere andato a trovarla una sola volta dopo quel periodo, per parlarle dell'esito di un giudizio e che in quell'occasione aveva visto la badante nella stanza durante la conversazione.
Successivamente, aveva telefonato senza riuscire a parlare con la AR, perché la badante gli comunicava che l'apparecchio acustico non funzionava “o” che la de cuius non voleva utilizzarlo, senza specificare in quante e quali occasioni ciò sia avvenuto.
, ex collega della AR, riferisce, invece, che fino a due Testimone_2
anni prima della morte era sempre riuscita a parlarle e che durante una delle ultime tre telefonate, effettuate negli ultimi due anni di vita della de cuius, la badante le aveva chiesto di attendere in linea per farle indossare l'apparecchio acustico.
Dunque, dalle dichiarazioni riportate non emerge un contesto di volontario allontanamento, non essendo nemmeno provato che le riferite difficoltà di contatto, da ricondurre comunque a poche occasioni, siano dovute a pressioni piuttosto che al progressivo peggioramento delle condizioni di salute della AR.
Quanto, poi, agli asseriti raggiri messi in atto dalla , si osserva Controparte_1
che numerosi prelievi bancari, che gli appellanti le attribuiscono, risalgono invece al periodo in cui le deleghe a operare in banca risultavano a favore di Parte_1
, ossia tra il 2012 e il 2013.
[...]
Con riferimento ai pretesi comportamenti violenti e coercitivi, si osserva, inoltre, che la foto scattata da con il cellulare, che ritrae le Parte_1 ecchimosi sulla mano della de cuius, non è idonea a dimostrare che tali segni siano stati cagionati dall'appellata.
Si tratta, infatti, di un'inferenza del tutto priva di riscontro, tenuto anche conto che, notoriamente, le persone anziane possono soffrire di atrofia dei tessuti del derma e di fragilità dei vasi sanguigni.
In merito all'esposto per circonvenzione di incapace, si legge che “la signora ha fatto in modo di “far andare ad abitare il figlio a titolo gratuito” presso CP_1
l'immobile sito in Via Arcinazzo Romano. Al contrario, risulta che l'immobile è stato concesso in locazione al sig. con contratto del 12.05.2015, Parte_3
registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 18.05.2015, a firma della locatrice Per_1
[...]
Ancora, dal documento si evince lo svolgimento di un'attività indagatrice da parte della famiglia , volta ad assumere informazioni sul conto della badante presso Pt_1
la precedente datrice di lavoro, che tuttavia si limitava a raccontare di averla allontanata perché “ritenuta responsabile di furto”: tesi rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Si osserva, infine, che la segnalazione indirizzata all'autorità di pubblica sicurezza è priva di sottoscrizione e, in quanto anonima, è senz'altro pregiudicata nella sua attendibilità.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del tribunale di Roma, n. 16616/2021; - condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore di , liquidate in € 7800 per compensi, spese Controparte_1
generali, iva e cassa di previdenza come per legge,
- dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 2.12.2025
IL PRESIDENTE est.
Minuta redatta con la collaborazione della dott. ssa Elisabetta Papagno, magistrato in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta AR Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6941/2021 r.g. vertente tra e , difesi dall'avv. Stefania Ponzi Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
e
, difesa dall'avv. Piero Palumbo Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 1.10.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 12.3.2017 decede che, con un primo testamento Persona_1
pubblico del 16.07.2010, nomina propri eredi e , Parte_1 Parte_2
destinando a l'immobile sito in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n.4, oltre Parte_1
ai beni mobili, e ad l'immobile sito in Roma, Via Arcinazzo Romano n.30. Pt_2
A questo atto di ultima volontà fanno seguito due ulteriori testamenti pubblici, datati 30.04.2014 e 3.03.2015.
Con il testamento in data 30.04.2014, revocata ogni precedente disposizione testamentaria, viene destinata a la casa di Piazza Martiri di Parte_1
Belfiore, mentre l'appartamento di Via Arcinazzo Romano, gli arredi, i beni mobili della casa di abitazione e il denaro vengono devoluti alla badante convivente di AR,
[...]
, disponendo che costei possa rimanere presso l'abitazione di Controparte_1
Piazza Martiri di Belfiore per tre mesi a far data dalla sua morte.
Con l'ultimo testamento in data 30.03.2015, revocata ogni precedente disposizione, nomina erede , destinandole Persona_1 Controparte_1
l'appartamento di Piazza Martiri di Belfiore, tutti i beni mobili presenti nella casa di abitazione e il denaro, legando a l'immobile di Via Arcinazzo Parte_1
Romano.
Con atto di citazione, e , premettendo che in Parte_1 Parte_2
passato avevano intrattenuto con cara amica della madre, un profondo e Persona_1
duraturo legame affettivo, impugnano i testamenti pubblici datati 30.04.2014 e 3.03.2015.
Chiedono al Tribunale che sia accertata e dichiarata la validità del testamento del 16.07.2010, la nullità dei testamenti impugnati e, per l'effetto, che si condanni alla restituzione dei beni ritenuti in assenza di valido Controparte_1
titolo.
A riguardo, deducono che la è stata assunta nel 2011 quando, Controparte_1
a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di salute della de cuius, si rendeva necessaria un'assistenza continua, anche in ragione dello stato di sordità e di ipovisione della donna.
Deducono, inoltre, che a partire da quel momento, la badante contribuito, con i suoi comportamenti, a un progressivo isolamento dell'anziana, al punto da impedirne i contatti con la famiglia , altresì condizionando la volontà della donna, tanto da renderla Pt_1
succube di fronte alle proprie richieste.
si costituisce contestando le deduzioni Controparte_1
attrici e chiedendo il rigetto integrale della domanda.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16616/21 in data 23.09.2021, dichiara aperta la successione di e respinge integralmente le domande per le Persona_2
seguenti ragioni.
Gli attori, sebbene abbiano fatto menzione di problemi di salute della de cuius e di un'amministrazione di sostegno disposta nel 2016, nulla hanno documentato a riprova della menomata condizione di salute;
parimenti non è dimostrato che i testamenti pubblici impugnati siano frutto di pressioni e coartazione psicologica, perché non è stata fornita alcuna adeguata prova di fatti certi che consentano di desumere una condotta captatoria della nel periodo anteriore alla redazione dell'ultimo Controparte_1
testamento.
I testi escussi, in risposta a capitoli genericamente formulati, senza fare menzione di circostanze ed episodi specifici, non hanno rappresentato fatti di rilievo. È emerso, infatti, che il progressivo peggioramento delle condizioni di salute della de cuius è ascrivibile al periodo compreso tra gli ultimi due suoi anni di vita e, quindi, ben dopo la redazione del testamento del marzo 2015.
Parimenti non è dimostrato che le difficoltà di contatto riferite dai testi, verificatesi in pochi episodi collocabili anch'essi negli ultimi due anni di vita, siano dovute a condotte intenzionali di allontanamento piuttosto che al progressivo peggioramento dello stato di salute;
sono state, peraltro, riferite limitate occasioni, comunque postume alla redazione del testamento. Gli attori hanno inoltre riportato di urla e segni sulle mani della de cuius senza tuttavia allegare o provare le circostanze o comunque aver effettuato segnalazioni, denunce o richieste di intervento del medico curante.
In assenza di prova, anche presuntiva, che consenta di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà della testatrice, tale da indirizzarla in un senso in cui altrimenti non si sarebbe spontaneamente determinata, deve ritenersi escluso il dolo, con conseguente inesistenza dei presupposti applicativi dell'art. 624 c.c.
Avverso la predetta sentenza e propongono Parte_1 Parte_2
appello concludendo per l'accoglimento della domanda.
Al riguardo deducono 5 motivi: 1) Il Tribunale ha errato nel ritenere non assolto l'onere della prova in ordine allo stato di menomata capacità fisica della de cuius.
La documentazione prodotta, ignorata dal giudice, dimostra il contrario, e cioè
l'esistenza dei problemi di salute, consistenti in ipoacusia, in una grave forma di cecità e nell'invalidità dell'anziana, tanto che aveva diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 2012.
Nell'allegata richiesta di erogazione del beneficio viene altresì riportato il ricovero avvenuto nel 2011, quando la de cuius veniva sottoposta a un delicato intervento chirurgico che ne diminuiva ulteriormente le capacità funzionali.
Tali gravi problemi di salute venivano peraltro confermati dai testimoni escussi, dalle cui dichiarazioni emerge il quadro di una donna debilitata, ipoudente e non vedente.
In merito alla pacifica riduzione dell'udito di AR, che il giudicante ritiene compatibile con una persona ultranovantenne, gli appellanti contestano che la patologia non veniva adeguatamente trattata perché la badante non faceva indossare alla AR
l'apparecchio acustico;
di conseguenza l'anziana, che già versava in uno stato di salute precario, veniva a trovarsi in una condizione di isolamento e disabilità che ne menomava ulteriormente le capacità, consentendo all'appellata di approfittare della situazione. 2) il Tribunale ha erroneamente ritenuto non assolto l'onere della prova circa l'esistenza di atteggiamenti violenti, di sopraffazione e captatori pregressi alla redazione dell'ultimo testamento, in contrasto con il quadro probatorio offerto sotto il duplice profilo della prova documentale e per testi.
In particolare, sono stati dedotti e documentati gli indizi del raggiro: numerosi prelievi di contanti che risalgono al 2012 e al 2013, il ritiro, nel 2013, delle deleghe a a operare in banca e la stipula di una polizza a beneficio della Parte_1
badante in data 9.7.2013, da quest'ultima riscossa per l'importo di 48.607,51 euro.
In merito alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è stata rappresentata una situazione di impossibilità a mettersi in contatto con la de cuius, o comunque a renderle visita in assenza della badante quando intendevano affrontare discorsi privati.
Quanto, poi, all'assenza di prove in ordine alle riferite urla e alle ecchimosi sulla mano della de cuius, il giudice ha omesso di tenere conto, in primo luogo, della deposizione del vicino di casa della AR, che ha riferito di aver spesso sentito le urla della donna, e in secondo luogo della foto allegata in atti, scattata da Parte_1
con il cellulare, che dimostra la presenza di segni sulla mano della donna.
[...]
3) Il Tribunale afferma erroneamente che gli attori non hanno allegato e provato le circostanze o comunque di aver effettuato segnalazioni, denunce o richieste di intervento di qualsivoglia tipo che dimostrino i riferiti atteggiamenti di sopraffazione e coartazione antecedenti all'ultimo testamento.
Il giudice ha, infatti, omesso la valutazione del documento n. 12 allegato al fascicolo di primo grado, consistente in un esposto per circonvenzione di incapace presentato in forma anonima alla Questura di Roma di via Ruffini, n. 1 nel maggio 2014, con cui si riportano tutte le condotte tenute dalla antecedenti alla Controparte_1
redazione del secondo e terzo testamento. Ciò dimostra che gli abusi venivano perpetrati sin da prima di maggio 2014 e che gli appellanti hanno tentato di proteggere la de cuius. Dal documento n.12 emerge altresì che la famiglia ha assunto Pt_1
informazioni presso la ex datrice di lavoro della che ha riferito di averla CP_1
allontanata perché la riteneva responsabile di furto.
4) Il giudice ha trascurato la valutazione di prove documentali che attestano l'esistenza di un clima di sopraffazione e asservimento della volontà della de cuius alle richieste della . In particolare, vengono menzionati gli estratti conto della Controparte_1
AR e i numerosi prelevamenti in contanti documentati (2012 e 2013), nonché le ricevute datate 2016 che provano la percezione, da parte della badante, dei canoni di locazione dell'immobile di Via Arcinazzo Romano locato a un suo amico connazionale.
5) La sentenza presenta profili di nullità perché viola il principio di immutabilità del giudice istruttore (174 c.p.c.), la cui inosservanza ha fuorviato il convincimento del giudice nella percezione dei fatti e nella valutazione delle prove.
Si costituisce contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e instando per il rigetto della domanda.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 5), va esclusa la nullità della sentenza, perché l'inosservanza del principio dell'immutabilità del giudice istruttore sancito dall'art. 174 c.p.c. e, dunque, la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello che l'ha istruita, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di un'espressa sanzione di nullità ai sensi dell'art. 156, co. 1 c.p.c., non è causa di nullità del giudizio o della sentenza (Cass. sez. III, ordinanza n. 12982 del 26/04/2022). Giova segnalare, infatti, che l'unica ipotesi di nullità della sentenza conseguente al mutamento del giudice si ha quando la pronuncia viene resa da un giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni (Cass. sez. un. n. 26938 del 2/12/2013).
I motivi 1), 2), 3) e 4), suscettibili di esame congiunto, devono ritenersi infondati. In punto di diritto va premesso che, in tema di impugnativa testamentaria ex art. 624 c.c., ai fini della prova del dolo non è sufficiente dimostrare le influenze psicologiche esercitate sul testatore, come le mere sollecitazioni, le lusinghe o i suggerimenti. Occorre, infatti, fornire la prova, anche in via presuntiva, dell'uso di raggiri e di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo all'età, alle condizioni di salute e di spirito, tanto da suscitare in lui una falsa rappresentazione della realtà nonché da condizionarne la volontà in un senso in cui altrimenti non si sarebbe spontaneamente determinata. La prova, anche presuntiva, deve inoltre fondarsi su fatti certi, che permettano di individuare e ricostruire la condotta captatoria (Cass., sez. II, sentenza n. 25521 del 31/08/2023; Cass., sez. II, sentenza n. 4653 del 28/02/2018).
In merito alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c., per la validità di una sentenza basata su presunzioni, il giudice è tenuto ad ammettere solo quelle gravi, precise e concordanti.
In particolare, la gravità implica la ricorrenza dell'inferenza probabilistica tra fatto noto e fatto ignoto, esprimendo l'idea che si giunga alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità statistica tale da indirizzarsi solo verso quel fatto e non lasciando adito a probabilità di indirizzamento verso altri fatti.
Il requisito della precisione va, invece, riferito ai fatti noti, ossia agli indizi, che devono essere determinati e puntuali nella realtà storica.
La concordanza, infine, viene in rilievo solo in presenza di plurimi elementi presuntivi e richiede che il fatto ignoto sia dedotto da un insieme di indizi gravi e precisi, nonché univocamente convergenti verso la sussistenza del fatto ignoto (Cass., sez. V, ordinanza n. 6255 del 9/03/2025; Cass., sez. II, ordinanza n. 9054 del 21/03/2022).
Ciò premesso, nel caso di specie non è stata fornita la prova diretta della captazione né vi sono elementi che possano comprovare in via presuntiva l'esistenza di condotte violente, coercitive e ingannatorie tenute da parte dell'odierna appellata e idonee a esercitare un'influenza determinante sulla volontà della de cuius. Gli indizi forniti nel giudizio di primo grado difettano, infatti, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, pertanto, sono inidonei a fondare un'adeguata prova logica.
Quanto all'asserita condizione di incapacità della de cuius, che nella prospettiva degli appellanti avrebbe rappresentato terreno fertile per l'attività manipolatoria, si osserva che il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento nulla dimostra in ordine alle ridotte capacità di discernimento di chi ne beneficia. Il beneficio, infatti, viene riconosciuto in capo agli invalidi totali di cui sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'inabilità a compiere gli atti quotidiani della vita, trattandosi dunque di condizioni che di per sé non attestano l'incapacità.
A conferma di queste conclusioni, il teste , vicino di casa Testimone_1
della de cuius, riferisce che malgrado i problemi di udito e di vista, la signora AR
“ragionava benissimo” e che le uniche occasioni in cui la donna non lo riconosceva sono riferibili a due episodi peculiari, ossia quando, a seguito di cadute verificatesi in età ultranovantenne, quindi negli ultimi due anni di vita, ben successivi alla redazione dell'ultimo testamento, la badante lo chiamava in aiuto per farla rialzare.
In merito ai problemi di udito della de cuius, è condivisibile quanto afferma il giudice di primo grado, ossia che la riduzione delle capacità uditive è compatibile con il progressivo avanzare dell'età e che non rappresenta ex se una condizione idonea a incidere sulla capacità di autodeterminarsi.
Non è parimenti dimostrato né che la badante abbia impedito alla signora
AR di indossare l'apparecchio acustico al fine di renderla più vulnerabile né che l'abbia volontariamente allontanata dalle sue amicizie per ridurla in una condizione di isolamento favorevole a condizionarne la volontà.
Le dichiarazioni rese dai testimoni sono, infatti, vaghe, equivoche e discordanti sul punto. madre degli odierni appellanti, riferisce in modo generico di alcune Per_3
discussioni e parla di contrarietà della badante a far indossare l'apparecchio acustico alla
AR, ma non menziona gli episodi specifici a cui abbia eventualmente assistito né li colloca in una precisa epoca. Riferisce altresì che cugino della de cuius, non Persona_4
riusciva a contattare la AR, sempre senza menzionare episodi specifici e la loro frequenza.
che aveva frequentato regolarmente la cugina sino al 2006/2007, Persona_4
riferisce di essere andato a trovarla una sola volta dopo quel periodo, per parlarle dell'esito di un giudizio e che in quell'occasione aveva visto la badante nella stanza durante la conversazione.
Successivamente, aveva telefonato senza riuscire a parlare con la AR, perché la badante gli comunicava che l'apparecchio acustico non funzionava “o” che la de cuius non voleva utilizzarlo, senza specificare in quante e quali occasioni ciò sia avvenuto.
, ex collega della AR, riferisce, invece, che fino a due Testimone_2
anni prima della morte era sempre riuscita a parlarle e che durante una delle ultime tre telefonate, effettuate negli ultimi due anni di vita della de cuius, la badante le aveva chiesto di attendere in linea per farle indossare l'apparecchio acustico.
Dunque, dalle dichiarazioni riportate non emerge un contesto di volontario allontanamento, non essendo nemmeno provato che le riferite difficoltà di contatto, da ricondurre comunque a poche occasioni, siano dovute a pressioni piuttosto che al progressivo peggioramento delle condizioni di salute della AR.
Quanto, poi, agli asseriti raggiri messi in atto dalla , si osserva Controparte_1
che numerosi prelievi bancari, che gli appellanti le attribuiscono, risalgono invece al periodo in cui le deleghe a operare in banca risultavano a favore di Parte_1
, ossia tra il 2012 e il 2013.
[...]
Con riferimento ai pretesi comportamenti violenti e coercitivi, si osserva, inoltre, che la foto scattata da con il cellulare, che ritrae le Parte_1 ecchimosi sulla mano della de cuius, non è idonea a dimostrare che tali segni siano stati cagionati dall'appellata.
Si tratta, infatti, di un'inferenza del tutto priva di riscontro, tenuto anche conto che, notoriamente, le persone anziane possono soffrire di atrofia dei tessuti del derma e di fragilità dei vasi sanguigni.
In merito all'esposto per circonvenzione di incapace, si legge che “la signora ha fatto in modo di “far andare ad abitare il figlio a titolo gratuito” presso CP_1
l'immobile sito in Via Arcinazzo Romano. Al contrario, risulta che l'immobile è stato concesso in locazione al sig. con contratto del 12.05.2015, Parte_3
registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 18.05.2015, a firma della locatrice Per_1
[...]
Ancora, dal documento si evince lo svolgimento di un'attività indagatrice da parte della famiglia , volta ad assumere informazioni sul conto della badante presso Pt_1
la precedente datrice di lavoro, che tuttavia si limitava a raccontare di averla allontanata perché “ritenuta responsabile di furto”: tesi rimasta priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Si osserva, infine, che la segnalazione indirizzata all'autorità di pubblica sicurezza è priva di sottoscrizione e, in quanto anonima, è senz'altro pregiudicata nella sua attendibilità.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del tribunale di Roma, n. 16616/2021; - condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore di , liquidate in € 7800 per compensi, spese Controparte_1
generali, iva e cassa di previdenza come per legge,
- dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.
Roma, 2.12.2025
IL PRESIDENTE est.
Minuta redatta con la collaborazione della dott. ssa Elisabetta Papagno, magistrato in tirocinio