Art. 41.
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 , sono determinati, senza interessi, prendendo in base gli stipendi o paglie pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale e' stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.
Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la costituzione della posizione assicurativa.
Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati prendendo a base la retribuzione conferita alla data di iscrizione o di reiscrizione riferita alla relativa Cassa pensioni immediatamente posteriori ai servizi stessi.
In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 , sono determinati, senza interessi, prendendo in base gli stipendi o paglie pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale e' stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.
Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la costituzione della posizione assicurativa.
Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati prendendo a base la retribuzione conferita alla data di iscrizione o di reiscrizione riferita alla relativa Cassa pensioni immediatamente posteriori ai servizi stessi.
In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.