Articolo 6 della Legge 7 luglio 1901, n. 306
Articolo 5Articolo 7
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28 luglio 1901
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4 agosto 1911
Art. 6. ((I contributi a carico dei sanitari degli Istituti di beneficenza saranno rispettivamente versati dal comune o dalla provincia, dove ha sede l'Amministrazione, nel termine di cui nei precedenti articoli, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilita' degli esattori comunali e dei ricevitori provinciali in detti articoli stabiliti.

Ai comuni e' fatto salvo il diritto di rivalsa su gli Istituti di beneficenza, e questi provvederanno a rivalersi delle somme pagate al comune mediante ritenuta sugli stipendi dei sanitari alla loro dipendenza.

Alla riscossione del contributo volontario e di quello dovuto da sanitari dipendenti da Amministrazioni diverse da quelle sopraindicate, si provvedera' con norme speciali, le quali verranno stabilite nel regolamento che sara' compilato per la esecuzione della presente legge))
Entrata in vigore il 4 agosto 1911