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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4188/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
CHIARELLO LUIGI
, C.F. con il patrocinio dell'avv. TOMEI CP_2 C.F._2
EMANUELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
14/10/2024 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 4
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale di Modena nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza n.1186/2023 pubblicata il 13/07/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
IGg.r in CO (CS) il giorno 19.06.2005, trascritto CP_1 CP_2
nel registro atti di matrimonio del medesimo comune all'anno 2005 al n°3 Parte II Serie A
ed iscritto all'atto n° 88 parte II Serie B anno 2005 Comune di Modena con conseguente ordine agli ufficiali dello stato civile competente di procedere;
2)-I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 4 3)-la figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocazione abitativa prevalente presso il padre;
considerata l'età di , il Persona_1
diritto di visita della minore verrà esercitato dalla madre in accordo con la figlia;
la madre,
in ogni caso, starà con la figlia a weekend alterni dal sabato all'uscita da scuola o dalle ore
10:00 in periodo feriale fino alla domenica sera alle ore 21:00; le vacanze estive verranno concordate dai genitori con la figlia;
ciascun genitore potrà comunque passare con la figlia un periodo di tre settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
durante il periodo di vacanza natalizio Per_1
passerà una settimana con il padre ed una settimana con la madre;
durante il
[...]
periodo di vacanza pasquale passerà in via alternata ogni anno il giorno di Persona_1
Pasqua con uno dei genitori e il giorno di Pasqua con l'altro, come da piano genitoriale depositato.
4)-la IG.ra , considerata la differenza di reddito tra i coniugi, si impegna a CP_2
contribuire al mantenimento della figli con il versamento a favore Persona_2
del IG. di un assegno mensile pari ad € 150,00, entro il giorno venti di CP_1
ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;
Con riferimento alle spese straordinarie la IG.ra si impegna a rimborsare il CP_2
50% delle spese straordinarie sostenute dal IG. , spese straordinarie CP_1
secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, cui le parti espressamente si riportano.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro genitore dovrà manifestare motivato dissenso, per iscritto,
entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 3 di 4 5)-Con riferimento all'assegno unico lo stesso sarà percepito nella misura del 50% da ciascun coniuge;
6)-I coniugi si impegnano a prestare reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche pe . Persona_1
7).Le parti dichiarano di avere già definito con gli accordi di separazione ogni rapporto patrimoniale già in essere tra le medesime.
8)-le spese legali del presente procedimento sono a carico del IG .” CP_1
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LONGOBUCCO
(CS) il 19/06/2005 fra nato a [...] il CP_1
07/08/1975 e nata a [...] il [...] alle CP_2
condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LONGOBUCCO (CS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2005 Atto n. 3 Parte 2 Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 05/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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