Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/03/2026, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01531/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1531 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Fazio Gelata e Stefano Catalano, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Agrigento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- del decreto di rigetto del 15.01.2025, notificato in data 25.06.2025, emesso dalla Questura di Agrigento, dell’istanza di Permesso di soggiorno per lavoro subordinato -OMISSIS-, inoltrata dal ricorrente Prot. -OMISSIS-;
- e di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. IO IO e uditi per le parti i difensori, avvocato Scalisi per parte ricorrente ed avvocato Florio per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parte ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare degli effetti, delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 10 bis legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità; eccesso di potere per carenza della motivazione ;
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per illogicità; eccesso di potere per carenza della motivazione .
1.2) Per quel che concerne la fattispecie oggetto del decidere il signor-OMISSIS-, già titolare di un Permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha impugnato le suddette determinazioni, con cui l’Amministrazione intimata ha denegato la sua istanza di rinnovo del titolo di soggiorno a causa di alcuni precedenti giudiziari e di polizia in materia di stupefacenti e di reati contro l’Amministrazione della Giustizia.
Invero, è accaduto che il ricorrente, dopo una comunicazione di preavviso di rigetto per le suddette ragioni, ha presentato una prima memoria difensiva, con cui ha controdedotto, in considerazione del tempo trascorso dai fatti ascrittigli, per l’insufficienza di tali precedenti a fondare un giudizio di concreta ed attuale pericolosità sociale e, quindi, a fungere da presupposto per una determinazione definitiva di diniego.
Con una seconda memoria difensiva ha rilevato inoltre che, nelle more del procedimento di rinnovo del suo Permesso di soggiorno, era stato raggiunto in Italia dai suoi familiari (tra i quali anche un minorenne); circostanza, che implicava il dovere per l’Amministrazione intimata di valutare le esigenze del suo nucleo familiare, così ricostruito, prima di adottare il diniego in discorso.
Nondimeno, l’Amministrazione intimata avrebbe ritenuto tali controdeduzioni inconferenti, confermando le sue valutazioni negative sulla richiesta del ricorrente, con un provvedimento, in cui mancherebbe però un’effettiva ponderazione del valore sintomatico dei precedenti ascritti al signor-OMISSIS- ai fini del giudizio di pericolosità sociale; ed in cui nessun cenno sarebbe stato fatto alle problematiche attinenti alla tutela dell’integrità del suo nucleo familiare.
2.1) Ad esito della camera di consiglio del 24.09.2025 questo Tribunale ha adottato l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, mercé la quale, considerando prima facie fondate le ragioni di doglianza di parte ricorrente, ha onerato l’Amministrazione intimata di un riesame dell’istanza di titolo di soggiorno, oggetto dei fatti di causa.
Tale incombente non è stato tuttavia adempiuto.
2.2) Nel corso della successiva udienza pubblica del 05.02.2026 i difensori delle parti hanno prospettato le proprie conclusioni sul caso a mani.
In particolare, quello di parte ricorrente ha insistito per l’acquisizione al fascicolo di causa della documentazione versata in atti il 27.01.2026, rilevando che il mancato rispetto del termine fissato all’uopo dalla legge era dipeso dal fatto, che detta documentazione è stata effettivamente formata in data successiva alla scadenza del medesimo.
Riservandosi ogni valutazione sul profilo in discorso, il Tribunale ha trattenuto quindi la causa in decisione.
3) Il ricorso del signor-OMISSIS- è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni, che seguono.
Compulsando la giustificazione dell’atto gravato, è possibile evincere che le determinazioni impugnate sono state adottate dall’Amministrazione intimata esclusivamente sul presupposto di alcuni precedenti giudiziari e di polizia a carico del ricorrente.
Si legge infatti nel provvedimento impugnato quanto segue testualmente: “RILEVATO che carico dell’istante risultano vari precedenti di Polizia e pregiudizi penali, di seguito elencati: PRECEDENTI DI POLIZIA In data 24.03.2023 veniva segnalato dal Nucleo Operativo Carabinieri di Agrigento per l’art. 73 co. 1 ex D.P.R. 309/90 – c.n.r. 32/5 del 24.03.2023; In data 11.10.2024 veniva tratto in arresto da personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Agrigento, per il reato di cui all’art. 385 co. 1 per evasione in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Pregiudizi Penali Sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Agrigento in data 13.06.2022, divenuta irrevocabile il 07.11.2022, per il reato di cui all’art. 110 c.p. e 73 ex D.P.R. 309/90, per fatti commessi nel periodo compreso dal 26.10.2016 fino al 02.12.2017 in Agrigento, alla pena di Anni uno e mesi Quattro ed una Multa di 10.000 euro. Ancora il predetto risultava imputato nell’ambito del proc. Penale -OMISSIS- PM e-OMISSIS- GIP per numero cinque diversi episodi delittuosi relativi alla condotta di cui all’art. 73 co. 5 ex D.P.R. 309/90, per fatti avvenuti nell’anno 2023 in questo capoluogo di provincia” .
L’esplicitazione di tali presupposti di fatto non è stata tuttavia seguita - come lamentato dal signor-OMISSIS- - dalla ponderazione del loro valore sintomatico ai fini del giudizio di concreta ed attuale pericolosità sociale dello straniero, che abbia presentato istanza di titolo di soggiorno.
Del pari dal provvedimento gravato non è possibile evincere alcun riferimento al nucleo familiare del ricorrente ed alle sue esigenze di tutela, anche in considerazione della presenza al suo interno di un figlio minorenne.
Orbene, come già considerato da questo Tribunale in fase cautelare, le lacune in discorso sono tali da giustificare una decisone di annullamento degli atti gravati.
Invero, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, dal quale l’odierno Collegio non vede ragione di decampare, la determinazione negativa sull’istanza di un titolo di soggiorno non può essere giustificata dalla mera esistenza di precedenti penali o di polizia, di cui sia autore lo straniero richiedente il suddetto titolo, essendo l’Amministrazione comunque tenuta a ponderarne la conferenza rispetto alla valutazione di effettiva e concreta pericolosità sociale dell’interessato, ostativa all’accoglimento di tale istanza (cfr. sul punto T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sent. 27.02.2025, n. 1043; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, sent. 05.12.2024, n. 6793; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. 09.11.2018, n. 840).
Inoltre, come ribadito ancora di recente dal Consiglio di Stato, il provvedimento, con cui viene denegata un’istanza di titolo di soggiorno, richiede una motivazione che tenga conto anche della dell’inserimento sociale e familiare dell’interessato in Italia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 03.06.2025, n. 4785 ed in senso conforme T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, sent. 26.03.2025, n. 2559).
Poste tali premesse, rispetto alle quali le determinazioni oggetto del decidere risultano incongruenti, il Tribunale accoglie il ricorso del signor-OMISSIS-, impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione intimata di riesercitare i propri poteri nel rispetto degli incombenti motivazionali fissati dalla presente decisione.
Infine, la fondatezza nel merito delle censure di parte ricorrente consente di prescindere dall’esaminare la questione attinente all’acquisizione della documentazione tardivamente proposta, di cui al precedente puto 2.2).
4) In ordine alle spese di lite, le medesime sono poste a carico dell’Amministrazione intimata in ragione della regola della soccombenza, con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrenti, dichiaratisi antistatari e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le determinazioni gravate fatti salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB LE, Presidente
IO IO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IO | OB LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.