Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00823/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02264/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2264 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Trebeschi, Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi, Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Kos Care S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cordedda, Riccardo Bovo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota 26.7.2023 del direttore area residenzialità, e di ogni altro atto, provvedimento o regolamento presupposto, consequenziale o comunque connesso con cui il Comune di Milano subordina la presa in carico al convenzionamento della struttura o comunque si disciplini la presa in carico e a valutazione della compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS- e delle persone con disabilità e anziane in generale, ivi compresa la DGC 15.7.2022 n. 1017 e la nota 16.12.2022 dell'assistente sociale dell'Unità Milano Welfare territoriale Municipio 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Kos Care S.r.l.;
Vista la memoria del 30.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa VA NI e udito il difensore del Comune intimato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, con cui il Comune di Milano subordina la presa in carico delle persone con disabilità e anziane al convenzionamento della struttura e alla compartecipazione al costo del servizio goduto da -OMISSIS- in ragione della collocazione della stessa in struttura non convenzionata con l'Amministrazione comunale.
Si sono costituite in giudizio il Comune di Milano e la società Kos Care S.r.l.
A seguito della notifica del ricorso il Comune e Kos Care hanno stipulato una convenzione per un posto letto, con conseguente presa in carico della sig.ra -OMISSIS- e di definizione della compartecipazione al costo.
A conclusione del procedimento, con Determinazione dirigenziale 28/06/2024 n.5465, il Direttore dell'Area Residenzialità ha accolto la richiesta di ricovero in R.S.A e, in base all'ISEE sociosanitario-Residenze presentato, è stata determinata una quota di compartecipazione pari a €. 0,00.
Parte ricorrente ha quindi depositato il 30.12.2025 la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con accordo di compensazione delle spese con il Comune di Milano.
Kos Care s.r.l. ha preso atto, rimettendo al Collegio ogni statuizione in ordine al regime delle spese di lite
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio possono essere compensate, su accordo delle parti e non opposizione della società Kos Care S.r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LL, Presidente
VA NI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NI | EF LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.