Sentenza 7 marzo 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza di aggravamento del vincolo emessa nei confronti dell'imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta, a pena di inammissibilità, in una lingua a lui nota, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., incidendo sensibilmente sulla libertà personale.
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Per indagato alloglotta va tradotta anche ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale. Corte di cassazione Sez. VI penale (data ud. 21/05/2024) 01/08/2024, n. 31617 Composta da Dott. VILLONI Orlando - Presidente Dott. VIGNA Maria Sabina - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A. nato il (Omissis) in Nigeria avverso la ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale …
Leggi di più… - 2. Aggravamento della misura cautelare nullo senza traduzione per l’imputato alloglottoAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 11 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 14657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14657 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
udito il difensore, avv. MICHELE SCARNERA, che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 9/11/2023 rigettava l'appello proposto da LL AR ER NE avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/9/2023 che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 142 e 292 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Rileva che dagli atti emerge che l'imputato non comprende la lingua italiana, avendo necessità di un interprete di lingua spagnola e che l'ordinanza di aggravamento non gli è stata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14657 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/03/2024 tradotta, con conseguente nullità di quest'ultimo provvedimento e della sequenza procedimentale che da esso trae origine. A conforto di quanto sostiene cita giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Sul tema della traduzione del provvedimento giurisdizionale all'imputato che non conosce la lingua italiana si è pronunciata di recente questa Corte nella sua più autorevole composizione (udienza del 26/10/2023, imp. Niecko). Sebbene ad oggi la motivazione non sia stata ancora depositata, dalla informazione provvisoria n. 15-23 risulta che è stato affermato il principio di diritto secondo il quale, qualora dagli atti sia già emerso che l'imputato o l'indagato non conoscano la lingua italiana, l'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare personale ne determina la nullità, ai sensi del comb nato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Orbene, nel caso di specie, dagli atti del procedimento risulta evidente la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'odierno ricorrente, posto che i) nel verbale di arresto del 23/8/2023 si dà atto che "necessita interprete di lingua spagnola", benché del tutto illogicamente si premetta che l'arrestato "parla e comprende la lingua italiana" (se così fosse, non si comprenderebbe il senso nella necessità di nominare un interprete); all'udienza di convalida era presente l'interprete di lingua spagnola, che provvedeva a tradurre oralmente la l'ordinanza cautelare. Quanto alla rinuncia del ricorrente alla traduzione scritta degli atti del procedimento, ivi compresa la sentenza, si osserva come all'evidenza essa non implichi la rinuncia anche alla traduzione orale. Dalle premesse poste discende la violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e la conseguente nullità dell'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), con riferimento alla sua omessa traduzione. Del resto, l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., nel testo attualmente vigente come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014 in attuazione della direttiva 2010/64/UE, nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta entro un termine congruo per l'esercizio dei diritti di difesa indica espressamente «i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali». Evidenti ragioni di analogia in bonam partem, considerata l'identica incidenza sulla libertà personale dell'interessato, impongono di ricomprendere sotto l'àmbito di operatività di tale regola anche i provvedimenti che - come quello impugnato - aggravano la misura cautelare, posto che hanno sensibili ricadute sulla libertà personale (Sezione 6, n. 45293 del 8/11/2023, Burri, Rv. 2 285390 - 01, con riferimento all'omessa traduzione del provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in tema di mandato d'arresto europeo). In conclusione, l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare andava tradotta, almeno oralmente;
tale omissione ne ha determinato la nullità, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella di aggravamento della misura cautelare pronunciata dal Tribunale di Roma in data 21/9/2023, con il conseguente ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella di aggravamento della misura cautelare pronunciata dal Tribunale di Roma in data 21/9/2023 e, per l'effetto, ordina il ripristino degli arresti domiciliari nei confronti di ER NE LL AR. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 7 marzo 2024.