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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. ON PP Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2583/2025 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe D'Argento Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Napoleone CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 19/05/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/09/2007 in San Giorgio a Cremano (NA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) al n. 42, parte
I, anno 2007; dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] in [...] e Persona_1 Persona_2
, nato il [...] in [...];
[...] rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi, così come modificato con il nuovo accordo del 04/07/2025; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo e modificate con il nuovo accordo del
04/07/2025.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in [...] e , Parte_1 CP_1 nata il [...] in San Giorgio a [...] che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 21/09/2007 in San Giorgio a Cremano (NA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Giorgio a Cremano (NA) al n. 42, parte I, anno 2007 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e modificate con il nuovo accordo del 04/07/2025.
Il ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi, è depositato nei registri informatici il 19/05/2025 iscritto al n. r.g. 2583/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 09/12/2025
Il Presidente
ON PP