Sentenza 10 marzo 2004
Massime • 1
La immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/03/2004, n. 16717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16717 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Sebastiano Aldo - Presidente - del 10/03/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 454
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 40428/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza resa il 19.7.2001 dal tribunale monocratico di Spoleto.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza;
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Gaeta, che si è associato alle conclusioni del P.M.;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 19.7.2001 il tribunale monocratico di Spoleto assolveva NI RO, quale legale rappresentante di un'azienda agricola di troticultura, dal reato di deposito e abbandono incontrollato di rifiuti di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. 22/1997 perché il fatto non sussisteva, mentre lo dichiarava colpevole del reato di cui agli artt. 45 e 59, comma 1, D.Lgs. 152/1999, per aver scaricato al suolo senza autorizzazione acque reflue industriali provenienti dalla sua azienda.
Il RO veniva condannato alla pena di lire 2.000.000 di ammenda.
2 - Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità di motivazione.
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
È stato pacificamente accertato che gli operai della azienda ittica del RO depositarono per breve tempo nel cortile dell'azienda, in attesa di smaltimento, i fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche aziendali dove essi si erano accumulati a causa di forti piogge. Durante il temporaneo deposito le acque del materiale fangoso scolarono sul suolo.
Il giudice di merito ha ritenuto che lo scarico al suolo di queste acque di provenienza industriale non fosse autorizzato, giacché l'autorizzazione rilasciata all'azienda di troticultura del RO riguardava lo scarico nel fiume Corno e non nel suolo. Orbene, lo scarico occasionale de quo non era soggetto ad autorizzazione semplicemente perché estraneo alla nozione legislativa di scarico, la quale comprende solo qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue. Nel caso di specie mancava il requisito essenziale della condotta;
sicché non si trattava di scarico e non era richiesta alcuna autorizzazione.
P.Q.M.
la corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004