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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200 2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1
Avv. Antonio Pagliacci
Attrice
contro
Controparte_1 C.F._2
Avv. Lorenzo Cagli
Svolgimento del processo
Con atto di citazione conveniva in giudizio per Parte_2 Controparte_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare il suo inadempimento nello svolgimento del contratto di consulenza professionale con lei in essere, accertare e dichiarare la sua responsabilità per l'errato invio di una comunicazione all'Ispettorato del
Lavoro di Ascoli Piceno riferita all'orario di lavoro della dipendente Controparte_2
con omissione dell'aggiornamento dei documenti di paga della stessa per come accertato dagli Ispettori dell' di Ascoli Piceno in data 10.5.2004 e per l'effetto sentirlo CP_3
condannare al risarcimento del danno in suo favore nella misura complessiva di €
pagina 1 di 7 13.272,52 di cui € 11.000,00 quale somma pagata in favore della dipendente CP_2
in data 7.10.2011, € 2.093,52 quale somma pagata all'avv. Tonino Pulcini per la
[...]
le funzioni procuratorie riferite alla causa di lavoro nr. 263/2009 e ad € 179,00 quale somma pagata in favore dell' in data 10.5.2004 oltre che ai sensi dell'art. 96 cpc per CP_3
la somma di € 1.500,00 con vittoria di spese e competenze di lite.
Deduceva l'attrice che la parte convenuta compiva errori professionali in danno della sua persona in conseguenza dell'incarico di consulente del lavoro ricoperto nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2004. In particolare, deduceva l'attrice che il convenuto aveva erroneamente eseguito comunicazioni all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Ascoli
Piceno relativamente all'orario di lavoro della sig.a (dipendente della Controparte_2
sig. dal 24.2.1999 al 28.5.2004) nel periodo intercorrente dal 14.9.2000 al 28.5. Pt_1
2004.In conseguenza di ciò, la predetta lavoratrice aveva intentato causa all'attrice,
giudizio che si concludeva con verbale di conciliazione in cui veniva stabilito un pagamento in danno dell'attrice pari ad euro 11.000,00. Le ulteriori conseguenze dannose relative all'errore compiuto da parte convenuta consistevano, a detta dell'attrice, nel
CP_ pagamento di una sanzione irrogata dall' per euro 179,00.
- Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la domanda di parte attrice, così
concludendo: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali tutte di cui in narrativa, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, il tutto con ogni e qualsiasi statuizione. In ogni caso con vittoria di spese.
- Nel corso del processo venivano ammessi, ed espletati, interrogatorio formale del convenuto e prova per testi.
Precisate le conclusioni, e scambiate le comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 2 di 7 Motivi della decisione a) Preliminarmente occorre evidenziare come non sussista dubbio sul fatto che il convenuto abbia ricevuto incarico dalla parte attrice, nella sua qualità di consulente del lavoro, di provvedere alle comunicazioni relative ai fatti oggetto della domanda.
Ciò emerge dalla mancata contestazione sul punto da parte del convenuto e dalle asserzioni difensive delle parti.
E' altrettanto pacifico, per le appena indicate ragioni, che il consulente del lavoro trasmise i cedolini, compiendo così l'attività oggetto di contestazione.
b) Precisato ciò, occorre esaminare il comportamento tenuto dal consulente del lavoro nell'esercizio del proprio mandato relativamente alla comunicazione da questo eseguita all'Ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno.
Sul punto, il convenuto non nega affatto di aver eseguito la trasmissione della comunicazione dei dati, ma contesta che la comunicazione relativa alle ore lavorate sia stato oggetto di errore.
In sostanza, il convenuto asserisce di aver trasmesso i cedolini indicando le ore lavorate in 24 settimanali in quanto questo era quanto pattuito tra datore di lavoro e lavoratrice e quanto risultante dalle comunicazioni per quanto fosse a sua conoscenza.
c) Era onere dell'attrice provare il diritto invocato in ossequio alla normativa di cui all'art. 2697 cc che impone a colui che invoca un diritto in giudizio di provare i fatti che ne costituiscono fondamento.
Esaminando gli esiti dell'interrogatorio formale e della prova per testi espletati, deve concludersi che le relative risultanze nulla hanno apportato al processo a sostegno della domanda attorea.
pagina 3 di 7 Dall'esame dell'interrogatorio formale esperito non si ravvisano dichiarazioni di natura confessoria in danno della parte convenuta, salvo quanto si dirà appresso. Stesse
considerazioni devono essere ritenute in seno agli esiti della prova per testi;
le testimonianze rese, contrastanti tra loro rispetto ai testi indotti da parte attrice e convenuta, hanno scarso rilievo soprattutto in merito all'orario di lavoro tenuto dalla lavoratrice.
Sotto il profilo documentale, è depositata in atti la dichiarazione con cui il datore di lavoro, odierna attrice, ha comunicato alla sezione Circoscrizionale del Lavoro di Ascoli
Piceno la trasformazione del rapporto di lavoro con la dipendente atto del CP_2
14.9.2000 in cui il datore di lavoro precisa che il rapporto di lavoro è trasformato da tempo pieno a tempo parziale, con indicazione delle ore da lavorare in 24. Tale atto venne anche spedito all'ente competente dalla stessa attrice a mezzo posta.
L'appena citato documento escluderebbe, di per sé, un comportamento errato da parte del consulente del lavoro, in quanto è la stessa attrice che dichiarò che il nuovo rapporto di lavoro prevedeva un orario settimanale di 24 ore, confermando, quindi, la correttezza dell'operato del convenuto.
E' pur vero, però, che il consulente del lavoro è soggetto che dovrebbe verificare i rapporti di lavoro di una azienda anche esaminando il contratto di lavoro che, nel caso di specie,
prevedeva 20 ore settimanali, come risulta dai documenti in atti.
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale, nel senso che il convenuto ha confermato di aver redatto lui il contratto di lavoro.
d) Fatte queste premesse, la domanda di parte attrice ha per oggetto due diversi titoli: il primo azione di danno subito per causa intentata dalla dipendente il secondo, CP_2
per il pagamento di una sanzione.
pagina 4 di 7 Per quanto attiene il primo punto, l'attrice ritiene di aver subito un danno a seguito del verbale di conciliazione concluso con la lavoratrice con cui avrebbe sborsato CP_2
11.000,00 euro per le istanze formulate dalla lavoratrice, che a sua detta, sarebbero state conseguenza del comportamento del convenuto.
A bene vedere, da quanto emerge dal verbale di conciliazione in atti – unico documento afferente al giudizio dinanzi al giudice del lavoro – la domanda della lavoratrice era attinente a mansioni superiori espletate e differenze retributive.
Non appare che la domanda oggetto di tale giudizio abbia attinenza con il comportamento del convenuto così come a lui imputato nel presente processo. Tale giudizio, infatti,
riguardava il merito del rapporto lavorativo sotto il profilo sostanziale, ovvero occorreva accertare se la lavoratrice avesse svolto mansioni superiori rispetto a quelle del contratto e se alla medesima spettassero delle conseguenti differenze retributive.
Inoltre, non sussistono elementi tali da poter apprezzare nel merito la fondatezza della domanda proposta dalla lavoratrice dinanzi al giudice del lavoro essendosi il giudizio concluso con verbale di conciliazione sottoscritto soltanto per escludere l'alea di quel processo;
pertanto, non vi sono elementi certi per poter verificare se la somma pagata in ossequio al verbale possa essere ricollegata ad un diritto effettivamente esistente oltretutto da essere imputabile al terzo consulente del lavoro, oggi convenuto.
La domanda di parte attrice sul punto va respinta per difetto di prova e per insussistenza del diritto.
Il secondo punto della domanda attorea riguarda una sanzione pagata per mancato adeguamento delle retribuzioni imponibili previdenziali non assoggettata a contribuzione per l'importo complessivo di euro 179,00.
pagina 5 di 7 Il fatto oggetto di detta domanda non è stato di fatto contestato dal convenuto, nel senso che se è vero che i fatti addebitati relativi alla sanzione sia scollegati dall'indicazione dell'orario di lavoro oggetto di una domanda, essi sono certamente riferiti all'attività del consulente del lavoro, che nell'esercizio dell'incarico ricevuto deve verificare ogni voce contabile riferita al rapporto di lavoro e procedere ai dovuti adeguamenti. Neppure la somma oggetto della sanzione è stata oggetto di contestazione
Per quanto sopra motivato, la domanda di parte attrice va parzialmente accolta, con condanna del convenuto a pagare all'attrice la somma di euro 179,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale.
f) Per quanto attiene la domanda ex art. 96 cpc proposta da parte attrice, essa va respinta considerati gli esiti del presente giudizio, che affermano sì, un accoglimento della domanda, ma parziale.
Come è noto, la domanda ex art. 96 cpc va ricondotta in termini di sussistenza di elementi diretti a configurare un abuso del processo da parte del soggetto che promuove azione giudiziaria, intendendosi per tale il comportamento di colui che agisca o resista in giudizio pur essendo consapevole, con malafede, dolo o quantomeno colpa grave, della infondatezza delle proprie pretese, con pregiudizio sia per la controparte che per il buon andamento della giustizia, o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire
la coscienza della infondatezza della propria posizione (Cass. 24649/19).
E' evidente, infatti, che in presenza di rigetto di parte della domanda e conseguente accoglimento delle difese della controparte, non possa darsi luogo a giudizio rilevante riferito alla malafede od abuso nel processo.
g) Le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento e del rigetto delle reciproche domande,
vanno integralmente compensate.
pagina 6 di 7
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna CP_1
a pagare in favore di la somma di euro 179,00.
[...] Parte_1
Spese integralmente compensate.
Così è deciso in Ascoli Piceno,18/07/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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