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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2025, n. 34830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34830 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EN, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza n. 2988/2024 della Corte di appello di Bari 27 giugno 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, le due memorie illustrative redatte nell'interesse del ricorrente dall'avv. Venanzio DELL'AQUILA, del foro di Foggia, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 34830 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/04/2025 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunziata in data 27 giugno 2024, ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 22 settembre 2022, il Tribunale di Foggia - dichiarata la penale responsabilità di IN EN in relazione al reato a lui contestato, riguardante l'avvenuta violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di socio unico della GE TI Srl e di socio di maggioranza della Ecologia Futura Sri, omesso, al fine di evadere le imposte, la presentazione della dichiarazione dei redditi da lui&lok quanto all'anno di imposta 2013, in tale modo evadendo le imposte'''. le persone fisiche in misura pari ad euri 459.525,00, quindi superiore alla soglia di punibilità prevista per legge - lo aveva condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo, altresì, la confisca, anche per equivalente, del profitto da lui conseguito per effetto del reato ascrittogli. La Corte di merito, in particolare, confermata la affermazione della penale responsabilità del prevenuto e ribadita la entità della sanzione e della misura di sicurezza di carattere patrimoniale, ha, modificando la sentenza di primo grado, affiancato alla sospensione condizionale della pena anche il beneficio della non menzione della sentenza di condanna, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il IN, affidando le proprie censure a 2 motivi di impugnazione. Un primo motivo avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta contraddittorietà del ragionamento con il quale è stato rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la ritenuta violazione della corrispondenza fra il fatto contestato e quello per il quale è intervenuta la sentenza di condanna;
ha, infatti, lamentato il ricorrente che il IN è stato dichiarato responsabile di un fatto, cioè l'omessa dichiarazione dei redditi prodotti dalle due società GE TI e Ecologia Futura delle quali il IN era rispettivamente socio unico e socio di maggioranza, mentre la contestazione a lui mossa era relativa alla omessa presentazione della propria dichiarazione dei redditi. Il secondo motivo di ricorso attiene alla ritenuta mancanza di motivazione della sentenza di appello, la quale è limitata alla mera 2 riproposizione dei contenuti già presenti nella sentenza di primo grado, senza un esame critico dei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con le conseguenze che saranno di seguito segnalate. Non è, invero, fondato, il primo motivo di impugnazione. Con esso il ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della motivazione sulla base della quale la Corte territoriale ha rigettato il motivo di ricorso da lui formulato con la memoria depositata di fronte alla Corte di merito in data 11 giugno 2024 e con il quale egli aveva censurato la sentenza messa dal Tribunale dauno che, a suo avviso, era relativa alla affermazione della penale responsabilità del IN per un fatto diverso rispetto a quello che era stato oggetto della imputazione a lui contestata. Si tratta di motivo di impugnazione privo di pregio. Dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di appello emerge con chiarezza che la contestazione mossa al IN concerne la omessa dichiarazione del proprio reddito, conseguito attraverso la partecipazione del medesimo al capitale, in un caso quale socio totalitario ed in un altro caso quale socio di riferimento (circostanze questa, d'altra parte non contestate dal ricorrente) delle due compagini societarie di cui al capo di imputazione e, conseguentemente, agli utili prodotti dalle due società GE Constructìon ed Ecologia Futura. In tale senso risulta essere, infatti, inequivocabilmente redatta anche la sentenza della Corte di appello. La circostanza che l'entità del reddito sottratto alla esazione fiscale sia emersa a seguito della attività ispettiva compiuta in relazione alle predette società non è fattore che possa fare ritenere che il fatto accertato sia stato diverso da quello contestato. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Osserva, infatti, il Collegio che, a fronte di motivi di gravarne aventi ad oggetto la effettiva esistenza dei redditi maturati dalla due società della quali il IN era in un caso socio totalitario ed in altro caso socio di riferimento nella misura del 50% del capitale - redditi, pertanto, transitati, quali redditi da 3 partecipazione, nel patrimonio dell'imputato e da questo non dichiarati - la Corte di appello non ha fornito alcuna effettiva risposta» Essa si è, infatti, limitata, in termini sostanzialmente ripetitivi di quanto affermato dal Tribunale e senza tenere conto del fatto che tali rilievi erano stati oggetto di censure in sede di formulazione dei motivi di gravame: ad evocare il rilevante volume di affari delle due società in questione;
a contestare, escludendola in termini non argomentati, la utilità e la sufficienza delle censure formulate dalla difesa del ricorrente;
a segnalare il vano spirare del termine per la presentazione della denunzia dei redditi da parte dell'imputato (fattore che, ove non sia dimostrato l'ammontare dei redditi non dichiarati ed il fatto che lo stesa"; non abbia determinato una evasione superiore alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, non è, di per sé, idoneo ad integrare la responsabilità penale dell'omittente); a richiamare le dichiarazioni del teste Zicca, accertatore della Guardia di Finanza, il quale, però, in sede di esame testimoniale, ha riportato di non avere svolto accertamenti relativi alla società Ecologia Futura (cosa che rende, quanto meno in relazione ai redditi eventualmente prodotti da quest'ultima ad al conseguente accertamento del complessivo superamento della soglia di punibilità irrilevanti le dichiarazioni del teste predetto). L'accoglimento del secondo motivo di ricorso rende necessaria la verifica della perdurante rilevanza penale della condotta ascritta al prevenuto;
la collocazione temporale del fatto costituente reato (cioè il 29 dicembre 2014) ed il relativo regime prescrizionale, tale da comportare, pur in presenza di fattori interruttivi della prescrizione, l'estinzione del reato ove non si pervenga ad un definitivo accertamento della responsabilità penale entro il termine di 10 anni dalla sua commissione, in uno con la indifferenza del reato contestato alle modifiche in pejus del regime prescrizionale intervenute in un momento successivo alla commissione del reato in esame, fa sì che ad oggi il reato contestato al IN sia estinto per prescrizione, di tal che, visto l'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. Trattandosi di fatto commesso anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., norma che, pertanto, non trova applicazione nella attuale fattispecie, la presente pronunzia travolge anche la previsione relativa alla confisca per equivalente disposta a carico dell'imputato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 gennaio 2023, n. 4145, rv 284209).
PQM
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta, altresì, le due memorie illustrative redatte nell'interesse del ricorrente dall'avv. Venanzio DELL'AQUILA, del foro di Foggia, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 34830 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 07/04/2025 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Bari, con sentenza pronunziata in data 27 giugno 2024, ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 22 settembre 2022, il Tribunale di Foggia - dichiarata la penale responsabilità di IN EN in relazione al reato a lui contestato, riguardante l'avvenuta violazione dell'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000, per avere, in qualità di socio unico della GE TI Srl e di socio di maggioranza della Ecologia Futura Sri, omesso, al fine di evadere le imposte, la presentazione della dichiarazione dei redditi da lui&lok quanto all'anno di imposta 2013, in tale modo evadendo le imposte'''. le persone fisiche in misura pari ad euri 459.525,00, quindi superiore alla soglia di punibilità prevista per legge - lo aveva condannato, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione, disponendo, altresì, la confisca, anche per equivalente, del profitto da lui conseguito per effetto del reato ascrittogli. La Corte di merito, in particolare, confermata la affermazione della penale responsabilità del prevenuto e ribadita la entità della sanzione e della misura di sicurezza di carattere patrimoniale, ha, modificando la sentenza di primo grado, affiancato alla sospensione condizionale della pena anche il beneficio della non menzione della sentenza di condanna, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso la predetta decisione ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il IN, affidando le proprie censure a 2 motivi di impugnazione. Un primo motivo avente ad oggetto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta contraddittorietà del ragionamento con il quale è stato rigettato il motivo di gravame avente ad oggetto la ritenuta violazione della corrispondenza fra il fatto contestato e quello per il quale è intervenuta la sentenza di condanna;
ha, infatti, lamentato il ricorrente che il IN è stato dichiarato responsabile di un fatto, cioè l'omessa dichiarazione dei redditi prodotti dalle due società GE TI e Ecologia Futura delle quali il IN era rispettivamente socio unico e socio di maggioranza, mentre la contestazione a lui mossa era relativa alla omessa presentazione della propria dichiarazione dei redditi. Il secondo motivo di ricorso attiene alla ritenuta mancanza di motivazione della sentenza di appello, la quale è limitata alla mera 2 riproposizione dei contenuti già presenti nella sentenza di primo grado, senza un esame critico dei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con le conseguenze che saranno di seguito segnalate. Non è, invero, fondato, il primo motivo di impugnazione. Con esso il ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della motivazione sulla base della quale la Corte territoriale ha rigettato il motivo di ricorso da lui formulato con la memoria depositata di fronte alla Corte di merito in data 11 giugno 2024 e con il quale egli aveva censurato la sentenza messa dal Tribunale dauno che, a suo avviso, era relativa alla affermazione della penale responsabilità del IN per un fatto diverso rispetto a quello che era stato oggetto della imputazione a lui contestata. Si tratta di motivo di impugnazione privo di pregio. Dalla lettura della sentenza emessa dalla Corte di appello emerge con chiarezza che la contestazione mossa al IN concerne la omessa dichiarazione del proprio reddito, conseguito attraverso la partecipazione del medesimo al capitale, in un caso quale socio totalitario ed in un altro caso quale socio di riferimento (circostanze questa, d'altra parte non contestate dal ricorrente) delle due compagini societarie di cui al capo di imputazione e, conseguentemente, agli utili prodotti dalle due società GE Constructìon ed Ecologia Futura. In tale senso risulta essere, infatti, inequivocabilmente redatta anche la sentenza della Corte di appello. La circostanza che l'entità del reddito sottratto alla esazione fiscale sia emersa a seguito della attività ispettiva compiuta in relazione alle predette società non è fattore che possa fare ritenere che il fatto accertato sia stato diverso da quello contestato. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. Osserva, infatti, il Collegio che, a fronte di motivi di gravarne aventi ad oggetto la effettiva esistenza dei redditi maturati dalla due società della quali il IN era in un caso socio totalitario ed in altro caso socio di riferimento nella misura del 50% del capitale - redditi, pertanto, transitati, quali redditi da 3 partecipazione, nel patrimonio dell'imputato e da questo non dichiarati - la Corte di appello non ha fornito alcuna effettiva risposta» Essa si è, infatti, limitata, in termini sostanzialmente ripetitivi di quanto affermato dal Tribunale e senza tenere conto del fatto che tali rilievi erano stati oggetto di censure in sede di formulazione dei motivi di gravame: ad evocare il rilevante volume di affari delle due società in questione;
a contestare, escludendola in termini non argomentati, la utilità e la sufficienza delle censure formulate dalla difesa del ricorrente;
a segnalare il vano spirare del termine per la presentazione della denunzia dei redditi da parte dell'imputato (fattore che, ove non sia dimostrato l'ammontare dei redditi non dichiarati ed il fatto che lo stesa"; non abbia determinato una evasione superiore alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, non è, di per sé, idoneo ad integrare la responsabilità penale dell'omittente); a richiamare le dichiarazioni del teste Zicca, accertatore della Guardia di Finanza, il quale, però, in sede di esame testimoniale, ha riportato di non avere svolto accertamenti relativi alla società Ecologia Futura (cosa che rende, quanto meno in relazione ai redditi eventualmente prodotti da quest'ultima ad al conseguente accertamento del complessivo superamento della soglia di punibilità irrilevanti le dichiarazioni del teste predetto). L'accoglimento del secondo motivo di ricorso rende necessaria la verifica della perdurante rilevanza penale della condotta ascritta al prevenuto;
la collocazione temporale del fatto costituente reato (cioè il 29 dicembre 2014) ed il relativo regime prescrizionale, tale da comportare, pur in presenza di fattori interruttivi della prescrizione, l'estinzione del reato ove non si pervenga ad un definitivo accertamento della responsabilità penale entro il termine di 10 anni dalla sua commissione, in uno con la indifferenza del reato contestato alle modifiche in pejus del regime prescrizionale intervenute in un momento successivo alla commissione del reato in esame, fa sì che ad oggi il reato contestato al IN sia estinto per prescrizione, di tal che, visto l'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. Trattandosi di fatto commesso anteriormente alla entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., norma che, pertanto, non trova applicazione nella attuale fattispecie, la presente pronunzia travolge anche la previsione relativa alla confisca per equivalente disposta a carico dell'imputato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 31 gennaio 2023, n. 4145, rv 284209).
PQM
4 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente