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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/12/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 975/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 975/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Piazza C.F._1
Pitagora n. 1 – presso lo studio dell'avv. LAVIGNA RAFFAELA (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Santa Severina (KR), alla via C.F._3
Galati, n. 10 – presso lo studio dell'avv. COZZA ALESSANDRA (cod. fisc.
1 - pec: , che C.F._4 Email_2
la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 03/09/2025, Parte_3
e , premesso: - di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario il 14/05/2016, in ER (KR), atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del detto Comune al n. 2 – parte II – serie A - volume 1– anno 2016; di aver avuto una figlia: nata l'[...] (minorenne); - che con Per_1
sentenza n. 327/2024 del 02.05.2024 (R.G. n. 1793/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
- che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, sottoscritto in data
11/03/2025 (qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Con decreto del 18/09/2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
In data 02/10/2025 le parti depositavano congiuntamente note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate come da ricorso e da piano genitoriale, da ritenere parte integrante dello stesso, chiedendone l'accoglimento ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
2 Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22/09/2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 22/10/2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi e riportate nel ricorso (qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato il [...] a [...] cod. fisc.
[...]
e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(KR), cod. fisc. (matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario il 14/05/2016, in ER (KR), con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del detto Comune al n. 2 – parte II – serie A - volume 1– anno 2016 -
3 come certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ER (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 975/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 22.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla via Piazza C.F._1
Pitagora n. 1 – presso lo studio dell'avv. LAVIGNA RAFFAELA (cod. fisc.
- pec: , che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Santa Severina (KR), alla via C.F._3
Galati, n. 10 – presso lo studio dell'avv. COZZA ALESSANDRA (cod. fisc.
1 - pec: , che C.F._4 Email_2
la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 03/09/2025, Parte_3
e , premesso: - di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
concordatario il 14/05/2016, in ER (KR), atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del detto Comune al n. 2 – parte II – serie A - volume 1– anno 2016; di aver avuto una figlia: nata l'[...] (minorenne); - che con Per_1
sentenza n. 327/2024 del 02.05.2024 (R.G. n. 1793/2023), il Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
- che la convivenza non era mai ripresa e che erano trascorsi più di sei mesi dalla pronuncia della separazione consensuale;
chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, sottoscritto in data
11/03/2025 (qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Con decreto del 18/09/2025, il Presidente dott.ssa A. Angiuli, assegnava la causa all'odierno Giudice rel. e fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.
In data 02/10/2025 le parti depositavano congiuntamente note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate come da ricorso e da piano genitoriale, da ritenere parte integrante dello stesso, chiedendone l'accoglimento ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
2 Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22/09/2025, acquisita documentazione, letti gli atti, con ordinanza del 22/10/2025 resa in sostituzione dell'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di
Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale.
Va pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi e riportate nel ricorso (qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte).
Va rilevato che gli accordi intercorsi tra i coniugi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa, sicché il Collegio non può che prenderne atto.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nato il [...] a [...] cod. fisc.
[...]
e , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(KR), cod. fisc. (matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario il 14/05/2016, in ER (KR), con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del detto Comune al n. 2 – parte II – serie A - volume 1– anno 2016 -
3 come certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ER (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 20/11/2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Alessandra Angiuli
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