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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.132 / 2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 132 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 14 novembre 2024, e vertente
TRA
nato a [...], (PU), in data 15/11/1978 e residente in [...]in Vado, Parte_1
via Acquaviva n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore Olivieri,
Ricorrente
E
nata in [...], in data [...], e residente in [...]in Vado, Controparte_1
via Parco delle Rimembranze 22, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Silvia Vanni.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. -Modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024 ritualmente notificato, il sig. Parte_1
esponeva:
“
1.Con sentenza n. 55/2018 del 05/02/2018 è stata pronunciato il divorzio tra Pt_1
e (doc.1);
[...] Controparte_1 2. Nella sentenza veniva stabilito a carico del sig. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia la somma di € 500,00;
3. Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 29/10/2021 al n. R.G 708/2021 concluso con decreto del 14/04/2022 (doc.2) le parti concordavano una modifica alle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori secondo le Per_1
regole sull'affido condiviso, manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Sant'Angelo in Vado, via Parco delle Rimembranze 22 ed abiterà con
i genitori secondo le seguenti modalità:
-Il lunedì è il martedì di ogni settimana presso l'abitazione del adre sita in Sant'Angelo in
Vado, via Acquaviva 5;
- il mercoledì, giovedì, e venerdì presso l'abitazione della madre sita in Sant'Angelo in
Vado, via Parco delle Rimembranze 22;
- I week-end a settimane alterne presso l'abitazione del padre e della madre …… , l'assegno di mantenimento a favore della figlia minore da corrisponde mensilmente da parte del sig.
viene ridotto in € 300,00 mensili, rivalutabili, da versare secondo le Parte_1
modalità già stabilite in sede di divorzio;
”
Evidenziava che la figlia minore non ha un buon rapporto con la madre e che esso ricorrente deve provvedere sempre con maggior frequenza alle esigenze economiche primarie della figlia, anche per spese ordinarie che sarebbero ricomprese nel contributo per il mantenimento mensilmente versato.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi domandato all'adito Tribunale di:
“disporre la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 55/2018 poi modificata con decreto del 14/04/2022 di cui in narrativa alle seguenti condizioni:
A) la figlia minore abiterà con il padre dal lunedi al giovedi mattina di ogni Per_1
settimana presso l'abitazione sita in Sant'Angelo in Vado via Acquaviva 5 ;
B) Week end a settimane alterne;
C) in ogni caso la cessazione di ogni obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
Con memoria del 30 agosto 2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_2
che dava atto di aver raggiunto un accordo con il sig. sottoscritto da Parte_1 entrambe le parti e riversato in atti unitamente alla comparsa di costituzione chiedendo quindi l'accoglimento delle conclusioni concordate con il ricorrente e segnatamente:
-1) la figlia minore abiterà con il padre dal lunedì al giovedì mattina di Persona_2
ogni settimana presso l'abitazione dello stesso sita in Sant'Angelo in Vado via Acquaviva 5;
i restanti giorni abiterà con la madre in via Parco delle Rimembranze, 22 ad eccezione dei week end (sabato e domenica) che saranno alternati;
nella settimana in cui il week end spetta al padre, la minore abiterà con la madre dal mercoledì al sabato mattina.
-2) Week end con ciascun genitore a settimane alternate.
- 3) la cessazione di ogni obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
- 4) spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%; si richiama per la disciplina delle stesse spese straordinarie il protocollo del Tribunale di Pesaro che si allega al presente atto.
-5) Ferme restando tutte le altre clausole non specificatamente modificate contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Urbino n. 55/2028 datata 5/02/2028 e nel ricorso congiunto iscritto a ruolo il 29/10/2021 al n. R.G 708/2021 concluso con decreto del 14/04/2022.
- 6) Spese legali compensate”.
****
In accoglimento della istanza formulata dalle parti, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione del 12/11/2024 con il deposito di note scritte. Quindi con note scritte a firma congiunta del 05/11/2024 le parti dichiaravano ed attestavano di non volersi riconciliare, di rinunciare espressamente all'udienza in presenza da sostituire con la trattazione scritta , di confermare le condizioni e conclusioni rassegnate e segnatamente.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per decisione.
*****
Non vi sono oggettive e comprovate ragioni che possano indurre il Tribunale a non accogliere quanto concordemente domandato dalle parti a modifica delle condizioni di divorzio in relazione al regime di affidamento e collocamento della figlia minore
[...]
, da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Per_2
La previsione dei tempi di permanenza della minore con i rispettivi genitori, il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto della minore di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Per quanto attiene la richiesta di cessazione di ogni obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento , occorre rilevare e precisare che principio cardine sancito dall' art. 447 ter comma 4 c.c. è quello secondo cui i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in modo proporzionale al rispettivo reddito, a meno che non ci siano accordi diversi che siano comunque nell'interesse dei minori.
Ora, nel caso di specie, i genitori hanno concordato, modificando i precedenti accordi, che la figlia minore sia prevalentemente collocata presso l'abitazione del padre;
in ragione di tale mutata circostanza non deve disporsi alcun assegno di mantenimento indiretto a carico del padre. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario della figlia minore in via diretta facendo fronte alle esigenze ordinarie della minore, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui la figlia è presso ciascun genitore. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno ripartite, come concordato dai genitori nella misura del
50% richiamando per la loro disciplina il protocollo del Tribunale di Pesaro , pure riversato in atto dalle parti.
In ragione della natura della causa e del comportamento processuale delle parti, ritiene il
Collegio di dover compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- DISPONE in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo depositato in data 30/08/2024 e nelle note scritte del scritte a firma congiunta del 05/11/2024 e riportato in parte motiva.
- DISPONE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario della figlia minore in via diretta facendo fronte alle esigenze ordinarie della Per_1
minore, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui la figlia è presso ciascun genitore.
Ferme restando tutte le altre clausole non specificatamente modificate contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Urbino n. 55/2028 datata 5/02/2028 e nel ricorso congiunto iscritto a ruolo il 29/10/2021 al n. R.G 708/2021 concluso con decreto del
14/04/2022.
- Spese legali compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 132 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2024, posta in decisione in data 14 novembre 2024, e vertente
TRA
nato a [...], (PU), in data 15/11/1978 e residente in [...]in Vado, Parte_1
via Acquaviva n. 5, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Salvatore Olivieri,
Ricorrente
E
nata in [...], in data [...], e residente in [...]in Vado, Controparte_1
via Parco delle Rimembranze 22, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Silvia Vanni.
Resistente
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. -Modifica delle condizioni di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 marzo 2024 ritualmente notificato, il sig. Parte_1
esponeva:
“
1.Con sentenza n. 55/2018 del 05/02/2018 è stata pronunciato il divorzio tra Pt_1
e (doc.1);
[...] Controparte_1 2. Nella sentenza veniva stabilito a carico del sig. a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento della figlia la somma di € 500,00;
3. Con ricorso congiunto iscritto a ruolo il 29/10/2021 al n. R.G 708/2021 concluso con decreto del 14/04/2022 (doc.2) le parti concordavano una modifica alle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
“la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori secondo le Per_1
regole sull'affido condiviso, manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione sita in Sant'Angelo in Vado, via Parco delle Rimembranze 22 ed abiterà con
i genitori secondo le seguenti modalità:
-Il lunedì è il martedì di ogni settimana presso l'abitazione del adre sita in Sant'Angelo in
Vado, via Acquaviva 5;
- il mercoledì, giovedì, e venerdì presso l'abitazione della madre sita in Sant'Angelo in
Vado, via Parco delle Rimembranze 22;
- I week-end a settimane alterne presso l'abitazione del padre e della madre …… , l'assegno di mantenimento a favore della figlia minore da corrisponde mensilmente da parte del sig.
viene ridotto in € 300,00 mensili, rivalutabili, da versare secondo le Parte_1
modalità già stabilite in sede di divorzio;
”
Evidenziava che la figlia minore non ha un buon rapporto con la madre e che esso ricorrente deve provvedere sempre con maggior frequenza alle esigenze economiche primarie della figlia, anche per spese ordinarie che sarebbero ricomprese nel contributo per il mantenimento mensilmente versato.
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi domandato all'adito Tribunale di:
“disporre la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 55/2018 poi modificata con decreto del 14/04/2022 di cui in narrativa alle seguenti condizioni:
A) la figlia minore abiterà con il padre dal lunedi al giovedi mattina di ogni Per_1
settimana presso l'abitazione sita in Sant'Angelo in Vado via Acquaviva 5 ;
B) Week end a settimane alterne;
C) in ogni caso la cessazione di ogni obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
Con memoria del 30 agosto 2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_2
che dava atto di aver raggiunto un accordo con il sig. sottoscritto da Parte_1 entrambe le parti e riversato in atti unitamente alla comparsa di costituzione chiedendo quindi l'accoglimento delle conclusioni concordate con il ricorrente e segnatamente:
-1) la figlia minore abiterà con il padre dal lunedì al giovedì mattina di Persona_2
ogni settimana presso l'abitazione dello stesso sita in Sant'Angelo in Vado via Acquaviva 5;
i restanti giorni abiterà con la madre in via Parco delle Rimembranze, 22 ad eccezione dei week end (sabato e domenica) che saranno alternati;
nella settimana in cui il week end spetta al padre, la minore abiterà con la madre dal mercoledì al sabato mattina.
-2) Week end con ciascun genitore a settimane alternate.
- 3) la cessazione di ogni obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento.
- 4) spese straordinarie a carico di ciascun genitore al 50%; si richiama per la disciplina delle stesse spese straordinarie il protocollo del Tribunale di Pesaro che si allega al presente atto.
-5) Ferme restando tutte le altre clausole non specificatamente modificate contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Urbino n. 55/2028 datata 5/02/2028 e nel ricorso congiunto iscritto a ruolo il 29/10/2021 al n. R.G 708/2021 concluso con decreto del 14/04/2022.
- 6) Spese legali compensate”.
****
In accoglimento della istanza formulata dalle parti, il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza di comparizione del 12/11/2024 con il deposito di note scritte. Quindi con note scritte a firma congiunta del 05/11/2024 le parti dichiaravano ed attestavano di non volersi riconciliare, di rinunciare espressamente all'udienza in presenza da sostituire con la trattazione scritta , di confermare le condizioni e conclusioni rassegnate e segnatamente.
La causa veniva quindi rimessa al collegio per decisione.
*****
Non vi sono oggettive e comprovate ragioni che possano indurre il Tribunale a non accogliere quanto concordemente domandato dalle parti a modifica delle condizioni di divorzio in relazione al regime di affidamento e collocamento della figlia minore
[...]
, da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Per_2
La previsione dei tempi di permanenza della minore con i rispettivi genitori, il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto della minore di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con entrambi i genitori. Per quanto attiene la richiesta di cessazione di ogni obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento , occorre rilevare e precisare che principio cardine sancito dall' art. 447 ter comma 4 c.c. è quello secondo cui i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in modo proporzionale al rispettivo reddito, a meno che non ci siano accordi diversi che siano comunque nell'interesse dei minori.
Ora, nel caso di specie, i genitori hanno concordato, modificando i precedenti accordi, che la figlia minore sia prevalentemente collocata presso l'abitazione del padre;
in ragione di tale mutata circostanza non deve disporsi alcun assegno di mantenimento indiretto a carico del padre. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario della figlia minore in via diretta facendo fronte alle esigenze ordinarie della minore, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui la figlia è presso ciascun genitore. Quanto alle spese straordinarie, esse saranno ripartite, come concordato dai genitori nella misura del
50% richiamando per la loro disciplina il protocollo del Tribunale di Pesaro , pure riversato in atto dalle parti.
In ragione della natura della causa e del comportamento processuale delle parti, ritiene il
Collegio di dover compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- DISPONE in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo depositato in data 30/08/2024 e nelle note scritte del scritte a firma congiunta del 05/11/2024 e riportato in parte motiva.
- DISPONE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario della figlia minore in via diretta facendo fronte alle esigenze ordinarie della Per_1
minore, esigenze che comprendono tutte quelle connesse al vitto, all'abbigliamento, alle spese di cura ed accudimento quotidiano e alla socialità per il periodo in cui la figlia è presso ciascun genitore.
Ferme restando tutte le altre clausole non specificatamente modificate contenute nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Urbino n. 55/2028 datata 5/02/2028 e nel ricorso congiunto iscritto a ruolo il 29/10/2021 al n. R.G 708/2021 concluso con decreto del
14/04/2022.
- Spese legali compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone