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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1443/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ROCURATORE DI CP_1 Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_4
INTERVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Monica Attanasio, sono comparsi:
Per l'avv. CIOLINO MICHELE Parte_1 Per 'avv. CASTELLI Controparte_5
CRISTINA Nessuno per Controparte_4
Le parti fanno presente che nella procedura esecutiva è intervenuto atto di rinuncia all'intervento sebbene il progetto di distribuzione prevedesse l'assegnazione di somme in favore dell'intervenuto.
Chiedono pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Discutono quindi la causa riportandosi a tutte le deduzioni ed eccezioni svolte. Il Giudice si ritira in camera di consiglio, concedendo, su richiesta dell'avv. Castelli, termine alla stessa sino ad h. 17 per la produzione della rinuncia di all'intervento nonché documentazione CP_4 attestante che i tutti beni compresi nel fondo patrimoniale erano stati pignorati
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 6136/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Ciolino
e
(P.Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1
dall'avv. Michele Casalini
(P.Iva: ), in persona della sua procuratrice Controparte_2 P.IVA_2
– già (P.Iva: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Controparte_6 P.IVA_3
Cristina Castelli con l'intervento di
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sciascia Controparte_4 P.IVA_4
Cannizzaro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta dal sig. ai Parte_1
sensi dell'art. 615 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da , in cui ha spiegato intervento in forza di decreto ingiuntivo Controparte_2 CP_3
ottenuto avverso il medesimo nella qualità di fideiussore di Bioenergy Soc. Coop. Pt_1
pagina 2 di 5 L'opposizione si fonda sulla non assoggettabilità ad esecuzione degli immobili pignorati, in quanto costituiti nel 2014 in fondo patrimoniale, ed è svolta esclusivamente nei confronti di giacché CP_3
ha esperito vittoriosamente azione revocatoria del fondo patrimoniale. CP_2
La fase cautelare è stata definita con ordinanza del 23 gennaio 2023, con cui il Giudice dell'Esecuzione, in difetto di istanza sospensiva, si è limitato a fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, contestualmente condannando l'opponente e alla refusione delle spese di CP_2
lite in favore di per mancanza di prova dell'annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello CP_3
stato civile. Nel presente giudizio, in cui tale prova è stata fornita, il contrasto tra le parti si è invece incentrato sulla questione relativa alla riconducibilità ai bisogni della famiglia dell'obbligazione contratta dal riconducibilità affermata da e negata invece dall'opponente e da Pt_1 CP_3 CP_2
(ritualmente costituita in giudizio dopo che, con provvedimento reso in prima udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).
In corso di causa ha spiegato atto di intervento in qualità di cessionaria del credito Controparte_4
vantato da la quale ha fatto proprie le difese già svolte da quest'ultima. CP_3
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assente , CP_4
l'opponente e hanno concluso per la declaratoria della cessazione della materia del CP_2
contendere, facendo presente che nella procedura esecutiva aveva rinunciato all'atto di CP_4
intervento malgrado che il progetto di distribuzione predisposto in quella sede prevedesse l'assegnazione di somme in favore dell'intervenuto.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la chiusura della procedura esecutiva comporta la cessazione della materia del contendere nel caso di opposizione agli atti esecutivi, ma non invece in quello di opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, infatti, la rinuncia di all'atto di intervento spiegato nella procedura esecutiva CP_4
lascia persistere sia l'interesse dell'opponente all'accertamento dell'estraneità ai bisogni della famiglia dell'obbligazione contratta in qualità di fideiussore di Bioenergy Soc. Coop., sia il contrapposto interesse di ad un accertamento di segno contrario, né quanto allegato ed in parte provato da CP_4
è suscettibile di condurre ad una diversa conclusione: se è vero, infatti, che la documentazione CP_2
da essa prodotta dimostra che il pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva ha colpito tutti i beni costituiti in fondo patrimoniale, non è dato tuttavia sapere se essi siano stati tutti venduti, e se quindi il progetto di distribuzione fosse un progetto parziale ovvero finale (con la conseguenza che,
pagina 3 di 5 nel primo caso, essi potrebbero essere nuovamente assoggettati a pignoramento da parte di ); CP_4
risulta, inoltre, che su tali beni aveva iscritto ipoteca giudiziale, e l'accertamento dell'estraneità CP_3
o meno dell'obbligazione ai bisogni della famiglia costituisce presupposto della legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, va ricordato che, per costante orientamento giurisprudenziale:
- l'anteriorità del credito sorto per i bisogni familiari rispetto alla costituzione del fondo non è di ostacolo all'esecuzione sui beni del fondo medesimo (cfr. Cass., 26 agosto
2014, n. 18248);
- l'onere di provare i presupposti di cui all'art. 170 c.c., e cioè l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore, grava sul debitore, o, nel caso in cui essa venga eccepita in sede di opposizione distributiva da parte di un creditore intervenuto, su quest'ultimo (v. Cass.,
13 novembre 2023, n. 31575 e Cass., 28 dicembre 2023, n. 36312);
- l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze della famiglia (v. in particolare Cass., 25 ottobre 2021, n. 2998, che ha negato che, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrano in re ipsa i presupposti di cui all'art. 170 c.c.);
- la nozione di “bisogni della famiglia” deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo non solo i bisogni legati al sostentamento della famiglia, ma anche al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno ed armonico sviluppo della loro personalità.
Di recente, inoltre, la Cassazione, nel confermare il proprio, pregresso orientamento, ha altresì affermato che il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa non solo non assolve il debitore dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma che è al contrario “normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari. Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia – sia nella Carta Costituzionale (artt.
2 e 29), sia nel codice civile (artt. 143 e 144 c.c.), quale società naturale – si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in
pagina 4 di 5 posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione ai bisogni della famiglia”, precisando che “la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva”
(così Cass., 21 dicembre 2024, n. 32146).
Nella specie, pertanto, in difetto della prova di un accordo di tale natura, l'opposizione risulta infondata.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la novità del principio di diritto da ultimo affermato dalla Suprema Corte.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 1443/2023 R.G. promossa da avverso Parte_1 [...]
e con l'intervento di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
definitivamente decidendo:
Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
Spese compensate
Verona, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I
e
ROCURATORE DI CP_1 Controparte_2
Controparte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_4
INTERVENUTO
Oggi 22 gennaio 2025 innanzi al dott. Monica Attanasio, sono comparsi:
Per l'avv. CIOLINO MICHELE Parte_1 Per 'avv. CASTELLI Controparte_5
CRISTINA Nessuno per Controparte_4
Le parti fanno presente che nella procedura esecutiva è intervenuto atto di rinuncia all'intervento sebbene il progetto di distribuzione prevedesse l'assegnazione di somme in favore dell'intervenuto.
Chiedono pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Discutono quindi la causa riportandosi a tutte le deduzioni ed eccezioni svolte. Il Giudice si ritira in camera di consiglio, concedendo, su richiesta dell'avv. Castelli, termine alla stessa sino ad h. 17 per la produzione della rinuncia di all'intervento nonché documentazione CP_4 attestante che i tutti beni compresi nel fondo patrimoniale erano stati pignorati
All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 6136/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Ciolino
e
(P.Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1
dall'avv. Michele Casalini
(P.Iva: ), in persona della sua procuratrice Controparte_2 P.IVA_2
– già (P.Iva: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Controparte_6 P.IVA_3
Cristina Castelli con l'intervento di
(P.Iva: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sciascia Controparte_4 P.IVA_4
Cannizzaro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione proposta dal sig. ai Parte_1
sensi dell'art. 615 c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da , in cui ha spiegato intervento in forza di decreto ingiuntivo Controparte_2 CP_3
ottenuto avverso il medesimo nella qualità di fideiussore di Bioenergy Soc. Coop. Pt_1
pagina 2 di 5 L'opposizione si fonda sulla non assoggettabilità ad esecuzione degli immobili pignorati, in quanto costituiti nel 2014 in fondo patrimoniale, ed è svolta esclusivamente nei confronti di giacché CP_3
ha esperito vittoriosamente azione revocatoria del fondo patrimoniale. CP_2
La fase cautelare è stata definita con ordinanza del 23 gennaio 2023, con cui il Giudice dell'Esecuzione, in difetto di istanza sospensiva, si è limitato a fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, contestualmente condannando l'opponente e alla refusione delle spese di CP_2
lite in favore di per mancanza di prova dell'annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello CP_3
stato civile. Nel presente giudizio, in cui tale prova è stata fornita, il contrasto tra le parti si è invece incentrato sulla questione relativa alla riconducibilità ai bisogni della famiglia dell'obbligazione contratta dal riconducibilità affermata da e negata invece dall'opponente e da Pt_1 CP_3 CP_2
(ritualmente costituita in giudizio dopo che, con provvedimento reso in prima udienza, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).
In corso di causa ha spiegato atto di intervento in qualità di cessionaria del credito Controparte_4
vantato da la quale ha fatto proprie le difese già svolte da quest'ultima. CP_3
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assente , CP_4
l'opponente e hanno concluso per la declaratoria della cessazione della materia del CP_2
contendere, facendo presente che nella procedura esecutiva aveva rinunciato all'atto di CP_4
intervento malgrado che il progetto di distribuzione predisposto in quella sede prevedesse l'assegnazione di somme in favore dell'intervenuto.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la chiusura della procedura esecutiva comporta la cessazione della materia del contendere nel caso di opposizione agli atti esecutivi, ma non invece in quello di opposizione all'esecuzione.
Nel caso di specie, infatti, la rinuncia di all'atto di intervento spiegato nella procedura esecutiva CP_4
lascia persistere sia l'interesse dell'opponente all'accertamento dell'estraneità ai bisogni della famiglia dell'obbligazione contratta in qualità di fideiussore di Bioenergy Soc. Coop., sia il contrapposto interesse di ad un accertamento di segno contrario, né quanto allegato ed in parte provato da CP_4
è suscettibile di condurre ad una diversa conclusione: se è vero, infatti, che la documentazione CP_2
da essa prodotta dimostra che il pignoramento che ha dato origine alla procedura esecutiva ha colpito tutti i beni costituiti in fondo patrimoniale, non è dato tuttavia sapere se essi siano stati tutti venduti, e se quindi il progetto di distribuzione fosse un progetto parziale ovvero finale (con la conseguenza che,
pagina 3 di 5 nel primo caso, essi potrebbero essere nuovamente assoggettati a pignoramento da parte di ); CP_4
risulta, inoltre, che su tali beni aveva iscritto ipoteca giudiziale, e l'accertamento dell'estraneità CP_3
o meno dell'obbligazione ai bisogni della famiglia costituisce presupposto della legittimità o meno dell'iscrizione ipotecaria.
Tanto premesso, va ricordato che, per costante orientamento giurisprudenziale:
- l'anteriorità del credito sorto per i bisogni familiari rispetto alla costituzione del fondo non è di ostacolo all'esecuzione sui beni del fondo medesimo (cfr. Cass., 26 agosto
2014, n. 18248);
- l'onere di provare i presupposti di cui all'art. 170 c.c., e cioè l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità in capo al creditore, grava sul debitore, o, nel caso in cui essa venga eccepita in sede di opposizione distributiva da parte di un creditore intervenuto, su quest'ultimo (v. Cass.,
13 novembre 2023, n. 31575 e Cass., 28 dicembre 2023, n. 36312);
- l'inerenza al soddisfacimento delle esigenze familiari non può ricollegarsi semplicemente alla tipologia dell'attività nel cui contesto l'obbligazione è sorta, ma richiede comunque la valutazione della finalità sottostante, che deve essere quella di soddisfare esigenze della famiglia (v. in particolare Cass., 25 ottobre 2021, n. 2998, che ha negato che, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrano in re ipsa i presupposti di cui all'art. 170 c.c.);
- la nozione di “bisogni della famiglia” deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo non solo i bisogni legati al sostentamento della famiglia, ma anche al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno ed armonico sviluppo della loro personalità.
Di recente, inoltre, la Cassazione, nel confermare il proprio, pregresso orientamento, ha altresì affermato che il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa non solo non assolve il debitore dall'onere di provare l'estraneità prevista dall'art. 170 c.c., ma che è al contrario “normale, secondo l'id quod plerumque accidit, che un debito così contratto sia attinente alla soddisfazione dei bisogni familiari. Infatti, proprio dalla disciplina della famiglia – sia nella Carta Costituzionale (artt.
2 e 29), sia nel codice civile (artt. 143 e 144 c.c.), quale società naturale – si desume l'ordinaria destinazione alle esigenze familiari dei proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in
pagina 4 di 5 posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (morale e materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione ai bisogni della famiglia”, precisando che “la regola casistica (secondo l'id quod plerumque accidit) della rispondenza dell'obbligazione contratta nell'attività imprenditoriale o professionale, svolta personalmente dal coniuge debitore, alle esigenze della famiglia può essere derogata dalla prova (che, in base ai principi generali, incombe sul soggetto che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art. 170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.) di un accordo ex art. 144 c.c., in base al quale il ménage familiare non è in alcun modo alimentato dai proventi dell'attività lavorativa nell'ambito della quale ha avuto origine il credito azionato in sede esecutiva”
(così Cass., 21 dicembre 2024, n. 32146).
Nella specie, pertanto, in difetto della prova di un accordo di tale natura, l'opposizione risulta infondata.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la novità del principio di diritto da ultimo affermato dalla Suprema Corte.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 1443/2023 R.G. promossa da avverso Parte_1 [...]
e con l'intervento di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
definitivamente decidendo:
Rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
Spese compensate
Verona, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 5 di 5