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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 30/01/2026, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1332/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
UN BRUNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3815/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456529 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 951/2026 depositato il 29/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sig.ra Ricorrente_1 ha agito contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401456529, notificato in data 12 novembre 2024, per omessa dichiarazione della Tassa sui
Rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per l'anno 2018, recante la pretesa di € 374,00. La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei tributi oggetto di accertamento e, dunque, conseguentemente, la non debenza delle somme recate nell'avviso di accertamento impugnato, ivi comprese quelle susseguenti, ossia interessi, sanzioni, spese di notifica ed arrotondamenti. Dall'esame del provvedimento impugnato sarebbe rilevabile come, alla data della notifica, fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale dei tributi oggetto di accertamento, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 20 gennaio 2026 e, dunque, in prossimità dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso articolando le proprie deduzioni.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato. Nel caso di specie l'avviso impugnato è un accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione relativo all'annualità 2018 ed è stato notificato il 12 novembre 2024. Ai fini del computo del termine decadenziale non rileva l'anno d'imposta in sé considerato, bensì l'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per la TARI, infatti, l'obbligo dichiarativo sorge con l'inizio dell'occupazione/detenzione e deve essere adempiuto entro i termini prescritti e in ogni caso entro l'anno successivo, con la conseguenza che, per l'annualità 2018, la dichiarazione avrebbe potuto e dovuto essere resa nel corso del 2019. Ne consegue che avuto riguardo al termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 (richiamato in tema di accertamento nel regolamento comunale) l'avviso impugnato, notificato il 12 novembre 2024, risulta tempestivo, con conseguente infondatezza della deduzione di decadenza.
A ciò si aggiunga che, come dedotto da Roma Capitale nelle controdeduzioni depositate, il legislatore emergenziale ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli enti impositori nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 (art. 67 D.L. n. 18/2020), sospensione che incide anche sui termini di decadenza in favore dell'Ente, con ulteriore conferma della tempestività della notifica dell'avviso.
Quanto alla dedotta prescrizione, va osservato che, per quanto esposto, essa non risulta configurabile, posto che l'atto impugnato è stato notificato entro il termine utile per l'esercizio del potere accertativo e, comunque, la contribuente non ha allegato né provato l'esistenza di circostanze di fatto che possano condurre a un diverso dies a quo del rapporto tributario. Per tutto quanto sopra, deve concludersi che non è maturata né prescrizione né decadenza e che l'avviso di accertamento impugnato risulta legittimamente notificato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Quanto alle spese di lite, il complesso delle circostanze emergenti in atti, nonché il contegno processuale di Roma Capitale — costituitasi soltanto in prossimità dell'udienza, con aggravio del procedimento — giustificano l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
NE BR
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
UN BRUNELLA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3815/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401456529 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 951/2026 depositato il 29/01/2026
Fatto e Diritto
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Sig.ra Ricorrente_1 ha agito contro
Roma Capitale per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401456529, notificato in data 12 novembre 2024, per omessa dichiarazione della Tassa sui
Rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), per l'anno 2018, recante la pretesa di € 374,00. La ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale dei tributi oggetto di accertamento e, dunque, conseguentemente, la non debenza delle somme recate nell'avviso di accertamento impugnato, ivi comprese quelle susseguenti, ossia interessi, sanzioni, spese di notifica ed arrotondamenti. Dall'esame del provvedimento impugnato sarebbe rilevabile come, alla data della notifica, fosse spirato il termine di prescrizione quinquennale dei tributi oggetto di accertamento, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 20 gennaio 2026 e, dunque, in prossimità dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso articolando le proprie deduzioni.
All'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato. Nel caso di specie l'avviso impugnato è un accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione relativo all'annualità 2018 ed è stato notificato il 12 novembre 2024. Ai fini del computo del termine decadenziale non rileva l'anno d'imposta in sé considerato, bensì l'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Per la TARI, infatti, l'obbligo dichiarativo sorge con l'inizio dell'occupazione/detenzione e deve essere adempiuto entro i termini prescritti e in ogni caso entro l'anno successivo, con la conseguenza che, per l'annualità 2018, la dichiarazione avrebbe potuto e dovuto essere resa nel corso del 2019. Ne consegue che avuto riguardo al termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 (richiamato in tema di accertamento nel regolamento comunale) l'avviso impugnato, notificato il 12 novembre 2024, risulta tempestivo, con conseguente infondatezza della deduzione di decadenza.
A ciò si aggiunga che, come dedotto da Roma Capitale nelle controdeduzioni depositate, il legislatore emergenziale ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di accertamento degli enti impositori nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 (art. 67 D.L. n. 18/2020), sospensione che incide anche sui termini di decadenza in favore dell'Ente, con ulteriore conferma della tempestività della notifica dell'avviso.
Quanto alla dedotta prescrizione, va osservato che, per quanto esposto, essa non risulta configurabile, posto che l'atto impugnato è stato notificato entro il termine utile per l'esercizio del potere accertativo e, comunque, la contribuente non ha allegato né provato l'esistenza di circostanze di fatto che possano condurre a un diverso dies a quo del rapporto tributario. Per tutto quanto sopra, deve concludersi che non è maturata né prescrizione né decadenza e che l'avviso di accertamento impugnato risulta legittimamente notificato.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Quanto alle spese di lite, il complesso delle circostanze emergenti in atti, nonché il contegno processuale di Roma Capitale — costituitasi soltanto in prossimità dell'udienza, con aggravio del procedimento — giustificano l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione 29, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Roma, 22 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
NE BR