Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8208 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01620/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1620 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia.
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui alla Determinazione n. -OMISSIS-, del 28.11.22, con cui è stato indetto il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri – anno -OMISSIS-; del provvedimento implicito di mancata ammissione al concorso in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis , c.p.a. del 13 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto;
- l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio;
- successivamente la parte ricorrente, con atto depositato in data 2 dicembre 2025, han dichiarato di non avere più interesse all’azione proposta e, pertanto, ha chiesto a questo Tribunale di volerne prendere “atto”, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Considerato che – alla luce di quanto dichiarato dalla parte ricorrente – il Collegio deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato che spese di lite possono compensarsi poiché l’amministrazione si è costituita on memoria di mera forma.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
DO SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | DO SA |
IL SEGRETARIO