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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Alcamo - Piazza Ciullo, 1 91011 Alcamo TP
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210017637890000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, rgr n. 716/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 impugnava la cartella di pagamento n. 29920210017637890000, notificata il 13.02.2024 e ricevuta in data 26.02.2024, ritenendola illegittima.
La ricorrente impugna la cartella di pagamento indicata in oggetto deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione del credito, il difetto di motivazione e l'irregolarità della notifica della cartella stessa.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Alcamo resistendo nel ricorso e provando documentalmente la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonché
l'applicazione della proroga dei termini di prescrizione ex art. 68, D.L. 18/2020.
All'udienza del 26.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Assorbente risulta l'eccezione di prescrizione del credito.
Risulta per tabulas che l'atto prodromico (avviso di accertamento) è stato notificato in data 08.10.2018.
Trattandosi di tributo locale (TARI), il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Orbene al caso in specie non risultano applicabili i termini di sospensione per l'emergenza Covid sia quelli previsti dall'Art. 67 d.l. 18/20 (85 giorni), sia quelli previsti dall'art. 157 del d.l. 34/2020.
La sospensione di 85 giorni opera esclusivamente per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici che scadevano entro il 31 dicembre 2020. Nel caso di specie, il termine quinquennale scadeva l'08.10.2023, restando dunque estranea al perimetro applicativo della norma.
Non applicabile risulta anche la cosiddetta "proroga dei 542 giorni" invocata dall'Ufficio che riguarda la notifica di atti di accertamento i cui termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Essa mira a scindere il momento dell'emissione dell'atto (entro il 2020) da quello della notifica (nel 2021/2022).
Nel caso in esame, non si verte in tema di decadenza del potere accertativo (già esercitato nel 2018), bensì di prescrizione del credito derivante da un atto già notificato. Non essendovi una scadenza del termine prescrizionale nel corso dell'anno 2020, l'ente riscossore non può beneficiare di alcun ampliamento del termine.
Ne consegue che, tra la notifica dell'accertamento (08.10.2018) e la notifica della cartella di pagamento
(13.02.2024), è intercorso un termine superiore ai cinque anni, senza che siano stati prodotti atti interruttivi validi. La pretesa tributaria è pertanto estinta per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata;
Dichiara l'inesistenza del debito tributario per intervenuta prescrizione;
Condanna l'Ente impositore/Agente della Riscossione in solido con il
Comune di Alcamo, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge con distrazione ai procuratori anticipanti.
Così deciso in AN addì 26.01.2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 716/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Alcamo - Piazza Ciullo, 1 91011 Alcamo TP
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210017637890000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, rgr n. 716/24, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 impugnava la cartella di pagamento n. 29920210017637890000, notificata il 13.02.2024 e ricevuta in data 26.02.2024, ritenendola illegittima.
La ricorrente impugna la cartella di pagamento indicata in oggetto deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta prescrizione del credito, il difetto di motivazione e l'irregolarità della notifica della cartella stessa.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Alcamo resistendo nel ricorso e provando documentalmente la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonché
l'applicazione della proroga dei termini di prescrizione ex art. 68, D.L. 18/2020.
All'udienza del 26.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Assorbente risulta l'eccezione di prescrizione del credito.
Risulta per tabulas che l'atto prodromico (avviso di accertamento) è stato notificato in data 08.10.2018.
Trattandosi di tributo locale (TARI), il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Orbene al caso in specie non risultano applicabili i termini di sospensione per l'emergenza Covid sia quelli previsti dall'Art. 67 d.l. 18/20 (85 giorni), sia quelli previsti dall'art. 157 del d.l. 34/2020.
La sospensione di 85 giorni opera esclusivamente per i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici che scadevano entro il 31 dicembre 2020. Nel caso di specie, il termine quinquennale scadeva l'08.10.2023, restando dunque estranea al perimetro applicativo della norma.
Non applicabile risulta anche la cosiddetta "proroga dei 542 giorni" invocata dall'Ufficio che riguarda la notifica di atti di accertamento i cui termini di decadenza scadevano tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020.
Essa mira a scindere il momento dell'emissione dell'atto (entro il 2020) da quello della notifica (nel 2021/2022).
Nel caso in esame, non si verte in tema di decadenza del potere accertativo (già esercitato nel 2018), bensì di prescrizione del credito derivante da un atto già notificato. Non essendovi una scadenza del termine prescrizionale nel corso dell'anno 2020, l'ente riscossore non può beneficiare di alcun ampliamento del termine.
Ne consegue che, tra la notifica dell'accertamento (08.10.2018) e la notifica della cartella di pagamento
(13.02.2024), è intercorso un termine superiore ai cinque anni, senza che siano stati prodotti atti interruttivi validi. La pretesa tributaria è pertanto estinta per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata;
Dichiara l'inesistenza del debito tributario per intervenuta prescrizione;
Condanna l'Ente impositore/Agente della Riscossione in solido con il
Comune di Alcamo, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 300,00 oltre oneri di legge con distrazione ai procuratori anticipanti.
Così deciso in AN addì 26.01.2026
Il Giudice Monocratico