Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 07/01/2026, n. 166
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica alla controparte

    Il ricorso è inammissibile per contrasto con l'art. 20 e con l'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, in quanto non risulta notificato alla controparte, pertanto il giudizio non è stato regolarmente instaurato nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 07/01/2026, n. 166
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 166
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo