Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgia Rulli, Annamaria Magazzino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Annachiara Putortì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di AR, n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. -OMISSIS- pubblicata in data 27.05.2025 e notificata alla Asl presso il difensore costituito in data 04.06.2025, divenuta esecutiva in assenza di impugnazione in data 04.07.2025 non essendo stato proposto appello.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale AR;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa EL RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Premesso che:
-il Tribunale di AR, in accoglimento del ricorso (RG n. -OMISSIS-) proposto dagli odierni ricorrenti, con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 27.05.2025, nel rilevare che:
“ Anche nel caso specifico per cui è causa, come attestato dalla documentazione in atti, l’Asl Ta ha, già in fase amministrativa, riconosciuto la ricorrenza dei suddetti requisiti, prescrivendo, mediante il competente centro autistico territoriale, la prosecuzione del trattamento con metodo ABA, cui la minore è sottoposta presso una struttura privata, evidenziando la impossibilità di erogazione di tale trattamento da parte di strutture pubbliche o accreditate, ed omettendo di segnalare la eventuale esistenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate ”, ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale di AR:
“ ad erogare all’istante il trattamento riabilitativo con metodo ABA secondo le modalità operative già in atto, in forma diretta o indiretta (ovvero sostenendo le relative spese), nonché a pagare all’istante l’importo di euro 10.256,00, a tale titolo versato dallo stesso istante, come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio, ed in assenza di specifica contestazione in ordine al quantum debeatur, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 16, co.6 l. 30.12.1991, n. 412, decorrenti dalla data della messa in mora (29.10.2024) ”;
-l’Azienda Sanitaria Locale di AR (d’ora in avanti solo Asl AR), nonostante i ripetuti solleciti inoltrati, è rimasta inerte;
-la stessa, infatti, non ha ottemperato all’ordine di erogare il trattamento riabilitativo individuato in sentenza né ha provveduto al rimborso delle spese sostenute direttamente dai genitori della minore -OMISSIS-.
Tutto quanto premesso, i sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà sulla minore, -OMISSIS-, hanno agito, dinanzi a questo T.A.R., chiedendo l’ottemperanza della Asl AR della medesima sentenza e, quindi, il rimborso delle spese anticipate, come liquidate in sentenza, pari ad € 10.256,00, e delle fatture successive al deposito del ricorso dinanzi al Tribunale di AR pari ad € 17.577,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (per un totale complessivo di € 28.187,05) e, altresì, il pagamento delle fatture emesse successivamente alla proposizione del presente ricorso, anche mediante la nomina, per l’ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta che vi provveda in via sostitutiva; e con condanna ai sensi dell’art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a.
Con memoria, depositata in data 23.03.2026, i ricorrenti hanno ribadito le proprie difese, provvedendo, in particolare, ad aggiornare la richiesta di condanna in complessivi € 33.042,61, come da fatture emesse sino al mese di febbraio 2026.
L’Asl AR, in data 23.03.2026, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 22.04.2026 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
La sentenza del Tribunale di AR n. -OMISSIS- è stata notificata alla Asl AR in data 4 giugno 2025; la stessa non risulta impugnata, come da certificazione prodotta in atti unitamente al ricorso.
L’Asl di AR, inoltre, nel corso del presente giudizio - in disparte, come correttamente eccepito dalla difesa di parte ricorrente, la tardività e, quindi, l’inutilizzabilità processuale della memoria difensiva e dei documenti depositati dall’Amministrazione resistente in data 23.03.2026 alle ore 15.55 - non ha fornito alcun elemento da cui dedurre l’avvenuta esecuzione della predetta sentenza; né ha indicato elementi o circostanze tali da giustificare il proprio inadempimento.
Con specifico riferimento alla statuizione di condanna al pagamento della somma di € 10.256,00, liquidata in sentenza, è acclarata, per quanto in atti, la condotta inadempiente dell’Amministrazione sanitaria resistente.
L’Amministrazione sanitaria, poi, non ha dimostrato, nemmeno per quanto concerne il periodo de futuro ovvero per le prestazioni cui il ricorrente ha diritto successivamente alla pronuncia della sentenza, di aver in qualche modo indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche e/o convenzionate differenti affinché alla minore, -OMISSIS-, venissero erogate direttamente le prestazioni sanitarie oggetto di accertamento giudiziale e/o di aver rimborsato i costi sopportati per l’acquisto delle terapie (id. est trattamento riabilitativo con metodo ABA secondo le modalità operative già in atto ).
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento della difesa della resistente all’asserita validità annuale della prescrizione medica richiamata a fondamento delle statuizioni di condanna oggetto di esecuzione (cfr. CAT di Mottola del 30.05.2024, all. 6 del 20.03.2026 della difesa di parte ricorrente).
E ciò in quanto la prescrizione medica richiamata non indica alcun limite temporale del trattamento, (non potendo implicare di per sé la scadenza della prescrizione la mera indicazione di un “controllo” dopo 12 mesi) e, anzi, la stessa precisa che la patologia da cui è affetta la minore risulta “stabilizzata”.
Prive di pregio sono anche le contestazioni dell’Amministrazione resistente secondo le quali i ricorrenti non avrebbero offerto prova delle spese sostenute.
Le fatture prodotte da parte ricorrente, infatti, individuano espressamente la tipologia della terapia erogata, la mensilità di riferimento l’esborso sostenuto e l’attestazione dell’avvenuto pagamento.
Tanto basta a ritenere comprovata la sussistenza del relativo credito.
Le residue doglianze proposte dalla difesa della resistente sono tutte generiche e indimostrate; le stesse, poi, sono contraddette dal chiaro dicum giudiziale oggetto di esame il quale ha inteso condannare l’Azienda Sanitaria stessa ad erogare, sia quanto al periodo di accertamento che de futuro, il trattamento riabilitativo con metodo ABA nel rispetto delle modalità operative in atto (id est 10 ore settimanali); il tutto direttamente o indirettamente mediante il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per il trattamento sanitario richiamato.
E, in difetto come nella specie, della dimostrazione di aver provveduto ad erogare direttamente alla paziente il trattamento sanitario che le spetta, non resta altro alla resistente che provvedere al rimborso dei costi sostenuti per il trattamento della patologia di cui soffre la figlia dei ricorrenti.
L’azione di ottemperanza, pertanto, deve essere accolta dovendo l’Asl AR dare esecuzione al titolo giudiziale azionato e, quindi, corrispondere, in favore dei ricorrenti:
-la somma di € 10.256,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 29.10.2024, ossia l’importo riconosciuto direttamente dalla sentenza del Tribunale di AR;
-la somma di € 21.042,00 corrispondente alle ulteriori spese sostenute e documentate dai ricorrenti, oltre interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (come da domanda di parte ricorrente) sino all’effettivo soddisfo.
Quanto alla predetta ulteriore somma va, invece, disattesa la domanda diretta al pagamento della rivalutazione monetaria, venendo in rilievo, nella specie, un debito non già di valore ma di valuta sottratto, in quanto tale, alla rivalutazione monetaria (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 23.04.2020, n. 1461) e difettando nella sentenza del Tribunale di AR una specifica statuizione di condanna alla rivalutazione anche con riferimento al trattamento sanitario successivo.
Il Collegio, poi, riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione Sanitaria oltre il sopra citato termine e su istanza dei ricorrenti.
Va, invece, respinta la richiesta di penalità di mora di cui all’art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a. non ricorrendone i presupposti; e ciò in considerazione delle evidenti difficoltà economiche delle Amministrazioni legate ai vincoli di bilancio e alla necessità dell’adozione di provvedimenti straordinari per il pagamento delle somme di che trattasi come precisato dall’Amministrazione con la memoria difensiva del 27.03.2026 e, più in generale, alla crisi della finanza pubblica.
Sussistono, infine, giustificate ragioni (tra cui la soccombenza reciproca delle parti) per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina alla Asl AR di dare completa esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS- del 27.05.2025 del Tribunale di AR, Sezione Lavoro e, quindi, condanna la stessa a corrispondere, in favore dei ricorrenti la somma di € 10.256,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal 29 ottobre 2024 (ossia la somma liquidata dalla sentenza del Tribunale di AR) e la somma di € 21.042,00 (corrispondente alle ulteriori spese sostenute e documentate dai ricorrenti), oltre interessi legali dalla data del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza (come da domanda) sino all’effettivo soddisfo;
-assegna alla Azienda Sanitaria Locale di AR il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza per dare esecuzione al titolo giudiziale azionato;
-riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il suddetto termine e su istanza di parte;
-respinge le restanti domande proposte;
-compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL RO, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| EL RO | IO PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.