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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 824/2023
All'udienza del 18/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare da remoto per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente in aula di udienza l' avv NANNIZZI SILVIA Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione mista dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.20 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2023 promossa da:
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 rappr. dall' avv. Genovali Carla
- Ricorrente – contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Rappr. e dif. dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: malattia professionale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10/08/2023 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da lombodiscoartrosi, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che il ricorrente è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 11% e, unitamente ai postumi ad oggi già riconosciuti, complessivamente nella misura del 18% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo CP_1 sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della
1 domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì l'ammissione della prova per testi.
Rappresentava, in particolare, di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del supermercato COOP a partire dal 1981 con la mansione di macellaio.
Sottolineava che fino a inizio anni 2000 la movimentazione dei pesi avveniva manualmente e che “il rischio della movimentazione manuale dei carichi al quale è stato esposto il ricorrente è stato certificato anche dal medico competente nel corso degli anni”.
Lamentava, quindi, che a seguito dell'attività svolta aveva sviluppato la malattia professionale nella forma di lombodiscoartrosi, per la quale in data 08/11/2019 presentava all' domanda di riconoscimento. Detta CP_1 domanda veniva tuttavia respinta il 13/03/2020 per mancanza di nesso causale e veniva così presentato ricorso in data 10/01/2022 il quale rimaneva senza esito.
Giungeva quindi al presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale in oggetto.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e, pur non contestando lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente delle mansioni indicate nel ricorso, confutava sia che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata sia che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia;
contestava altresì l'entità dei postumi.
Richiamava in particolare l'attenzione “sul doc. 006 ( anamnesi lavorativa) sottoscritto dal ricorrente e con il quale viene dichiarato che dal 2010 era presente un montacarichi e che dal 2015 i pezzi di carne arrivavano già disossati e in piccoli pezzi all'interno di cassette dal peso massimo di 20 kg. Si richiama altresì l'attenzione sul doc n.00 4 ( DVR) dal quale non si evince un rischio idoneo a determinare la patologia. Il tutto è conformato dalla RMN del 2019 ( doc. 007) che non riporta una patologia significativa a carico del disco L5-S1.”
Stante la considerazione che trattasi di una patologia ad eziologia multifattoriale, rilevava, altresì, che non sarebbe corretto ricondurla esclusivamente ed integralmente a cause lavorative e a tal proposito rinviava alla relazione medica della dott.ssa . Per_1
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
La domanda attrice è fondata nei limiti di seguito esposti.
2 All'esito dell'espletamento della consulenza medica, il CTU, dottor , ha concluso affermando: Persona_2
“Tutto considerato, dall'analisi dell'attività lavorativa svolta dal sig. é da ritenere che questa ha Parte_1 comportato per il p. una sua esposizione a rischio per la patologia denunciata a livello del rachide lombare. Una RMN colonna L/S eseguita presso EI (LU) in data 23.07.19 mise in evidenza: Controparte_2 Persona_3
Motivo dell'esame: sospetta discopatia L4-L5 , lombosciatalgia destra ..Rettilineizzazione del rachide
[...] lombare per perdita della fisiologica lordosi. Iniziali manifestazioni degenerative artrosiche a prevalente espressione interapofisaria. Disidratazione del disco intersomatico a L2-L3 e a L4-L5 cui si associa riduzione in altezza dello spazio intersomatico interposto………………. A L3-L4 protrusione discale con focalizzazione paramediana destra che impronta la relativa parete durale e riduce lo spazio perigangliolare omolaterale A L4-L5 protrusione discale con focalizzazione erniaria a sede mediana-paramediana-preforaminale dx che comprime la relativa parete durale e contatta la contigua radice nervosa a sede intraforaminale;
segni di fessurazione dell'anulus. Necessaria valutazione specialistica A L5-S1 minimo bulging discale posteriore… Canale rachideo di dimensioni ai limiti inferiori in particolare nel tratto L3-L5 La patologia
(Discopatie rachide lombo-sacrale) presentata dal sig. , quindi, é da porre in relazione concausale con Parte_1
l'attività lavorativa svolta dal r. All'esame anamnestico - clinico da me condotto in data 16.05.25 é risultato tra l'altro:
“Esame obiettivo: …Porta busto stecche/stoffa lombare ….Esame neurologico: Lasegue +-- a dx ……Rachide dorso- lombare: presenza a livello lombare di contrattura delle masse muscolari paravertebrali;
i movimenti appaiono limitati di 1/3 circa e vengono riferiti dolorosi. Cicatrici chirurgiche alla regione mediale della coscia e gamba sx e regione mediale gamba dx.
Riferisce arto inferiore prevalente il dx Perimetri delle cosce (punto di repere polo superiore della rotula) misurano: a cm 10 circa a dx: 52 cm circa a sx: 51 cm circa a cm 15 circa a dx: 56 cm circa a sx: 55 cm circa Perimetri mediorotulei misurano:
a dx: 41 cm circa a sx: 41 cm circa Perimetri delle sure nel punto di maggiore salienza misurano: dx: 38 cm circa a sx: 37.5 cm circa Perimetri sovramalleolari misurano: dx: 23 cm circa a sx: 24 cm circa Deambulazione su terreno piano nella norma”.
Tutto considerato, tenendo conto del D.Lgs 23.02.2000 n.38 e delle tabelle (D.M 12.7.00 vedi con criterio analogico : voce
193. Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico - sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio - grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare. Fino a 25% e voce 213.
Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti Fino a 12%) é da ritenere che il sig. Parte_1 per la patologia: Discopatie rachide lombosacrale da cui é affetto presenta attualmente e, con ogni verosimiglianza,
[...] presentava alla data della domanda amministrativa, un danno biologico in misura dell' 8% (otto per cento). Dal certificato
Sede di in data 12.12.06 risulta: CP_1 CP_2
….Si Certifica che al signor nato a [...] il [...], è stata accertata una menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal Decreto Legislativo n.38 del 23/02/2000, dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: Esito cicatriziale 1°dito mano sinistra;
Limitazione funzionale 1° dito
3 mano sinistra. Grado accertato: 008% Grado Complessivo : 008%. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione…. Infine, procedendo all'unificazione dell'8% (otto per cento) già riconosciuto per il caso sopra riportato (Esito cicatriziale 1°dito mano sinistra;
Limitazione funzionale 1° dito mano sinistra) con l'8% (otto per cento) riconosciuto per:
Discopatie rachide lombo-sacrale é da ritenere che il sig. presenta e, con ogni verosimiglianza, presentava Parte_1 alla data della domanda amministrativa, un danno biologico complessivo del 15% (quindici per cento). Il C.T.U. ha provveduto ad inviare la presente relazione alle parti per eventuali osservazioni. Successivamente le parti non mi hanno inviato osservazioni.”.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza della patologia professionale da cui è afflitta, considerato anche il cumulo con il danno biologico per postumi derivanti da preesistente infortunio, risulta affetta da patologia che, a parere del C.T.U., determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_1
4 grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Giova evidenziare come i CTP non hanno mosso alcun rilievo.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 15 % dalla domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 15 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2424,50 oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
5 Lucca, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 824/2023
All'udienza del 18/12/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare da remoto per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente in aula di udienza l' avv NANNIZZI SILVIA Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione mista dell'udienza. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.20 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2023 promossa da:
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 rappr. dall' avv. Genovali Carla
- Ricorrente – contro in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Rappr. e dif. dall'Avv. Nannizzi Silvia
- resistente –
Oggetto: malattia professionale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10/08/2023 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da lombodiscoartrosi, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che il ricorrente è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 11% e, unitamente ai postumi ad oggi già riconosciuti, complessivamente nella misura del 18% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo CP_1 sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della
1 domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì l'ammissione della prova per testi.
Rappresentava, in particolare, di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del supermercato COOP a partire dal 1981 con la mansione di macellaio.
Sottolineava che fino a inizio anni 2000 la movimentazione dei pesi avveniva manualmente e che “il rischio della movimentazione manuale dei carichi al quale è stato esposto il ricorrente è stato certificato anche dal medico competente nel corso degli anni”.
Lamentava, quindi, che a seguito dell'attività svolta aveva sviluppato la malattia professionale nella forma di lombodiscoartrosi, per la quale in data 08/11/2019 presentava all' domanda di riconoscimento. Detta CP_1 domanda veniva tuttavia respinta il 13/03/2020 per mancanza di nesso causale e veniva così presentato ricorso in data 10/01/2022 il quale rimaneva senza esito.
Giungeva quindi al presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale in oggetto.
L' regolarmente citato, si costituiva in giudizio e, pur non contestando lo svolgimento da parte del CP_1 ricorrente delle mansioni indicate nel ricorso, confutava sia che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata sia che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia;
contestava altresì l'entità dei postumi.
Richiamava in particolare l'attenzione “sul doc. 006 ( anamnesi lavorativa) sottoscritto dal ricorrente e con il quale viene dichiarato che dal 2010 era presente un montacarichi e che dal 2015 i pezzi di carne arrivavano già disossati e in piccoli pezzi all'interno di cassette dal peso massimo di 20 kg. Si richiama altresì l'attenzione sul doc n.00 4 ( DVR) dal quale non si evince un rischio idoneo a determinare la patologia. Il tutto è conformato dalla RMN del 2019 ( doc. 007) che non riporta una patologia significativa a carico del disco L5-S1.”
Stante la considerazione che trattasi di una patologia ad eziologia multifattoriale, rilevava, altresì, che non sarebbe corretto ricondurla esclusivamente ed integralmente a cause lavorative e a tal proposito rinviava alla relazione medica della dott.ssa . Per_1
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
***
La domanda attrice è fondata nei limiti di seguito esposti.
2 All'esito dell'espletamento della consulenza medica, il CTU, dottor , ha concluso affermando: Persona_2
“Tutto considerato, dall'analisi dell'attività lavorativa svolta dal sig. é da ritenere che questa ha Parte_1 comportato per il p. una sua esposizione a rischio per la patologia denunciata a livello del rachide lombare. Una RMN colonna L/S eseguita presso EI (LU) in data 23.07.19 mise in evidenza: Controparte_2 Persona_3
Motivo dell'esame: sospetta discopatia L4-L5 , lombosciatalgia destra ..Rettilineizzazione del rachide
[...] lombare per perdita della fisiologica lordosi. Iniziali manifestazioni degenerative artrosiche a prevalente espressione interapofisaria. Disidratazione del disco intersomatico a L2-L3 e a L4-L5 cui si associa riduzione in altezza dello spazio intersomatico interposto………………. A L3-L4 protrusione discale con focalizzazione paramediana destra che impronta la relativa parete durale e riduce lo spazio perigangliolare omolaterale A L4-L5 protrusione discale con focalizzazione erniaria a sede mediana-paramediana-preforaminale dx che comprime la relativa parete durale e contatta la contigua radice nervosa a sede intraforaminale;
segni di fessurazione dell'anulus. Necessaria valutazione specialistica A L5-S1 minimo bulging discale posteriore… Canale rachideo di dimensioni ai limiti inferiori in particolare nel tratto L3-L5 La patologia
(Discopatie rachide lombo-sacrale) presentata dal sig. , quindi, é da porre in relazione concausale con Parte_1
l'attività lavorativa svolta dal r. All'esame anamnestico - clinico da me condotto in data 16.05.25 é risultato tra l'altro:
“Esame obiettivo: …Porta busto stecche/stoffa lombare ….Esame neurologico: Lasegue +-- a dx ……Rachide dorso- lombare: presenza a livello lombare di contrattura delle masse muscolari paravertebrali;
i movimenti appaiono limitati di 1/3 circa e vengono riferiti dolorosi. Cicatrici chirurgiche alla regione mediale della coscia e gamba sx e regione mediale gamba dx.
Riferisce arto inferiore prevalente il dx Perimetri delle cosce (punto di repere polo superiore della rotula) misurano: a cm 10 circa a dx: 52 cm circa a sx: 51 cm circa a cm 15 circa a dx: 56 cm circa a sx: 55 cm circa Perimetri mediorotulei misurano:
a dx: 41 cm circa a sx: 41 cm circa Perimetri delle sure nel punto di maggiore salienza misurano: dx: 38 cm circa a sx: 37.5 cm circa Perimetri sovramalleolari misurano: dx: 23 cm circa a sx: 24 cm circa Deambulazione su terreno piano nella norma”.
Tutto considerato, tenendo conto del D.Lgs 23.02.2000 n.38 e delle tabelle (D.M 12.7.00 vedi con criterio analogico : voce
193. Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico - sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio - grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare. Fino a 25% e voce 213.
Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti Fino a 12%) é da ritenere che il sig. Parte_1 per la patologia: Discopatie rachide lombosacrale da cui é affetto presenta attualmente e, con ogni verosimiglianza,
[...] presentava alla data della domanda amministrativa, un danno biologico in misura dell' 8% (otto per cento). Dal certificato
Sede di in data 12.12.06 risulta: CP_1 CP_2
….Si Certifica che al signor nato a [...] il [...], è stata accertata una menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica che, come previsto dal Decreto Legislativo n.38 del 23/02/2000, dà diritto ad indennizzo in capitale. La menomazione accertata è la seguente: Esito cicatriziale 1°dito mano sinistra;
Limitazione funzionale 1° dito
3 mano sinistra. Grado accertato: 008% Grado Complessivo : 008%. Il presente provvedimento viene emesso a seguito di opposizione…. Infine, procedendo all'unificazione dell'8% (otto per cento) già riconosciuto per il caso sopra riportato (Esito cicatriziale 1°dito mano sinistra;
Limitazione funzionale 1° dito mano sinistra) con l'8% (otto per cento) riconosciuto per:
Discopatie rachide lombo-sacrale é da ritenere che il sig. presenta e, con ogni verosimiglianza, presentava Parte_1 alla data della domanda amministrativa, un danno biologico complessivo del 15% (quindici per cento). Il C.T.U. ha provveduto ad inviare la presente relazione alle parti per eventuali osservazioni. Successivamente le parti non mi hanno inviato osservazioni.”.
L'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza della patologia professionale da cui è afflitta, considerato anche il cumulo con il danno biologico per postumi derivanti da preesistente infortunio, risulta affetta da patologia che, a parere del C.T.U., determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Appare del resto orientamento costante della SUPREMA CORTE quello secondo il quale “l'istituto assicuratore, nel valutare il grado inabilitante di un infortunato, deve procedere a valutazione d'ufficio di tutte le preesistenze.
Infatti, il diritto alla rendita è unitario, e le inabilità preesistenti, professionali o extraprofessionali, devono essere prese in considerazione dall' , secondo la distinta disciplina degli artt. 79 e 80 citt., per determinare il CP_1
4 grado complessivo di inabilità rilevante per la rendita. La valutazione complessiva delle varie inabilità policrone costituisce conseguenza giuridica necessaria della domanda di rendita, anche indipendentemente da una specifica richiesta dell'interessato” (così testualmente CASS. LAV.
21/12/2005 N° 28298; conforme CASS. LAV. 8/4/2002 N° 5009, con riferimento anche a malattia professionale ed al disposto di cui all'art. 132 DPR n° 1124/65; si veda anche CASS. LAV. 28/11/2001 N°
15041).
Giova evidenziare come i CTP non hanno mosso alcun rilievo.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico fino alla misura del 15 % dalla domanda amministrativa, di talché l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo CP_1 differenziale, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita nella misura del 15 % con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con rivalutazione e CP_1 interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2424,50 oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con spese di CTU come da separato decreto definitivamente a carico.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
5 Lucca, 18 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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