Sentenza 3 settembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/2019, n. 36958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36958 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IS VA nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del del 01/02/2019 della Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1 febbraio 2019, la Corte di Appello di Salerno, quale giudice dell'esecuzione, veniva adita da IS VA affinchè dichiarasse l'ineseguibilità dell'ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna n. 154/05 del Tribunale di Salerno e alla correlata ingiunzione di demolizione dell'opera abusiva oggetto della predetta • sentenza, adottata dal Procuratore Generale della citata Corte di Appello;
in subordine, se ne richiedeva la revoca con conseguente ordine di non dare esecuzione all'ingiunzione di ripristino. Esaminati gli atti, la Corte rigettava la predetta istanza.
2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione IS VA ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
3. Si deduce con il primo motivo l'assenza o insufficienza di motivazione nonchè la violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. La corte avrebbe omesso di motivare in ordine alla specifica deduzione inerente la sussistenza di un'altra pronunzia, avente ad oggetto la medesima opera abusiva, consistente nell'archiviazione per prescrizione di un procedimento penale del 2018, riguardante lavori di completamento del predetto manufatto. Archiviazione che renderebbe ineseguibile l'ordine di demolizione perche' inerente il sottotetto e lavori al piano sottostante, per i quali il IS è stato prosciolto, atteso che nel contrasto non può che prevalere la decisione di proscioglimeto rispetto a quella di condanna. Da tale ricostruzione consegue anche la violazione dell'art.669 cod. proc. pen. né vale la circostaza per cui il provvedimento favorevole al IS sia stato integrato da una decisione di archiviazione, atteso che dal comma 8 ultima parte dell'art. 669 cod. proc. pen. si desume la regola per cui, allorquando il reato si estingua anteriormente alla data di irrevocabilità della decisione di condanna, in tal caso prevale anche il provvedimento di archiviazione. Ed invero, dall'atto di archiviazione emergerebbe che l'estinzione del reato edilizio cui è conseguito l'ordine di demolizione risale al 18 giugno 2006, ovvero prima, dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna risalente all' 11 aprile 2007. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 665 - 670 cod. proc. pen. e l'erroneità ed insufficienza della motivazione. Si rappresenta l'ineseguibilità dell'ordine di demolizione siccome avente ad oggetto un fabbricato totalmente diverso da quello attuale, come emergente da relazione tecnica depositata. Laddove la corte, a sostegno della propria decisione avrebbe richiamato precedenti giurisprudenziali inconferenti siccome inerenti alla sopravvenuta realizzazione di opere accessorie al manufatto principale. Inoltre, la corte avrebbe disatteso una richiesta di disporre un'istruttoria sul punto delle attuali caratteristiche dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato. Per una più organica illustrazione della questione occorre esaminare inannzitutto il secondo motivo di impugnazione. La Corte, premettendo che l'opera oggetto della sentenza di condanna e dell'ordine di demolizione corrisponde a quella attuale - atteso che il ricorrente veniva ritenuto responsabile di una struttura abusiva in sopraelevazione costituita da pilastri in c.a., tompagni perimetrali e solaio di copertura, al grezzo, risultata poi proseguita con lavori di completamento al piano e creazione, sulla copertura, di un sottotetto (lavori per i quali è intervenuta archiviazione per prescrizione) - e rilevando come l'ordine di demolizione coinvolga anche le ulteriori opere abusive, ha correttamente respinto l'istanza del ricorrente. Costituisce infatti un principio acclarato quello per cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna, atteso che l'obbligo di demolizione si configura come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell'originaria costruzione (cfr. Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 Cc. (dep. 09/02/2017 ) Rv. 268831 - 01 Molinari.).
2. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. (di cui al primo motivo di impugnazione) si premette che il reato urbanistico ha natura permanente e che (ex pl. Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Triassi, Rv. 220351) la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio (v. anche Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Quanto al tema dedotto, occorre evidenziare che non vi è "identità del fatto", rilevante ai fini dell'operatività del principio del ne bis in idem, nel caso in cui uno stesso reato permanente sia contestato in relazione a periodi diversi, ancorché parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo (Sez. 2, n. 33838 del 12/7/2011, Blandina, Rv. 250592), in quanto detta identità sussiste soltanto quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, P.G. in proc. Carbognani, Rv. 261364; Sez. 2, n. 292 del 4/12/2013 (dep.2014), Coccorullo, Rv. 257993; Sez. 4, n. 4103 del 06/12/2012 (dep. 2013), Guastella, Rv. 255078; Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, Carbognani, Rv. 247895; Sez. 2, n. 26251 del 27/5/2010, Rapisarda e altri, Rv. 247849; Sez. 2, n. 21035 del 18/4/2008, Agate e altri, Rv. 240106). Con riguardo al reato urbanistico in particolare, si è affermato che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con la sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, trattandosi, in tal caso, di fatto storico diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (così, Sez. 3, n. 15441 del 13/3/2001, Migliorato, Rv. 219499). Tali limiti operanti sul piano penale e conseguenti al principio ne bis idem non operano riguardo all'ordine di demolizione: l'esito del secondo giudizio non incide in alcun modo sull'efficacia dell'ordine di demolizione impartito all'esito della prima pronuncia (cfr. Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015 Rv. 263514 - 01 Alfiero), atteso che l'ordine di demolizione edilizia di cui all'ultimo comma dell'art. 7 legge 47/1985 (rectius art. 31 del DPR 380/01), in virtù della sua natura sostanzialmente amministrativa, sfugge alla regola del giudicato penale, è suscettibile di rivalutazione in sede esecutiva, si configura come dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e come tale ha per oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo della costruzione originaria, senza quindi che possa essere preclusiva l'eventuale sopravvenuta ed anteriore estinzione del correlato reato (cfr. Sez. 3, n. 10248 del 18/01/2001 Rv. 218961 - 01 Vitrani D). Consegue che la questione dedotta in relazione alla violazione dell'art. 669 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, cosicchè la mancata risposta sul punto da parte della corte non pregiudica la validità della motivazione atteso che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. in tal senso Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 Ud. (dep. 11/03/2015 ) Rv. 263157 - 01 Bianchetti).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci