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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/09/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7664/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Angela Fortuna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via Adamello n. 9, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Arzago d'Adda BG, Via Prato Rosario n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Ghezzi e dall'avv. Raffaella Sala, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Casatenovo, Via
G. Sirtori n. 28/E, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 17 settembre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“Le parti chiedono di confermare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 480/2021 pubblicata il 5 marzo 2021 dal Tribunale di Monza in punto di collocamento, affido e diritto di visita;
sotto il Per_ profilo economico confermano l'ammontare dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio nella misura indicata in sentenza, che rivalutata ad oggi ammonta a euro 470,00 mensili per 12 mensilità; le parti danno atto che fino a settembre 2025 non è mai stato ricalcolato l'adeguamento ISTAT, e la sig. rinuncia alle somme pregresse relative all'adeguamento dalla sentenza Pt_2 fino a settembre 2025 compreso;
il sig. si impegna a versare l'assegno di mantenimento che Pt_1 attualmente sarà calcolato in euro 470,00 mensili entro il 15 di ciascun mese, da ottobre 2025 fino al 28 febbraio 2027, sul quale per lo stesso periodo non verrà calcolato l'adeguamento ISTAT, alla cui somma la sig. rinuncia;
a partire da marzo 2027 le parti ricominceranno a calcolare Pt_2 la rivalutazione ISTAT sulla somma di euro 470,00.
Per quanto concerne le spese straordinarie le parti confermano la ripartizione di cui in sentenza e confermano che la sig. continuerà a percepire interamente l'AA.UU. Pt_2
Spese compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e del figlio minore Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da a Parte_1
, con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica della sentenza di divorzio n. 480/2021 emessa dal Tribunale di Monza il
02.03.2021 e pubblicata in data 05.03.2021, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7664/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Angela Fortuna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lissone (MB), Via Adamello n. 9, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Arzago d'Adda BG, Via Prato Rosario n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Samantha Ghezzi e dall'avv. Raffaella Sala, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Casatenovo, Via
G. Sirtori n. 28/E, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 17 settembre 2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“Le parti chiedono di confermare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 480/2021 pubblicata il 5 marzo 2021 dal Tribunale di Monza in punto di collocamento, affido e diritto di visita;
sotto il Per_ profilo economico confermano l'ammontare dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio nella misura indicata in sentenza, che rivalutata ad oggi ammonta a euro 470,00 mensili per 12 mensilità; le parti danno atto che fino a settembre 2025 non è mai stato ricalcolato l'adeguamento ISTAT, e la sig. rinuncia alle somme pregresse relative all'adeguamento dalla sentenza Pt_2 fino a settembre 2025 compreso;
il sig. si impegna a versare l'assegno di mantenimento che Pt_1 attualmente sarà calcolato in euro 470,00 mensili entro il 15 di ciascun mese, da ottobre 2025 fino al 28 febbraio 2027, sul quale per lo stesso periodo non verrà calcolato l'adeguamento ISTAT, alla cui somma la sig. rinuncia;
a partire da marzo 2027 le parti ricominceranno a calcolare Pt_2 la rivalutazione ISTAT sulla somma di euro 470,00.
Per quanto concerne le spese straordinarie le parti confermano la ripartizione di cui in sentenza e confermano che la sig. continuerà a percepire interamente l'AA.UU. Pt_2
Spese compensate.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e del figlio minore Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da a Parte_1
, con ricorso depositato in data 20.11.2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica della sentenza di divorzio n. 480/2021 emessa dal Tribunale di Monza il
02.03.2021 e pubblicata in data 05.03.2021, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 settembre 2025
Il Giudice est.
Michela Benedetta Bordieri
Il Presidente
Laura Gaggiotti