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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8371/2024 R.G.., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
nata a [...], il giorno 02.01.1942, ed ivi residente, Parte_1 cod.fisc.: , con l'Avv. Antonio Ciccia, come da procura in C.F._1 atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1 presidente pro tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli come da procura generale in atti;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 06/09/2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-001968273, notificata il 09/07/2025, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l.
638/1983, per l'annualità 2017.
Deduce, tra l'altro, l'omessa notifica della contestazione dell'addebito, l'intervenuta prescrizione, la violazione dell'art. 14 della l. 689/1981, il difetto di lagittimazione passiva (non rivestendo la ricorrente in tale anno la carica di rappresentante legale della società.
Si è costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “-in via CP_1 pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze 1 ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - Con il favore di spese e compensi di lite.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 27/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§§§
2. Questioni preliminari e merito.
Il ricorso è inammissibile.
Si richiama in proposito quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, in diversa composizione, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenze n. 4346/2022 e n. 250/2023 emesse in data 13.12.2022 e 25.1.2023 nei proc. nn. 8877/2022 e 8838/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda).
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, regolata dall'art. 6 del d. lgs. 150/2011, a mente del quale “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, va rilevato il mancato rispetto del predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per l'introduzione della presente fase del giudizio.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato infatti depositato in data 06 settembre 2024 e dunque tardivamente, oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarata notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta avvenuta sì come dedotto e documentato il 09 luglio 2024 (cfr. pag. 1 del ricorso e documentazione prodotta dall' ). CP_1
Ne discende, stante il carattere assorbente, l'inammissibilità della opposizione proposta, proprio alla luce della decisione a Sezioni Unite pure invocata dal ricorrente.
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo stesso Ufficio,
d'altronde, “…Non opera infatti, nella fattispecie in esame, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass., S.U. n. 2145/2021).
La Cassazione ha infatti chiarito che "....appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive.
La L. n. 689 del 1981, art. 35, non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 34 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale 2 disposizione con il D.Lgs. n. 150 del 2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti… … … vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati.
… … … 7.3. Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione, che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro, rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti – soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante -, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v. Cass. Sez. Un. 17/1/2003, n. 683; Cass.
14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate.
Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un.
683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
7.4. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità generale preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
8. Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del
1969, art. 1.
Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del 1985 e n. 61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della
L. n. 742 del 1969, art. 3, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute.
8.1. Analoghe esigenze non sono invece ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali, come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero, 3 l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori.
… … …
9.2. Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del
1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017,
n. 4652, in tema di violazioni al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in tema di protezione dei dati personali). 10. Neppure è in dubbio che la qualificazione della controversie in esame non attenga solo al profilo della sospensione feriale, ma incida su aspetti processuali non meno cruciali, quali quelli del regime fiscale
(D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 13), delle spese processuali (art. 152 bis disp. att.
c.p.c.), della ripartizione degli affari interna all'ufficio giudiziario: sotto quest'ultimo profilo, si è sottolineato che, a seconda che si ritengano tali controversie rientranti o non nel novero di quelle di lavoro e di previdenza, mutano i criteri di assegnazione, investendo ora il giudice del lavoro ora il giudice civile, con evidenti riflessi sulla specializzazione funzionale dell'organo decidente, sui possibili contrasti di giudicato, sulla maggiore celerità del processo. Ma anche l'esame di queste “ricadute” non conduce ad una soluzione difforme rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 63/2000”.
…. …. ….
11. La questione posta a queste Sezioni unite deve dunque essere risolta nei seguenti termini: “Nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione”.
[…]
Come evidente dall'esame delle ordinanze opposte, e dallo stesso tenore della disposizione citata, le sanzioni contestate – per ragioni che a questo Giudice risulta precluso esaminare in considerazione della tardività dell'opposizione – sono state 4 irrogate per “violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 e ss. mm.ii
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)”, operando nella specie proprio quel preciso distinguo di ipotesi, dalle Sezioni Unite ribadito, tra opposizioni ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, con riferimento alle quali non opera la sospensione dei termini. […]” (cfr., in particolare, sentenza del Tribunale di Catania n. 250/2023, cit.).
Per quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione (il cui esame, come detto, resta nelle specie precluso dalla tardività dell'opposizione), il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Spese.
Stante la peculiarità del caso e la opinabilità della questione afferente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nella fattispecie in esame, sì come evidente dalla rimessione alle Sezioni Unite, nonché tenuto conto dell'evoluzione normativa sul punto e della qualità delle parti, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. ssa Luisa Maria Cutrona
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8371/2024 R.G.., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
nata a [...], il giorno 02.01.1942, ed ivi residente, Parte_1 cod.fisc.: , con l'Avv. Antonio Ciccia, come da procura in C.F._1 atti;
- opponente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_1 presidente pro tempore, con gli Avv.ti Raimund Bauer e Pier Luigi Tomaselli come da procura generale in atti;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 06/09/2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-001968273, notificata il 09/07/2025, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l.
638/1983, per l'annualità 2017.
Deduce, tra l'altro, l'omessa notifica della contestazione dell'addebito, l'intervenuta prescrizione, la violazione dell'art. 14 della l. 689/1981, il difetto di lagittimazione passiva (non rivestendo la ricorrente in tale anno la carica di rappresentante legale della società.
Si è costituito in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: “-in via CP_1 pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica delle ordinanze ingiunzioni opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze 1 ingiunzioni opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - Con il favore di spese e compensi di lite.”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 27/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., e, a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
§§§§§
2. Questioni preliminari e merito.
Il ricorso è inammissibile.
Si richiama in proposito quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, in diversa composizione, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come di seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenze n. 4346/2022 e n. 250/2023 emesse in data 13.12.2022 e 25.1.2023 nei proc. nn. 8877/2022 e 8838/2022 R.G. – est. dott.ssa L. Renda).
Oggetto del presente giudizio è l'opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 l. 689/1981, regolata dall'art. 6 del d. lgs. 150/2011, a mente del quale “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. L'introduzione del giudizio prevede pertanto il rispetto di termine perentorio a pena di inammissibilità.
Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, va rilevato il mancato rispetto del predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per l'introduzione della presente fase del giudizio.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato infatti depositato in data 06 settembre 2024 e dunque tardivamente, oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarata notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta avvenuta sì come dedotto e documentato il 09 luglio 2024 (cfr. pag. 1 del ricorso e documentazione prodotta dall' ). CP_1
Ne discende, stante il carattere assorbente, l'inammissibilità della opposizione proposta, proprio alla luce della decisione a Sezioni Unite pure invocata dal ricorrente.
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo stesso Ufficio,
d'altronde, “…Non opera infatti, nella fattispecie in esame, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass., S.U. n. 2145/2021).
La Cassazione ha infatti chiarito che "....appare giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato, e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardano omissioni contributive.
La L. n. 689 del 1981, art. 35, non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n.
150 del 2011, art. 34 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale 2 disposizione con il D.Lgs. n. 150 del 2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
7.2. La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti… … … vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati.
… … … 7.3. Non è in discussione l'autonomia del rapporto oggetto del giudizio di opposizione, che vede come uniche parti l'amministrazione previdenziale e il datore di lavoro, rispetto al rapporto contrattuale che intercorre tra datore e lavoratore: può darsi ormai come acquisito il concetto che il rapporto giuridico previdenziale non è un rapporto unico, cosiddetto trilatero tra i diversi soggetti coinvolti – soggetto assicuratore, soggetto assicurato, soggetto assicurante -, bensì una pluralità di rapporti bilaterali (v. Cass. Sez. Un. 17/1/2003, n. 683; Cass.
14/2/2014, n. 3491), e tra questi vi è quello che vede per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nella loro interezza e delle sanzioni connesse alle violazioni addebitate.
Ciò altro non è che il riflesso della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Cass. Sez. Un.
683/2003, cit., ed ivi ulteriori richiami).
7.4. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità generale preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore. E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.
8. Le peculiarità di queste controversie sorreggono dunque la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del
1969, art. 1.
Si tratta di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la Corte costituzionale, con le ordinanze n. 61 del 1985 e n. 61 del 1992 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 742 del 1969, art. 3, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria della
L. n. 742 del 1969, art. 3, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute.
8.1. Analoghe esigenze non sono invece ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali, come è stato evidenziato dal Pubblico Ministero, 3 l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori.
… … …
9.2. Con la stessa coerenza e con specifico riferimento alle opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni per sanzioni non afferenti a materia di lavoro, si è affermato che l'esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del
1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione emesse in diversa materia, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini (Cass. n. 8673/2018, cit. in materia di assunzione e disciplina del lavoro subordinato;
Cass. 10/05/2017, n. 11478, e Cass. 22/02/2017,
n. 4652, in tema di violazioni al codice della strada;
Cass., 2/11/2015, n. 22389, in tema di protezione dei dati personali). 10. Neppure è in dubbio che la qualificazione della controversie in esame non attenga solo al profilo della sospensione feriale, ma incida su aspetti processuali non meno cruciali, quali quelli del regime fiscale
(D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 13), delle spese processuali (art. 152 bis disp. att.
c.p.c.), della ripartizione degli affari interna all'ufficio giudiziario: sotto quest'ultimo profilo, si è sottolineato che, a seconda che si ritengano tali controversie rientranti o non nel novero di quelle di lavoro e di previdenza, mutano i criteri di assegnazione, investendo ora il giudice del lavoro ora il giudice civile, con evidenti riflessi sulla specializzazione funzionale dell'organo decidente, sui possibili contrasti di giudicato, sulla maggiore celerità del processo. Ma anche l'esame di queste “ricadute” non conduce ad una soluzione difforme rispetto alla sentenza delle Sezioni Unite n. 63/2000”.
…. …. ….
11. La questione posta a queste Sezioni unite deve dunque essere risolta nei seguenti termini: “Nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza- ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale,
a norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione”.
[…]
Come evidente dall'esame delle ordinanze opposte, e dallo stesso tenore della disposizione citata, le sanzioni contestate – per ragioni che a questo Giudice risulta precluso esaminare in considerazione della tardività dell'opposizione – sono state 4 irrogate per “violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983
n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 e ss. mm.ii
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)”, operando nella specie proprio quel preciso distinguo di ipotesi, dalle Sezioni Unite ribadito, tra opposizioni ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, con riferimento alle quali non opera la sospensione dei termini. […]” (cfr., in particolare, sentenza del Tribunale di Catania n. 250/2023, cit.).
Per quanto sopra esposto, assorbita ogni altra questione (il cui esame, come detto, resta nelle specie precluso dalla tardività dell'opposizione), il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. Spese.
Stante la peculiarità del caso e la opinabilità della questione afferente la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale nella fattispecie in esame, sì come evidente dalla rimessione alle Sezioni Unite, nonché tenuto conto dell'evoluzione normativa sul punto e della qualità delle parti, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 12 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. ssa Luisa Maria Cutrona
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