TRIB
Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7138/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (c.f. , nata in [...] il 4 agosto Parte_1 C.F._1
1991, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Anna Maria TEBANO, presso il cui studio, sito in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (c.f. ,), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Rita RONCHI e Antonio MURGO, presso il cui studio in Bologna, via Ugo Bassi n. 15 è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento di PUBBLICO MINISTERO Avv. Rossella DE GIORGI quale curatrice speciale della minore Persona_1
*** Oggetto: ricorso per la regolamentazione della disciplina di affidamento e di mantenimento di minore
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 11 settembre 2025:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, atteso il fallimento dell'affidamento ai servizi sociali, finalizzato, invece, anche a facilitare rapporti tra i genitori, e che di fatto amplifica il conflitto genitoriale, così disporre 1)Affidare la figlia in via esclusiva alla madre che provvederà alla sua educazione ed Persona_1 istruzione tenendo anche conto delle sue personali inclinazioni, con collocazione stabile presso la medesima nella attuale residenza familiare di proprietà dell'odierno resistente, al fine della migliore tutela dell'interesse della minore a permanere presso la casa in cui è abituata a vivere. A fronte di ciò, assegnare in via definitiva alla ricorrente la casa familiare in Bologna via Prampolini 1, sussistendone pagina 1 di 20 i requisiti di Legge. Il sig. dovrà pertanto spostare la propria residenza altrove portando con CP_1 sé i propri effetti personali. 1;
2) Disporre che il padre possa vedere la figlia solo ove gli assistenti sociali riterranno che non vi sia alcun pericolo o danno per lei e la sua sfera personale ed emotiva. Sul punto e sulle modalità di visita, pertanto, ci si rimette a giustizia. In caso di diversa valutazione circa l'affidamento della minore, disporne comunque il collocamento presso la madre nella residenza familiare in Bologna via Prampolini 1.
3) A causa della perdita dell'occupazione da parte della madre, ordinare che il padre corrisponda alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 450,00 con rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi il giorno 1 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie, sempre a causa della perdita dell'occupazione da parte della madre, all'attualità non ancora ripresa, saranno da suddividersi con accollo da parte del padre della quota del 70% e della madre del 30% e seguiranno il protocollo del Tribunale di Bologna con i correttivi relativi alle scelte effettuate in via esclusiva dalla madre. Il rimborso delle spese andrà effettuato entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate.
5) Con ordine ai genitori di dare il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto. Con vittoria di spese e compensi”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 12 settembre 2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi esposti nelle difese dell'odierno convenuto, o per ogni altro e diverso titolo, Preliminarmente
- Disporre la rimessione in istruttoria della causa al fine di acquisire la documentazione intercorrente tra le parti e di rivalutare il quadro comportamentale della madre, disponendo l'aggiornamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) oltre le richieste così come formulate con memoria depositata il 30 ottobre 2024 e un progetto di supporto redatto dai servizi anche in relazione al ruolo della famiglia di appoggio. Nel merito in via principale
- Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Disporre in via principale l'affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 disponendo monitoraggio da parte dei servizi sociali per quanto concerne relazioni tra genitori e scambio della minore;
- Disporre fissazione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, ivi compresi i periodi feriali consentendo al padre di avere la figlia anche per il pernottamento e la cura e custodia primaria della stessa non essendo emerse criticità nel rapporto padre - figlia.
- Dichiarare tenuto, solo in caso di allocazione della minore presso la madre il sig. Controparte_1 al pagamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , fino al raggiungimento Per_1 della sua indipendenza economica, della somma mensile di € 200,00=, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale essendo la madre in grado di lavorare;
- Dichiarare tenuto il sig. al concorso nel pagamento delle spese mediche non Controparte_1 mutuabili, scolastiche, ludico-sportive e delle ulteriori spese straordinarie necessarie per la figlia minore, nella misura del 50%. Nel merito in via subordinata
- Disporre l'affidamento della minore ai servizi sociali per un periodo di anni uno con Per_1 rivalutazione all'esito previa redazione di un progetto di recupero della genitorialità congiunta e fissazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre secondo le seguenti modalità: - nei giorni in cui svolge il turno lavorativo mattutino, il padre potrà prelevare la bambina all'uscita da scuola e preparare la cena per la minore, riportandola a casa dalla madre verso le ore 20:00/20:30; pagina 2 di 20 - nei giorni in cui il padre svolge il turno lavorativo di notte, potrà prelevare la bambina all'uscita da scuola e riportarla a casa dalla madre verso le ore 18:30; - nei giorni di riposo, se coincidenti con il sabato e la domenica, la minore resterà con il padre dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle ore 20,00/20:30 della domenica e riaccompagnata a casa dalla madre dopo la cena ovvero utilizzare l'intermediazione dei servizi e lo scambio presso la scuola o altro luogo individuato dai servizi;
- due settimane consecutive nel mese di agosto, concordando questo periodo entro il 30 maggio di ogni anno e tenendo conto delle disponibilità di ferie di entrambi i genitori;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Nei periodi di vacanza, il genitore che avrà la bambina con sé favorirà i contatti telefonici con l'altro genitore;
- cinque giorni durante le vacanze di Natale (alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni. Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito, anche telefonico, quando ha con sé la minore;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli spostamenti della figlia.
- Dichiarare tenuto il sig. al pagamento, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia minore , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, della somma mensile di Per_1
€ 200,00=, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale.
- Dichiarare tenuto il sig. al concorso nel pagamento delle spese mediche non Controparte_1 mutuabili, scolastiche, ludico-sportive e delle ulteriori spese straordinarie necessarie per la figlia minore, nella misura del 50%.
- disporre ammonimento della per aver impedito come da domanda ex art. 473 bis n. 39 Parte_1 c.p.c del febbraio 2024 il rapporto padre e figlia e disporre una sanzione equitativa non inferiore a 50
€ a favore della minore con destinazione del vincolo pupillare per ogni volta che la madre non consentirà l'applicazione del calendario o delle disposizioni che verranno adottate;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La curatrice speciale ha concluso come da foglio di p.c. depositato l'11 settembre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- collocare la minore presso la madre;
Persona_1 Parte_1
- affidare la minore ai Sevizi Sociali territorialmente competenti affinché, oltre all'espletamento di mandati già conferiti descritti nella lettera a) – nella lettera b) così come precisata e integrata con il provvedimento del 26 febbraio 2025 - nella lettera c) - nella lettera d) - nel verbale dell'udienza del 14 novembre 2024 e nel provvedimento del 6 giugno 2025, assumano le decisioni ritenute importanti e/o necessarie per la minore anche in ambito scolastico e sanitario ed effettuino, anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, compresa la NPIA, tutti gli interventi sociali, educativi e psicologici ritenuti opportuni per la minore, fornendo il necessario sostegno anche in ambito scolastico e ricreativo, e attivino un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori.
- assumere i provvedimenti definitivi relativi al mantenimento della minore sia ordinario che straordinario;
- disporre che il compenso che sarà liquidato alla curatrice speciale sia posto a carico dello Stato, come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 6400/2024 del 23.12.2024 del COA di Bologna;
in caso di inammissibilità o di revoca della delibera n. 6400/2024, che il compenso liquidato venga posto a carico di entrambi i genitori in solido tra loro”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 20 sentimentale dal 2016 al 2023. Dalla loro unione è nata , il [...]. La sig.ra , inoltre, Per_1 Parte_1 era già madre di una ulteriore minore, , nata nel 2013 da una precedente relazione e Per_2 mai riconosciuta dal padre. In data 31 marzo del 2023 e con successiva integrazione del 13 maggio 2023, la sig.ra ha presentato querela nei confronti del resistente allegando una Parte_1 serie di episodi di violenza fisica verificatisi nel corso dei sei anni precedenti. Il successivo 18 maggio il sig. è stato sottoposto a misura cautelare CP_1 con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna gli ha intimato l'abbandono della residenza familiare, nonché il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa ed odierna ricorrente. Il procedimento penale di primo grado è stato concluso con la sentenza 17 novembre 2023 - 15 febbraio 2024 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha condannato per i reati ex artt. 572 commi 1 e 2 c.p., nonché 582, Controparte_1
585, 576 n. 5 e 577, comma primo n. 1 c.p., alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte costituita, liquidato in euro 15.000,00 (RG.N.R. n. 4141/2023 e sentenza n. 2879/2023). Con successiva sentenza del n. 1042 21 marzo 2025 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ridotto la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione, pena sostituita con la sanzione della detenzione domiciliare sostitutiva per la corrispondente durata, sentenza oggetto di ricorso per Cassazione allo stato pendente.
2. Frattanto, con ricorso depositato il 23 maggio 2023, la sig.ra ha Parte_1 chiesto che la figlia le sia affidata in via esclusiva, che le sia assegnata la casa familiare, che le visite paterne siano autorizzate esclusivamente previo parere favorevole del Servizio sociale ovvero di professionisti individuati dal Tribunale, che sia posto a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della bambina con il versamento di euro 400,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, che il resistente sia condannato a rilasciare il suo assenso all'emissione del passaporto per la minore. Si è costituito in giudizio contestando le allegazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo: l'affido condiviso di;
il collocamento della bambina Per_1 presso di sè o in subordine presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita del genitore non allocatario;
la previsione del mantenimento diretto di o in subordine, Per_1 in caso di collocamento della bambina presso la madre, stabilire un contributo di 200,00 euro mensili a proprio carico;
suddividere le spese straordinarie a metà tra i genitori. Nell'udienza del 19 settembre 2023 è stato sentito il resistente, il quale ha confermato quanto rappresentato nei propri scritti difensivi, ha riferito di non vedere la figlia dal precedente mese di maggio e ha offerto riferito in ordine ad alcuni degli episodi di violenza allegati nel ricorso ed oggetto del procedimento penale. La ricorrente non è comparsa. La Giudice ha disposto la stabile collocazione della minore con la madre nella ex pagina 4 di 20 casa familiare, delegando i Servizi sociali competenti al monitoraggio sul nucleo e all'organizzazione di visite protette padre-figlia con cadenza settimanale e facoltà di sospensione ove disturbanti per quest'ultima; ha posto a carico del signor CP_1
l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per euro 350,00, nonché del 50% delle spese straordinarie. Ha infine disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando la dott.ssa Persona_3
L'elaborato è stato depositato, all'esito di una serie di proroghe, in data 19 ottobre 2024. La Giudice, anche alla luce delle risultanze della C.T.U., ha affidato la minore ai Servizi sociali, con mandato per la facilitazione dei rapporti tra i genitori, per l'organizzazione di due incontri semiliberi settimanali tra padre e figlia, nonché per la vigilanza sulla precisa esecuzione del provvedimento. Ha inoltre incaricato il Servizio di individuare una famiglia di appoggio in grado di prendersi cura di per quattro Per_1 pomeriggi la settimana. Ha condannato altresì la ricorrente a versare al resistente una sanzione di euro 80,00 per ogni volta che -senza preventiva trasmissione di certificato medico ai Servizi ed al ricorrente- non avesse consegnato la figlia alla famiglia di appoggio. Ha incaricato, infine, il Servizio di produrre una relazione sulle condizioni personali, familiari, sociali e scolastiche della minore, sui suoi rapporti con il padre e la madre, sulle eventuali capacità dei genitori di garantire ad essa un contesto familiare sereno e di condividere un progetto di vita a suo favore. Ha infine nominato curatrice speciale della minore l'avv. Rossella DE GIORGI. Quest'ultima si è costituita con memoria del 17 febbraio 2025, evidenziando come la conflittualità tra ricorrente e resistente renda “a tratti impossibile il confronto su questioni importanti o necessarie” e segnalando la difficoltà nel reperimento di una famiglia di appoggio. Ha quindi proposto l'inserimento della bambina in un progetto di Vicinanza Solidale quale obiettivo di più agevole raggiungimento, proposta che veniva propria dalla Giudice all'udienza del 26 febbraio 2025. All'udienza del 20 febbraio 2025 è stata sentita la ricorrente, la quale ha riferito che abitava nella ex casa familiare;
che la figlia soffriva per la situazione tra i genitori Per_1
e vedeva il padre nei giorni indicati dal Tribunale, risultando serena all'esito degli incontri;
che aveva lavorato negli anni dal 2017 al 2023 nel pub “Victoria Station” come barista con orario notturno e dal maggio all' agosto 2024 per la “CIRFOOD” presso il MAST;
che dal settembre 2023 all'assunzione alle dipendenze della CIRFOOD aveva frequentato un corso per la preparazione di pasta fresca;
che dall'agosto 2024 è stata disoccupata e ha percepito l'assegno naspi di euro 740,00; che riceve circa 116,00 euro di assegno unico per e 200 euro , che è anche titolare di una pensione di Per_1 Per_2 invalidità in ragione della propria epilessia (pensione tuttavia allo stato non ancora erogata dall'istituto). All'udienza del 6 giugno 2025 l'avv. DE GIORGI ha riferito come non fosse ancora stata reperita una famiglia di vicinanza, né un vicino solidale e che la minore avrebbe iniziato un percorso di sostegno con la dr.ssa LUKOLIC;
ha inoltre segnalato che per l'interesse della minore sarebbe stato opportuno l'inserimento in un contesto pagina 5 di 20 esterno che aiutasse questa con i compiti assegnati a scuola. Nell'udienza del 13 novembre 2025 la ricorrente ha riferito di aver trovato lavoro come operaia generica in un pastificio con paga oraria di 7,82 euro lordi per ventiquattro ore settimanali;
dal canto suo il resistente ah dichiarato di abitare ancora con i genitori, di aver ricevuto visita domiciliare dell'assistente sociale e di aver allestito una camera da letto per la bambina. Le parti hanno inoltre dato atto dello svolgimento di visite libere del signor sia il martedì che il sabato, con presenza dell'educatrice al solo CP_1 momento dello scambio della minore tra i genitori. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio è opportuno compendiare brevemente le relazioni dei servizi sociali, la relazione scolastica condotta sulla minore, nonché la relazione peritale, comprensiva di indagine psicologica su genitori e figlia condotta dall'ausiliario del C.T.U.. 3a. I servizi sociali hanno depositato nel corso del procedimento tre distinte relazioni. In quella datata 22 dicembre 2023 si è dato atto che:
- risulta molto legata alla madre ed alla sorella;
Per_1
- la minore è come una bambina dal temperamento calmo e tranquillo e dimostra un'iniziale timidezza che però non le impedisce di entrare in sintonia con gli altri;
esprime la frustrazione e tensione con la chiusura, mentre si mostra socievole e aperta quando è a proprio agio;
spesso si trova in difficoltà ad esprimere a parole i propri stati d'animo, specialmente riguardo agli incontri col padre;
- la madre è tendenzialmente cortese e collaborativa, sempre disposta all'ascolto, ma tuttavia pervasa da tensione prima degli incontri della figlia col padre;
- il sig. è a sua volta adeguato e consapevole del ruolo CP_1 dell'educatrice durante gli incontri con la figlia, sebbene tenda a coinvolgere poco il Servizio nell'ambito del rapporto padre-figlia; ad ogni modo, si rivolge all'educatrice in caso di dubbi sull'attività da svolgere o laddove riscontri difficoltà;
- il rapporto padre-figlia è buono: nel corso del primo incontro, a fronte di una iniziale agitazione, la minore poi si è tranquillizzata e si è rapportata al padre con serenità, ricevendo in risposta attenzioni, cura ed un contegno calmo da parte del signor CP_1
Nella relazione datata 10 febbraio 2025 si è riferito come gli incontri padre-figlia si fossero stabilizzati nel numero di due la settimana e di come tra i genitori intercorressero modalità comunicative non adeguate, con scarsa e quasi assente capacità di comprendere il punto di vista dell'altro: il padre era risultato poco interessato a ricevere indicazioni dalle operatrici, valutate alla stregua di mere accompagnatrici della bambina;
la madre, per parte sua, approcciava le operatrici con sospetto, credendole contro di lei. La successiva relazione del 22 maggio 2025 ha dato atto del permanere di un'accesa conflittualità tra i genitori, nonché della prosecuzione regolare degli incontri pagina 6 di 20 tra padre e figlia, dall'esito sempre fausto: la bambina risultava serena ed al momento del saluto gli rivolgeva gesti di affetto. Ha inoltre evidenziato che era talvolta problematico il momento dello scambio, in quanto -pur avvenendo esso con rapidità- spesso la madre si trovava in uno stato emotivo alterato e provocava nella minore una conseguente condizione di disagio (dimostrato da con l'assunzione di Per_1 atteggiamenti quali tenere la testa bassa, una postura di chiusura, rimanere silenzio). Ha poi osservato che la signora si rivolgeva spesso con agitazione e Parte_1 modalità accusatorie verso gli operatori in presenza della minore;
la ricorrente, infatti, dimostrava difficoltà a separare i vissuti suoi da quelli della figlia, non tenendo in considerazione gli stati d'animo di questa, quali disagio o imbarazzo;
in particolare, nel corso degli incontri con i Servizi ella aveva spesso fatto riferimento a propri vissuti personali connotati da episodi di persecuzione perpetrata dai soggetti più disparati: in particolare, avrebbe narrato di subire continue minacce da parte dei vicini di casa, asseritamente contro di lei e schierati a favore del sig. Ha poi rilevato che CP_1 quest'ultimo era sempre apparso poco interessato alle indicazioni degli operatori, mostrando solo il suo desiderio di passare più tempo con e attribuendo alla Per_1
tutte le criticità emerse nell'ambito dei rapporti interpersonali tra i tre. Parte_1
Ha infine esposto che era stato decisodi ampliare i momenti di autonomia, permettendo al padre -a far corso dal giugno 2025- di tenere la bambina da solo nella giornata del sabato. 3b. La valutazione psicologica condotta dalla dott.ssa LUKOLIC in data 30 maggio 2025 ha permesso di appurare come nella minore “emerge un uso del ragionamento induttivo in cui si evidenzia la tendenza a fornire risposte facendo riferimento ad oggetti specifici e difficoltà a passare alle caratteristiche rispetto alla classe di appartenenza” risultando “dall'andamento delle prove… che presenti una difficoltà Per_1 riconducibile a difficoltà di generalizzazione”. Ancora, appare una bambina Per_1 timida ed esprime con difficoltà le proprie emozioni, anche le relazioni con i coetanei vengono descritte dalla bambina stessa come non sufficientemente gratificanti”, concludendo così per ritenere “utile che la bambina possa usufruire di uno spazio socio educativo volto sia al potenziamento delle abilità scolastiche che sociali”. 3c. In data 20 ottobre 2024 (e dunque tra la prima e la seconda relazione dei Servizi sociali, nonché al termine di lunghe e complete operazioni), la dott.ssa
[...] depositava il proprio elaborato peritale. In particolare, la C.T.U. ha Per_3 osservato che:
- “si riscontra in una significativa sofferenza interiore che si declina con Per_1 uno stato di coartazione emotiva ed affettiva che non le permette di entrare in contatto con i propri vissuti. Emerge nella minore un forte stato inibitorio, tensione e vuoto interiore, aspetti che hanno significative ricadute sul piano psichico e delle relazioni interpersonali. L'inibizione ideativa rilevata, tale per cui la piccola fatica ad esprimere un proprio pensiero, mostrando una sorta di iperdattamento al contesto ambientale, potrebbe essere ascrivibile all'accesa conflittualità genitoriale, e alla conseguente sovraesposizione agita da parte di entrambe le figure, che ha portato a doversi Per_1
pagina 7 di 20 schierare con un genitore non permettendosi, così, di potere esprimere liberamente la propria affettività”, ritenendo in conclusione necessario che “necessario che la minore possa godere della presenza di entrambe le figure genitoriali, con le quali è emersa la presenza di un legame affettivo. Si auspica che la minore possa intraprendere un percorso di sostegno psicologico, così da sperimentare uno spazio neutro nel quale esprimere i propri vissuti interni e ridefinire i rapporti famigliari”;
- circa la sig.ra , “si rileva come essa fatichi, in presenza del sig. Parte_1
a gestire la propria angoscia e tenda spesso a passare all'agito senza CP_1 modulare quanto vissuto e percepito;
fa trasparire chiaramente la propria Pt_1 sospettosità nei confronti di tutto quanto riguardi l'ex compagno, vedendo spesso azioni di questo e di persone che hanno a che fare con lui come volontariamente rivolte contro di lei, percependo l'intenzionalità e la malafede in gesti anche banali. Tale sospettosità, nel corso delle operazioni peritali, è stata direzionata anche nei confronti dell'educatrice del Servizio Sociale e dell'ausiliaria di C.T.U. in situazioni nelle quali queste si trovavano a gestire un incontro di con il padre. La signora ha mostrato Per_1 di faticare nel rilevare le proprie fragilità e nel porsi in una posizione di autoanalisi e di lettura oggettiva dei fatti. Nei contesti caratterizzati dalla presenza di si attiva in CP_1
una profonda angoscia che la porta a focalizzarsi solo sui propri vissuti, Pt_1 perdendo di vista e i suoi bisogni. La sig.ra tende ad agire Per_1 Parte_1 ponendo maggiormente sé stessa come attrice degli accadimenti correlati alla relazione con il sig. perdendo di vista quella che sarebbe la risposta adeguata ai CP_1 bisogni della figlia”. In particolare, “La sfiducia e la sospettosità verso l'altro rischiano di compromettere la collaborazione con le figure istituzionali che sostengono il nucleo per la ripresa di un calendario di frequentazione di con il padre e che potrebbero Per_1 sostenere in quegli aspetti maggiormente critici della propria genitorialità”, Pt_1 sicché “Risulta compromessa fortemente la capacità di accesso alla figura paterna, nei confronti della quale si esprime in direzione squalificante anche davanti alla figlia, esternando senza filtri le proprie paure”. Per tale motivo, in conclusione, “Si rileva un'adeguatezza in quella che è la cura e la gestione della bambina nelle giornate, seppur non integrata con l'altro genitore”;
- il padre fatica “nel decentrarsi dalla propria prospettiva esperienziale, fornendo delle rappresentazioni delle dinamiche intrafamiliari monolitiche, assestate sulle criticità materne e in assenza di spunti critici e riflessivi rispetto a sé e ai propri comportamenti. Sul piano della genitorialità la tendenza alla negazione degli aspetti critici si traduce con la mancata capacità di avere in mente e i suoi vissuti Per_1 emotivi, riuscendo a mantenere una centratura solo sui bisogni pratici degli stessi, arrivando fino a svalutare la minore, non rendendosi conto delle conseguenze delle proprie parole e dei propri agiti sulla figlia”. Infatti, “Le rigidità riscontrate in CP_1 risultano amplificate da una lettura poco articolata e scarsamente autocritica della complessità che caratterizza le dinamiche familiari e dei vissuti implicati, sfociati negli avvenimenti che hanno coinvolto il nucleo. Emergono sul fronte paterno anche difficoltà per quanto concerne la funzione riflessiva ed empatica, rendendolo non in grado di pagina 8 di 20 modularsi con i bisogni e le esigenze della minore” con la conseguenza che “Risulta compromessa fortemente la capacità di accesso alla figura materna, nei confronti della quale si esprime in direzione squalificante anche davanti alla figlia”, rimanendo forte il pericolo che “L'assetto rigido, la ridotta capacità riflessiva, e il bisogno di dimostrare la validità della propria posizione a discapito dei vissuti di (vedi registrazioni Per_1 degli incontri protetti) potrebbe ridurre la compliance ad un percorso di sostegno alle capacità genitoriali, che sarebbe estremamente utile affinché lo stesso possa sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlia e possa leggere più criticamente i propri comportamenti”;
- quanto alla coppia genitoriale, “Ciò che accomuna e è l'altissimo CP_1 Pt_1 coinvolgimento in quella che è la loro conflittualità, che li allontana dal bene primario: il benessere della minore, l'ascolto dei suoi bisogni e dei suoi vissuti. Entrambi i genitori, seppur con modalità differenti, includono nel loro conflitto, perdendola Per_1 completamente di vista. Le modalità di cura, supporto e controllo di entrambi i genitori appaiono scarsamente integrate con quelle dell'altro. Emergono altresì chiare difficoltà a livello comunicativo fra le parti che impedisce un dialogo intragenitoriale costruttivo ed avente come obiettivo primario la cura e la gestione integrata della figlia”. In altre parole, “Il livello di integrazione familiare, di funzionamento della coppia genitoriale, risulta piuttosto scarso e compromesso, con conflitti ed incomprensioni frequenti, alimentate da un irrigidimento delle posizioni da parte di entrambi”. Le considerazioni della C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti sono confortate dalle risultanze dell'indagine psicologica condotta dalla dott.ssa , ausiliario Per_4 nelle attività di consulenza e che, nell'ambito della propria attività, ha avuto modo di osservare alcuni dei primi incontri tra padre e figlia. Le ripetute osservazioni della minore in differenti contesti hanno consentito all'ausiliaria di riscontrare come “Rispetto agli assetti famigliari, si trova inserita Per_1 in un conflitto di lealtà che la porta ad allinearsi alle letture materne, nonostante l'interazione con il padre tradisca il legame affettivo con lo stesso” e ancora che “In generale, è riscontrabile in una fatica nello strutturare il proprio pensiero Per_1 rispetto anche a tematiche neutre, inerenti alla vita sociale o alle preferenze ludiche: i resoconti appaiono connotati, a tratti, da nessi logici deboli che, a parere della scrivente, necessiterebbero di ulteriori approfondimenti che, tuttavia, anche se guidati, la minore non riesce a declinare rischiando, anzi, che la stessa condiscenda agli input narrativi dell'interlocutore. Inoltre, emerge nella minore un forte stato inibitorio, tensione e vuoto interiore, aspetti che hanno significative ricadute sul piano psichico e delle relazioni interpersonali”. L'indagine della dott.ssa ha evidenziato un legame in definitiva Per_4 positivo tra e la figura paterna (“Dagli elementi rilevati, è percepibile come Per_1
possieda un legame affettivo con entrambi i genitori e, altresì, l'esplorazione non Per_1 rimanda ad alcuna difficoltà specifica afferente al rapporto con la figura paterna se non l'impossibilità di potere godere della presenza del genitore a causa, probabilmente, del conflitto intragenitoriale alla quale è esposta”), con un portato di sofferenza emotiva pagina 9 di 20 subito dalla minore nelle occasioni in cui il conflitto genitoriale l'ha vista coinvolta quale oggetto di scontro (“Tale scenario, a parere della scrivente, conferma quanto lo stato di sofferenza e di inibizione ideativa ed emotiva palesato dalla minore possa essere ascrivibile all'accesa conflittualità genitoriale, e alla conseguente sovraesposizione agita da parte di entrambe le figure, che ha portato a doversi Per_1 schierare con un genitore non permettendosi, così, di potere esprimere liberamente la propria affettività”), in particolare in occasione di taluni accessi materni (“In specifico, è percepibile come possa essere coinvolta in letture materne, in direzione Per_1 svalutante nei confronti del padre, che si delineano come una variabile interferente la relazione tra la bambina e il padre, influenzando la rappresentazione interna del genitore”). L'ausiliaria, in particolare, ha ritenuto pregnanti al fine della propria indagine i primi due incontri tra il padre e la minore:
- nel corso del primo dopo una prima fase di diffidenza e l'utilizzo di toni leggermente provocatori di , la collaborazione dovuta al coinvolgimento di padre e Per_1 figlia in un progetto creativo ha portato entrambi a rasserenarsi e mostrarsi vicendevolmente aperti e pacati nei toni;
- il secondo incontro si è svolto in un clima sereno, con dialogo ridotto ma funzionale allo scambio ludico in corso, pur venendo preceduto da uno “scambio tra la scrivente e la genitrice la quale, come già descritto, ha utilizzato toni accesi e svalorizzanti nei confronti sia del setting che della figura paterna”, circostanza che in tale occasione non ha condizionato eccessivamente l'atteggiamento emotivo della minore (“nonostante il clima emotivo incipiente, ha subito mostrato entusiasmo Per_1 alla vista del padre, coinvolgendosi, anche se sempre in maniera composta e pacata, nelle attività ludiche scelte insieme al genitore”). La dott.ssa ha rassegnato le seguenti conclusioni: Per_4
- “In considerazione dei rilievi emersi dall'esame espletato, in particolare afferente lo stato psicoemotivo della minore, si riscontra in una significativa sofferenza Per_1 interiore che si declina con uno stato di coartazione emotiva ed affettiva che non le permette di entrare in contatto con i propri vissuti. L'inibizione ideativa rilevata, tale per cui la piccola fatica ad esprimere un proprio pensiero, mostrando una sorta di iperdattamento al contesto ambientale, potrebbe essere ascrivibile all'accesa conflittualità genitoriale, e alla conseguente sovraesposizione agita da parte di entrambe le figure, che ha portato a doversi schierare con un genitore non Per_1 permettendosi, così, di potere esprimere liberamente la propria affettività”;
- “Si ritiene necessario che la minore possa godere della presenza di entrambe le figure genitoriali, giovando di una continuità affettiva e relazionale sia con il padre che con la madre. Inoltre si auspica la promozione di un percorso di sostegno psicologico per la minore, spazio neutro nel quale esprimere i propri vissuti interni e ridefinire i rapporti famigliari”. Dal canto suo, la dott.ssa ha concluso il proprio elaborato peritale Per_3 evidenziando come “Alla luce di quanto descritto l'applicazione dell'affido condiviso pagina 10 di 20 non sembra al momento praticabile”, emergendo come la situazione maggiormente tutelante per la minore “si ritiene essere l'affidamento al Servizio Sociale, che avrebbe una funzione di “terzo”, intermediario fra i genitori, aiutandoli nelle situazioni di impasse e di conflitto, supportandoli e costituendosi rispetto alla minore come entità neutrale in grado di regolare le situazioni difficili” ritenendo al contempo che “il servizio sociale debba valutare, con il passare del tempo, l'ampliamento del calendario della minore con il padre e valutare quella che sarà la calendarizzazione relativa ai periodi liberi da incombenze scolastiche, che pare prematuro ipotizzare in questa fase”. In aggiunta al predetto affido al Servizio sociale con funzione anche di mediazione nelle situazioni di conflitto tra i genitori, la C.T.U. ha suggerito:
- la nomina di un curatore speciale per la minore onde, alla luce delle dinamiche familiari e dei limiti genitoriali rilevati, “garantire una maggiore tutela nell'interesse della stessa, in ambito scolastico e sanitario”;
- l'individuazione di un nucleo familiare di appoggio, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali, in cui la bambina possa trascorrere quattro giornate a settimana, con rientro a casa dopo cena, al fine di supportare la coppia genitoriale e nell'ottica di tutelare lo stato psicofisico di , così permettendole di sperimentare “un ambiente Per_1 libero da conflitti e da inquinamenti emotivi attuati dai genitori, che l'hanno indotta in una condizione di enorme coartazione emotiva e compiacenza con l'adulto”;
- la conferma del collocamento della minore presso l'abitazione familiare con la madre, in modo da preservare la stabilità dell'assetto di vita, così come della frequentazione della sorella . Per_2
Quanto al calendario la C.T.U. ha proposto:
- la prosecuzione per tre mesi degli appuntamenti mediati dal Servizio per due volte la settimana, con durata di tre ore, delle quali due senza la presenza dell'educatrice, poi valutando la possibilità di liberalizzare gli incontri, suggerendo peraltro che “che le giornate di spettanza paterna avvengano nelle giornate in cui la minore sarà e rientrerà presso la famiglia di appoggio per alleggerirla nei momenti di passaggio da un genitore all'altro”;
- che fosse il Servizio poi a “valutare la gradualità e la modalità di ampliamento dei tempi di permanenza di con il padre”; Per_1
- un percorso di sostegno genitoriale ad opera di professionista psicologo per entrambi i genitori, preferibilmente all'interno del SSN e in collaborazione con il Servizio Sociale affidatario. La dott.ssa peraltro, ha ritenuto auspicabile e plausibile che “al Per_3 termine di un percorso adeguato e di durata non prevedibile, si possa giungere ad una frequentazione di con il padre che comprenda: fine settimana alternati dal Per_1 venerdì̀ all'uscita di scuola alla domenica sera (per i primi tempi sarebbe auspicabile senza pernottamento da aggiungere poi in un secondo momento previa valutazione dello stato psico-emotivo della minore da parte del Servizio Sociale). Due pomeriggi infrasettimanali, con l'aggiunta successiva di un pernottamento. Due settimane, preferibilmente non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 15 pagina 11 di 20 maggio di ogni anno. Una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, i periodi dal 25/12 alle ore 11 al 31/12 alle ore 11 e dal 31/12 alle ore 11 al 6/1 alle ore 11. Vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì prima di Pasqua al martedì sera alle 20”.
4. Tanto premesso, si può passare alla valutazione delle domande sottoposte all'esame del Tribunale. 4a. In primo luogo, il Collegio ritiene di condividere integralmente le valutazioni della dott.ssa in quanto frutto di un lavoro attento, esaustivo, condotto Per_3 con metodologia corretta e adeguatamente argomentato sulla base delle risultanze delle operazioni. Del resto, come è noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504; precedenti conformi in Cass. civ. nn. 16368/2014, 13845/2007 e 19475/2005). La consulente di parte (dott.ssa ) ha Parte_1 Persona_5 condiviso le conclusioni della dott.ssa esprimendo peraltro “pieno Per_3 accordo sull'indicazione dell'affido ai servizi, data la rinvenuta impraticabilità attuale della collaborazione intragenitoriale, e in considerazione delle ricadute che le angosce materne possono allo stato esercitare sull'integrazione della figura paterna nella vita della piccola” ed esprimendo riserve quanto all'opportunità della nomina di un curatore speciale per la minore, nonché alla -allora- proposta di immediata liberalizzazione degli incontri padre-figlia. La nomina del curatore, tuttavia, deve in questa sede essere confermata quanto a legittimità ed opportunità della scelta, avendo la conflittuale dinamica intra-genitoriale agito quale significativo ostacolo a che le esigenze e le necessità di fossero Per_1 oggetto di serena ed imparziale valutazione. Soltanto con l'inserimento nella dinamica quotidiana, così come in quella processuale, di una figura terza ed estranea al conflitto è stato, infatti, possibile garantire una adeguata supervisione sull'effettivo soddisfacimento dei bisogni e delle necessità essenziali della minore. La CTP di parte resistente, dott.ssa al contrario non ha ritenuto Per_6 condivisibile il lavoro della C.T.U. nella misura in cui è stata esclusa una valutazione testistica personologica delle parti, così venendo di fatto impedito “di delineare con chiarezza gli evidenti indici patologici emersi nel funzionamento psichico della signora
” e dunque pervenendo ad una “rappresentazione poco incisiva dei tratti Parte_1 patologici della sig.ra , che ne inficiano palesemente anche una sana Parte_1 genitorialità, ma ha offerto, a parere della scrivente, una lettura erroneamente
pagina 12 di 20 equidistante in ordine alla responsabilità della coppia genitoriale rispetto al declino del loro rapporto”. Va, tuttavia, condiviso l'operato della dott.ssa laddove non ha Per_3 ritenuto necessario effettuare una valutazione testistica personologica, dal momento che
“i tratti che influenzano le capacità genitoriali della sig.ra sono stati Parte_1 identificati attraverso l'osservazione clinica”, risultando così plausibile la valutazione per cui “l'applicazione di un test di personalità non avrebbe fornito ulteriori elementi utili per rispondere ai quesiti posti dal Giudice”. D'altra parte, essendo il corrente giudizio relativo a modalità e regime di affidamento della minore, eventuali considerazioni di natura personologica relative alla signora sarebbero potute venire in considerazione esclusivamente quali Parte_1 riflesso dell'eventuale menomazione della sua capacità genitoriale. Tali aspetti, tuttavia, sono risultati ampiamente presi in esame dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della relazione di oltre 130 pagine poi depositata. Innumerevoli, invero, sono i passaggi nel corso dei quali l'elaborato ha apprezzato i tratti personalistici della ricorrente e, in particolare, quelli più critici rispetto all'instaurazione di un sereno ed equilibrato rapporto con la figlia , così come all'adeguato espletamento del ruolo di genitore. Per_1
Deve ritenersi, in altre parole, plausibile e corretta la decisione della dott.ssa di limitare il proprio scrutinio agli elementi così raccolti, risultando gli Per_3 stessi sufficienti e completi ai fini della formulazione delle considerazioni conclusive, né essendo emerse in corso di indagine criticità tanto pregnanti da far ritenere necessaria - anziché superflua- la raccolta di test personalistici. È vero, infatti, che non sono stati soltanto “i tratti personologici della sig.ra , ma anche le dinamiche di Parte_1 coppia, nelle quali agiscono anche le modalità comunicative e gli atteggiamenti del sig.
ad influenzare il quadro familiare osservato attualmente”. CP_1
4b. Deve, quindi, essere confermato l'affidamento di ai servizi sociali, con Per_1 corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti. Ne consegue il rigetto delle domande di ambo le parti, quanto alla ricorrente laddove ha richiesto di disporre l'affido esclusivo della minore nei propri confronti, quanto al resistente con riferimento alla proposta di affido condiviso della bambina formulata in via principale. Lungo tutto l'arco di osservazione della protratta indagine peritale, invero, né la signora , né il signor hanno dato prova di capacità Parte_1 CP_1 genitoriale sufficiente a potersi prendere carico in via adeguata -tanto in forma condivisa, quanto autonoma- dei bisogni e delle necessità della figlia. Per le ragioni sopra esposte, infatti, le conclusioni a cui è giunta la dott.ssa debbono Per_3 essere condivise. Laddove, invero, il rapporto tra il resistente e la figlia è stato interessato da una progressiva e positiva evoluzione, con graduale ampliamento dei momenti di incontro libero tra i due, il padre non è riuscito ad ogni modo ad affrancarsi da una lettura rigida e monolitica delle vicende relative al disgregamento del nucleo, così portando pagina 13 di 20 inavvertitamente in secondo piano le esigenze della figlia, in particolar modo quelle emotive ed empatiche. Come correttamente rilevato dalla dott.ssa gli episodi di Per_3 svalutazione della figura materna, l'estrema difficoltà nei rapporti tra questa ed il resistente, nonché alcuni atteggiamenti svalutativi assunti da quest'ultimo nei confronti della figlia, escludono di poter ritenere plausibile un affidamento condiviso della bambina tra il signor e la ricorrente, dal momento che in alcuno dei CP_1 numerosissimi momenti di osservazione -per quanto protrattisi lungo un considerevole arco di mesi- i predetti sono risultati minimamente in grado di pervenire ad un minimo e basilare confronto costruttivo quanto alla ricognizione delle esigenze e delle necessità della bambina e ancora meno di come far fronte ad esse. D'altra parte, non può minimamente essere presa in considerazione la domanda materna di affidamento esclusivo, per tutto quanto evidenziato in C.T.U. Probabilmente a causa dei difficili vissuti personali subiti, la sig.ra risulta oggi troppo Parte_1 fragile -sotto un profilo caratteriale- per provvedere in via esclusiva alla cura della minore, né vi sarebbero i presupposti perché ciò possa avvenire, dal momento che la figura paterna, in sé e per sé, non è risultata inidonea allo svolgimento del proprio compito. Anzi, alla luce di tale profilo finirebbe per risultare vero il contrario, dal momento che un genitore che attivamente contrasti il sereno svolgimento della genitorialità dell'altro risulta per ciò stesso -almeno in parte- deficitario e carente: mai sarebbe possibile procedere ad un affidamento esclusivo in favore del genitore che attivamente ostacoli una pur possibile bigenitorialità. Numerosi sono stati, invero, i segnali in grado di evidenziare l'attuale fragilità della ricorrente: l'episodio avvenuto presso il negozio Tiger risulta il più eclatante tra gli stessi, ma valgono allo stesso modo gli altri episodi “minori” più volte avvenuti in occasione dei momenti di scambio, così come gli atteggiamenti di sfida o embrionale paranoia riservata verso le figure del Servizio, verso i vicini di casa e così via. Nessuno dei due genitori, in sostanza, è risultato in grado di instaurare una dinamica serena e civile nell'ambito della -pur minima- relazione interpersonale necessaria ai fini della gestione e della cura di , confermandosi così come corretta Per_1 la sintesi della dott.ssa laddove afferma che “Il livello di integrazione Per_3 familiare, di funzionamento della coppia genitoriale, risulta piuttosto scarso e compromesso, con conflitti ed incomprensioni frequenti, alimentate da un irrigidimento delle posizioni da parte di entrambi”. Alla luce delle sopra esposte considerazioni non vi sono le condizioni per revocare l'affido ai servizi sociali e la correlata limitazione della responsabilità genitoriale dei signori e Parte_1 CP_1
All'ente affidatario debbono essere attribuiti i compiti che verranno indicati in dispositivo. Data la gravità della situazione, la durata dell'affido al servizio sociale deve essere determinata in due anni. pagina 14 di 20 4c. Nell'ottica dell'auspicata riacquisizione della capacità genitoriale alle parti va prescritto di attenersi alle indicazioni dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso. Inoltre, sebbene il Tribunale non abbia il potere di imporre alle persone maggiorenni di seguire percorsi di sostegno, nondimeno i signori e Parte_1 debbono essere invitati a proseguire nell'intrapreso iter di supporto alla CP_1 genitorialità intrapreso, al fine di potere essere aiutati ad acquisire la capacità di dialogo e collaborazione tra loro e con i servizi affidatari nell'interesse di necessari per Per_7 il ripristino della responsabilità genitoriale. 4d. Deve, poi, darsi conferma della nomina dell'avv. DE GIORGI quale curatrice speciale della minore, per l'assoluta ed ineludibile esigenza che -stante il contesto conflittuale e combattivo tra i due genitori- permanga il costante supporto di una figura terza e imparziale a garanzia dell'assolvimento dei bisogni essenziali della minore e di vigilanza sulle condizioni della stessa. 4e. Va, inoltre, allo stato confermato il collocamento di presso la madre, Per_1 come da disposizioni già allo stato vigenti. Tale provvedimento, infatti, risulta confacente all'interesse della minore a non vedere ulteriormente sconvolto il proprio -già sofferto- habitus di vita, conservando due fondamentali capisaldi della propria identità affettiva e relazionale quali la permanenza presso la propria abitazione e la frequentazione quotidiana della sorella . Per_2
4f. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, deve darsi conferma dell'assetto allo stato esistente. Va quindi previsto che il signor ossa vedere la figlia in occasione di CP_1 due incontri liberi, della durata di tre ore ciascuno, nelle giornate del martedì e del sabato (con presenza dell'educatrice al solo momento dello scambio), con facoltà per il Servizio di modificare la modalità delle predette visite in base al loro esito, nonché di aumentarne o diminuirne frequenza e durata, financo sospendendole ove necessario in quanto disturbanti per la minore. Deve essere disposto che il resistente incontri secondo le modalità predette Per_1 anche laddove in futuro venga individuata una famiglia di appoggio, provvedendo a prelevare la bambina presso tale nucleo ed a riconsegnarla allo stesso entro le ore 20.00. Onde evitare il ripetersi di atteggiamenti (intenzionalmente o meno) ostruzionistici rispetto all'esecuzione delle decisioni giudiziali, deve disporsi che la sig.ra paghi al resistente la somma di 80,00 euro per ogni occasione in cui - Parte_1 senza avere previamente trasmesso ai Servizi sociali ed allo stesso resistente idonea certificazione attestante la condizione di malattia della minore- nelle giornate in cui deve vedere il padre non porterà la stessa allo scambio ovvero presso la famiglia Per_1 di appoggio (laddove individuata). 4g. Al collocamento della minore presso la madre consegue l'assegnazione a quest'ultima della ex abitazione familiare di via Prampolini n. 1. 4h. Deve porsi a carico del signor n contributo per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia pari ad euro 400,00 oltre al 70% delle spese straordinarie Per_1
pagina 15 di 20 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. Tale assetto della parte economica appare congruo in ragione del divario dei mezzi intercorrenti tra le parti in causa. Invero, la ricorrente:
- abita nella casa familiare senza sostenere spese;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente pari a 13.330,00 euro (1.111,00 mensili), a 17.867,00 euro (1.489,00 mensili) e a 10.278,00 euro (856,00 mensili)
- nel 2024 ha percepito complessivamente 11.876,00 euro, di cui 7.474,00 di naspi, 999,00 di trattamento integrativo ex L. 21/20 e 3.403,00 di assegno unico;
- nel 2025 ha finora ricevuto 12.280,00 euro, di cui 3.998,00 di naspi, 490,00 di trattamento integrativo ex L. 21/20, 6.000,00 di reddito di libertà e 1.793,00 di assegn unico. Dal canto suo, il signor CP_1
- abita presso i genitori e dunque non ha spese abitative;
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 28.651,00 euro (2.388,00 mensili), di 31.566,00 euro (2.630,00 mensili), di 31.710,00 euro (2.642,00 mensili) e di 28.234,00 euro (2.353,00 mensili). 4i. Va autorizzato, infine, il rilascio del passaporto per , come da domanda Per_1 della ricorrente, dal momento che non paiono ravvisabili pericoli di sottrazione della stessa ad opera della madre. Nel corso del procedimento, infatti, non sono emerse evidenze tali da rendere plausibili i timori del sig. di un trattenimento della minore all'estero da CP_1 parte della madre. La sig.ra vive ed abita in Italia da anni, ove ha in più occasioni Parte_1 lavorato ovvero cercato lavoro, così come cresciuto entrambe le proprie figlie. Il nucleo appare sufficientemente radicato nel contesto territoriale attuale per rendere verosimile - in assenza di altre eventuali specifiche allegazioni- l'ipotesi di un espatrio forzoso.
5. Le spese di lite tra i signori e debbono essere Parte_1 CP_1 integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza. Vanno inoltre poste a carico degli stessi, in solido tra loro, le spese di C.T.U. liquidate come da decreto della Giudice designata del 25 novembre 2024. I due genitori debbono invece essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese della costituzione della curatrice speciale, atteso che essi con il loro comportamento ne hanno imposto la nomina. Di conseguenza ne debbono sostenere i costi. Essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito dalle due parti private in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve pagina 16 di 20 tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). I compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 in vigore all'epoca del compimento delle ultime attività professionali, quantificando il dovuto nel valore medio di tutte e quattro le fasi, data la complessità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di due anni Per_1 dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
- vigilare sulla precisa esecuzione della presente pronuncia segnalando prontamente ogni violazione;
- assumere le scelte di natura straordinaria relative alla minore in ambito sanitario, scolastico, d'istruzione e educazione, religioso, con obbligo di comunicare in via preventiva e se possibile condividere con i genitori tali scelte e di agire in autonomia ed anche in difformità rispetto al parere dei signori e Parte_1 CP_1
- in collaborazione con il Servizio Sanitario proseguire nel sostegno educativo, sanitario psicologico e psichiatrico necessari al benessere psico-fisico di , tenendo Per_1 conto dei suoi bisogni evolutivi ed educativi;
- sostenere la bambina nel percorso scolastico, verificandone l'andamento, coadiuvandola nelle attività didattiche anche con supporti pomeridiani specifici;
- segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio che rilevino per;
Per_1
2) conferma allo stato la collocazione della minore presso la madre e, per l'effetto assegna a quest'ultima la casa familiare di Bologna, via Prampolini n. 1;
3) conferma il mandato ai servizi sociali di organizzare due incontri liberi settimanali con il padre, con facoltà per il Servizio di modificare la modalità delle predette visite in base al loro esito, di ampliarne o ridurne la durata e la frequenza, nonché di sospenderli pagina 17 di 20 se risultino disturbanti o non proficui al benessere di;
dispone che il sig. Per_1 veda la figlia secondo le modalità predette anche laddove in futuro venga CP_1 individuata una famiglia di appoggio, provvedendo a prelevare presso tale nucleo Per_1 ed a riconsegnarla allo stesso entro le ore 20.00; 4) dispone che paghi ad la somma di Controparte_2 Controparte_1
80,00 euro per ogni occasione in cui -senza avere previamente trasmesso ai Servizi sociali ed allo stesso resistente idonea certificazione attestante la condizione di malattia della minore- nelle giornate in cui deve vedere il padre essa non porti la stessa Per_1 allo scambio ovvero presso la famiglia di appoggio (laddove individuata);
5) prescrive a ed di attenersi alle Controparte_2 Controparte_1 indicazioni dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso;
6) invita il ricorrente e la resistente ad intraprendere un iter di supporto alla genitorialità, al fine di potere essere aiutati ad acquisire la capacità di dialogo e collaborazione tra loro e con i servizi affidatari nell'interesse di necessari per il ripristino della Per_1 responsabilità genitoriale;
7) con decorso dalla data di deposito del ricorso pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_2 di contributo per il mantenimento ordinario di , l'importo di 400,00 euro, Per_1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 18 di 20 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) nomina curatrice speciale della minore l'Avv. Rossella DE GIORGI, con compito di vigilare sulla condizione della prima;
10) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale (a decorrere dalla mensilità di maggio 2026);
11) onera i Servizi Sociali di indicare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento;
12) autorizza le competenti autorità di p.s. e comunale a rilasciare e/o rinnovare (ove null'altro osti) a il passaporto per la figlia Controparte_2 Persona_1
13) compensa integralmente le spese di lite tra i signori e Parte_1
CP_1
14) condanna i signori i signori e a pagare all'Erario, in Parte_1 CP_1 solido tra loro, le spese di costituzione della curatrice speciale, che liquida in complessivi 7.616,00 euro, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
15) condanna le parti a pagare, in solido tra loro, le spese di C.T.U. (dott.ssa liquidate in via definitiva in 3.030,18 euro per compensi, oltre agli Per_3
pagina 19 di 20 accessori se dovuti (precisando che all'atto del pagamento da tale importo deve essere detratto quello già versato a titolo di fondo spese) e l'importo di 680,01 più accessori, per spese (onorario dell'ausiliaria dott.ssa ), come da decreto della Giudice Per_4 designata del 25 novembre 2024; Si comunichi ai servizi sociali affidatari. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 19 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da (c.f. , nata in [...] il 4 agosto Parte_1 C.F._1
1991, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Anna Maria TEBANO, presso il cui studio, sito in Bologna, via Altabella n. 15, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro (c.f. ,), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv. Rita RONCHI e Antonio MURGO, presso il cui studio in Bologna, via Ugo Bassi n. 15 è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento di PUBBLICO MINISTERO Avv. Rossella DE GIORGI quale curatrice speciale della minore Persona_1
*** Oggetto: ricorso per la regolamentazione della disciplina di affidamento e di mantenimento di minore
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 11 settembre 2025:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, atteso il fallimento dell'affidamento ai servizi sociali, finalizzato, invece, anche a facilitare rapporti tra i genitori, e che di fatto amplifica il conflitto genitoriale, così disporre 1)Affidare la figlia in via esclusiva alla madre che provvederà alla sua educazione ed Persona_1 istruzione tenendo anche conto delle sue personali inclinazioni, con collocazione stabile presso la medesima nella attuale residenza familiare di proprietà dell'odierno resistente, al fine della migliore tutela dell'interesse della minore a permanere presso la casa in cui è abituata a vivere. A fronte di ciò, assegnare in via definitiva alla ricorrente la casa familiare in Bologna via Prampolini 1, sussistendone pagina 1 di 20 i requisiti di Legge. Il sig. dovrà pertanto spostare la propria residenza altrove portando con CP_1 sé i propri effetti personali. 1;
2) Disporre che il padre possa vedere la figlia solo ove gli assistenti sociali riterranno che non vi sia alcun pericolo o danno per lei e la sua sfera personale ed emotiva. Sul punto e sulle modalità di visita, pertanto, ci si rimette a giustizia. In caso di diversa valutazione circa l'affidamento della minore, disporne comunque il collocamento presso la madre nella residenza familiare in Bologna via Prampolini 1.
3) A causa della perdita dell'occupazione da parte della madre, ordinare che il padre corrisponda alla madre a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 450,00 con rivalutazione Istat come per legge da corrispondersi il giorno 1 di ogni mese.
4) Le spese straordinarie, sempre a causa della perdita dell'occupazione da parte della madre, all'attualità non ancora ripresa, saranno da suddividersi con accollo da parte del padre della quota del 70% e della madre del 30% e seguiranno il protocollo del Tribunale di Bologna con i correttivi relativi alle scelte effettuate in via esclusiva dalla madre. Il rimborso delle spese andrà effettuato entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate.
5) Con ordine ai genitori di dare il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto. Con vittoria di spese e compensi”.
Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 12 settembre 2025
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi esposti nelle difese dell'odierno convenuto, o per ogni altro e diverso titolo, Preliminarmente
- Disporre la rimessione in istruttoria della causa al fine di acquisire la documentazione intercorrente tra le parti e di rivalutare il quadro comportamentale della madre, disponendo l'aggiornamento della Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) oltre le richieste così come formulate con memoria depositata il 30 ottobre 2024 e un progetto di supporto redatto dai servizi anche in relazione al ruolo della famiglia di appoggio. Nel merito in via principale
- Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Disporre in via principale l'affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 disponendo monitoraggio da parte dei servizi sociali per quanto concerne relazioni tra genitori e scambio della minore;
- Disporre fissazione dei tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, ivi compresi i periodi feriali consentendo al padre di avere la figlia anche per il pernottamento e la cura e custodia primaria della stessa non essendo emerse criticità nel rapporto padre - figlia.
- Dichiarare tenuto, solo in caso di allocazione della minore presso la madre il sig. Controparte_1 al pagamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , fino al raggiungimento Per_1 della sua indipendenza economica, della somma mensile di € 200,00=, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale essendo la madre in grado di lavorare;
- Dichiarare tenuto il sig. al concorso nel pagamento delle spese mediche non Controparte_1 mutuabili, scolastiche, ludico-sportive e delle ulteriori spese straordinarie necessarie per la figlia minore, nella misura del 50%. Nel merito in via subordinata
- Disporre l'affidamento della minore ai servizi sociali per un periodo di anni uno con Per_1 rivalutazione all'esito previa redazione di un progetto di recupero della genitorialità congiunta e fissazione dei tempi di permanenza della figlia presso il padre secondo le seguenti modalità: - nei giorni in cui svolge il turno lavorativo mattutino, il padre potrà prelevare la bambina all'uscita da scuola e preparare la cena per la minore, riportandola a casa dalla madre verso le ore 20:00/20:30; pagina 2 di 20 - nei giorni in cui il padre svolge il turno lavorativo di notte, potrà prelevare la bambina all'uscita da scuola e riportarla a casa dalla madre verso le ore 18:30; - nei giorni di riposo, se coincidenti con il sabato e la domenica, la minore resterà con il padre dalle ore 10:00 del sabato mattina fino alle ore 20,00/20:30 della domenica e riaccompagnata a casa dalla madre dopo la cena ovvero utilizzare l'intermediazione dei servizi e lo scambio presso la scuola o altro luogo individuato dai servizi;
- due settimane consecutive nel mese di agosto, concordando questo periodo entro il 30 maggio di ogni anno e tenendo conto delle disponibilità di ferie di entrambi i genitori;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Nei periodi di vacanza, il genitore che avrà la bambina con sé favorirà i contatti telefonici con l'altro genitore;
- cinque giorni durante le vacanze di Natale (alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni. Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito, anche telefonico, quando ha con sé la minore;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli spostamenti della figlia.
- Dichiarare tenuto il sig. al pagamento, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia minore , fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, della somma mensile di Per_1
€ 200,00=, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento ISTAT annuale.
- Dichiarare tenuto il sig. al concorso nel pagamento delle spese mediche non Controparte_1 mutuabili, scolastiche, ludico-sportive e delle ulteriori spese straordinarie necessarie per la figlia minore, nella misura del 50%.
- disporre ammonimento della per aver impedito come da domanda ex art. 473 bis n. 39 Parte_1 c.p.c del febbraio 2024 il rapporto padre e figlia e disporre una sanzione equitativa non inferiore a 50
€ a favore della minore con destinazione del vincolo pupillare per ogni volta che la madre non consentirà l'applicazione del calendario o delle disposizioni che verranno adottate;
- In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La curatrice speciale ha concluso come da foglio di p.c. depositato l'11 settembre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- collocare la minore presso la madre;
Persona_1 Parte_1
- affidare la minore ai Sevizi Sociali territorialmente competenti affinché, oltre all'espletamento di mandati già conferiti descritti nella lettera a) – nella lettera b) così come precisata e integrata con il provvedimento del 26 febbraio 2025 - nella lettera c) - nella lettera d) - nel verbale dell'udienza del 14 novembre 2024 e nel provvedimento del 6 giugno 2025, assumano le decisioni ritenute importanti e/o necessarie per la minore anche in ambito scolastico e sanitario ed effettuino, anche in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, compresa la NPIA, tutti gli interventi sociali, educativi e psicologici ritenuti opportuni per la minore, fornendo il necessario sostegno anche in ambito scolastico e ricreativo, e attivino un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori.
- assumere i provvedimenti definitivi relativi al mantenimento della minore sia ordinario che straordinario;
- disporre che il compenso che sarà liquidato alla curatrice speciale sia posto a carico dello Stato, come da delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 6400/2024 del 23.12.2024 del COA di Bologna;
in caso di inammissibilità o di revoca della delibera n. 6400/2024, che il compenso liquidato venga posto a carico di entrambi i genitori in solido tra loro”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 20 sentimentale dal 2016 al 2023. Dalla loro unione è nata , il [...]. La sig.ra , inoltre, Per_1 Parte_1 era già madre di una ulteriore minore, , nata nel 2013 da una precedente relazione e Per_2 mai riconosciuta dal padre. In data 31 marzo del 2023 e con successiva integrazione del 13 maggio 2023, la sig.ra ha presentato querela nei confronti del resistente allegando una Parte_1 serie di episodi di violenza fisica verificatisi nel corso dei sei anni precedenti. Il successivo 18 maggio il sig. è stato sottoposto a misura cautelare CP_1 con la quale il G.I.P. presso il Tribunale di Bologna gli ha intimato l'abbandono della residenza familiare, nonché il divieto di avvicinamento e comunicazione con la persona offesa ed odierna ricorrente. Il procedimento penale di primo grado è stato concluso con la sentenza 17 novembre 2023 - 15 febbraio 2024 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha condannato per i reati ex artt. 572 commi 1 e 2 c.p., nonché 582, Controparte_1
585, 576 n. 5 e 577, comma primo n. 1 c.p., alla pena di anni tre di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della parte costituita, liquidato in euro 15.000,00 (RG.N.R. n. 4141/2023 e sentenza n. 2879/2023). Con successiva sentenza del n. 1042 21 marzo 2025 la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ha ridotto la pena ad anni due e mesi quattro di reclusione, pena sostituita con la sanzione della detenzione domiciliare sostitutiva per la corrispondente durata, sentenza oggetto di ricorso per Cassazione allo stato pendente.
2. Frattanto, con ricorso depositato il 23 maggio 2023, la sig.ra ha Parte_1 chiesto che la figlia le sia affidata in via esclusiva, che le sia assegnata la casa familiare, che le visite paterne siano autorizzate esclusivamente previo parere favorevole del Servizio sociale ovvero di professionisti individuati dal Tribunale, che sia posto a carico del coniuge l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della bambina con il versamento di euro 400,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, che il resistente sia condannato a rilasciare il suo assenso all'emissione del passaporto per la minore. Si è costituito in giudizio contestando le allegazioni Controparte_1 avversarie e chiedendo: l'affido condiviso di;
il collocamento della bambina Per_1 presso di sè o in subordine presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita del genitore non allocatario;
la previsione del mantenimento diretto di o in subordine, Per_1 in caso di collocamento della bambina presso la madre, stabilire un contributo di 200,00 euro mensili a proprio carico;
suddividere le spese straordinarie a metà tra i genitori. Nell'udienza del 19 settembre 2023 è stato sentito il resistente, il quale ha confermato quanto rappresentato nei propri scritti difensivi, ha riferito di non vedere la figlia dal precedente mese di maggio e ha offerto riferito in ordine ad alcuni degli episodi di violenza allegati nel ricorso ed oggetto del procedimento penale. La ricorrente non è comparsa. La Giudice ha disposto la stabile collocazione della minore con la madre nella ex pagina 4 di 20 casa familiare, delegando i Servizi sociali competenti al monitoraggio sul nucleo e all'organizzazione di visite protette padre-figlia con cadenza settimanale e facoltà di sospensione ove disturbanti per quest'ultima; ha posto a carico del signor CP_1
l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento mensile per euro 350,00, nonché del 50% delle spese straordinarie. Ha infine disposto consulenza tecnica d'ufficio, nominando la dott.ssa Persona_3
L'elaborato è stato depositato, all'esito di una serie di proroghe, in data 19 ottobre 2024. La Giudice, anche alla luce delle risultanze della C.T.U., ha affidato la minore ai Servizi sociali, con mandato per la facilitazione dei rapporti tra i genitori, per l'organizzazione di due incontri semiliberi settimanali tra padre e figlia, nonché per la vigilanza sulla precisa esecuzione del provvedimento. Ha inoltre incaricato il Servizio di individuare una famiglia di appoggio in grado di prendersi cura di per quattro Per_1 pomeriggi la settimana. Ha condannato altresì la ricorrente a versare al resistente una sanzione di euro 80,00 per ogni volta che -senza preventiva trasmissione di certificato medico ai Servizi ed al ricorrente- non avesse consegnato la figlia alla famiglia di appoggio. Ha incaricato, infine, il Servizio di produrre una relazione sulle condizioni personali, familiari, sociali e scolastiche della minore, sui suoi rapporti con il padre e la madre, sulle eventuali capacità dei genitori di garantire ad essa un contesto familiare sereno e di condividere un progetto di vita a suo favore. Ha infine nominato curatrice speciale della minore l'avv. Rossella DE GIORGI. Quest'ultima si è costituita con memoria del 17 febbraio 2025, evidenziando come la conflittualità tra ricorrente e resistente renda “a tratti impossibile il confronto su questioni importanti o necessarie” e segnalando la difficoltà nel reperimento di una famiglia di appoggio. Ha quindi proposto l'inserimento della bambina in un progetto di Vicinanza Solidale quale obiettivo di più agevole raggiungimento, proposta che veniva propria dalla Giudice all'udienza del 26 febbraio 2025. All'udienza del 20 febbraio 2025 è stata sentita la ricorrente, la quale ha riferito che abitava nella ex casa familiare;
che la figlia soffriva per la situazione tra i genitori Per_1
e vedeva il padre nei giorni indicati dal Tribunale, risultando serena all'esito degli incontri;
che aveva lavorato negli anni dal 2017 al 2023 nel pub “Victoria Station” come barista con orario notturno e dal maggio all' agosto 2024 per la “CIRFOOD” presso il MAST;
che dal settembre 2023 all'assunzione alle dipendenze della CIRFOOD aveva frequentato un corso per la preparazione di pasta fresca;
che dall'agosto 2024 è stata disoccupata e ha percepito l'assegno naspi di euro 740,00; che riceve circa 116,00 euro di assegno unico per e 200 euro , che è anche titolare di una pensione di Per_1 Per_2 invalidità in ragione della propria epilessia (pensione tuttavia allo stato non ancora erogata dall'istituto). All'udienza del 6 giugno 2025 l'avv. DE GIORGI ha riferito come non fosse ancora stata reperita una famiglia di vicinanza, né un vicino solidale e che la minore avrebbe iniziato un percorso di sostegno con la dr.ssa LUKOLIC;
ha inoltre segnalato che per l'interesse della minore sarebbe stato opportuno l'inserimento in un contesto pagina 5 di 20 esterno che aiutasse questa con i compiti assegnati a scuola. Nell'udienza del 13 novembre 2025 la ricorrente ha riferito di aver trovato lavoro come operaia generica in un pastificio con paga oraria di 7,82 euro lordi per ventiquattro ore settimanali;
dal canto suo il resistente ah dichiarato di abitare ancora con i genitori, di aver ricevuto visita domiciliare dell'assistente sociale e di aver allestito una camera da letto per la bambina. Le parti hanno inoltre dato atto dello svolgimento di visite libere del signor sia il martedì che il sabato, con presenza dell'educatrice al solo CP_1 momento dello scambio della minore tra i genitori. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. è intervenuto.
3. Prima di entrare nel merito delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio è opportuno compendiare brevemente le relazioni dei servizi sociali, la relazione scolastica condotta sulla minore, nonché la relazione peritale, comprensiva di indagine psicologica su genitori e figlia condotta dall'ausiliario del C.T.U.. 3a. I servizi sociali hanno depositato nel corso del procedimento tre distinte relazioni. In quella datata 22 dicembre 2023 si è dato atto che:
- risulta molto legata alla madre ed alla sorella;
Per_1
- la minore è come una bambina dal temperamento calmo e tranquillo e dimostra un'iniziale timidezza che però non le impedisce di entrare in sintonia con gli altri;
esprime la frustrazione e tensione con la chiusura, mentre si mostra socievole e aperta quando è a proprio agio;
spesso si trova in difficoltà ad esprimere a parole i propri stati d'animo, specialmente riguardo agli incontri col padre;
- la madre è tendenzialmente cortese e collaborativa, sempre disposta all'ascolto, ma tuttavia pervasa da tensione prima degli incontri della figlia col padre;
- il sig. è a sua volta adeguato e consapevole del ruolo CP_1 dell'educatrice durante gli incontri con la figlia, sebbene tenda a coinvolgere poco il Servizio nell'ambito del rapporto padre-figlia; ad ogni modo, si rivolge all'educatrice in caso di dubbi sull'attività da svolgere o laddove riscontri difficoltà;
- il rapporto padre-figlia è buono: nel corso del primo incontro, a fronte di una iniziale agitazione, la minore poi si è tranquillizzata e si è rapportata al padre con serenità, ricevendo in risposta attenzioni, cura ed un contegno calmo da parte del signor CP_1
Nella relazione datata 10 febbraio 2025 si è riferito come gli incontri padre-figlia si fossero stabilizzati nel numero di due la settimana e di come tra i genitori intercorressero modalità comunicative non adeguate, con scarsa e quasi assente capacità di comprendere il punto di vista dell'altro: il padre era risultato poco interessato a ricevere indicazioni dalle operatrici, valutate alla stregua di mere accompagnatrici della bambina;
la madre, per parte sua, approcciava le operatrici con sospetto, credendole contro di lei. La successiva relazione del 22 maggio 2025 ha dato atto del permanere di un'accesa conflittualità tra i genitori, nonché della prosecuzione regolare degli incontri pagina 6 di 20 tra padre e figlia, dall'esito sempre fausto: la bambina risultava serena ed al momento del saluto gli rivolgeva gesti di affetto. Ha inoltre evidenziato che era talvolta problematico il momento dello scambio, in quanto -pur avvenendo esso con rapidità- spesso la madre si trovava in uno stato emotivo alterato e provocava nella minore una conseguente condizione di disagio (dimostrato da con l'assunzione di Per_1 atteggiamenti quali tenere la testa bassa, una postura di chiusura, rimanere silenzio). Ha poi osservato che la signora si rivolgeva spesso con agitazione e Parte_1 modalità accusatorie verso gli operatori in presenza della minore;
la ricorrente, infatti, dimostrava difficoltà a separare i vissuti suoi da quelli della figlia, non tenendo in considerazione gli stati d'animo di questa, quali disagio o imbarazzo;
in particolare, nel corso degli incontri con i Servizi ella aveva spesso fatto riferimento a propri vissuti personali connotati da episodi di persecuzione perpetrata dai soggetti più disparati: in particolare, avrebbe narrato di subire continue minacce da parte dei vicini di casa, asseritamente contro di lei e schierati a favore del sig. Ha poi rilevato che CP_1 quest'ultimo era sempre apparso poco interessato alle indicazioni degli operatori, mostrando solo il suo desiderio di passare più tempo con e attribuendo alla Per_1
tutte le criticità emerse nell'ambito dei rapporti interpersonali tra i tre. Parte_1
Ha infine esposto che era stato decisodi ampliare i momenti di autonomia, permettendo al padre -a far corso dal giugno 2025- di tenere la bambina da solo nella giornata del sabato. 3b. La valutazione psicologica condotta dalla dott.ssa LUKOLIC in data 30 maggio 2025 ha permesso di appurare come nella minore “emerge un uso del ragionamento induttivo in cui si evidenzia la tendenza a fornire risposte facendo riferimento ad oggetti specifici e difficoltà a passare alle caratteristiche rispetto alla classe di appartenenza” risultando “dall'andamento delle prove… che presenti una difficoltà Per_1 riconducibile a difficoltà di generalizzazione”. Ancora, appare una bambina Per_1 timida ed esprime con difficoltà le proprie emozioni, anche le relazioni con i coetanei vengono descritte dalla bambina stessa come non sufficientemente gratificanti”, concludendo così per ritenere “utile che la bambina possa usufruire di uno spazio socio educativo volto sia al potenziamento delle abilità scolastiche che sociali”. 3c. In data 20 ottobre 2024 (e dunque tra la prima e la seconda relazione dei Servizi sociali, nonché al termine di lunghe e complete operazioni), la dott.ssa
[...] depositava il proprio elaborato peritale. In particolare, la C.T.U. ha Per_3 osservato che:
- “si riscontra in una significativa sofferenza interiore che si declina con Per_1 uno stato di coartazione emotiva ed affettiva che non le permette di entrare in contatto con i propri vissuti. Emerge nella minore un forte stato inibitorio, tensione e vuoto interiore, aspetti che hanno significative ricadute sul piano psichico e delle relazioni interpersonali. L'inibizione ideativa rilevata, tale per cui la piccola fatica ad esprimere un proprio pensiero, mostrando una sorta di iperdattamento al contesto ambientale, potrebbe essere ascrivibile all'accesa conflittualità genitoriale, e alla conseguente sovraesposizione agita da parte di entrambe le figure, che ha portato a doversi Per_1
pagina 7 di 20 schierare con un genitore non permettendosi, così, di potere esprimere liberamente la propria affettività”, ritenendo in conclusione necessario che “necessario che la minore possa godere della presenza di entrambe le figure genitoriali, con le quali è emersa la presenza di un legame affettivo. Si auspica che la minore possa intraprendere un percorso di sostegno psicologico, così da sperimentare uno spazio neutro nel quale esprimere i propri vissuti interni e ridefinire i rapporti famigliari”;
- circa la sig.ra , “si rileva come essa fatichi, in presenza del sig. Parte_1
a gestire la propria angoscia e tenda spesso a passare all'agito senza CP_1 modulare quanto vissuto e percepito;
fa trasparire chiaramente la propria Pt_1 sospettosità nei confronti di tutto quanto riguardi l'ex compagno, vedendo spesso azioni di questo e di persone che hanno a che fare con lui come volontariamente rivolte contro di lei, percependo l'intenzionalità e la malafede in gesti anche banali. Tale sospettosità, nel corso delle operazioni peritali, è stata direzionata anche nei confronti dell'educatrice del Servizio Sociale e dell'ausiliaria di C.T.U. in situazioni nelle quali queste si trovavano a gestire un incontro di con il padre. La signora ha mostrato Per_1 di faticare nel rilevare le proprie fragilità e nel porsi in una posizione di autoanalisi e di lettura oggettiva dei fatti. Nei contesti caratterizzati dalla presenza di si attiva in CP_1
una profonda angoscia che la porta a focalizzarsi solo sui propri vissuti, Pt_1 perdendo di vista e i suoi bisogni. La sig.ra tende ad agire Per_1 Parte_1 ponendo maggiormente sé stessa come attrice degli accadimenti correlati alla relazione con il sig. perdendo di vista quella che sarebbe la risposta adeguata ai CP_1 bisogni della figlia”. In particolare, “La sfiducia e la sospettosità verso l'altro rischiano di compromettere la collaborazione con le figure istituzionali che sostengono il nucleo per la ripresa di un calendario di frequentazione di con il padre e che potrebbero Per_1 sostenere in quegli aspetti maggiormente critici della propria genitorialità”, Pt_1 sicché “Risulta compromessa fortemente la capacità di accesso alla figura paterna, nei confronti della quale si esprime in direzione squalificante anche davanti alla figlia, esternando senza filtri le proprie paure”. Per tale motivo, in conclusione, “Si rileva un'adeguatezza in quella che è la cura e la gestione della bambina nelle giornate, seppur non integrata con l'altro genitore”;
- il padre fatica “nel decentrarsi dalla propria prospettiva esperienziale, fornendo delle rappresentazioni delle dinamiche intrafamiliari monolitiche, assestate sulle criticità materne e in assenza di spunti critici e riflessivi rispetto a sé e ai propri comportamenti. Sul piano della genitorialità la tendenza alla negazione degli aspetti critici si traduce con la mancata capacità di avere in mente e i suoi vissuti Per_1 emotivi, riuscendo a mantenere una centratura solo sui bisogni pratici degli stessi, arrivando fino a svalutare la minore, non rendendosi conto delle conseguenze delle proprie parole e dei propri agiti sulla figlia”. Infatti, “Le rigidità riscontrate in CP_1 risultano amplificate da una lettura poco articolata e scarsamente autocritica della complessità che caratterizza le dinamiche familiari e dei vissuti implicati, sfociati negli avvenimenti che hanno coinvolto il nucleo. Emergono sul fronte paterno anche difficoltà per quanto concerne la funzione riflessiva ed empatica, rendendolo non in grado di pagina 8 di 20 modularsi con i bisogni e le esigenze della minore” con la conseguenza che “Risulta compromessa fortemente la capacità di accesso alla figura materna, nei confronti della quale si esprime in direzione squalificante anche davanti alla figlia”, rimanendo forte il pericolo che “L'assetto rigido, la ridotta capacità riflessiva, e il bisogno di dimostrare la validità della propria posizione a discapito dei vissuti di (vedi registrazioni Per_1 degli incontri protetti) potrebbe ridurre la compliance ad un percorso di sostegno alle capacità genitoriali, che sarebbe estremamente utile affinché lo stesso possa sintonizzarsi sui bisogni emotivi della figlia e possa leggere più criticamente i propri comportamenti”;
- quanto alla coppia genitoriale, “Ciò che accomuna e è l'altissimo CP_1 Pt_1 coinvolgimento in quella che è la loro conflittualità, che li allontana dal bene primario: il benessere della minore, l'ascolto dei suoi bisogni e dei suoi vissuti. Entrambi i genitori, seppur con modalità differenti, includono nel loro conflitto, perdendola Per_1 completamente di vista. Le modalità di cura, supporto e controllo di entrambi i genitori appaiono scarsamente integrate con quelle dell'altro. Emergono altresì chiare difficoltà a livello comunicativo fra le parti che impedisce un dialogo intragenitoriale costruttivo ed avente come obiettivo primario la cura e la gestione integrata della figlia”. In altre parole, “Il livello di integrazione familiare, di funzionamento della coppia genitoriale, risulta piuttosto scarso e compromesso, con conflitti ed incomprensioni frequenti, alimentate da un irrigidimento delle posizioni da parte di entrambi”. Le considerazioni della C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti sono confortate dalle risultanze dell'indagine psicologica condotta dalla dott.ssa , ausiliario Per_4 nelle attività di consulenza e che, nell'ambito della propria attività, ha avuto modo di osservare alcuni dei primi incontri tra padre e figlia. Le ripetute osservazioni della minore in differenti contesti hanno consentito all'ausiliaria di riscontrare come “Rispetto agli assetti famigliari, si trova inserita Per_1 in un conflitto di lealtà che la porta ad allinearsi alle letture materne, nonostante l'interazione con il padre tradisca il legame affettivo con lo stesso” e ancora che “In generale, è riscontrabile in una fatica nello strutturare il proprio pensiero Per_1 rispetto anche a tematiche neutre, inerenti alla vita sociale o alle preferenze ludiche: i resoconti appaiono connotati, a tratti, da nessi logici deboli che, a parere della scrivente, necessiterebbero di ulteriori approfondimenti che, tuttavia, anche se guidati, la minore non riesce a declinare rischiando, anzi, che la stessa condiscenda agli input narrativi dell'interlocutore. Inoltre, emerge nella minore un forte stato inibitorio, tensione e vuoto interiore, aspetti che hanno significative ricadute sul piano psichico e delle relazioni interpersonali”. L'indagine della dott.ssa ha evidenziato un legame in definitiva Per_4 positivo tra e la figura paterna (“Dagli elementi rilevati, è percepibile come Per_1
possieda un legame affettivo con entrambi i genitori e, altresì, l'esplorazione non Per_1 rimanda ad alcuna difficoltà specifica afferente al rapporto con la figura paterna se non l'impossibilità di potere godere della presenza del genitore a causa, probabilmente, del conflitto intragenitoriale alla quale è esposta”), con un portato di sofferenza emotiva pagina 9 di 20 subito dalla minore nelle occasioni in cui il conflitto genitoriale l'ha vista coinvolta quale oggetto di scontro (“Tale scenario, a parere della scrivente, conferma quanto lo stato di sofferenza e di inibizione ideativa ed emotiva palesato dalla minore possa essere ascrivibile all'accesa conflittualità genitoriale, e alla conseguente sovraesposizione agita da parte di entrambe le figure, che ha portato a doversi Per_1 schierare con un genitore non permettendosi, così, di potere esprimere liberamente la propria affettività”), in particolare in occasione di taluni accessi materni (“In specifico, è percepibile come possa essere coinvolta in letture materne, in direzione Per_1 svalutante nei confronti del padre, che si delineano come una variabile interferente la relazione tra la bambina e il padre, influenzando la rappresentazione interna del genitore”). L'ausiliaria, in particolare, ha ritenuto pregnanti al fine della propria indagine i primi due incontri tra il padre e la minore:
- nel corso del primo dopo una prima fase di diffidenza e l'utilizzo di toni leggermente provocatori di , la collaborazione dovuta al coinvolgimento di padre e Per_1 figlia in un progetto creativo ha portato entrambi a rasserenarsi e mostrarsi vicendevolmente aperti e pacati nei toni;
- il secondo incontro si è svolto in un clima sereno, con dialogo ridotto ma funzionale allo scambio ludico in corso, pur venendo preceduto da uno “scambio tra la scrivente e la genitrice la quale, come già descritto, ha utilizzato toni accesi e svalorizzanti nei confronti sia del setting che della figura paterna”, circostanza che in tale occasione non ha condizionato eccessivamente l'atteggiamento emotivo della minore (“nonostante il clima emotivo incipiente, ha subito mostrato entusiasmo Per_1 alla vista del padre, coinvolgendosi, anche se sempre in maniera composta e pacata, nelle attività ludiche scelte insieme al genitore”). La dott.ssa ha rassegnato le seguenti conclusioni: Per_4
- “In considerazione dei rilievi emersi dall'esame espletato, in particolare afferente lo stato psicoemotivo della minore, si riscontra in una significativa sofferenza Per_1 interiore che si declina con uno stato di coartazione emotiva ed affettiva che non le permette di entrare in contatto con i propri vissuti. L'inibizione ideativa rilevata, tale per cui la piccola fatica ad esprimere un proprio pensiero, mostrando una sorta di iperdattamento al contesto ambientale, potrebbe essere ascrivibile all'accesa conflittualità genitoriale, e alla conseguente sovraesposizione agita da parte di entrambe le figure, che ha portato a doversi schierare con un genitore non Per_1 permettendosi, così, di potere esprimere liberamente la propria affettività”;
- “Si ritiene necessario che la minore possa godere della presenza di entrambe le figure genitoriali, giovando di una continuità affettiva e relazionale sia con il padre che con la madre. Inoltre si auspica la promozione di un percorso di sostegno psicologico per la minore, spazio neutro nel quale esprimere i propri vissuti interni e ridefinire i rapporti famigliari”. Dal canto suo, la dott.ssa ha concluso il proprio elaborato peritale Per_3 evidenziando come “Alla luce di quanto descritto l'applicazione dell'affido condiviso pagina 10 di 20 non sembra al momento praticabile”, emergendo come la situazione maggiormente tutelante per la minore “si ritiene essere l'affidamento al Servizio Sociale, che avrebbe una funzione di “terzo”, intermediario fra i genitori, aiutandoli nelle situazioni di impasse e di conflitto, supportandoli e costituendosi rispetto alla minore come entità neutrale in grado di regolare le situazioni difficili” ritenendo al contempo che “il servizio sociale debba valutare, con il passare del tempo, l'ampliamento del calendario della minore con il padre e valutare quella che sarà la calendarizzazione relativa ai periodi liberi da incombenze scolastiche, che pare prematuro ipotizzare in questa fase”. In aggiunta al predetto affido al Servizio sociale con funzione anche di mediazione nelle situazioni di conflitto tra i genitori, la C.T.U. ha suggerito:
- la nomina di un curatore speciale per la minore onde, alla luce delle dinamiche familiari e dei limiti genitoriali rilevati, “garantire una maggiore tutela nell'interesse della stessa, in ambito scolastico e sanitario”;
- l'individuazione di un nucleo familiare di appoggio, caratterizzato dalla presenza di due figure genitoriali, in cui la bambina possa trascorrere quattro giornate a settimana, con rientro a casa dopo cena, al fine di supportare la coppia genitoriale e nell'ottica di tutelare lo stato psicofisico di , così permettendole di sperimentare “un ambiente Per_1 libero da conflitti e da inquinamenti emotivi attuati dai genitori, che l'hanno indotta in una condizione di enorme coartazione emotiva e compiacenza con l'adulto”;
- la conferma del collocamento della minore presso l'abitazione familiare con la madre, in modo da preservare la stabilità dell'assetto di vita, così come della frequentazione della sorella . Per_2
Quanto al calendario la C.T.U. ha proposto:
- la prosecuzione per tre mesi degli appuntamenti mediati dal Servizio per due volte la settimana, con durata di tre ore, delle quali due senza la presenza dell'educatrice, poi valutando la possibilità di liberalizzare gli incontri, suggerendo peraltro che “che le giornate di spettanza paterna avvengano nelle giornate in cui la minore sarà e rientrerà presso la famiglia di appoggio per alleggerirla nei momenti di passaggio da un genitore all'altro”;
- che fosse il Servizio poi a “valutare la gradualità e la modalità di ampliamento dei tempi di permanenza di con il padre”; Per_1
- un percorso di sostegno genitoriale ad opera di professionista psicologo per entrambi i genitori, preferibilmente all'interno del SSN e in collaborazione con il Servizio Sociale affidatario. La dott.ssa peraltro, ha ritenuto auspicabile e plausibile che “al Per_3 termine di un percorso adeguato e di durata non prevedibile, si possa giungere ad una frequentazione di con il padre che comprenda: fine settimana alternati dal Per_1 venerdì̀ all'uscita di scuola alla domenica sera (per i primi tempi sarebbe auspicabile senza pernottamento da aggiungere poi in un secondo momento previa valutazione dello stato psico-emotivo della minore da parte del Servizio Sociale). Due pomeriggi infrasettimanali, con l'aggiunta successiva di un pernottamento. Due settimane, preferibilmente non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 15 pagina 11 di 20 maggio di ogni anno. Una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno, i periodi dal 25/12 alle ore 11 al 31/12 alle ore 11 e dal 31/12 alle ore 11 al 6/1 alle ore 11. Vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì prima di Pasqua al martedì sera alle 20”.
4. Tanto premesso, si può passare alla valutazione delle domande sottoposte all'esame del Tribunale. 4a. In primo luogo, il Collegio ritiene di condividere integralmente le valutazioni della dott.ssa in quanto frutto di un lavoro attento, esaustivo, condotto Per_3 con metodologia corretta e adeguatamente argomentato sulla base delle risultanze delle operazioni. Del resto, come è noto, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, ordinanza 31 agosto 2018 n. 21504; precedenti conformi in Cass. civ. nn. 16368/2014, 13845/2007 e 19475/2005). La consulente di parte (dott.ssa ) ha Parte_1 Persona_5 condiviso le conclusioni della dott.ssa esprimendo peraltro “pieno Per_3 accordo sull'indicazione dell'affido ai servizi, data la rinvenuta impraticabilità attuale della collaborazione intragenitoriale, e in considerazione delle ricadute che le angosce materne possono allo stato esercitare sull'integrazione della figura paterna nella vita della piccola” ed esprimendo riserve quanto all'opportunità della nomina di un curatore speciale per la minore, nonché alla -allora- proposta di immediata liberalizzazione degli incontri padre-figlia. La nomina del curatore, tuttavia, deve in questa sede essere confermata quanto a legittimità ed opportunità della scelta, avendo la conflittuale dinamica intra-genitoriale agito quale significativo ostacolo a che le esigenze e le necessità di fossero Per_1 oggetto di serena ed imparziale valutazione. Soltanto con l'inserimento nella dinamica quotidiana, così come in quella processuale, di una figura terza ed estranea al conflitto è stato, infatti, possibile garantire una adeguata supervisione sull'effettivo soddisfacimento dei bisogni e delle necessità essenziali della minore. La CTP di parte resistente, dott.ssa al contrario non ha ritenuto Per_6 condivisibile il lavoro della C.T.U. nella misura in cui è stata esclusa una valutazione testistica personologica delle parti, così venendo di fatto impedito “di delineare con chiarezza gli evidenti indici patologici emersi nel funzionamento psichico della signora
” e dunque pervenendo ad una “rappresentazione poco incisiva dei tratti Parte_1 patologici della sig.ra , che ne inficiano palesemente anche una sana Parte_1 genitorialità, ma ha offerto, a parere della scrivente, una lettura erroneamente
pagina 12 di 20 equidistante in ordine alla responsabilità della coppia genitoriale rispetto al declino del loro rapporto”. Va, tuttavia, condiviso l'operato della dott.ssa laddove non ha Per_3 ritenuto necessario effettuare una valutazione testistica personologica, dal momento che
“i tratti che influenzano le capacità genitoriali della sig.ra sono stati Parte_1 identificati attraverso l'osservazione clinica”, risultando così plausibile la valutazione per cui “l'applicazione di un test di personalità non avrebbe fornito ulteriori elementi utili per rispondere ai quesiti posti dal Giudice”. D'altra parte, essendo il corrente giudizio relativo a modalità e regime di affidamento della minore, eventuali considerazioni di natura personologica relative alla signora sarebbero potute venire in considerazione esclusivamente quali Parte_1 riflesso dell'eventuale menomazione della sua capacità genitoriale. Tali aspetti, tuttavia, sono risultati ampiamente presi in esame dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito della relazione di oltre 130 pagine poi depositata. Innumerevoli, invero, sono i passaggi nel corso dei quali l'elaborato ha apprezzato i tratti personalistici della ricorrente e, in particolare, quelli più critici rispetto all'instaurazione di un sereno ed equilibrato rapporto con la figlia , così come all'adeguato espletamento del ruolo di genitore. Per_1
Deve ritenersi, in altre parole, plausibile e corretta la decisione della dott.ssa di limitare il proprio scrutinio agli elementi così raccolti, risultando gli Per_3 stessi sufficienti e completi ai fini della formulazione delle considerazioni conclusive, né essendo emerse in corso di indagine criticità tanto pregnanti da far ritenere necessaria - anziché superflua- la raccolta di test personalistici. È vero, infatti, che non sono stati soltanto “i tratti personologici della sig.ra , ma anche le dinamiche di Parte_1 coppia, nelle quali agiscono anche le modalità comunicative e gli atteggiamenti del sig.
ad influenzare il quadro familiare osservato attualmente”. CP_1
4b. Deve, quindi, essere confermato l'affidamento di ai servizi sociali, con Per_1 corrispondente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti. Ne consegue il rigetto delle domande di ambo le parti, quanto alla ricorrente laddove ha richiesto di disporre l'affido esclusivo della minore nei propri confronti, quanto al resistente con riferimento alla proposta di affido condiviso della bambina formulata in via principale. Lungo tutto l'arco di osservazione della protratta indagine peritale, invero, né la signora , né il signor hanno dato prova di capacità Parte_1 CP_1 genitoriale sufficiente a potersi prendere carico in via adeguata -tanto in forma condivisa, quanto autonoma- dei bisogni e delle necessità della figlia. Per le ragioni sopra esposte, infatti, le conclusioni a cui è giunta la dott.ssa debbono Per_3 essere condivise. Laddove, invero, il rapporto tra il resistente e la figlia è stato interessato da una progressiva e positiva evoluzione, con graduale ampliamento dei momenti di incontro libero tra i due, il padre non è riuscito ad ogni modo ad affrancarsi da una lettura rigida e monolitica delle vicende relative al disgregamento del nucleo, così portando pagina 13 di 20 inavvertitamente in secondo piano le esigenze della figlia, in particolar modo quelle emotive ed empatiche. Come correttamente rilevato dalla dott.ssa gli episodi di Per_3 svalutazione della figura materna, l'estrema difficoltà nei rapporti tra questa ed il resistente, nonché alcuni atteggiamenti svalutativi assunti da quest'ultimo nei confronti della figlia, escludono di poter ritenere plausibile un affidamento condiviso della bambina tra il signor e la ricorrente, dal momento che in alcuno dei CP_1 numerosissimi momenti di osservazione -per quanto protrattisi lungo un considerevole arco di mesi- i predetti sono risultati minimamente in grado di pervenire ad un minimo e basilare confronto costruttivo quanto alla ricognizione delle esigenze e delle necessità della bambina e ancora meno di come far fronte ad esse. D'altra parte, non può minimamente essere presa in considerazione la domanda materna di affidamento esclusivo, per tutto quanto evidenziato in C.T.U. Probabilmente a causa dei difficili vissuti personali subiti, la sig.ra risulta oggi troppo Parte_1 fragile -sotto un profilo caratteriale- per provvedere in via esclusiva alla cura della minore, né vi sarebbero i presupposti perché ciò possa avvenire, dal momento che la figura paterna, in sé e per sé, non è risultata inidonea allo svolgimento del proprio compito. Anzi, alla luce di tale profilo finirebbe per risultare vero il contrario, dal momento che un genitore che attivamente contrasti il sereno svolgimento della genitorialità dell'altro risulta per ciò stesso -almeno in parte- deficitario e carente: mai sarebbe possibile procedere ad un affidamento esclusivo in favore del genitore che attivamente ostacoli una pur possibile bigenitorialità. Numerosi sono stati, invero, i segnali in grado di evidenziare l'attuale fragilità della ricorrente: l'episodio avvenuto presso il negozio Tiger risulta il più eclatante tra gli stessi, ma valgono allo stesso modo gli altri episodi “minori” più volte avvenuti in occasione dei momenti di scambio, così come gli atteggiamenti di sfida o embrionale paranoia riservata verso le figure del Servizio, verso i vicini di casa e così via. Nessuno dei due genitori, in sostanza, è risultato in grado di instaurare una dinamica serena e civile nell'ambito della -pur minima- relazione interpersonale necessaria ai fini della gestione e della cura di , confermandosi così come corretta Per_1 la sintesi della dott.ssa laddove afferma che “Il livello di integrazione Per_3 familiare, di funzionamento della coppia genitoriale, risulta piuttosto scarso e compromesso, con conflitti ed incomprensioni frequenti, alimentate da un irrigidimento delle posizioni da parte di entrambi”. Alla luce delle sopra esposte considerazioni non vi sono le condizioni per revocare l'affido ai servizi sociali e la correlata limitazione della responsabilità genitoriale dei signori e Parte_1 CP_1
All'ente affidatario debbono essere attribuiti i compiti che verranno indicati in dispositivo. Data la gravità della situazione, la durata dell'affido al servizio sociale deve essere determinata in due anni. pagina 14 di 20 4c. Nell'ottica dell'auspicata riacquisizione della capacità genitoriale alle parti va prescritto di attenersi alle indicazioni dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso. Inoltre, sebbene il Tribunale non abbia il potere di imporre alle persone maggiorenni di seguire percorsi di sostegno, nondimeno i signori e Parte_1 debbono essere invitati a proseguire nell'intrapreso iter di supporto alla CP_1 genitorialità intrapreso, al fine di potere essere aiutati ad acquisire la capacità di dialogo e collaborazione tra loro e con i servizi affidatari nell'interesse di necessari per Per_7 il ripristino della responsabilità genitoriale. 4d. Deve, poi, darsi conferma della nomina dell'avv. DE GIORGI quale curatrice speciale della minore, per l'assoluta ed ineludibile esigenza che -stante il contesto conflittuale e combattivo tra i due genitori- permanga il costante supporto di una figura terza e imparziale a garanzia dell'assolvimento dei bisogni essenziali della minore e di vigilanza sulle condizioni della stessa. 4e. Va, inoltre, allo stato confermato il collocamento di presso la madre, Per_1 come da disposizioni già allo stato vigenti. Tale provvedimento, infatti, risulta confacente all'interesse della minore a non vedere ulteriormente sconvolto il proprio -già sofferto- habitus di vita, conservando due fondamentali capisaldi della propria identità affettiva e relazionale quali la permanenza presso la propria abitazione e la frequentazione quotidiana della sorella . Per_2
4f. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, deve darsi conferma dell'assetto allo stato esistente. Va quindi previsto che il signor ossa vedere la figlia in occasione di CP_1 due incontri liberi, della durata di tre ore ciascuno, nelle giornate del martedì e del sabato (con presenza dell'educatrice al solo momento dello scambio), con facoltà per il Servizio di modificare la modalità delle predette visite in base al loro esito, nonché di aumentarne o diminuirne frequenza e durata, financo sospendendole ove necessario in quanto disturbanti per la minore. Deve essere disposto che il resistente incontri secondo le modalità predette Per_1 anche laddove in futuro venga individuata una famiglia di appoggio, provvedendo a prelevare la bambina presso tale nucleo ed a riconsegnarla allo stesso entro le ore 20.00. Onde evitare il ripetersi di atteggiamenti (intenzionalmente o meno) ostruzionistici rispetto all'esecuzione delle decisioni giudiziali, deve disporsi che la sig.ra paghi al resistente la somma di 80,00 euro per ogni occasione in cui - Parte_1 senza avere previamente trasmesso ai Servizi sociali ed allo stesso resistente idonea certificazione attestante la condizione di malattia della minore- nelle giornate in cui deve vedere il padre non porterà la stessa allo scambio ovvero presso la famiglia Per_1 di appoggio (laddove individuata). 4g. Al collocamento della minore presso la madre consegue l'assegnazione a quest'ultima della ex abitazione familiare di via Prampolini n. 1. 4h. Deve porsi a carico del signor n contributo per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia pari ad euro 400,00 oltre al 70% delle spese straordinarie Per_1
pagina 15 di 20 previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. Tale assetto della parte economica appare congruo in ragione del divario dei mezzi intercorrenti tra le parti in causa. Invero, la ricorrente:
- abita nella casa familiare senza sostenere spese;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente pari a 13.330,00 euro (1.111,00 mensili), a 17.867,00 euro (1.489,00 mensili) e a 10.278,00 euro (856,00 mensili)
- nel 2024 ha percepito complessivamente 11.876,00 euro, di cui 7.474,00 di naspi, 999,00 di trattamento integrativo ex L. 21/20 e 3.403,00 di assegno unico;
- nel 2025 ha finora ricevuto 12.280,00 euro, di cui 3.998,00 di naspi, 490,00 di trattamento integrativo ex L. 21/20, 6.000,00 di reddito di libertà e 1.793,00 di assegn unico. Dal canto suo, il signor CP_1
- abita presso i genitori e dunque non ha spese abitative;
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti annui rispettivamente di 28.651,00 euro (2.388,00 mensili), di 31.566,00 euro (2.630,00 mensili), di 31.710,00 euro (2.642,00 mensili) e di 28.234,00 euro (2.353,00 mensili). 4i. Va autorizzato, infine, il rilascio del passaporto per , come da domanda Per_1 della ricorrente, dal momento che non paiono ravvisabili pericoli di sottrazione della stessa ad opera della madre. Nel corso del procedimento, infatti, non sono emerse evidenze tali da rendere plausibili i timori del sig. di un trattenimento della minore all'estero da CP_1 parte della madre. La sig.ra vive ed abita in Italia da anni, ove ha in più occasioni Parte_1 lavorato ovvero cercato lavoro, così come cresciuto entrambe le proprie figlie. Il nucleo appare sufficientemente radicato nel contesto territoriale attuale per rendere verosimile - in assenza di altre eventuali specifiche allegazioni- l'ipotesi di un espatrio forzoso.
5. Le spese di lite tra i signori e debbono essere Parte_1 CP_1 integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza. Vanno inoltre poste a carico degli stessi, in solido tra loro, le spese di C.T.U. liquidate come da decreto della Giudice designata del 25 novembre 2024. I due genitori debbono invece essere condannati, in solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese della costituzione della curatrice speciale, atteso che essi con il loro comportamento ne hanno imposto la nomina. Di conseguenza ne debbono sostenere i costi. Essendo la minore ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto deve essere eseguito dalle due parti private in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve pagina 16 di 20 tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). I compensi debbono essere quantificati sulla base del valore indeterminato della causa e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/22 in vigore all'epoca del compimento delle ultime attività professionali, quantificando il dovuto nel valore medio di tutte e quattro le fasi, data la complessità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida ai servizi sociali territorialmente competenti per il periodo di due anni Per_1 dalla pubblicazione della presente sentenza, dando loro il seguente mandato:
- vigilare sulla precisa esecuzione della presente pronuncia segnalando prontamente ogni violazione;
- assumere le scelte di natura straordinaria relative alla minore in ambito sanitario, scolastico, d'istruzione e educazione, religioso, con obbligo di comunicare in via preventiva e se possibile condividere con i genitori tali scelte e di agire in autonomia ed anche in difformità rispetto al parere dei signori e Parte_1 CP_1
- in collaborazione con il Servizio Sanitario proseguire nel sostegno educativo, sanitario psicologico e psichiatrico necessari al benessere psico-fisico di , tenendo Per_1 conto dei suoi bisogni evolutivi ed educativi;
- sostenere la bambina nel percorso scolastico, verificandone l'andamento, coadiuvandola nelle attività didattiche anche con supporti pomeridiani specifici;
- segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio che rilevino per;
Per_1
2) conferma allo stato la collocazione della minore presso la madre e, per l'effetto assegna a quest'ultima la casa familiare di Bologna, via Prampolini n. 1;
3) conferma il mandato ai servizi sociali di organizzare due incontri liberi settimanali con il padre, con facoltà per il Servizio di modificare la modalità delle predette visite in base al loro esito, di ampliarne o ridurne la durata e la frequenza, nonché di sospenderli pagina 17 di 20 se risultino disturbanti o non proficui al benessere di;
dispone che il sig. Per_1 veda la figlia secondo le modalità predette anche laddove in futuro venga CP_1 individuata una famiglia di appoggio, provvedendo a prelevare presso tale nucleo Per_1 ed a riconsegnarla allo stesso entro le ore 20.00; 4) dispone che paghi ad la somma di Controparte_2 Controparte_1
80,00 euro per ogni occasione in cui -senza avere previamente trasmesso ai Servizi sociali ed allo stesso resistente idonea certificazione attestante la condizione di malattia della minore- nelle giornate in cui deve vedere il padre essa non porti la stessa Per_1 allo scambio ovvero presso la famiglia di appoggio (laddove individuata);
5) prescrive a ed di attenersi alle Controparte_2 Controparte_1 indicazioni dell'ente affidatario e di collaborare con lo stesso;
6) invita il ricorrente e la resistente ad intraprendere un iter di supporto alla genitorialità, al fine di potere essere aiutati ad acquisire la capacità di dialogo e collaborazione tra loro e con i servizi affidatari nell'interesse di necessari per il ripristino della Per_1 responsabilità genitoriale;
7) con decorso dalla data di deposito del ricorso pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare alla signora , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo Parte_2 di contributo per il mantenimento ordinario di , l'importo di 400,00 euro, Per_1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 18 di 20 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) nomina curatrice speciale della minore l'Avv. Rossella DE GIORGI, con compito di vigilare sulla condizione della prima;
10) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza semestrale (a decorrere dalla mensilità di maggio 2026);
11) onera i Servizi Sociali di indicare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento;
12) autorizza le competenti autorità di p.s. e comunale a rilasciare e/o rinnovare (ove null'altro osti) a il passaporto per la figlia Controparte_2 Persona_1
13) compensa integralmente le spese di lite tra i signori e Parte_1
CP_1
14) condanna i signori i signori e a pagare all'Erario, in Parte_1 CP_1 solido tra loro, le spese di costituzione della curatrice speciale, che liquida in complessivi 7.616,00 euro, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15% e oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge;
15) condanna le parti a pagare, in solido tra loro, le spese di C.T.U. (dott.ssa liquidate in via definitiva in 3.030,18 euro per compensi, oltre agli Per_3
pagina 19 di 20 accessori se dovuti (precisando che all'atto del pagamento da tale importo deve essere detratto quello già versato a titolo di fondo spese) e l'importo di 680,01 più accessori, per spese (onorario dell'ausiliaria dott.ssa ), come da decreto della Giudice Per_4 designata del 25 novembre 2024; Si comunichi ai servizi sociali affidatari. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 19 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 20 di 20