Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2025, n. 4526
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Sentenza 16 gennaio 2025

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Ai fini dell'integrazione del reato di omissione di atti d'ufficio previsto dall'art. 328, comma secondo, cod. pen., l'obbligo, in capo al pubblico ufficiale, di fornire risposta, anche solo per chiarire le ragioni del ritardo, presuppone la competenza del medesimo, in base alle fonti che disciplinano l'attività amministrativa, ad emettere l'atto d'ufficio oggetto della richiesta del privato, non rilevando il mero affidamento dell'istante a ricevere risposta, ingenerato da pregresse interlocuzioni con il pubblico agente.

In tema di omissione di atti d'ufficio, l'esistenza, al momento del fatto, di un qualificato contrasto giurisprudenziale sulla norma extra-penale riguardante la competenza del pubblico agente ad emettere l'atto dell'ufficio o del servizio oggetto dell'istanza del privato è elemento idoneo ad elidere il dolo del delitto di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna del ricorrente, responsabile del Settore Lavori Pubblici di un Comune, era sorto contrasto nella giurisprudenza amministrativa circa la competenza dell'ente locale, ovvero dell'organismo straordinario di liquidazione insediatosi a seguito della dichiarazione di dissesto, a provvedere sull'indennità di occupazione "sine titulo" per i fatti pregressi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/01/2025, n. 4526
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4526
    Data del deposito : 16 gennaio 2025

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