Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1977, n. 932
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 gennaio 1978
Art. 5.
Gli effetti economici conseguenti all'applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dal giorno di entrata in vigore della presente legge, mentre quelli di cui agli articoli 3 e 4 hanno decorrenza dalla data di nomina nel ruolo separato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1978