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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/12/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
153/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Lella (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “DISCOPATIA PER PROTRUSIONI DISCALI
MULTIPLE ED ERNIE IN L2-L3, L4-L5. RM LOMBO SACRALE DEL 25/08/2020.
PRESENTA INOLTRE TENDINITE E PERITENDINITE CON
MICROCALCIFICAZIONI DI SPALLE COME DA ECO SPALLE DEL 12/08/2020.
TENDINOPATIA INSERZIONALE DEI TENDINI DEI GOMITI CON
MACROCALCIFICAZIONI, ECOGRAFIA GOMITI DEL 12/08/2020. PRESENTA
INOLTRE SINDROME DEL TUNNEL CARPALE BILATERALE COME DA E.M.G.
DEL 18/06/2019”, insistenti su postumi lavorativi già riconosciti per una percentuale del 6%, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di carpentiere metallico e saldatore per diverse ditte ed anni (sin dal 1975), così come analiticamente indicati in ricorso, occupandosi delle mansioni ed osservando gli orari di lavoro altrettanto analiticamente indicati in ricorso, ed a causa a causa della movimentazione manuale di componenti di peso significativo e delle posizioni incongrue per attività e strumenti adoperati, implicanti vibrazioni, sollecitazioni statico- dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena, quali ad esempio sforzi di prensione, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare CP_1
l'illegittima reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il Sig. è affetto Parte_1
da malattia professionale con IP nella misura del 14% per la rachipatia, tendinite e peritendite con microcalcificazioni delle spalle e epicondilite cronica, o nella misura
Pag. 2 di 14 maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale;
2) Condannare di conseguenza l' , in persona del Presidente pro-tempore sede CP_1
di Chieti, al pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale,
Pag. 3 di 14 con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, le patologie oggetto di causa sono malattie previste nella Tabella 4 per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n.
1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., purché se ne dimostri la loro concretizzazione in lavorazioni svolte in modo ripetuto e non occasionale ed implicanti posture incongrue, movimenti ripetuti ed impegno di forza a carico degli arti superiori.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p.,
Pag. 4 di 14 norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato che il Tes_1
lavoratore, sin dal 1975, svolge attività lavorativa quale saldatore e carpentiere metallico e che, nel corso degli anni, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di
Pag. 5 di 14 varie ditte, e, per un periodo, ha lavorato anche quale titolare di impresa artigiana, al riguardo dichiarando che “… lo conosco da quando ha lavorato per imprese artigianali nel suo campo e poi in seguito si è messo in proprio. Lo conosco da almeno venticinque anni, sempre per motivi di lavoro e, avendo io l'attività da trentatré anni, posso dire che lui ha svolto vari lavori nel mio ristorante, lavori in acciaio relativi alle norme igieniche e di sicurezza…”; inoltre, ha confermato la circostanza che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di carpentiere metallico e saldatore, provvedendo alla lavorazione di tutti i tipi di metallo (acciaio, inox, alluminio, rame, ghisa, etc.) occupandosi della fabbricazione di strutture metalliche di ogni dimensione e parti assemblate di strutture nonché della riparazione e/o ricostruzione di parti di strutture metalliche e/o di macchinari vari, nonché che lo stesso si è occupato della produzione, lavorazione e commercio di prodotti di carpenteria metallica per uso industriale e civile, di prodotti in metallo e manufatti in ferro, alluminio e altri metalli, di infissi esterni e interni, di finestre, porte, telai per tende, balconi, imposte, ringhiere, cancelli e altre strutture metalliche, di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, al riguardo precisando che “Sì, è vero: alcune tipologie dei lavori lettimi egli le ha fatte anche per me: parlo di infissi, finestre, serbatoio”; ancora, ha confermato la circostanza che il ricorrente si è sempre occupato della realizzazione di strutture metalliche per cui provvedeva alla preparazione di singoli pezzi di metallo (mediante taglio, piegatura, deformazione, foratura e levigatura di lamiere, tubi e profilati metallici in base a progetti forniti dai clienti) e all'assemblaggio degli stessi mediante vari tipi di saldature, rivettature o unione con viti e bulloni, nonché alla sverniciatura e verniciatura dei manufatti metallici, dichiarando che “Sì, è vero: sono lavori che gli ho visto fare nei periodi in cui andavo in azienda, oltre a lavorazioni eseguite per il mio ristorante e tuttora visibili”; di poi, ha confermato la circostanza che, nell'arco dell'intero periodo
Pag. 6 di 14 lavorativo, il ricorrente ha lavorato per sei giorni alla settimana, osservando un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore
19:00, nel mentre il sabato, e secondo le urgenze dei lavori commissionati, dalle ore
8:00 alle ore 13:00, riferendo che “Posso dire che a qualsiasi ora io andassi, lo trovavo al lavoro, nei locali della sua ditta, ovvero nella sua sede di lavoro”; ancora, ha confermato la circostanza che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente ha utilizzato, in maniera costante, prolungata, continuativa, abituale e sistematica, molteplici attrezzi e strumenti vibranti manuali, quali flessibili di varie dimensioni, mole grandi e piccole, martello di diversi pesi, quali ½ kg, 1 kg, 5 kg, smerigliatrice grande e piccola, tassellatrice, avvitatore a batteria, trapano a percussione, trapano a colonna, puntatrice, cacciaviti, chiavi dinamometriche, chiavi fisse, forbici, martelli, pinze e torcia di saldatura, saldatrice a filo continuo, saldatrici ad elettrodo, tagliatrice al plasma per il taglio delle lamiere in acciaio, ferro e alluminio, piegatrici di metalli, taglierina per tagli di lamiera della lunghezza di tre metri e spessore 10 mm, sega a nastro, saldatrice a cannello, in merito precisando che
“Posso riferire di avergli visto usare buona parte degli attrezzi che mi avete elencato… Poteva capitare che mi recassi nella sua azienda una volta a settimana, quando avevo necessità di fare dei lavori. Restavo lì almeno una mezzoretta;
a volte anche un'ora… Mentre ero lì lo vedevo utilizzare i predetti macchinari ed attrezzi…
Quando l'ho visto lavorare in occasioni dei miei accessi presso la sua azienda, posso dire di averlo visto movimentare carichi rilevanti…”; ha confermato, altresì, la circostanza che il ricorrente ha sempre lavorato in reparto di carpenteria, ove si è occupato di saldare le piastre, le lastre, i profilati ed i tubi per realizzare strutture metalliche, nonché che vari elementi metallici del peso anche di 20-40 kg venivano movimentati a mano dal singolo lavoratore o, al massimo, da due lavoratori insieme, al fine di spostarli, lavorarli, accostarli e bloccarli per effettuare le saldature,
Pag. 7 di 14 precisando che “Sì, è vero: l'ho visto fare questi lavori e sollevare elementi metallici pesanti”; infine, ha confermato le circostanze che i pezzi adoperati per l'attività lavorativa vengono presi dal lavoratore a mano, sollevati da terra e issati sul piano di lavoro, alto circa un metro, per essere saldati, mentre i pezzi grossi vengono movimentati con il carroponte o con il muletto, anch'essi issati con i macchinari sul piano di lavoro, per poi essere spostati sullo stesso con le mani, fino al punto in cui deve essere montato, saldato e/o assemblato, oltre che, nello svolgimento delle descritte mansioni, il ricorrente è stato sottoposto quotidianamente a molteplici sollecitazioni fisiche quali vibrazioni, sollecitazioni statico- dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena, quali ad esempio sforzi di prensione, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui, in merito riferendo che “Sì, è vero: ho visto questo nelle occasioni in cui mi sono recato presso la sua azienda… Per quello che ho visto quando mi sono recato nella sua azienda, posso confermare”.
Le medesime circostanze sono state confermate, in modo non dissimile, dal secondo teste di parte ricorrente, , il quale ha in merito riferito che “… lo Testimone_2
conosco da più di venti anni ed è venuto a fare diversi lavori a casa mia, nel corso degli anni. Parlo di ringhiere, balconi, scale e quant'altro, in ferro battuto… Alcune di queste lavorazioni non hanno riguardato casa mia ma ne sono ugualmente a conoscenza per le volte in cui mi sono recato nella sua officina a fare ordini personali. In officina mi trattenevo per il tempo necessario ad effettuare gli ordini…
l'ho visto occuparsi di tutto ciò, nelle occasioni in cui mi recavo nella sua officina…
So che rispettava gli orari, perché all'interno degli orari in questione io lo trovavo sempre nella sua officina… Posso dire che ho visto usare dal ricorrente nella sua
Pag. 8 di 14 officina più di uno degli attrezzi che mi avete letto. Qualche attrezzo gliel'ho visto usare anche a casa mia… Nelle occasioni in cui sono andato nella sua officina, ho visto che sollevava i carichi manualmente… Posso riferire che, in occasione degli accessi nella sua officina ho visto che il ricorrente sollevava carichi pesanti e li spostava sempre a mano sul tavolo”.
Infine, anche il terzo teste di parte ricorrente, , ha sul punto Testimone_3
affermato che “… Mi servivo sempre da lui, in quanto nel frantoio c'era sempre bisogno di un riparatore. Questo, minimo da trent'anni… Posso dire che andavo sempre nella sua officina e, quindi, andavo da lui spesso e vedevo cosa faceva nella sua officina. Così ho potuto vedere anche che assumeva posizioni particolari, come sdraiato per terra o in qualunque altra posizione necessaria per effettuare il lavoro… posso confermare di avere visto queste lavorazioni all'interno della sua officina, dove io, per via della mia attività, mi recavo almeno tre o quattro volte al mese…
Posso dire che passavo ad orari diversi e lo trovavo sempre aperto. Aggiungo che
l'ho trovato aperto anche di domenica… sì, gli ho visto utilizzare tutti questi attrezzi, che lui aveva. Senza attrezzi non si può lavorare… posso dire che, quando passavo, mi è capitato di vederlo all'opera… il peso dipende dalla grandezza del pezzo lavorato…l'ho visto fare queste operazioni”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto clienti abituali per diversi anni del ricorrente – con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, sin dal 1975, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti ed assumendo le posture altrettanto specificate, come riferite dai testi medesimi. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per
Pag. 9 di 14 diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati e di posture assunte, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di
“probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le spondilo-discopatie vengono annoverate tra quelle patologie cronico- degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente. La colonna vertebrale deve garantire le funzioni di Sostegno (staticità, solidità meccanica), Plasticità
(movimento) e protezione del midollo spinale, pertanto tutte le condizioni che compromettono l'integrità della colonna (protrusioni discali, ernie discali, radicolopatie ecc.), portano nel tempo ad un quadro di compromissione funzionale nei distretti interessati dalle patologie. È comunemente noto che nelle attività che richiedono l'assunzione di posture incongrue, il sollevamento e la movimentazione dei carichi, è associato un elevato rischio di rachipatia e la reiterazione nel tempo di questa condizione spiega la patologia dei dischi intervertebrali, osservata in talune categorie di lavoratori come gli addetti alle officine di carpenteria metallica, che per lo svolgimento delle attività lavorative utilizzano in maniera abituale e sistematica molteplici attrezzi e strumenti vibranti, quali flessibili di varie dimensioni, mole grandi e piccole, martello, smerigliatrice, avvitatore, trapano a percussione, saldatrice. Inoltre movimentano manualmente carichi con sollevamento e
Pag. 10 di 14 spostamento di pesi con postura e gesti lavorativi incongrui. Si rileva che, pur essendo i disturbi muscolo scheletriche considerate patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica-costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, alla quale è soggetta la categoria dei lavoratori addetti in officine di carpenteria metallica, per un continuo uso degli arti superiori, generi un notevole impegno delle spalle e dei gomiti, con l'insorgenza e la gravità delle patologie più frequenti e gravi, rispetto alla popolazione generale. Pertanto l'attività di carpentiere può aver avuto un ruolo se non causale diretto, perlomeno concausale, nel determinismo delle patologie lamentate. Infatti i FATTORI DI RISCHIO DA
quali la ripetitività del gesto, l'impegno di Parte_2
forza, i contraccolpi e/o movimenti bruschi (dovute alle posture, ai piani di lavoro), sono presenti nelle attività del ricorrente sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia. Tenuto conto della occupazione lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno concausale, tra l'attività di carpentiere e le patologie denunciate dal ricorrente”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
Pag. 11 di 14 “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, complessivamente e tenuto conto della pluralità delle affezioni, nella misura del 10%, che, unitamente alla già richiamata percentuale di invalidità dei postumi lavorativi già accertati, raggiunge un grado complessivo del 15%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 15%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio,
Pag. 12 di 14 introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 15%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 13 di 14 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 10.12.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
153/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Lella (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: .IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. L. L. Moretti (C.F.: ) C.F._3
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di essere affetta da “DISCOPATIA PER PROTRUSIONI DISCALI
MULTIPLE ED ERNIE IN L2-L3, L4-L5. RM LOMBO SACRALE DEL 25/08/2020.
PRESENTA INOLTRE TENDINITE E PERITENDINITE CON
MICROCALCIFICAZIONI DI SPALLE COME DA ECO SPALLE DEL 12/08/2020.
TENDINOPATIA INSERZIONALE DEI TENDINI DEI GOMITI CON
MACROCALCIFICAZIONI, ECOGRAFIA GOMITI DEL 12/08/2020. PRESENTA
INOLTRE SINDROME DEL TUNNEL CARPALE BILATERALE COME DA E.M.G.
DEL 18/06/2019”, insistenti su postumi lavorativi già riconosciti per una percentuale del 6%, asseritamente contratte in conseguenza della sua attività di carpentiere metallico e saldatore per diverse ditte ed anni (sin dal 1975), così come analiticamente indicati in ricorso, occupandosi delle mansioni ed osservando gli orari di lavoro altrettanto analiticamente indicati in ricorso, ed a causa a causa della movimentazione manuale di componenti di peso significativo e delle posizioni incongrue per attività e strumenti adoperati, implicanti vibrazioni, sollecitazioni statico- dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena, quali ad esempio sforzi di prensione, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui, ha convenuto in giudizio l' , al fine di contestare CP_1
l'illegittima reiezione da parte dell'istituto assicurativo della domanda volta all'accertamento dell'eziologia professionale delle dedotte affezioni ed alla correlata corresponsione delle relative provvidenze economiche. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il Sig. è affetto Parte_1
da malattia professionale con IP nella misura del 14% per la rachipatia, tendinite e peritendite con microcalcificazioni delle spalle e epicondilite cronica, o nella misura
Pag. 2 di 14 maggiore e minore che sarà accertata in corso di causa a mezzo CTU medico legale;
2) Condannare di conseguenza l' , in persona del Presidente pro-tempore sede CP_1
di Chieti, al pagamento in favore del ricorrente delle somme allo stesso spettanti a titolo di rendita e/o indennizzo per inabilità permanente dal momento della domanda amministrativa, con gli arretrati dovuti e gli accessori di legge”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale delle patologie lamentate dal ricorrente, nonché il grado percentuale di riduzione della dell'integrità psico-fisica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal D.lgs. n. 38/2000, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale,
Pag. 3 di 14 con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre, per le malattie professionali non tabellate, grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Nel caso di specie, le patologie oggetto di causa sono malattie previste nella Tabella 4 per le Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura di cui al D.P.R. n.
1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008 e ss.mm.ii., purché se ne dimostri la loro concretizzazione in lavorazioni svolte in modo ripetuto e non occasionale ed implicanti posture incongrue, movimenti ripetuti ed impegno di forza a carico degli arti superiori.
Per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41 c.p.,
Pag. 4 di 14 norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023). Si è sostenuto, inoltre, che, in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in
“certezza giudiziale” (Cass. n. 10097/2015; Cass. n. 736/2018; Cass. n. 39752/2021).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la sussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate e attività lavorativa, di talché non può dirsi vinta la presunzione relativa alla sua qualificazione come tecnopatia connessa all'attività lavorativa medesima.
A tal riguardo, il primo teste di parte ricorrente, , ha confermato che il Tes_1
lavoratore, sin dal 1975, svolge attività lavorativa quale saldatore e carpentiere metallico e che, nel corso degli anni, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di
Pag. 5 di 14 varie ditte, e, per un periodo, ha lavorato anche quale titolare di impresa artigiana, al riguardo dichiarando che “… lo conosco da quando ha lavorato per imprese artigianali nel suo campo e poi in seguito si è messo in proprio. Lo conosco da almeno venticinque anni, sempre per motivi di lavoro e, avendo io l'attività da trentatré anni, posso dire che lui ha svolto vari lavori nel mio ristorante, lavori in acciaio relativi alle norme igieniche e di sicurezza…”; inoltre, ha confermato la circostanza che il ricorrente ha sempre svolto le mansioni di carpentiere metallico e saldatore, provvedendo alla lavorazione di tutti i tipi di metallo (acciaio, inox, alluminio, rame, ghisa, etc.) occupandosi della fabbricazione di strutture metalliche di ogni dimensione e parti assemblate di strutture nonché della riparazione e/o ricostruzione di parti di strutture metalliche e/o di macchinari vari, nonché che lo stesso si è occupato della produzione, lavorazione e commercio di prodotti di carpenteria metallica per uso industriale e civile, di prodotti in metallo e manufatti in ferro, alluminio e altri metalli, di infissi esterni e interni, di finestre, porte, telai per tende, balconi, imposte, ringhiere, cancelli e altre strutture metalliche, di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo, al riguardo precisando che “Sì, è vero: alcune tipologie dei lavori lettimi egli le ha fatte anche per me: parlo di infissi, finestre, serbatoio”; ancora, ha confermato la circostanza che il ricorrente si è sempre occupato della realizzazione di strutture metalliche per cui provvedeva alla preparazione di singoli pezzi di metallo (mediante taglio, piegatura, deformazione, foratura e levigatura di lamiere, tubi e profilati metallici in base a progetti forniti dai clienti) e all'assemblaggio degli stessi mediante vari tipi di saldature, rivettature o unione con viti e bulloni, nonché alla sverniciatura e verniciatura dei manufatti metallici, dichiarando che “Sì, è vero: sono lavori che gli ho visto fare nei periodi in cui andavo in azienda, oltre a lavorazioni eseguite per il mio ristorante e tuttora visibili”; di poi, ha confermato la circostanza che, nell'arco dell'intero periodo
Pag. 6 di 14 lavorativo, il ricorrente ha lavorato per sei giorni alla settimana, osservando un orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore
19:00, nel mentre il sabato, e secondo le urgenze dei lavori commissionati, dalle ore
8:00 alle ore 13:00, riferendo che “Posso dire che a qualsiasi ora io andassi, lo trovavo al lavoro, nei locali della sua ditta, ovvero nella sua sede di lavoro”; ancora, ha confermato la circostanza che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, il ricorrente ha utilizzato, in maniera costante, prolungata, continuativa, abituale e sistematica, molteplici attrezzi e strumenti vibranti manuali, quali flessibili di varie dimensioni, mole grandi e piccole, martello di diversi pesi, quali ½ kg, 1 kg, 5 kg, smerigliatrice grande e piccola, tassellatrice, avvitatore a batteria, trapano a percussione, trapano a colonna, puntatrice, cacciaviti, chiavi dinamometriche, chiavi fisse, forbici, martelli, pinze e torcia di saldatura, saldatrice a filo continuo, saldatrici ad elettrodo, tagliatrice al plasma per il taglio delle lamiere in acciaio, ferro e alluminio, piegatrici di metalli, taglierina per tagli di lamiera della lunghezza di tre metri e spessore 10 mm, sega a nastro, saldatrice a cannello, in merito precisando che
“Posso riferire di avergli visto usare buona parte degli attrezzi che mi avete elencato… Poteva capitare che mi recassi nella sua azienda una volta a settimana, quando avevo necessità di fare dei lavori. Restavo lì almeno una mezzoretta;
a volte anche un'ora… Mentre ero lì lo vedevo utilizzare i predetti macchinari ed attrezzi…
Quando l'ho visto lavorare in occasioni dei miei accessi presso la sua azienda, posso dire di averlo visto movimentare carichi rilevanti…”; ha confermato, altresì, la circostanza che il ricorrente ha sempre lavorato in reparto di carpenteria, ove si è occupato di saldare le piastre, le lastre, i profilati ed i tubi per realizzare strutture metalliche, nonché che vari elementi metallici del peso anche di 20-40 kg venivano movimentati a mano dal singolo lavoratore o, al massimo, da due lavoratori insieme, al fine di spostarli, lavorarli, accostarli e bloccarli per effettuare le saldature,
Pag. 7 di 14 precisando che “Sì, è vero: l'ho visto fare questi lavori e sollevare elementi metallici pesanti”; infine, ha confermato le circostanze che i pezzi adoperati per l'attività lavorativa vengono presi dal lavoratore a mano, sollevati da terra e issati sul piano di lavoro, alto circa un metro, per essere saldati, mentre i pezzi grossi vengono movimentati con il carroponte o con il muletto, anch'essi issati con i macchinari sul piano di lavoro, per poi essere spostati sullo stesso con le mani, fino al punto in cui deve essere montato, saldato e/o assemblato, oltre che, nello svolgimento delle descritte mansioni, il ricorrente è stato sottoposto quotidianamente a molteplici sollecitazioni fisiche quali vibrazioni, sollecitazioni statico- dinamiche alle mani, agli arti superiori, alle spalle, alla schiena, quali ad esempio sforzi di prensione, sforzi per la movimentazione manuale dei carichi, polsi piegati, attività da svolgere con ripetute flesso-estensioni o deviazioni laterali delle dita, manipolazioni ripetitive, sollevamento e spostamento di pesi, postura e gesti lavorativi incongrui, in merito riferendo che “Sì, è vero: ho visto questo nelle occasioni in cui mi sono recato presso la sua azienda… Per quello che ho visto quando mi sono recato nella sua azienda, posso confermare”.
Le medesime circostanze sono state confermate, in modo non dissimile, dal secondo teste di parte ricorrente, , il quale ha in merito riferito che “… lo Testimone_2
conosco da più di venti anni ed è venuto a fare diversi lavori a casa mia, nel corso degli anni. Parlo di ringhiere, balconi, scale e quant'altro, in ferro battuto… Alcune di queste lavorazioni non hanno riguardato casa mia ma ne sono ugualmente a conoscenza per le volte in cui mi sono recato nella sua officina a fare ordini personali. In officina mi trattenevo per il tempo necessario ad effettuare gli ordini…
l'ho visto occuparsi di tutto ciò, nelle occasioni in cui mi recavo nella sua officina…
So che rispettava gli orari, perché all'interno degli orari in questione io lo trovavo sempre nella sua officina… Posso dire che ho visto usare dal ricorrente nella sua
Pag. 8 di 14 officina più di uno degli attrezzi che mi avete letto. Qualche attrezzo gliel'ho visto usare anche a casa mia… Nelle occasioni in cui sono andato nella sua officina, ho visto che sollevava i carichi manualmente… Posso riferire che, in occasione degli accessi nella sua officina ho visto che il ricorrente sollevava carichi pesanti e li spostava sempre a mano sul tavolo”.
Infine, anche il terzo teste di parte ricorrente, , ha sul punto Testimone_3
affermato che “… Mi servivo sempre da lui, in quanto nel frantoio c'era sempre bisogno di un riparatore. Questo, minimo da trent'anni… Posso dire che andavo sempre nella sua officina e, quindi, andavo da lui spesso e vedevo cosa faceva nella sua officina. Così ho potuto vedere anche che assumeva posizioni particolari, come sdraiato per terra o in qualunque altra posizione necessaria per effettuare il lavoro… posso confermare di avere visto queste lavorazioni all'interno della sua officina, dove io, per via della mia attività, mi recavo almeno tre o quattro volte al mese…
Posso dire che passavo ad orari diversi e lo trovavo sempre aperto. Aggiungo che
l'ho trovato aperto anche di domenica… sì, gli ho visto utilizzare tutti questi attrezzi, che lui aveva. Senza attrezzi non si può lavorare… posso dire che, quando passavo, mi è capitato di vederlo all'opera… il peso dipende dalla grandezza del pezzo lavorato…l'ho visto fare queste operazioni”.
Dunque, i testi escussi – direttamente a conoscenza dei fatti di causa in quanto clienti abituali per diversi anni del ricorrente – con dichiarazioni del tutto lineari e convergenti, senza apparenti contraddizioni di sorta, dunque con piena attendibilità e credibilità, hanno integralmente confermato la lunga attività lavorativa del ricorrente, sin dal 1975, con modalità e orari analiticamente indicati in ricorso e comprovati dall'istruttoria orale, adoperando gli strumenti ed assumendo le posture altrettanto specificate, come riferite dai testi medesimi. Trattasi, dunque, di attività che, poiché svolte con detta costanza temporale, in modo sistematico e prolungato, nonché per
Pag. 9 di 14 diverse ore della giornata e per l'intero arco della settimana, unitamente alle modalità di svolgimento in termini di strumenti ed attrezzi adoperati e di posture assunte, appaiono certamente idonee, quanto a compatibilità, a cagionare le patologie denunciate, ciò che consente di ritenere dimostrato, secondo il richiamato criterio di
“probabilità qualificata”, il nesso eziologico l'attività lavorativa espletata e l'insorgenza delle stesse, così dimostrando, giustappunto, l'eziologia professionale di queste ultime.
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “…
Le spondilo-discopatie vengono annoverate tra quelle patologie cronico- degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente. La colonna vertebrale deve garantire le funzioni di Sostegno (staticità, solidità meccanica), Plasticità
(movimento) e protezione del midollo spinale, pertanto tutte le condizioni che compromettono l'integrità della colonna (protrusioni discali, ernie discali, radicolopatie ecc.), portano nel tempo ad un quadro di compromissione funzionale nei distretti interessati dalle patologie. È comunemente noto che nelle attività che richiedono l'assunzione di posture incongrue, il sollevamento e la movimentazione dei carichi, è associato un elevato rischio di rachipatia e la reiterazione nel tempo di questa condizione spiega la patologia dei dischi intervertebrali, osservata in talune categorie di lavoratori come gli addetti alle officine di carpenteria metallica, che per lo svolgimento delle attività lavorative utilizzano in maniera abituale e sistematica molteplici attrezzi e strumenti vibranti, quali flessibili di varie dimensioni, mole grandi e piccole, martello, smerigliatrice, avvitatore, trapano a percussione, saldatrice. Inoltre movimentano manualmente carichi con sollevamento e
Pag. 10 di 14 spostamento di pesi con postura e gesti lavorativi incongrui. Si rileva che, pur essendo i disturbi muscolo scheletriche considerate patologie a genesi multifattoriale, su base morfologica-costituzionale-degenerativa, una maggiore esposizione, alla quale è soggetta la categoria dei lavoratori addetti in officine di carpenteria metallica, per un continuo uso degli arti superiori, generi un notevole impegno delle spalle e dei gomiti, con l'insorgenza e la gravità delle patologie più frequenti e gravi, rispetto alla popolazione generale. Pertanto l'attività di carpentiere può aver avuto un ruolo se non causale diretto, perlomeno concausale, nel determinismo delle patologie lamentate. Infatti i FATTORI DI RISCHIO DA
quali la ripetitività del gesto, l'impegno di Parte_2
forza, i contraccolpi e/o movimenti bruschi (dovute alle posture, ai piani di lavoro), sono presenti nelle attività del ricorrente sulla base degli elementi forniti in sede di istruttoria medico legale e dall' anamnesi lavorativa funzionale alla valutazione del nesso di causalità, tra attività lavorativa e tecnopatia. Tenuto conto della occupazione lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione in atti, comprese le prove testimoniali e quanto rilevato dall' esame clinico obiettivo attuale, vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione, quantomeno concausale, tra l'attività di carpentiere e le patologie denunciate dal ricorrente”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il nominato CTU, a mezzo di valutazioni medico-legali espresse in una relazione tecnica immune da vizi che, dunque, va condivisa e richiamata, ha dettagliatamente analizzato, con scrupolo professionale, le patologie per cui è causa, anche – se non soprattutto – tenendo conto della loro genesi multifattoriale, sulla quale è ben idonea ad incidere, quantomeno con efficienza concausale, l'attività lavorativa del tipo di quella espletata per anni dal lavoratore, così giungendo ad affermarne l'origine professionale, secondo un criterio di
Pag. 11 di 14 “probabilità qualificata” e considerando la documentazione prodotta a sua disposizione e della peculiare natura dell'attività lavorativa dedotte e del protratto arco temporale in cui la stessa si è svolta, oltre che dell'indagine anamentica personale, lavorative ed esame obiettivo del periziato.
In ragione di tanto, deve ritenersi provata l'eziologia professionale della patologia cui la ricorrente è affetta.
Quanto al danno biologico, sempre sulla base della relazione peritale, esso è stato calcolato, complessivamente e tenuto conto della pluralità delle affezioni, nella misura del 10%, che, unitamente alla già richiamata percentuale di invalidità dei postumi lavorativi già accertati, raggiunge un grado complessivo del 15%.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso deve essere accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico-fisica nella misura pari al 15%; per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (indeterminabile, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio,
Pag. 12 di 14 introduttiva, istruttoria e decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'origine professionale delle patologie di cui è affetta parte ricorrente, nonché il pregiudizio complessivo dell'integrità psico- fisica nella misura pari al 15%;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, la prestazione corrispondente al grado di inabilità così come accertato;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Pag. 13 di 14 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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