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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino N. 180 30172 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240019195819000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: L'Ufficio prende atto e si rimette alla decisione del Giudice Moncratico in merito alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato atto impositivo emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione.
A seguito della presentazione delle controdeduzioni di Agenzia delle Entrate, in data 4 novembre 2025, il ricorrente ha depositato atto tramite il quale, “lette le controdeduzioni dell'ufficio e appresa la notifica dell'avviso di liquidazione avvenuta a mezzo pec, pur ribadendo l'illegittimità della pretesa dell'ufficio per unanime e granitica giurisprudenza in tema di tassazione della presunta clausola penale, con il presente atto si intende rinunciare al ricorso promosso a spese compensate”.
All'udienza del 23 gennaio 2026 le parti comparivano, e mentre per Ricorrente_1 ci si richiamava alla rinuncia al ricorso, l'amministrazione finanziaria si rimetteva sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio il giudice non può che prendere atto della rinuncia del ricorso e dichiarare l'estinzione del giudizio.
Si deve evidenziare che l'articolo 44 del decreto legislativo a 546/1992 prevede, in mancanza di accordo contrario, la condanna alle spese di colui che rinuncia a ricorso.
Nel caso di specie in udienza l'ufficio si è rimesso alle decisioni del giudice, e pertanto non si può ritenere che abbia accettato la compensazione delle spese.
Parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'ufficio costituito, liquidabili equitativamente in euro 200.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento pwr rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in euro 200.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
PIPESCHI GIANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Venezia - Via Torino N. 180 30172 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo N. 25 36100 Vicenza VI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240019195819000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Parte ricorrente rinuncia al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: L'Ufficio prende atto e si rimette alla decisione del Giudice Moncratico in merito alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato atto impositivo emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione.
A seguito della presentazione delle controdeduzioni di Agenzia delle Entrate, in data 4 novembre 2025, il ricorrente ha depositato atto tramite il quale, “lette le controdeduzioni dell'ufficio e appresa la notifica dell'avviso di liquidazione avvenuta a mezzo pec, pur ribadendo l'illegittimità della pretesa dell'ufficio per unanime e granitica giurisprudenza in tema di tassazione della presunta clausola penale, con il presente atto si intende rinunciare al ricorso promosso a spese compensate”.
All'udienza del 23 gennaio 2026 le parti comparivano, e mentre per Ricorrente_1 ci si richiamava alla rinuncia al ricorso, l'amministrazione finanziaria si rimetteva sulle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ufficio il giudice non può che prendere atto della rinuncia del ricorso e dichiarare l'estinzione del giudizio.
Si deve evidenziare che l'articolo 44 del decreto legislativo a 546/1992 prevede, in mancanza di accordo contrario, la condanna alle spese di colui che rinuncia a ricorso.
Nel caso di specie in udienza l'ufficio si è rimesso alle decisioni del giudice, e pertanto non si può ritenere che abbia accettato la compensazione delle spese.
Parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'ufficio costituito, liquidabili equitativamente in euro 200.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento pwr rinuncia al ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida equitativamente in euro 200.