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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3469/2021 promossa da
, (C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...];
, (C.F.: ) in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...] in via Santi
[...]
Saccenti n. 100;
, (C.F.: in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3 Per_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...] via Mazzone n.
[...]
6;
e (C.F.: , nato a Parte_2 Controparte_2 C.F._4
TO ID (FI) il 10.04.1961 quali genitori esercenti la protesta sulla figlia minore
(C.F.: ) nata a [...] il Persona_2 C.F._5
26/02/2004 e residente in [...];
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Rossi del Foro di Pisa e Andrea Massaini del
Foro di Firenze, come da procura allegata in atti
Attori
con sede in Pisa, via Controparte_3
Roma n.67 in persona della dott.ssa in qualità di Direttore generale CP_4 dell' e legale rappresentante pro tempore della Controparte_5 stessa, difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi, elettivamente domiciliata in
Pisa, via Roma n. 67
1 convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Hanno agito in giudizio ex 702 bis c.p.c. i sig.ri , Parte_1 Parte_2 CP_1
, al fine di vedersi risarciti i danni iure hereditatis e iure proprio Persona_2 Persona_1 derivanti dalla morte di a seguito del suo ricovero presso la struttura Per_3 ospedaliera di Pisa, deducendo che:
1. In data 12.05.2016, dopo un episodio similinfluenzale verificatosi all'inizio del mese, il sig. ha manifestato ingravescente dispnea sia durante la Per_3 deambulazione sia a riposo,
2. In una visita del 17.05.2016 all'Ospedale di Empoli si è rilevato una situazione clinica compatibile con una pleurite a carico del polmone sinistro confermata anche dall'Rx,
3. Il 18.05.2016 il sig. è stato ricoverato presso l'ospedale di Cisanello e le Pt_2
analisi effettuate hanno confermato la presenza del versamento pleurico a sinistra in un quadro di insufficienza respiratoria tipo 1 con fibrillazione atriale non databile,
4. All'esito degli accertamenti diagnostici il versamento è stato ricondotto un'infezione batterica da Staphilococcus Capitis, con negatività accertata per il batterio tubercolare (BK) e per la Legionella,
5. Dopo la toracentesi evacuativa del 24/05/2016 la respirazione è migliorata, mantenendosi un tubicino di drenaggio per evitare che la raccolta di liquido pleurico si ricostituisse,
6. Nonostante le programmate dimissioni, dopo la Consulenza con un Chirurgo
Toracico dott. si è prospettata la necessità di approfondire gli Per_4 accertamenti con una biopsia pleurica per escludere la possibilità che potesse trattarsi di un mesotelioma, in considerazione del fatto che il sig. proveniva Pt_2 da zona rossa con alto rischio di sviluppo di tale patologia,
2 7. Sul punto il dott. invece riteneva che non vi fosse assoluta necessità di Per_5
procedervi.
8. Il giorno successivo è stata effettuata una biopsia pleurica e ai parenti è stato riferito che il paziente, durante l'esecuzione della stessa, avrebbe riportato una
“graffiatura” del polmone,
9. Il sig. in seguito è stato ricoverato e ha subito un peggioramento del quadro Pt_2
clinico, perdendo sangue nel cavo pleurico sinistro, risultando così anemizzato,
10. È stato allora effettuato un intervento diretto a tentare di bloccare l'emorragia, che avrebbe dovuto essere risolutivo secondo i medici, descritto come “toracoscopia”,
11. L'intervento è divenuto complesso per l'anemia, la perdita di sangue dal polmone, la comparsa di uno pneumotorace con difficoltà respiratorie e per la ripresa dell'infezione
12. Le condizioni del sig. peggioravano e il 20.06.2016 nella nottata è stato Pt_2 trasferito in Terapia Intensiva Cardiotoracica, essendo insorto vomito di sangue
13. È stato eseguito un intervento di urgenza per cercare di fermare l'emorragia
(forse la broncoscopia)
14. Le condizioni sono peggiorate sempre di più finché il 13.07.2016 intorno alle ore
9,00 il sig. è deceduto. Pt_2
15. Gli attori pertanto agivano ex 696 bis c.p.c. e all'esito del procedimento R.G.
2221/20 è stata depositata la CTU espletata dai dott. e Persona_6 [...]
Per_7
16. All'esito del suddetto procedimento le parti non si sono conciliate
17. Parte ricorrente ha agito pertanto nel presente procedimento lamentando che le condotte dei medici dell' siano stati negligenti e imperite: chiedendo CP_6 pertanto il risarcimento del danno iure hereditatis sia da premorienza, sia biologico temporaneo, sia catastrofale e il danno jure proprio per danno da morte del congiunto e per danno da lesione del diritto di famiglia ai sensi del 2259 c.c. per la somma complessiva di euro 300.000,00 ciascuno per Parte_1 Parte_2
ed € 120.000,00 per e . CP_1 Persona_2 Persona_1
3 Si è costituita l' chiedendo in via preliminare di Controparte_5 autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa di accertare il difetto di Persona_8 legittimazione attiva degli attori, di disporre il mutamento del rito e nel merito – previo rinnovo della CTU – rigettare le domande attoree rilevando che
18. non ha partecipato al procedimento ATP e quindi non può Persona_2
attivare il procedimento ex 702 bis c.p.c. e che la domanda da lei svolta è improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione,
19. trattandosi di un'azione di responsabilità extracontrattuale, l'azione è stata proposta da tardivamente quando ormai risulta spirato il termine Persona_2 quinquennale di prescrizione,
20. nel merito appare giustificata la scelta terapeutica anticoagulante a base
. Parte_3
21. la biopsia pleurica era imposta da un fondato sospetto di una patologia neoplastica e risultava coerente con le linee guida, specie in considerazione della provenienza da una zona ad alto rischio di mesotelioma,
22. le critiche della CTU alla gestione dei drenaggi appaiono generiche e si basano solo su una valutazione ex post basata esclusivamente sul decorso degli eventi,
23. le contestazioni riferite alle emostasi risultano generiche e non corroborate da alcuna evidenza.
Con istanza del 20.01.2022 e quali eredi universali di Parte_2 CP_1 Per_1 medio tempore deceduto in data 03.12.2021, hanno presentato istanza per la
[...] prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
Con atto del 11.05.2022 il giudice istruttore precedentemente assegnatario non ha autorizzato la chiamata del terzo ed ha disposto la conversione del procedimento in rito ordinario, con successiva assegnazione dei termini per le memorie ex 183 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento R.G. 2221/20 e con un'integrazione della stessa.
All'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato, le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 4 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda di FATTORI Per_2
In primo luogo, è necessario pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da , rilevata da parte ricorrente fin dalla propria Persona_2 comparsa di costituzione e risposta.
L'art. 8 L. 24/17 prevede “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
L'eccezione è stata tempestivamente formulata da parte convenuta e risulta meritevole di accoglimento, non potendo ritenersi soddisfatta dall'espletamento della procedura di ATP da parte delle altre parti ricorrenti.
Sull'eccezione di prescrizione al diritto di chiedere il risarcimento del danno da parte di Persona_2
Parte convenuta ha inoltre tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto di ad agire in giudizio, per il risarcimento dei danni patiti a causa del Controparte_7 decesso di imputabile alla condotta colposa della Per_3 CP_6
Sul punto parte attrice non ha preso posizione nella prima difesa utile.
L'eccezione merita accoglimento.
L'erede che agisce contro la struttura per il risarcimento del danno patito per perdita del rapporto parentale – essendo il fatto di causa accaduto prima dell'entrata in vigore della riforma Gelli – – ha un termine di 5 anni per far valere le proprie pretese contro la Pt_4 struttura ospedaliera, termine decorrente dal verificarsi del fatto – salvo ipotesi particolari non dedotte dall'attrice -.
Nel caso di specie è deceduto in data 13.07.2016 e ha agito in Per_3 Controparte_7 giudizio con ricorso depositato in data 15.09.2021, oltre il termine di 5 anni prescritto
5 dalla legge;
in assenza della allegazione di fatti interruttivi della prescrizione o dell'indicazione di un diverso termine di decorrenza, l'eccezione è fondata.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in un'ottica di economia processuale, assorbe l'eccezione di improcedibilità della domanda, che determinerebbe la rimessione della causa sul ruolo.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di e Parte_2 CP_1 quali eredi di Persona_1
Appare meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente con riferimento alla mancanza di legittimazione ad agire iure successionis di e come Parte_2 CP_1 uniche eredi di Le stesse, infatti, al fine di provare la propria qualità di eredi Persona_1 universali di si limitano a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di Persona_1 notorietà, ed estratto di nascita da cui emerge la qualità di figlie di Per_3
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sul punto, si sono pronunciate affermando come “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (SS.UU. 12065/2014). D'altronde, in via generale, l'autodichiarazione ha una specifica valenza solo nell'ambito dei rapporti con la
P.A. al fine di raggiungere obiettivi di semplificazione amministrativa, ma nei rapporti con i privati, in via generale, non si può trarre da un'autodichiarazione alcuna valenza probatoria (SS.UU. 10153/98).
Nel caso di specie, tra l'altro, parte convenuta ha adempiuto al proprio onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. con sufficiente grado di specificità, in considerazione della insufficienza probatoria della dichiarazione sostitutiva prodotta dalle attrici e della carenza di prova in merito alla qualità di fratello di rispetto al de cuius; si osserva infatti Persona_1
Per che tale rapporto non può essere desunto dagli estratti di nascita di e Persona_1
6 in cui sono indicati i nominativi dei genitori, ben dovendo tale rapporto essere Pt_2 provato con documentazione idonea ( es. certificato di famiglia).
Per le ragioni di cui sopra è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e in qualità di eredi di . CP_1 Parte_2 Persona_1
Sull'eccezione del difetto di legittimazione ad agire iure proprio di Parte_2
e CP_1 Parte_1
Risulta, invece, priva di fondamento l'eccezione relativa alla legittimazione ad agire con riferimento alle posizioni di Parte_2 CP_1 Parte_1
Nello specifico la documentazione prodotta in ordine al rapporto parentale tra i ricorrenti e il defunto sig. allegata alle note di udienza, non può considerarsi né tardiva – Per_3 in quanto precedente al termine di deposito della II memoria istruttoria – né inammissibile in quanto successiva alla contestazione di parte convenuta. Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte la quale ha avuto , infatti, modo di osservare come “Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. (Cass. Civ. 46/2021)”.
Ora nel caso di specie la documentazione prodotta il 27.01.22 è anteriore all'ordinanza di conversione del rito, e la documentazione prodotta all'udienza del 16.06.22, pur essendo successiva all'ordinanza di conversione, si ritiene ammissibile sulla base delle normali preclusioni istruttorie del rito ordinario.
Nel merito, della documentazione prodotta – certificato di nascita di e CP_1
e certificato di morte di - risulta facilmente accertabile il rapporto Parte_2 Per_3 di parentela sussistente tra il defunto e le attrico.
L'eccezione è pertanto rigettata.
Sulla responsabilità medica della convenuta.
7 All'esito dell'istruttoria e dei chiarimenti richiesti appare provata la responsabilità della struttura sanitaria sia sul piano contrattuale sia sul piano extracontrattuale in riferimento all'operato dei propri sanitari per i danni arrecati a e per i danni parentali causati Per_3 ai congiunti dello stesso.
Infatti, in base a quanto emerso a seguito della CTU, l'operato della struttura è stato connotato da una serie di negligenze e carenze assistenziali.
In primo luogo – in merito alla fase diagnostica -, la scelta di sottoporre il paziente a un'indagine invasiva quale la VAPS ha innescato una cascata successiva di eventi.; il collegio peritale afferma che “Tuttavia i curanti decisero di proseguire le indagini passando ad un livello di accertamento più elevato e proponendo una biopsia pleurica in VATS, nel dubbio di una patologia maligna misconosciuta. Tale tecnica, come già detto, offre la maggior probabilità di risolvere il quesito diagnostico sebbene a fronte di una minima percentuale di complicanze maggiori [8-11]. Dopo un'attenta valutazione degli elementi a disposizione dei curanti in quel momento, riteniamo che la scelta più conveniente potesse essere quella di una osservazione stretta, con controlli clinici e radiologici, anche considerando: l'età del paziente (78 anni), la necessità di proseguire il trattamento farmacologico per attuare un'adeguata profilassi trombo embolica, le comorbilità, le modeste prospettive di cura delle patologie maligne della pleura che, di principio, hanno una prognosi scadente. Non sembra peraltro che sia stata presa in considerazione la possibilità di realizzare una biopsia TC o eco guidata che avrebbe potuto comunque offrire, a basso rischio, una possibilità diagnostica [12]. La scelta dell'esame bioptico in
VATS deve essere vista nell'ottica di un eccesso di diligenza o meticolosità che ha prevalso sul bilancio danni/benefici dell'intervento; appare quindi una decisione frettolosa.” (sottolineatura della scrivente cfr. Pag. 19-20).
L'operatore sanitario è infatti chiamato a discostarsi dalle linee guida laddove le stesse non appaiono coerenti con la specificità del caso concreto. La Suprema Corte ha affermato, a proposito che “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla verifica della sola perizia del sanitario - non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (Cass. Civ. sez III n. 11208/17).”
8 Il collegio peritale ha invece ritenuto condivisibile la scelta degli operatori di proseguire il trattamento con ASA e AR al fine di prevenire i danni eventuali correlati alla F.A.
Il collegio in conclusione ha ravvisato una serie di carenze assistenziali durante il ricovero presso l' con particolare riferimento sia alla insussistenza di una effettiva CP_6 indicazione per l'indagine diagnostica invasiva, sia alla modalità di gestione delle complicanze, evidenziando come tali carenze abbiano “svolto un ruolo rilevante nel determinismo del decesso del paziente ¸aggiungono in conclusione che “Se infatti - Per_3 soprattutto nella parte finale della degenza presso il reparto di Rianimazione - l'esito infausto fu determinato da una serie di fattori concorrenti (la “delicatezza” del paziente, i precedenti anamnestici e la gravità del quadro clinico in quel momento), fu proprio la scelta (non condivisa dagli scriventi
CC.TT.UU.) di sottoporre il sig. ad una indagine diagnostica invasiva (biopsia pleurica in Pt_2
VATS in data 26/05/2016) la circostanza che innescò la cascata successiva di eventi che si concluse con il decesso del paziente. Anche nella gestione di tali eventi non si può fare a meno di evidenziare importanti carenze assistenziali.
Il decesso del sig. conseguentemente alle complicanze verificatesi dopo l'esame bioptico del Per_3
26/05/2016, è quindi da ritenersi in diretto nesso di causalità materiale con le carenze assistenziali che sono state evidenziate in dettaglio nelle pagine precedenti.” (sottolineatura della scrivente, cfr pag.
27 relazione)
In sede di integrazione della CTU disposta nel presente giudizio i consulenti – presa visione di ulteriori immagini prodotte dalla – hanno dato atto che “L'accertamento CP_6
TC risulta svolto senza mezzo di contrasto;
ciò rappresenta purtroppo un limite perché questa carenza non consente di esprimere valutazioni precise sulle caratteristiche della pleura (irregolarità del profilo, nodularità, impregnazione, spessore). In merito a tali aspetti, assolutamente rilevanti per un giudizio diagnostico specifico, il radiologo refertatore infatti non esprime valutazioni. Sostanzialmente quindi si tratta di un esame TC che si limita a definire un discreto versamento nel cavo di sinistra ed un ispessimento della pleura, verosimilmente millimetrico, come anche riportato nelle considerazioni dei colleghi di certamente inferiore al centimetro (che viene considerato il limite di elevato sospetto per CP_6 patologia neoplastica pleurica). In un'ottica di approfondimento, sarebbe stato opportuno procedere a una
TC con mezzo di contrasto, come consigliato da plurime linee guida (ERS-ERSTS-EACTS-ESTRO
2020, ASCO 2018, British Thoracic Society 2017). La visione diretta degli ulteriori esami diagnostici
9 non ha fornito ulteriori particolari spunti di approfondimento, se non la conferma di quanto riportato nei referti.”
In merito alla scelta degli operatori sanitari di effettuare la biopsia pleuriche in VATS i consulenti hanno confermato che l'esame non era indicato per il caso concreto, non sussistendo elementi tali da sollevare il dubbio di una patologia tumorale, non essendo la provenienza geografica del paziente elemento di tale rilevanza, se isolatamente considerato;
precisano che “Nel complesso riteniamo che, alla luce dei dati clinico-anamnestici a disposizione dei curanti, in questa specifica circostanza, non vi fossero argomenti convincenti per proporre
l'indicazione di un esame diagnostico in VATS, procedura pur sempre invasiva e non scevra da complicanze. Non si poteva in senso assoluto escludere l'eventuale presenza di una patologia neoplastica;
tuttavia un'osservazione stretta con controlli clinici e radiologici adeguati, avrebbe consentito di valutare - a
2-3 mesi di distanza - il quadro clinico e di assumere in tempi ragionevoli una eventuale scelta di approfondimento diagnostico documentata con argomenti più solidi.”
In ordine alla gestione dei drenaggi sia nel periodo 26.5-30.5, quando vi è stata una rimozione precoce senza un adeguato monitoraggio (l'omissione in oggetto non ha comunque inciso in modo apprezzabile sul decorso degli eventi) sia nel periodo 8.06-
20.06 quando sarebbe stato opportuno eseguire un controllo Rx prima della rimozione dell'ultimo drenaggio si evidenziano carenze. Il collegio conclude rilevando che con una gestione più accurata si sarebbe potuto evitare il riposizionamento ripetuto dei drenaggi, circostanza verificatasi 3 volte in 25 giorni.
Da ultimo hanno confermato che le criticità più importanti hanno riguardato la gestione dell'emorragia originatasi all'intervento del 31.05, presumibilmente ricondotta a una lesione venosa lungo il tramite di ingresso di un trocart. L'intervento in questione è stato descritto senza i doverosi dettagli e quindi, per il collegio peritale, risulta impossibile comprendere le iniziative che si sarebbero potute adottare per evitare l'emorragia.
Certamente, a detta del collegio peritale, rimane il dato dell'incapacità di gestire l'emorragia da parte del personale sanitario, ed appare, in questa chiave, sicuramente censurabile la mancata completa descrizione dell'intervento; sul punto i CCTTUU hanno precisato che "Si tratta di una descrizione sommaria e priva dei doverosi dettagli, che lascia altamente perplessi: in un paziente sottoposto a reintervento per emorragia è auspicabile che il chirurgo, dopo aver
10 rimosso i coaguli, si impegni a ricercare e descrivere l'eventuale fonte di sanguinamento attiva;
se poi questa ormai risulta esaurita e non individuabile con certezza, il chirurgo dovrebbe valutare quali potrebbero essere state le sedi di emorragia e delineare gli accorgimenti messi in atto per evitare il ripetersi dell'evento.
In altre parole la carenza descrittiva dell'atto chirurgico (onere a carico di parte convenuta non CP_6 consente al Collegio di CTU di esprime una valutazione sulle procedure svolte e sulle alternative terapeutiche”. Da questo punto di vista la giurisprudenza ha recentemente affermato che
“l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico,
e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(Cass. Civ. 26428/20, Cass. Civ 16737/24)”.
Sul punto i consulenti hanno concluso che “Nel periodo post-operatorio comunque emerge inequivocabilmente che il sanguinamento non fu dominato. Nel cavo pleurico si formò un versamento ematico e proseguì, come già scritto, il fabbisogno trasfusionale senza che siano ipotizzabili perdite ematiche in altre sedi corporee. Il Prof. nel corso della discussione collegiale ha accennato al ruolo Per_9 del trattamento con AR nel favorire e perpetuare il sanguinamento. Riteniamo poco probabile che tale farmaco possa aver svolto un ruolo rilevante nel merito;
tuttavia se queste erano le sensazioni dei curanti, essi stessi avrebbero potuto nel corso della degenza modificare il tipo di farmaco o al limite sospenderlo per qualche giorno (tentativi non svolti).”
Si può dunque desumere, anche sotto il profillo della gestione emorragica, che nel caso di specie le condotte dei sanitari siano state idonee a contribuire a causare l'exitus del paziente.
Sul piano contrattuale accertate le carenze assistenziali in capo alla convenuta, sarebbe semmai stato onere della dimostrare l'adeguatezza della gestione emorragica e CP_6 della condotta medica attuata, considerato che all'esito delle operazioni peritali e del successivo contraddittorio, non né stata data prova che “la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”
(Cas. Civ. 5128/20).
In conclusione, visto quanto sopra, accertate le condotte negligenti dei sanitari in merito alla scelta operatoria, alla gestione dei drenaggi e delle emorragie, accertato il nesso di
11 causalità materiale tra la condotta dei sanitari ed il decesso di , la domanda di Per_3 parte attrice è accolta, nei limiti in punto di quantum che seguono.
Sul danno iure hereditatis
Accertata dunque la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento morte del sig. si procede alla liquidazione del danno iure successionis in favore Per_3 degli eredi.
È necessario prima di tutto fugare ogni dubbio sul risarcimento di un eventuale danno da perdita anticipata della vita;
è infatti inammissibile l'esistenza di un vero e proprio danno tanatologico, dovendosi ontologicamente distinguere il bene salute dal bene vita.
Quest'ultimo infatti non è in re ipsa risarcibile per l'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica la morte, sia collegabile la perdita (si veda SS.UU. 15350/2015).
Sul punto la Suprema Corte di recente ha fatto chiarezza affermando che “In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.(Cass. Civ. 21415/2024, Cass. Civ. 26851/2023)”.
Residua invece la possibilità di risarcire iure hereditario sia il danno biologico temporaneo ovvero il danno alla salute temporaneo intercorso tra la condotta illecita dei sanitari e il verificarsi dell'evento morte, oltre che il cosiddetto danno catastrofale da intendersi come lucida percezione dell'imminenza dell'evento morte, voci di danno liquidabili in maniera unitaria.
Si ritiene infatti – condividendo gli orientamenti e le conclusioni raggiunte in sede alle ultime tabelle di Milano del giugno 2024 – di procedere ad una definizione
12 onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente;
al fine di evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
Inoltre, la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
In punto di liquidazione la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di risarcibilità del danno biologico, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse , è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis. In questo caso, la misura del danno dovrà essere determinata in relazione alla effettiva menomazione dell'integrità psicofisica subita dal soggetto per il periodo di tempo tra il verificarsi delle lesioni e il sopraggiungere della morte, per cui essa sarà correlata all'inabilità temporanea. (…) Il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa "puro" sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente "personalizzati", ovvero adeguati al caso concreto. (sottolineatura della scrivente Cassazione Civile sentenza. N. 7632 del 2003).
Nel caso di specie appare coerente stabilire come dies a quo da cui far decorrere il risarcimento quello del 26.05.2016 – data dell'intervento di biopsia pleurica – considerando che dal 20.06.2016 era trasferito presso la Per_3 ON
, per un totale di 48 giorni.
[...]
Sula base di ciò, viste le Tabelle di Milano aggiornate al giugno 2024 applicabili nel caso di specie, si ritiene liquidabile la somma di € 35.247,00 per i primi 3 giorni ed € 39.837,00
13 per i successivi 45 giorni, per un totale di € 75.084,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Tale importo spetterà per 1/3 ciascuno a favore della moglie della figlia Parte_1
e delle figlia per un importo di € 25.028,00 ciascuna. Parte_2 CP_1
Sul danno iure proprio
Appare evidente che, in conseguenza della condotta illecita dell' Controparte_5 debba essere risarcito in favore degli stretti congiunti, a titolo extracontrattuale, un danno parentale derivato dal venir meno del rapporto parentale goduto con il congiunto, venendo leso il diritto all'intangibilità della sfera affettiva.
In punto di liquidazione e di personalizzazione si evidenzia che parte attrice in sede di atto introduttivo non ha specificato circostanze o allegazioni in ordine al tipo di rapporto sussistente tra il de cuius e le parti, limitandosi a riferire il che la ra convivente con il Pt_1 marito al momento del decesso e che con le figlie vi era un rapporto intenso visto che il de cuius le aiutava nella gestione della agenzia assicurativa di cui sono titolari.
Ai fini della determinazione del quantum – rinviando alle tabelle milanesi – si devono considerare quali criteri l'età della vittima primaria (78 anni), l'età della vittima secondaria,
l'eventuale convivenza con il defunto, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare (nel caso di specie il nucleo familiare stretto rilevante appare quello composto dal sig. la moglie e le due figlie), oltre che la qualità e l'intensità della relazione Pt_2 affettiva.
Per quanto riguarda - 74 anni al momento del fatto - moglie e convivente Parte_1 del defunto, appare equo, proprio in considerazione della presunta convivenza, considerare la condivisione della vita giornaliera, la presumibile assistenza domestica e sanitaria, la condivisione di festività e ricorrenze e, conseguentemente, applicare, in assenza di ulteriori allegazioni, una personalizzazione media, quantificando in suo favore la somma complessiva di € 262.037,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza.
14 Per quanto riguarda - 45 anni al momento del fatto - e - 41 Parte_2 CP_1 anni al momento del fatto - figlie del defunto, le uniche allegazioni risultanti agli atti riguardano l'aiuto che il padre avrebbe dato all'attività assicurativa delle figlie, non risultano allegati ulteriori elementi tali da dimostrare una particolare intensità del rapporto affettivo tra il defunto e le figlie. Appare equo dunque attribuire in favore di e Parte_2 la somma, per ciascuna, di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla CP_1 somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza.
Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidati nei valori minimi dello scaglione di riferimento – stante il rigetto delle domande di e – e nei Controparte_7 Persona_1 valori medi dello scaglione di riferimenti per la fase di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3469/2021, disattesa ogni contraria istanza
DICHIARA prescritto il diritto ad agire di , Controparte_7
DICHIARA la carenza di legittimazione ad agire di e Parte_2 [...]
quali eredi di , CP_1 Persona_1
ACCERTATA la condotta colposa dell' Controparte_5
nella causazione del decesso di
[...] Per_3
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 25.028,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure successionis, in favore di Parte_1
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 25.028,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure successionis, in favore di Parte_2
15 ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 25.028,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure successionis, in favore di CP_1
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 262.037,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, in favore di Parte_1
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, in favore di Parte_2
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, in favore di CP_1
ND l' al Controparte_5 pagamento delle spese processuali a favore della parte attrice quantificate in € 26.577,00, oltre ad accessori di legge e 15% di spese generali e alle spese del procedimento ATP.
Pone a carico dell' le spese di Controparte_5
CTU di entrambi i giudizi, come liquidate da separati decreti.
Pisa, 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
16
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3469/2021 promossa da
, (C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...];
, (C.F.: ) in proprio e quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...] in via Santi
[...]
Saccenti n. 100;
, (C.F.: in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3 Per_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...] via Mazzone n.
[...]
6;
e (C.F.: , nato a Parte_2 Controparte_2 C.F._4
TO ID (FI) il 10.04.1961 quali genitori esercenti la protesta sulla figlia minore
(C.F.: ) nata a [...] il Persona_2 C.F._5
26/02/2004 e residente in [...];
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Chiara Rossi del Foro di Pisa e Andrea Massaini del
Foro di Firenze, come da procura allegata in atti
Attori
con sede in Pisa, via Controparte_3
Roma n.67 in persona della dott.ssa in qualità di Direttore generale CP_4 dell' e legale rappresentante pro tempore della Controparte_5 stessa, difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi, elettivamente domiciliata in
Pisa, via Roma n. 67
1 convenuta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare
– le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate.
In fatto e in diritto
Hanno agito in giudizio ex 702 bis c.p.c. i sig.ri , Parte_1 Parte_2 CP_1
, al fine di vedersi risarciti i danni iure hereditatis e iure proprio Persona_2 Persona_1 derivanti dalla morte di a seguito del suo ricovero presso la struttura Per_3 ospedaliera di Pisa, deducendo che:
1. In data 12.05.2016, dopo un episodio similinfluenzale verificatosi all'inizio del mese, il sig. ha manifestato ingravescente dispnea sia durante la Per_3 deambulazione sia a riposo,
2. In una visita del 17.05.2016 all'Ospedale di Empoli si è rilevato una situazione clinica compatibile con una pleurite a carico del polmone sinistro confermata anche dall'Rx,
3. Il 18.05.2016 il sig. è stato ricoverato presso l'ospedale di Cisanello e le Pt_2
analisi effettuate hanno confermato la presenza del versamento pleurico a sinistra in un quadro di insufficienza respiratoria tipo 1 con fibrillazione atriale non databile,
4. All'esito degli accertamenti diagnostici il versamento è stato ricondotto un'infezione batterica da Staphilococcus Capitis, con negatività accertata per il batterio tubercolare (BK) e per la Legionella,
5. Dopo la toracentesi evacuativa del 24/05/2016 la respirazione è migliorata, mantenendosi un tubicino di drenaggio per evitare che la raccolta di liquido pleurico si ricostituisse,
6. Nonostante le programmate dimissioni, dopo la Consulenza con un Chirurgo
Toracico dott. si è prospettata la necessità di approfondire gli Per_4 accertamenti con una biopsia pleurica per escludere la possibilità che potesse trattarsi di un mesotelioma, in considerazione del fatto che il sig. proveniva Pt_2 da zona rossa con alto rischio di sviluppo di tale patologia,
2 7. Sul punto il dott. invece riteneva che non vi fosse assoluta necessità di Per_5
procedervi.
8. Il giorno successivo è stata effettuata una biopsia pleurica e ai parenti è stato riferito che il paziente, durante l'esecuzione della stessa, avrebbe riportato una
“graffiatura” del polmone,
9. Il sig. in seguito è stato ricoverato e ha subito un peggioramento del quadro Pt_2
clinico, perdendo sangue nel cavo pleurico sinistro, risultando così anemizzato,
10. È stato allora effettuato un intervento diretto a tentare di bloccare l'emorragia, che avrebbe dovuto essere risolutivo secondo i medici, descritto come “toracoscopia”,
11. L'intervento è divenuto complesso per l'anemia, la perdita di sangue dal polmone, la comparsa di uno pneumotorace con difficoltà respiratorie e per la ripresa dell'infezione
12. Le condizioni del sig. peggioravano e il 20.06.2016 nella nottata è stato Pt_2 trasferito in Terapia Intensiva Cardiotoracica, essendo insorto vomito di sangue
13. È stato eseguito un intervento di urgenza per cercare di fermare l'emorragia
(forse la broncoscopia)
14. Le condizioni sono peggiorate sempre di più finché il 13.07.2016 intorno alle ore
9,00 il sig. è deceduto. Pt_2
15. Gli attori pertanto agivano ex 696 bis c.p.c. e all'esito del procedimento R.G.
2221/20 è stata depositata la CTU espletata dai dott. e Persona_6 [...]
Per_7
16. All'esito del suddetto procedimento le parti non si sono conciliate
17. Parte ricorrente ha agito pertanto nel presente procedimento lamentando che le condotte dei medici dell' siano stati negligenti e imperite: chiedendo CP_6 pertanto il risarcimento del danno iure hereditatis sia da premorienza, sia biologico temporaneo, sia catastrofale e il danno jure proprio per danno da morte del congiunto e per danno da lesione del diritto di famiglia ai sensi del 2259 c.c. per la somma complessiva di euro 300.000,00 ciascuno per Parte_1 Parte_2
ed € 120.000,00 per e . CP_1 Persona_2 Persona_1
3 Si è costituita l' chiedendo in via preliminare di Controparte_5 autorizzare la chiamata in causa della dott.ssa di accertare il difetto di Persona_8 legittimazione attiva degli attori, di disporre il mutamento del rito e nel merito – previo rinnovo della CTU – rigettare le domande attoree rilevando che
18. non ha partecipato al procedimento ATP e quindi non può Persona_2
attivare il procedimento ex 702 bis c.p.c. e che la domanda da lei svolta è improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione,
19. trattandosi di un'azione di responsabilità extracontrattuale, l'azione è stata proposta da tardivamente quando ormai risulta spirato il termine Persona_2 quinquennale di prescrizione,
20. nel merito appare giustificata la scelta terapeutica anticoagulante a base
. Parte_3
21. la biopsia pleurica era imposta da un fondato sospetto di una patologia neoplastica e risultava coerente con le linee guida, specie in considerazione della provenienza da una zona ad alto rischio di mesotelioma,
22. le critiche della CTU alla gestione dei drenaggi appaiono generiche e si basano solo su una valutazione ex post basata esclusivamente sul decorso degli eventi,
23. le contestazioni riferite alle emostasi risultano generiche e non corroborate da alcuna evidenza.
Con istanza del 20.01.2022 e quali eredi universali di Parte_2 CP_1 Per_1 medio tempore deceduto in data 03.12.2021, hanno presentato istanza per la
[...] prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
Con atto del 11.05.2022 il giudice istruttore precedentemente assegnatario non ha autorizzato la chiamata del terzo ed ha disposto la conversione del procedimento in rito ordinario, con successiva assegnazione dei termini per le memorie ex 183 c.p.c.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento R.G. 2221/20 e con un'integrazione della stessa.
All'udienza del 18.09.2024 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato, le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e, concessi i termini di cui all'art. 4 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Sull'eccezione di improcedibilità della domanda di FATTORI Per_2
In primo luogo, è necessario pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda proposta da , rilevata da parte ricorrente fin dalla propria Persona_2 comparsa di costituzione e risposta.
L'art. 8 L. 24/17 prevede “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
L'eccezione è stata tempestivamente formulata da parte convenuta e risulta meritevole di accoglimento, non potendo ritenersi soddisfatta dall'espletamento della procedura di ATP da parte delle altre parti ricorrenti.
Sull'eccezione di prescrizione al diritto di chiedere il risarcimento del danno da parte di Persona_2
Parte convenuta ha inoltre tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto di ad agire in giudizio, per il risarcimento dei danni patiti a causa del Controparte_7 decesso di imputabile alla condotta colposa della Per_3 CP_6
Sul punto parte attrice non ha preso posizione nella prima difesa utile.
L'eccezione merita accoglimento.
L'erede che agisce contro la struttura per il risarcimento del danno patito per perdita del rapporto parentale – essendo il fatto di causa accaduto prima dell'entrata in vigore della riforma Gelli – – ha un termine di 5 anni per far valere le proprie pretese contro la Pt_4 struttura ospedaliera, termine decorrente dal verificarsi del fatto – salvo ipotesi particolari non dedotte dall'attrice -.
Nel caso di specie è deceduto in data 13.07.2016 e ha agito in Per_3 Controparte_7 giudizio con ricorso depositato in data 15.09.2021, oltre il termine di 5 anni prescritto
5 dalla legge;
in assenza della allegazione di fatti interruttivi della prescrizione o dell'indicazione di un diverso termine di decorrenza, l'eccezione è fondata.
La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in un'ottica di economia processuale, assorbe l'eccezione di improcedibilità della domanda, che determinerebbe la rimessione della causa sul ruolo.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di e Parte_2 CP_1 quali eredi di Persona_1
Appare meritevole di accoglimento l'eccezione di parte ricorrente con riferimento alla mancanza di legittimazione ad agire iure successionis di e come Parte_2 CP_1 uniche eredi di Le stesse, infatti, al fine di provare la propria qualità di eredi Persona_1 universali di si limitano a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di Persona_1 notorietà, ed estratto di nascita da cui emerge la qualità di figlie di Per_3
Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sul punto, si sono pronunciate affermando come “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (SS.UU. 12065/2014). D'altronde, in via generale, l'autodichiarazione ha una specifica valenza solo nell'ambito dei rapporti con la
P.A. al fine di raggiungere obiettivi di semplificazione amministrativa, ma nei rapporti con i privati, in via generale, non si può trarre da un'autodichiarazione alcuna valenza probatoria (SS.UU. 10153/98).
Nel caso di specie, tra l'altro, parte convenuta ha adempiuto al proprio onere di contestazione ex art. 115 c.p.c. con sufficiente grado di specificità, in considerazione della insufficienza probatoria della dichiarazione sostitutiva prodotta dalle attrici e della carenza di prova in merito alla qualità di fratello di rispetto al de cuius; si osserva infatti Persona_1
Per che tale rapporto non può essere desunto dagli estratti di nascita di e Persona_1
6 in cui sono indicati i nominativi dei genitori, ben dovendo tale rapporto essere Pt_2 provato con documentazione idonea ( es. certificato di famiglia).
Per le ragioni di cui sopra è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e in qualità di eredi di . CP_1 Parte_2 Persona_1
Sull'eccezione del difetto di legittimazione ad agire iure proprio di Parte_2
e CP_1 Parte_1
Risulta, invece, priva di fondamento l'eccezione relativa alla legittimazione ad agire con riferimento alle posizioni di Parte_2 CP_1 Parte_1
Nello specifico la documentazione prodotta in ordine al rapporto parentale tra i ricorrenti e il defunto sig. allegata alle note di udienza, non può considerarsi né tardiva – Per_3 in quanto precedente al termine di deposito della II memoria istruttoria – né inammissibile in quanto successiva alla contestazione di parte convenuta. Sul punto si richiama quanto statuito dalla Suprema Corte la quale ha avuto , infatti, modo di osservare come “Poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. (Cass. Civ. 46/2021)”.
Ora nel caso di specie la documentazione prodotta il 27.01.22 è anteriore all'ordinanza di conversione del rito, e la documentazione prodotta all'udienza del 16.06.22, pur essendo successiva all'ordinanza di conversione, si ritiene ammissibile sulla base delle normali preclusioni istruttorie del rito ordinario.
Nel merito, della documentazione prodotta – certificato di nascita di e CP_1
e certificato di morte di - risulta facilmente accertabile il rapporto Parte_2 Per_3 di parentela sussistente tra il defunto e le attrico.
L'eccezione è pertanto rigettata.
Sulla responsabilità medica della convenuta.
7 All'esito dell'istruttoria e dei chiarimenti richiesti appare provata la responsabilità della struttura sanitaria sia sul piano contrattuale sia sul piano extracontrattuale in riferimento all'operato dei propri sanitari per i danni arrecati a e per i danni parentali causati Per_3 ai congiunti dello stesso.
Infatti, in base a quanto emerso a seguito della CTU, l'operato della struttura è stato connotato da una serie di negligenze e carenze assistenziali.
In primo luogo – in merito alla fase diagnostica -, la scelta di sottoporre il paziente a un'indagine invasiva quale la VAPS ha innescato una cascata successiva di eventi.; il collegio peritale afferma che “Tuttavia i curanti decisero di proseguire le indagini passando ad un livello di accertamento più elevato e proponendo una biopsia pleurica in VATS, nel dubbio di una patologia maligna misconosciuta. Tale tecnica, come già detto, offre la maggior probabilità di risolvere il quesito diagnostico sebbene a fronte di una minima percentuale di complicanze maggiori [8-11]. Dopo un'attenta valutazione degli elementi a disposizione dei curanti in quel momento, riteniamo che la scelta più conveniente potesse essere quella di una osservazione stretta, con controlli clinici e radiologici, anche considerando: l'età del paziente (78 anni), la necessità di proseguire il trattamento farmacologico per attuare un'adeguata profilassi trombo embolica, le comorbilità, le modeste prospettive di cura delle patologie maligne della pleura che, di principio, hanno una prognosi scadente. Non sembra peraltro che sia stata presa in considerazione la possibilità di realizzare una biopsia TC o eco guidata che avrebbe potuto comunque offrire, a basso rischio, una possibilità diagnostica [12]. La scelta dell'esame bioptico in
VATS deve essere vista nell'ottica di un eccesso di diligenza o meticolosità che ha prevalso sul bilancio danni/benefici dell'intervento; appare quindi una decisione frettolosa.” (sottolineatura della scrivente cfr. Pag. 19-20).
L'operatore sanitario è infatti chiamato a discostarsi dalle linee guida laddove le stesse non appaiono coerenti con la specificità del caso concreto. La Suprema Corte ha affermato, a proposito che “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il rispetto, da parte del sanitario, delle “linee guida” - pur costituendo un utile parametro nell'accertamento di una sua eventuale colpa, peraltro in relazione alla verifica della sola perizia del sanitario - non esime il giudice dal valutare, nella propria discrezionalità di giudizio, se le circostanze del caso concreto non esigessero una condotta diversa da quella da esse prescritta (Cass. Civ. sez III n. 11208/17).”
8 Il collegio peritale ha invece ritenuto condivisibile la scelta degli operatori di proseguire il trattamento con ASA e AR al fine di prevenire i danni eventuali correlati alla F.A.
Il collegio in conclusione ha ravvisato una serie di carenze assistenziali durante il ricovero presso l' con particolare riferimento sia alla insussistenza di una effettiva CP_6 indicazione per l'indagine diagnostica invasiva, sia alla modalità di gestione delle complicanze, evidenziando come tali carenze abbiano “svolto un ruolo rilevante nel determinismo del decesso del paziente ¸aggiungono in conclusione che “Se infatti - Per_3 soprattutto nella parte finale della degenza presso il reparto di Rianimazione - l'esito infausto fu determinato da una serie di fattori concorrenti (la “delicatezza” del paziente, i precedenti anamnestici e la gravità del quadro clinico in quel momento), fu proprio la scelta (non condivisa dagli scriventi
CC.TT.UU.) di sottoporre il sig. ad una indagine diagnostica invasiva (biopsia pleurica in Pt_2
VATS in data 26/05/2016) la circostanza che innescò la cascata successiva di eventi che si concluse con il decesso del paziente. Anche nella gestione di tali eventi non si può fare a meno di evidenziare importanti carenze assistenziali.
Il decesso del sig. conseguentemente alle complicanze verificatesi dopo l'esame bioptico del Per_3
26/05/2016, è quindi da ritenersi in diretto nesso di causalità materiale con le carenze assistenziali che sono state evidenziate in dettaglio nelle pagine precedenti.” (sottolineatura della scrivente, cfr pag.
27 relazione)
In sede di integrazione della CTU disposta nel presente giudizio i consulenti – presa visione di ulteriori immagini prodotte dalla – hanno dato atto che “L'accertamento CP_6
TC risulta svolto senza mezzo di contrasto;
ciò rappresenta purtroppo un limite perché questa carenza non consente di esprimere valutazioni precise sulle caratteristiche della pleura (irregolarità del profilo, nodularità, impregnazione, spessore). In merito a tali aspetti, assolutamente rilevanti per un giudizio diagnostico specifico, il radiologo refertatore infatti non esprime valutazioni. Sostanzialmente quindi si tratta di un esame TC che si limita a definire un discreto versamento nel cavo di sinistra ed un ispessimento della pleura, verosimilmente millimetrico, come anche riportato nelle considerazioni dei colleghi di certamente inferiore al centimetro (che viene considerato il limite di elevato sospetto per CP_6 patologia neoplastica pleurica). In un'ottica di approfondimento, sarebbe stato opportuno procedere a una
TC con mezzo di contrasto, come consigliato da plurime linee guida (ERS-ERSTS-EACTS-ESTRO
2020, ASCO 2018, British Thoracic Society 2017). La visione diretta degli ulteriori esami diagnostici
9 non ha fornito ulteriori particolari spunti di approfondimento, se non la conferma di quanto riportato nei referti.”
In merito alla scelta degli operatori sanitari di effettuare la biopsia pleuriche in VATS i consulenti hanno confermato che l'esame non era indicato per il caso concreto, non sussistendo elementi tali da sollevare il dubbio di una patologia tumorale, non essendo la provenienza geografica del paziente elemento di tale rilevanza, se isolatamente considerato;
precisano che “Nel complesso riteniamo che, alla luce dei dati clinico-anamnestici a disposizione dei curanti, in questa specifica circostanza, non vi fossero argomenti convincenti per proporre
l'indicazione di un esame diagnostico in VATS, procedura pur sempre invasiva e non scevra da complicanze. Non si poteva in senso assoluto escludere l'eventuale presenza di una patologia neoplastica;
tuttavia un'osservazione stretta con controlli clinici e radiologici adeguati, avrebbe consentito di valutare - a
2-3 mesi di distanza - il quadro clinico e di assumere in tempi ragionevoli una eventuale scelta di approfondimento diagnostico documentata con argomenti più solidi.”
In ordine alla gestione dei drenaggi sia nel periodo 26.5-30.5, quando vi è stata una rimozione precoce senza un adeguato monitoraggio (l'omissione in oggetto non ha comunque inciso in modo apprezzabile sul decorso degli eventi) sia nel periodo 8.06-
20.06 quando sarebbe stato opportuno eseguire un controllo Rx prima della rimozione dell'ultimo drenaggio si evidenziano carenze. Il collegio conclude rilevando che con una gestione più accurata si sarebbe potuto evitare il riposizionamento ripetuto dei drenaggi, circostanza verificatasi 3 volte in 25 giorni.
Da ultimo hanno confermato che le criticità più importanti hanno riguardato la gestione dell'emorragia originatasi all'intervento del 31.05, presumibilmente ricondotta a una lesione venosa lungo il tramite di ingresso di un trocart. L'intervento in questione è stato descritto senza i doverosi dettagli e quindi, per il collegio peritale, risulta impossibile comprendere le iniziative che si sarebbero potute adottare per evitare l'emorragia.
Certamente, a detta del collegio peritale, rimane il dato dell'incapacità di gestire l'emorragia da parte del personale sanitario, ed appare, in questa chiave, sicuramente censurabile la mancata completa descrizione dell'intervento; sul punto i CCTTUU hanno precisato che "Si tratta di una descrizione sommaria e priva dei doverosi dettagli, che lascia altamente perplessi: in un paziente sottoposto a reintervento per emorragia è auspicabile che il chirurgo, dopo aver
10 rimosso i coaguli, si impegni a ricercare e descrivere l'eventuale fonte di sanguinamento attiva;
se poi questa ormai risulta esaurita e non individuabile con certezza, il chirurgo dovrebbe valutare quali potrebbero essere state le sedi di emorragia e delineare gli accorgimenti messi in atto per evitare il ripetersi dell'evento.
In altre parole la carenza descrittiva dell'atto chirurgico (onere a carico di parte convenuta non CP_6 consente al Collegio di CTU di esprime una valutazione sulle procedure svolte e sulle alternative terapeutiche”. Da questo punto di vista la giurisprudenza ha recentemente affermato che
“l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico,
e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno
(Cass. Civ. 26428/20, Cass. Civ 16737/24)”.
Sul punto i consulenti hanno concluso che “Nel periodo post-operatorio comunque emerge inequivocabilmente che il sanguinamento non fu dominato. Nel cavo pleurico si formò un versamento ematico e proseguì, come già scritto, il fabbisogno trasfusionale senza che siano ipotizzabili perdite ematiche in altre sedi corporee. Il Prof. nel corso della discussione collegiale ha accennato al ruolo Per_9 del trattamento con AR nel favorire e perpetuare il sanguinamento. Riteniamo poco probabile che tale farmaco possa aver svolto un ruolo rilevante nel merito;
tuttavia se queste erano le sensazioni dei curanti, essi stessi avrebbero potuto nel corso della degenza modificare il tipo di farmaco o al limite sospenderlo per qualche giorno (tentativi non svolti).”
Si può dunque desumere, anche sotto il profillo della gestione emorragica, che nel caso di specie le condotte dei sanitari siano state idonee a contribuire a causare l'exitus del paziente.
Sul piano contrattuale accertate le carenze assistenziali in capo alla convenuta, sarebbe semmai stato onere della dimostrare l'adeguatezza della gestione emorragica e CP_6 della condotta medica attuata, considerato che all'esito delle operazioni peritali e del successivo contraddittorio, non né stata data prova che “la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”
(Cas. Civ. 5128/20).
In conclusione, visto quanto sopra, accertate le condotte negligenti dei sanitari in merito alla scelta operatoria, alla gestione dei drenaggi e delle emorragie, accertato il nesso di
11 causalità materiale tra la condotta dei sanitari ed il decesso di , la domanda di Per_3 parte attrice è accolta, nei limiti in punto di quantum che seguono.
Sul danno iure hereditatis
Accertata dunque la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'evento morte del sig. si procede alla liquidazione del danno iure successionis in favore Per_3 degli eredi.
È necessario prima di tutto fugare ogni dubbio sul risarcimento di un eventuale danno da perdita anticipata della vita;
è infatti inammissibile l'esistenza di un vero e proprio danno tanatologico, dovendosi ontologicamente distinguere il bene salute dal bene vita.
Quest'ultimo infatti non è in re ipsa risarcibile per l'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica la morte, sia collegabile la perdita (si veda SS.UU. 15350/2015).
Sul punto la Suprema Corte di recente ha fatto chiarezza affermando che “In tema di responsabilità sanitaria, se è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto.(Cass. Civ. 21415/2024, Cass. Civ. 26851/2023)”.
Residua invece la possibilità di risarcire iure hereditario sia il danno biologico temporaneo ovvero il danno alla salute temporaneo intercorso tra la condotta illecita dei sanitari e il verificarsi dell'evento morte, oltre che il cosiddetto danno catastrofale da intendersi come lucida percezione dell'imminenza dell'evento morte, voci di danno liquidabili in maniera unitaria.
Si ritiene infatti – condividendo gli orientamenti e le conclusioni raggiunte in sede alle ultime tabelle di Milano del giugno 2024 – di procedere ad una definizione
12 onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente;
al fine di evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
Inoltre, la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
In punto di liquidazione la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “In tema di risarcibilità del danno biologico, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse , è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante iure hereditatis. In questo caso, la misura del danno dovrà essere determinata in relazione alla effettiva menomazione dell'integrità psicofisica subita dal soggetto per il periodo di tempo tra il verificarsi delle lesioni e il sopraggiungere della morte, per cui essa sarà correlata all'inabilità temporanea. (…) Il danno biologico terminale, ovvero il danno subito dal de cuius nell'intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione rientra nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata però tenendo conto delle caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, consistenti nel fatto che si tratta di un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sia che si applichi il criterio di liquidazione equitativa "puro" sia che si applichi il criterio di liquidazione tabellare, in quanto entrambi questi criteri di liquidazione sono legittimamente utilizzabili, purché vengano dal giudice adeguatamente "personalizzati", ovvero adeguati al caso concreto. (sottolineatura della scrivente Cassazione Civile sentenza. N. 7632 del 2003).
Nel caso di specie appare coerente stabilire come dies a quo da cui far decorrere il risarcimento quello del 26.05.2016 – data dell'intervento di biopsia pleurica – considerando che dal 20.06.2016 era trasferito presso la Per_3 ON
, per un totale di 48 giorni.
[...]
Sula base di ciò, viste le Tabelle di Milano aggiornate al giugno 2024 applicabili nel caso di specie, si ritiene liquidabile la somma di € 35.247,00 per i primi 3 giorni ed € 39.837,00
13 per i successivi 45 giorni, per un totale di € 75.084,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Tale importo spetterà per 1/3 ciascuno a favore della moglie della figlia Parte_1
e delle figlia per un importo di € 25.028,00 ciascuna. Parte_2 CP_1
Sul danno iure proprio
Appare evidente che, in conseguenza della condotta illecita dell' Controparte_5 debba essere risarcito in favore degli stretti congiunti, a titolo extracontrattuale, un danno parentale derivato dal venir meno del rapporto parentale goduto con il congiunto, venendo leso il diritto all'intangibilità della sfera affettiva.
In punto di liquidazione e di personalizzazione si evidenzia che parte attrice in sede di atto introduttivo non ha specificato circostanze o allegazioni in ordine al tipo di rapporto sussistente tra il de cuius e le parti, limitandosi a riferire il che la ra convivente con il Pt_1 marito al momento del decesso e che con le figlie vi era un rapporto intenso visto che il de cuius le aiutava nella gestione della agenzia assicurativa di cui sono titolari.
Ai fini della determinazione del quantum – rinviando alle tabelle milanesi – si devono considerare quali criteri l'età della vittima primaria (78 anni), l'età della vittima secondaria,
l'eventuale convivenza con il defunto, la sopravvivenza di altri congiunti nel nucleo familiare (nel caso di specie il nucleo familiare stretto rilevante appare quello composto dal sig. la moglie e le due figlie), oltre che la qualità e l'intensità della relazione Pt_2 affettiva.
Per quanto riguarda - 74 anni al momento del fatto - moglie e convivente Parte_1 del defunto, appare equo, proprio in considerazione della presunta convivenza, considerare la condivisione della vita giornaliera, la presumibile assistenza domestica e sanitaria, la condivisione di festività e ricorrenze e, conseguentemente, applicare, in assenza di ulteriori allegazioni, una personalizzazione media, quantificando in suo favore la somma complessiva di € 262.037,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza.
14 Per quanto riguarda - 45 anni al momento del fatto - e - 41 Parte_2 CP_1 anni al momento del fatto - figlie del defunto, le uniche allegazioni risultanti agli atti riguardano l'aiuto che il padre avrebbe dato all'attività assicurativa delle figlie, non risultano allegati ulteriori elementi tali da dimostrare una particolare intensità del rapporto affettivo tra il defunto e le figlie. Appare equo dunque attribuire in favore di e Parte_2 la somma, per ciascuna, di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla CP_1 somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza.
Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidati nei valori minimi dello scaglione di riferimento – stante il rigetto delle domande di e – e nei Controparte_7 Persona_1 valori medi dello scaglione di riferimenti per la fase di ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3469/2021, disattesa ogni contraria istanza
DICHIARA prescritto il diritto ad agire di , Controparte_7
DICHIARA la carenza di legittimazione ad agire di e Parte_2 [...]
quali eredi di , CP_1 Persona_1
ACCERTATA la condotta colposa dell' Controparte_5
nella causazione del decesso di
[...] Per_3
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 25.028,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure successionis, in favore di Parte_1
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 25.028,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure successionis, in favore di Parte_2
15 ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 25.028,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure successionis, in favore di CP_1
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 262.037,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, in favore di Parte_1
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, in favore di Parte_2
ND l' al Controparte_5 pagamento della somma di € 200.000,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 13.07.2016 e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, in favore di CP_1
ND l' al Controparte_5 pagamento delle spese processuali a favore della parte attrice quantificate in € 26.577,00, oltre ad accessori di legge e 15% di spese generali e alle spese del procedimento ATP.
Pone a carico dell' le spese di Controparte_5
CTU di entrambi i giudizi, come liquidate da separati decreti.
Pisa, 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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