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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 596/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1405/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401523387 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12260/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe indicato chiedendone l'annullamento.
Roma Capitale si è costituita deducendo di aver riesaminato la posizione e proceduto allo sgravio.
AMA s.p.a. nel costituirsi ha eccepito di essere carente di legittimazione passiva.
La causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che effettivamente AMA s.p.a. dal 1 aprile 2018 non è più legittimata passivamente (cfr all. 1,
2 e 3 fascicolo AMA s.p.a.). Tuttavia l'imposta è chiesta per le annualità 2018-2023 e dunque, seppur per una piccola frazione, è stata ritualmente convenuta in giudizio.
Ciò posto va dato atto che Roma Capitale ha disposto lo sgravio integrale delle somme oggetto della cartella impugnata.
Conseguentemente il procedimento deve essere dichiarato estinto per essere cessata tra le parti la materia del contendere.
Quanto alle spese, valutata sia la tempistica con la quale l'amministrazione è intervenuta per rivedere la posizione che la pur minima correttezza dell'evocazione in giudizio di AMA s.p.a., si reputa equo compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025 Il Giudice
ZI GA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1405/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401523387 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12260/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe indicato chiedendone l'annullamento.
Roma Capitale si è costituita deducendo di aver riesaminato la posizione e proceduto allo sgravio.
AMA s.p.a. nel costituirsi ha eccepito di essere carente di legittimazione passiva.
La causa è stata decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che effettivamente AMA s.p.a. dal 1 aprile 2018 non è più legittimata passivamente (cfr all. 1,
2 e 3 fascicolo AMA s.p.a.). Tuttavia l'imposta è chiesta per le annualità 2018-2023 e dunque, seppur per una piccola frazione, è stata ritualmente convenuta in giudizio.
Ciò posto va dato atto che Roma Capitale ha disposto lo sgravio integrale delle somme oggetto della cartella impugnata.
Conseguentemente il procedimento deve essere dichiarato estinto per essere cessata tra le parti la materia del contendere.
Quanto alle spese, valutata sia la tempistica con la quale l'amministrazione è intervenuta per rivedere la posizione che la pur minima correttezza dell'evocazione in giudizio di AMA s.p.a., si reputa equo compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025 Il Giudice
ZI GA