Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1566
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inesistenza della notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accogliendo il giudicato esterno formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario che aveva accertato la falsità delle firme. Di conseguenza, la notifica dell'atto presupposto è stata considerata giuridicamente inesistente, con conseguente annullamento della cartella di pagamento.

  • Accolto
    Violazione delle norme sulla sospensione del processo

    La Corte ha ritenuto illegittima la revoca della sospensione del giudizio da parte dei giudici di primo grado, poiché la pendenza di una querela di falso impone la sospensione del processo tributario. La decisione di merito assunta in costanza di sospensione è stata considerata affetta da nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1566
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1566
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo