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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1566/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL AF, OR
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8764/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150020209705 REGISTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la contribuente, sig.ra Ricorrente_1, aveva impugnato la cartella di pagamento n. 10020150020209705, relativa a imposte di registro per l'anno 2009 deducendo l'inesistenza della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20091T00372000, atto prodromico e presupposto della cartella. In quella sede la contribuente aveva eccepito che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, spedite dall'Ufficio Postale di Luogo il 12 aprile 2011, non era in alcun modo riconducibile a lei. In sede di controdeduzioni, l'Ufficio si era costituito in giudizio sostenendo la legittimità della notifica e aveva depositato gli avvisi di ricevimento, asserendo che tali documenti avevano goduto di fede privilegiata fino a querela di falso.
La ricorrente aveva proposto querela di falso dinanzi al Tribunale Ordinario di Salerno (RG 3210/2016) proprio per contestare l'autenticità di quelle sottoscrizioni. Conseguentemente, la Commissione Tributaria
Provinciale aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 546/1992, ravvisando la pregiudizialità dell'accertamento civile. Tuttavia, nonostante il giudizio di falso avesse continuato il suo corso con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica, i giudici di primo grado, all'udienza del 24 maggio 2024, avevano revocato l'ordinanza di sospensione. In tale sede, la Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso nel merito, ritenendo che, ai fini della validità della notifica a mezzo posta, la falsità della firma non avesse assunto rilievo, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Avverso tale decisione la contribuente interponeva appello dinanzi a questa Corte, dolendosi della manifesta nullità della sentenza. L'appellante lamentava che la revoca della sospensione costituiva una palese violazione degli artt. 39 e 42 del D.Lgs. 546/1992, poiché il compimento di atti processuali durante la fase di sospensione determinava una nullità insanabile. La difesa evidenziava inoltre come il giudice tributario non poteva conoscere della falsità di un atto pubblico nemmeno incidenter tantum, essendo tale accertamento riservato in via esclusiva al giudice ordinario. Mentre il giudizio di appello pendeva il Tribunale Ordinario di
Salerno, con sentenza n. 77/2025, accoglieva la querela di falso proposta dalla contribuente. Il giudice civile, basandosi sulle risultanze della CTU grafologica che definiva "certo e negativo" l'esito della comparazione, dichiarava la falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento. Tale sentenza risultava successivamente passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 25 marzo 2025 depositata in atti. Nelle proprie memorie illustrative, l'appellante ribadiva dunque l'inefficacia della notifica dell'atto presupposto e chiedeva la riforma integrale della pronuncia di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, si osserva che la revoca della sospensione del giudizio operata dai giudici di primo grado
è illegittima. La pendenza di una querela di falso impone la sospensione del processo tributario, trattandosi di una pregiudiziale esterna che non ammette equipollenti. La decisione di merito assunta in costanza di sospensione è pertanto affetta da nullità.
Nel merito, il sopravvenuto giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 77/2025 del Tribunale di Salerno
è assorbente e risolutivo. Essendo stata accertata in via definitiva la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento relativi all'avviso di liquidazione n. 20091T00372000, la notifica di quest'ultimo deve considerarsi giuridicamente inesistente nei confronti della destinataria. Ne consegue che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., invocata dai primi giudici, non può operare laddove sia stata legalmente provata la falsità dell'attestazione di consegna al destinatario. L'inesistenza della notifica dell'atto presupposto travolge inevitabilmente la validità della cartella di pagamento impugnata, la quale risulta priva del titolo legittimante la riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n.
10020150020209705 per inesistenza della notifica dell'atto presupposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il doppio grado di giudizio in Euro 1.200 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
OL AF, OR
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8764/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 4 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150020209705 REGISTRO 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la contribuente, sig.ra Ricorrente_1, aveva impugnato la cartella di pagamento n. 10020150020209705, relativa a imposte di registro per l'anno 2009 deducendo l'inesistenza della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20091T00372000, atto prodromico e presupposto della cartella. In quella sede la contribuente aveva eccepito che la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate, spedite dall'Ufficio Postale di Luogo il 12 aprile 2011, non era in alcun modo riconducibile a lei. In sede di controdeduzioni, l'Ufficio si era costituito in giudizio sostenendo la legittimità della notifica e aveva depositato gli avvisi di ricevimento, asserendo che tali documenti avevano goduto di fede privilegiata fino a querela di falso.
La ricorrente aveva proposto querela di falso dinanzi al Tribunale Ordinario di Salerno (RG 3210/2016) proprio per contestare l'autenticità di quelle sottoscrizioni. Conseguentemente, la Commissione Tributaria
Provinciale aveva disposto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 546/1992, ravvisando la pregiudizialità dell'accertamento civile. Tuttavia, nonostante il giudizio di falso avesse continuato il suo corso con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica, i giudici di primo grado, all'udienza del 24 maggio 2024, avevano revocato l'ordinanza di sospensione. In tale sede, la Corte di primo grado aveva rigettato il ricorso nel merito, ritenendo che, ai fini della validità della notifica a mezzo posta, la falsità della firma non avesse assunto rilievo, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..
Avverso tale decisione la contribuente interponeva appello dinanzi a questa Corte, dolendosi della manifesta nullità della sentenza. L'appellante lamentava che la revoca della sospensione costituiva una palese violazione degli artt. 39 e 42 del D.Lgs. 546/1992, poiché il compimento di atti processuali durante la fase di sospensione determinava una nullità insanabile. La difesa evidenziava inoltre come il giudice tributario non poteva conoscere della falsità di un atto pubblico nemmeno incidenter tantum, essendo tale accertamento riservato in via esclusiva al giudice ordinario. Mentre il giudizio di appello pendeva il Tribunale Ordinario di
Salerno, con sentenza n. 77/2025, accoglieva la querela di falso proposta dalla contribuente. Il giudice civile, basandosi sulle risultanze della CTU grafologica che definiva "certo e negativo" l'esito della comparazione, dichiarava la falsità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento. Tale sentenza risultava successivamente passata in giudicato, come da certificazione della cancelleria del 25 marzo 2025 depositata in atti. Nelle proprie memorie illustrative, l'appellante ribadiva dunque l'inefficacia della notifica dell'atto presupposto e chiedeva la riforma integrale della pronuncia di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, si osserva che la revoca della sospensione del giudizio operata dai giudici di primo grado
è illegittima. La pendenza di una querela di falso impone la sospensione del processo tributario, trattandosi di una pregiudiziale esterna che non ammette equipollenti. La decisione di merito assunta in costanza di sospensione è pertanto affetta da nullità.
Nel merito, il sopravvenuto giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 77/2025 del Tribunale di Salerno
è assorbente e risolutivo. Essendo stata accertata in via definitiva la falsità delle firme sugli avvisi di ricevimento relativi all'avviso di liquidazione n. 20091T00372000, la notifica di quest'ultimo deve considerarsi giuridicamente inesistente nei confronti della destinataria. Ne consegue che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., invocata dai primi giudici, non può operare laddove sia stata legalmente provata la falsità dell'attestazione di consegna al destinatario. L'inesistenza della notifica dell'atto presupposto travolge inevitabilmente la validità della cartella di pagamento impugnata, la quale risulta priva del titolo legittimante la riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla la cartella di pagamento n.
10020150020209705 per inesistenza della notifica dell'atto presupposto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per il doppio grado di giudizio in Euro 1.200 oltre accessori di legge, se dovuti.