Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1900-61, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla maggiore spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1900-61, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedera' a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.