Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 18833 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18833 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. IORIO CANDIDA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. IORIO LUCIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in NAPOLI l'11/09/1999 (atto n. 100, P. II, S. A, sez. K, anno 1999), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente in data
5/09/2023, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 11145/2023.
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economicamente autosufficiente.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore designato dal Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano sostanzialmente soltanto una pronuncia divorzile, ovvero concordavano di non avere nulla più a che pretendere l'una dall'altra, in ragione della loro indipendenza economica ed avendo regolato ogni e qualsiasi aspetto patrimoniale.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza al in ordine alla liquidazione delle CP_2
spese sostenute dalle parti entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a Parte_1 CP_1
NAPOLI l'11/09/1999 (atto n. 100, P. II, S. A, sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 1999);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
2 • spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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