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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 24.6.2025 N. 369/2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(PIVA con l'avv. Sebastiano Parte_1 P.IVA_1
Spagnoli PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
- Resistente contumace-
Oggetto: Noleggio
******
FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 12.2.2024: ordinarsi al Sig. (C.F.: ), residente in [...], di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, precisando sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza ivi Parte_1 posta, per consentire il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. NumeroDiCarta_1
Con vittoria di spese e competenze professionali
***** II. Fatto e svolgimento del processo Part II.
1. A sostegno dell'azione la ricorrente espone che in forza di contratto n. 21346249 tra il Sig. (cod. cliente n. 30369222) e la società Tea Energia Controparte_1 S.r.l., quest'ultima effettuava forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata di Mantova, Via Corrado n. 17;
II.
2. Per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore Persona_1 portata G4 matr. n. SMGR034019014588, pdr n. 03370000019514 di proprietà della società
collocato all'interno delle ragioni Parte_1 CP_1 CP_1
II.
3. Quest'ultimo, in forza del contratto di cui sopra, risulta ancora detentrice del suddetto apparecchio. Part II.
4. Avendo parte convenuta omesso il pagamento delle fatture, ha dovuto procedere alla chiusura del contatore (v. doc. 1 – 2 – 3 - 4 e 13 - ricorso).
II.
5. A seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si è recato presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11 - ricorso) senza peraltro riuscire ad eseguire l'operazione di chiusura, per via dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza del debitore, peraltro debitamente allertato dell'imminente accesso (v. doc. 9 - 10 e 11 - ricorso).
II.
6. A seguito dell'impossibilità per il Distributore ( di procedere alla Parte_1 disalimentazione della fornitura, dunque, in forza della Delibera Controparte_2
99/11 (di seguito TIMG – Testo integrato morosità gas) e s.m.i. (v. doc. n. 15, CP_3 art. 13) richiedeva la “Cessazione Amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione”;
II.
7. Dopo la Cessazione Amministrativa, l'impresa di distribuzione ha attivato la disciplina prevista per i servizi di ultima istanza e, nel caso specifico, la procedura del servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi (art. 13.6 TIMG); posto che, come previsto dalla succitata Delibera all'art. 13 bis (v. doc. n. 15 - pg. 16) l'impresa di distribuzione “è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”. Part II.
8. In virtù di quanto sopra, ha intrapreso il presente giudizio.
II.
9. Radicato il contraddittorio, all'udienza del 24.9.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, rilevata la mancata costituzione del convenuto e della regolarità della notifica del ricorso, ne dichiarava la contumacia.
pag. 2/5 II.10. Istruita la causa con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, il giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dalla società ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. L'inadempimento della convenuta e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento del ricorso
III.
1.1. A fondamento del ricorso parte attrice ha prodotto i seguenti documenti:
1. raccomandata mora 11/04/23 da Tea Energia S.r.l. a Controparte_1
;
[...]
2. esito spedizione doc. n. 1;
3. raccomandata mora 06/07/23 da Tea Energia S.r.l. a Controparte_1
;
[...]
4. esito spedizione doc. n. 3;
5. raccomandata mora 03/08/23 da Tea Energia S.r.l. a Controparte_1
;
[...]
6. esito spedizione doc. n. 5;
7. raccomandata di risoluzione contrattuale 14/06/23 da Tea Energia S.r.l. a
; Controparte_1
8. esito spedizione doc. n. 7;
9. lettera raccomandata 09/11/23 di fissazione appuntamento rimozione contatore da
[...]
a ; Pt_1 Controparte_1
10. esito spedizione doc. n. 9;
11. ordine di lavoro rich. 05/01/24;
12. pec richiesta doc. vendita da a Tea Energia S.r.l. e riscontro;
Parte_1
13. estratto conto cliente;
14. estratto preziario contatori;
15. estratti TIMG e TIVG
pag. 3/5 III.
1.2. Si deve pertanto ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura sopra descritto, così come la risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta.
III.
1.3. Parimenti provata è la mancata restituzione del contatore, anche alla luce del fatto che il sig. non ha consentito a l'accesso al misuratore per provvedere CP_1 Parte_1 all'ordine di restituzione ed alla conseguente interruzione della fornitura di gas.
III.
1.4. L'istruttoria di causa ha confermato quanto sopra, posto che all'udienza del
13.32025, il teste dipendente SEI addetto alla distribuzione gas, sentito sui Tes_1 seguenti capitoli 1) in forza di contratto di fornitura n. 21346249 intervenuto tra il Sig.
[...]
(cod. cliente n. 30369222) e la società Tea Energia S.r.l., quest'ultima effettuava Controparte_1 forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata di Mantova, Via Corrado n. 17; ha risposto: “per quanto a mia conoscenza è vero, mi è stato dato questo indirizzo per il tentativo di chiusura del contatore gas”.
Sentito sul cap. 2) per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca Persona_1 portata G4 matr. n. pdr n. 03370000019514 di proprietà della
[...] NumeroDiPaten_1 società collocato all'interno delle ragioni;
” Parte_1 Controparte_1
Il medesimo teste, autorizzato ad avvalersi di documenti in aiuto della memoria circa i dati del contatore, ha risposto: “è vero”.
Sentito sul cap.3) il Sig. in forza del contratto di cui sopra, risulta Controparte_1 detentore del suddetto apparecchio, sito in comune di Mantova, Via Corrado n. 17, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno;
Il teste suddetto ha affermato “è vero”.
Sentito sul cap. 5 facendo seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si recava presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11); e sul cap. 6 il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e
l'assenza del debitore, peraltro debitamente preallertato dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocato per consentire le operazioni (v. doc. 9, 10 e 11);
Il sig. ha detto “è vero, mi ero recato io stesso presso la suddetta abitazione del Tes_1 cliente e confermo quanto indicato nel capitolo”.
*****
IV. Conclusioni
pag. 4/5 IV.
1. L'azione deve quindi essere accolta, essendo il diritto del convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi essendo fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
IV.
3. Sulla base del principio di soccombenza parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in accoglimento del ricorso,
dichiara tenuto e condanna per le causali di cui Controparte_1 in motivazione, alla restituzione in favore della società ricorrente del misuratore
[...] portata G4 matr. n. SMGR034019014588, pdr n. 03370000019514 di Parte_2 proprietà della società precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il Parte_1 tramite dei tecnici di parte ricorrente, che dovranno agire presso l'utenza indicata in ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida a favore della ricorrente in complessivi € 82,80 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 25.6.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(PIVA con l'avv. Sebastiano Parte_1 P.IVA_1
Spagnoli PEC: Email_1
- Ricorrente -
Contro
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
- Resistente contumace-
Oggetto: Noleggio
******
FATTO E DIRITTO
I. Conclusioni delle parti Conclusioni rassegnate da parte attrice / ricorrente con ricorso depositato in data 12.2.2024: ordinarsi al Sig. (C.F.: ), residente in [...], di immediatamente restituire il contatore del gas di cui in premessa, precisando sin d'ora che la rimozione potrà avvenire solo per il tramite dei tecnici di che dovranno agire presso l'utenza ivi Parte_1 posta, per consentire il rientro nel possesso da parte della ricorrente del misuratore matr. n. NumeroDiCarta_1
Con vittoria di spese e competenze professionali
***** II. Fatto e svolgimento del processo Part II.
1. A sostegno dell'azione la ricorrente espone che in forza di contratto n. 21346249 tra il Sig. (cod. cliente n. 30369222) e la società Tea Energia Controparte_1 S.r.l., quest'ultima effettuava forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata di Mantova, Via Corrado n. 17;
II.
2. Per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore Persona_1 portata G4 matr. n. SMGR034019014588, pdr n. 03370000019514 di proprietà della società
collocato all'interno delle ragioni Parte_1 CP_1 CP_1
II.
3. Quest'ultimo, in forza del contratto di cui sopra, risulta ancora detentrice del suddetto apparecchio. Part II.
4. Avendo parte convenuta omesso il pagamento delle fatture, ha dovuto procedere alla chiusura del contatore (v. doc. 1 – 2 – 3 - 4 e 13 - ricorso).
II.
5. A seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si è recato presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11 - ricorso) senza peraltro riuscire ad eseguire l'operazione di chiusura, per via dell'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e l'assenza del debitore, peraltro debitamente allertato dell'imminente accesso (v. doc. 9 - 10 e 11 - ricorso).
II.
6. A seguito dell'impossibilità per il Distributore ( di procedere alla Parte_1 disalimentazione della fornitura, dunque, in forza della Delibera Controparte_2
99/11 (di seguito TIMG – Testo integrato morosità gas) e s.m.i. (v. doc. n. 15, CP_3 art. 13) richiedeva la “Cessazione Amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione”;
II.
7. Dopo la Cessazione Amministrativa, l'impresa di distribuzione ha attivato la disciplina prevista per i servizi di ultima istanza e, nel caso specifico, la procedura del servizio di default relativo a punti di riconsegna non disalimentabili morosi (art. 13.6 TIMG); posto che, come previsto dalla succitata Delibera all'art. 13 bis (v. doc. n. 15 - pg. 16) l'impresa di distribuzione “è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo”. Part II.
8. In virtù di quanto sopra, ha intrapreso il presente giudizio.
II.
9. Radicato il contraddittorio, all'udienza del 24.9.2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, rilevata la mancata costituzione del convenuto e della regolarità della notifica del ricorso, ne dichiarava la contumacia.
pag. 2/5 II.10. Istruita la causa con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, il giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
III. Ragioni della decisione
L'azione proposta dalla società ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta per le motivazioni che seguono.
*****
III.
1. L'inadempimento della convenuta e la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento del ricorso
III.
1.1. A fondamento del ricorso parte attrice ha prodotto i seguenti documenti:
1. raccomandata mora 11/04/23 da Tea Energia S.r.l. a Controparte_1
;
[...]
2. esito spedizione doc. n. 1;
3. raccomandata mora 06/07/23 da Tea Energia S.r.l. a Controparte_1
;
[...]
4. esito spedizione doc. n. 3;
5. raccomandata mora 03/08/23 da Tea Energia S.r.l. a Controparte_1
;
[...]
6. esito spedizione doc. n. 5;
7. raccomandata di risoluzione contrattuale 14/06/23 da Tea Energia S.r.l. a
; Controparte_1
8. esito spedizione doc. n. 7;
9. lettera raccomandata 09/11/23 di fissazione appuntamento rimozione contatore da
[...]
a ; Pt_1 Controparte_1
10. esito spedizione doc. n. 9;
11. ordine di lavoro rich. 05/01/24;
12. pec richiesta doc. vendita da a Tea Energia S.r.l. e riscontro;
Parte_1
13. estratto conto cliente;
14. estratto preziario contatori;
15. estratti TIMG e TIVG
pag. 3/5 III.
1.2. Si deve pertanto ritenere dimostrata l'esistenza del contratto di fornitura sopra descritto, così come la risoluzione dello stesso per inadempimento della convenuta.
III.
1.3. Parimenti provata è la mancata restituzione del contatore, anche alla luce del fatto che il sig. non ha consentito a l'accesso al misuratore per provvedere CP_1 Parte_1 all'ordine di restituzione ed alla conseguente interruzione della fornitura di gas.
III.
1.4. L'istruttoria di causa ha confermato quanto sopra, posto che all'udienza del
13.32025, il teste dipendente SEI addetto alla distribuzione gas, sentito sui Tes_1 seguenti capitoli 1) in forza di contratto di fornitura n. 21346249 intervenuto tra il Sig.
[...]
(cod. cliente n. 30369222) e la società Tea Energia S.r.l., quest'ultima effettuava Controparte_1 forniture di gas in favore del primo presso l'utenza da questo indicata di Mantova, Via Corrado n. 17; ha risposto: “per quanto a mia conoscenza è vero, mi è stato dato questo indirizzo per il tentativo di chiusura del contatore gas”.
Sentito sul cap. 2) per la somministrazione di gas veniva utilizzato il misuratore marca Persona_1 portata G4 matr. n. pdr n. 03370000019514 di proprietà della
[...] NumeroDiPaten_1 società collocato all'interno delle ragioni;
” Parte_1 Controparte_1
Il medesimo teste, autorizzato ad avvalersi di documenti in aiuto della memoria circa i dati del contatore, ha risposto: “è vero”.
Sentito sul cap.3) il Sig. in forza del contratto di cui sopra, risulta Controparte_1 detentore del suddetto apparecchio, sito in comune di Mantova, Via Corrado n. 17, collocato in area privata e inaccessibile dall'esterno;
Il teste suddetto ha affermato “è vero”.
Sentito sul cap. 5 facendo seguito a detta richiesta l'operatore incaricato da si recava presso Parte_1
l'ubicazione del contatore per provvedere alla sigillatura dello stesso (v. doc. 11); e sul cap. 6 il suddetto non riusciva ad eseguire l'operazione di chiusura stante l'inaccessibilità del contatore, la non sezionabilità e
l'assenza del debitore, peraltro debitamente preallertato dell'imminente accesso, e dunque regolarmente convocato per consentire le operazioni (v. doc. 9, 10 e 11);
Il sig. ha detto “è vero, mi ero recato io stesso presso la suddetta abitazione del Tes_1 cliente e confermo quanto indicato nel capitolo”.
*****
IV. Conclusioni
pag. 4/5 IV.
1. L'azione deve quindi essere accolta, essendo il diritto del convenuto di detenzione del contatore venuto meno, a seguito della risoluzione del contratto di fornitura, e quindi essendo fondato il diritto della proprietaria di ottenerne la restituzione mediante rimozione che potrà essere eseguita solo dai tecnici della stessa.
IV.
3. Sulla base del principio di soccombenza parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, spese che vengono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento quanto alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase decisionale).
*****
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
in accoglimento del ricorso,
dichiara tenuto e condanna per le causali di cui Controparte_1 in motivazione, alla restituzione in favore della società ricorrente del misuratore
[...] portata G4 matr. n. SMGR034019014588, pdr n. 03370000019514 di Parte_2 proprietà della società precisando che la rimozione potrà avvenire solo per il Parte_1 tramite dei tecnici di parte ricorrente, che dovranno agire presso l'utenza indicata in ricorso;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida a favore della ricorrente in complessivi € 82,80 per spese ed € 462,00 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Mantova, 25.6.2025
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pag. 5/5