Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1952, n. 14
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1952
Art. 1.
In attesa che sia stabilito in via definitiva il trattamento economico dei titolari di pensione a carico della Gestione marittimi e della Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara nonche' dei titolari di pensione del Fondo Adria, continuera' ad essere corrisposto il particolare assegno previsto dall' art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 724 .
Entrata in vigore il 14 febbraio 1952