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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1579/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Donato Maruccia
- attore contro
C.F. n. in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore in ordine alla produzione del sinistro in premessa;
2) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento integrale di tutti i danni a qualsiasi titolo patiti dall'attore e quantificati nell'importo onnicomprensivo di € 30.160,86 o salva diversa stima alla somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito del giudizio, oltre interessi e valutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo;
3) condannarsi il convenuto alle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, tenuto conto anche il rifiuto alla partecipazione alla procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lecce, respinta ogni avversa istanza, così provvedere:
1) in via principale, rigettare totalmente la domanda per non essere l'evento ascrivibile a responsabilità dell'ente convenuto, ma piuttosto a condotta disattenta e negligente dell'attrice;
2) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato per colpa prevalente/concorrente dell'istante e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria;
3) con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 17 novembre 2021, alle ore 17.45 circa, la signora stava attraversando a piedi il Parco Pt_1
Tafuro, sito nella Via Corvaglia di quando, improvvisamente, scivolava sulla CP_1 pavimentazione.
Sulla pavimentazione del parco era una coltre di foglie e petali di fiori caduti dagli alberi, che rendevano viscida la superficie di calpestio, anche a causa delle piogge dei giorni precedenti.
Sul posto interveniva la Polizia Locale di che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso CP_1 constatando “…la presenza di una potenziale insidia aventi le seguenti caratteristiche: nel tratto retrostante il Dog Park tra lo stesso e il muro che delimita la ferrovia si evidenzia un tratto esteso per circa 10 mt in cui vi è un notevole deposito di fogliame, terriccio, fango e detriti vari che appaiono insidiosi poiché potenzialmente scivolosi al passaggio di pedoni. Si evidenzia che il tratto in questione
è anche privo di illuminazione. Si richiedeva pertanto intervento in loco che provvedeva ad interdire temporaneamente al transito pedonale il tratto di cui sopra. Effettuati rilievi fotografici.”.
In conseguenza dell'occorso l'attrice subiva lesioni fisiche per le quali veniva prontamente accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile “Vito Fazzi” di CP_1
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha concluso nei seguenti termini:
“In conclusione , essendo ben documentata l'entità del trauma in oggetto , considerando attendibile il nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni ad esso conseguenti , trascorso lasso di tempo sufficiente da considerare il quadro clinico stabilizzato, si ritiene commisurata alle sequele riportate dalla a distanza di tre anni dall'evento traumatico la percentuale di invalidità del 6% (sei per cento
) già formulata da questo CTU e calcolata sulla base del dato scientifico emerso dalla attenta valutazione clinica condotta sulla infortunata : il pieno recupero della articolarità sia attiva che passiva delle articolazioni esaminate senza alcuna limitazione funzionale degna di rilievo;
tale condizione poneva nell'esaminatore incaricato dal sig. Giudice la necessità di quantificare il danno alla persona tenendo conto sia del dato scientifico ortopedico su citato (esiti di minima rilevanza clinica secondaria a fratture composte ) che dei dettami e del modus operandi inerenti alla disciplina medico-legale, considerando pertanto assolutamente equa la misura del danno biologico già formulata (sei per cento ); in base a quanto esposto, nel rispetto delle osservazioni prodotte dal CTP
Dott. , si ribadice infine come le lesioni riportate hanno dato luogo ad un periodo di Persona_1 malattia con inabilità temporanea totale di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30 (trenta )ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta ) .Congrue le spese mediche sostenute .”
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso.
Peraltro, lo stato dei luoghi veniva cristallizzato dal verbale redatto dalla P.G. al verificarsi dell'evento di danno.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta nei propri scritti difensivi, per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Sul punto, trattandosi il parco di un bene suscettibile di custodia da parte dell'Ente pubblico, trova applicazione la disciplina dell'art. 2051 c.c. e non quella prevista dall'art. 2043 c.c. essendo stata peraltro ormai superato il concetto di insidia e trabocchetto – peraltro nel caso di specie riscontrato all'atto dell'intervento dagli operanti della Polizia Locale – quale esclusivo fondamento della responsabilità in esame.
Invero, si è sostenuto i giurisprudenza che ritenere non applicabile alla P.A., la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresenterebbe un ingiustificato privilegio per l'Amministrazione e, di riflesso, un ingiustificato trattamento deteriore per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale.
Alla luce di questa nuova prospettiva, l'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c. – invocato da parte convenuta - deve ritenersi “obsoleto” e “superato”.
Pertanto, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. l'insidia e il trabocchetto non hanno alcuna rilevanza come condizioni necessarie per l'applicabilità della norma medesima, la quale invece risulta applicabile ad ogni tipo di danno cagionato dalla res, indipendentemente dal fatto se il rischio sia visibile o nascosto.
Al più, la presenza di un vizio occulto potrebbe assumere rilievo ai fini della minore o maggiore difficoltà della prova liberatoria che la PA deve fornire per non incorrere in responsabilità ex art. 2051 c.c.
***
Chiarita la cornice normativa applicabile al caso di specie si osserva che la responsabilità disciplinata dall'art- 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del parco in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato. Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca che determinava la caduta, oltre all'incuria del tratto non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 30 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 30 giorni al 75 % ed infine di altri 30 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 6 %.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 8.334,00 per invalidità permanente (al punto di danno non patrimoniale per la danneggiata che all'epoca dell'evento dannoso aveva 56 anni) e di complessivi euro 6.900,00 per invalidità temporanea, per un totale di euro 15.234,00 somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Ai predetti importi devono inoltre aggiungersi le spese mediche ritenute congrue per un complessivo importo di 16.251,61 euro.
5. Sulle spese In applicazione al principio di soccombenza, pertanto
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente secondo il D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi (stante la ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie di valore fino a 26.000 (tenuto conto del valore della causa emerso per l'effetto della CTU).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 2.540,00 euro per compensi e 381 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da e per l'effetto condanna il Parte_2 al pagamento della somma di 16.251,61 euro oltre interessi al saggio legale. Controparte_1
Condanna il al pagamento delle spese di lite che si determinano in 2.540,00 euro Controparte_1 per compensi e 381,00 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente Controparte_1
Lecce 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1579/2023 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Donato Maruccia
- attore contro
C.F. n. in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Controparte_1 sindaco pro tempore in ordine alla produzione del sinistro in premessa;
2) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento integrale di tutti i danni a qualsiasi titolo patiti dall'attore e quantificati nell'importo onnicomprensivo di € 30.160,86 o salva diversa stima alla somma maggiore o minore che sarà accertata a seguito del giudizio, oltre interessi e valutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo;
3) condannarsi il convenuto alle spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, tenuto conto anche il rifiuto alla partecipazione alla procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale di Lecce, respinta ogni avversa istanza, così provvedere:
1) in via principale, rigettare totalmente la domanda per non essere l'evento ascrivibile a responsabilità dell'ente convenuto, ma piuttosto a condotta disattenta e negligente dell'attrice;
2) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare che l'evento dannoso si è verificato per colpa prevalente/concorrente dell'istante e diminuire proporzionalmente la pretesa risarcitoria;
3) con condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera.
In data 17 novembre 2021, alle ore 17.45 circa, la signora stava attraversando a piedi il Parco Pt_1
Tafuro, sito nella Via Corvaglia di quando, improvvisamente, scivolava sulla CP_1 pavimentazione.
Sulla pavimentazione del parco era una coltre di foglie e petali di fiori caduti dagli alberi, che rendevano viscida la superficie di calpestio, anche a causa delle piogge dei giorni precedenti.
Sul posto interveniva la Polizia Locale di che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso CP_1 constatando “…la presenza di una potenziale insidia aventi le seguenti caratteristiche: nel tratto retrostante il Dog Park tra lo stesso e il muro che delimita la ferrovia si evidenzia un tratto esteso per circa 10 mt in cui vi è un notevole deposito di fogliame, terriccio, fango e detriti vari che appaiono insidiosi poiché potenzialmente scivolosi al passaggio di pedoni. Si evidenzia che il tratto in questione
è anche privo di illuminazione. Si richiedeva pertanto intervento in loco che provvedeva ad interdire temporaneamente al transito pedonale il tratto di cui sopra. Effettuati rilievi fotografici.”.
In conseguenza dell'occorso l'attrice subiva lesioni fisiche per le quali veniva prontamente accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile “Vito Fazzi” di CP_1
***
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU che ha concluso nei seguenti termini:
“In conclusione , essendo ben documentata l'entità del trauma in oggetto , considerando attendibile il nesso di causalità tra l'evento traumatico e le lesioni ad esso conseguenti , trascorso lasso di tempo sufficiente da considerare il quadro clinico stabilizzato, si ritiene commisurata alle sequele riportate dalla a distanza di tre anni dall'evento traumatico la percentuale di invalidità del 6% (sei per cento
) già formulata da questo CTU e calcolata sulla base del dato scientifico emerso dalla attenta valutazione clinica condotta sulla infortunata : il pieno recupero della articolarità sia attiva che passiva delle articolazioni esaminate senza alcuna limitazione funzionale degna di rilievo;
tale condizione poneva nell'esaminatore incaricato dal sig. Giudice la necessità di quantificare il danno alla persona tenendo conto sia del dato scientifico ortopedico su citato (esiti di minima rilevanza clinica secondaria a fratture composte ) che dei dettami e del modus operandi inerenti alla disciplina medico-legale, considerando pertanto assolutamente equa la misura del danno biologico già formulata (sei per cento ); in base a quanto esposto, nel rispetto delle osservazioni prodotte dal CTP
Dott. , si ribadice infine come le lesioni riportate hanno dato luogo ad un periodo di Persona_1 malattia con inabilità temporanea totale di giorni 30 (trenta), una inabilità temporanea parziale al
75% di giorni 30 (trenta )ed una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta ) .Congrue le spese mediche sostenute .”
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso.
Peraltro, lo stato dei luoghi veniva cristallizzato dal verbale redatto dalla P.G. al verificarsi dell'evento di danno.
***
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta nei propri scritti difensivi, per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Sul punto, trattandosi il parco di un bene suscettibile di custodia da parte dell'Ente pubblico, trova applicazione la disciplina dell'art. 2051 c.c. e non quella prevista dall'art. 2043 c.c. essendo stata peraltro ormai superato il concetto di insidia e trabocchetto – peraltro nel caso di specie riscontrato all'atto dell'intervento dagli operanti della Polizia Locale – quale esclusivo fondamento della responsabilità in esame.
Invero, si è sostenuto i giurisprudenza che ritenere non applicabile alla P.A., la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., rappresenterebbe un ingiustificato privilegio per l'Amministrazione e, di riflesso, un ingiustificato trattamento deteriore per gli utenti danneggiati;
viceversa, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale.
Alla luce di questa nuova prospettiva, l'orientamento precedente che applicava l'art. 2043 c.c. – invocato da parte convenuta - deve ritenersi “obsoleto” e “superato”.
Pertanto, nell'ambito dell'art. 2051 c.c. l'insidia e il trabocchetto non hanno alcuna rilevanza come condizioni necessarie per l'applicabilità della norma medesima, la quale invece risulta applicabile ad ogni tipo di danno cagionato dalla res, indipendentemente dal fatto se il rischio sia visibile o nascosto.
Al più, la presenza di un vizio occulto potrebbe assumere rilievo ai fini della minore o maggiore difficoltà della prova liberatoria che la PA deve fornire per non incorrere in responsabilità ex art. 2051 c.c.
***
Chiarita la cornice normativa applicabile al caso di specie si osserva che la responsabilità disciplinata dall'art- 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno.
Nel caso di specie, è emersa sia la custodiabilità del parco in cui si verificava il sinistro che il pregiudizio patito dal danneggiato. Al contrario, non è stata fornita prova liberatoria da parte del custode e, in ragione della conformazione della buca che determinava la caduta, oltre all'incuria del tratto non consente di imputare all'agire del danneggiato le cause del sinistro.
Pertanto, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere accolta.
4. Sul risarcimento del danno.
Accertata la responsabilità dell'evento dannoso in capo al convenuto, è necessario soffermarsi sulla prova dei danni-conseguenza, dovendosi verificare, in particolare, la sussistenza dei pregiudizi non patrimoniali lamentati dall'attore, onde passare poi alla loro valutazione.
In particolare, in ordine al danno non patrimoniale e partendo dal danno biologico, il consulente, sulla base degli atti visionati, ha determinato un'invalidità temporanea assoluta per 30 gg.
Per quanto riguarda l'invalidità temporanea parziale può essere considerata di 30 giorni al 75 % ed infine di altri 30 giorni al 25%, relativi al periodo delle cure e della riabilitazione.
Inoltre, anche alla luce dell'esame obiettivo eseguito sulla persona dell'attrice, ha concluso nel senso che la danneggiata ha riportato postumi recanti un'invalidità permanente nella misura del 6 %.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Tuttavia, non appare condivisibile la richiesta di liquidazione di danno non patrimoniale in ragione della modesta gravità dei danni patiti e tenuto conto che non sono stati provati gli ulteriori danni patiti.
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 8.334,00 per invalidità permanente (al punto di danno non patrimoniale per la danneggiata che all'epoca dell'evento dannoso aveva 56 anni) e di complessivi euro 6.900,00 per invalidità temporanea, per un totale di euro 15.234,00 somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Ai predetti importi devono inoltre aggiungersi le spese mediche ritenute congrue per un complessivo importo di 16.251,61 euro.
5. Sulle spese In applicazione al principio di soccombenza, pertanto
Le spese del CTU sono poste a carico della parte soccombente secondo il D.M. 55/2014 con riferimento ai valori minimi (stante la ridotta complessità delle questioni in fatto e in diritto oggetto del presente procedimento) per le controversie di valore fino a 26.000 (tenuto conto del valore della causa emerso per l'effetto della CTU).
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di 2.540,00 euro per compensi e 381 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie le domande formulate da e per l'effetto condanna il Parte_2 al pagamento della somma di 16.251,61 euro oltre interessi al saggio legale. Controparte_1
Condanna il al pagamento delle spese di lite che si determinano in 2.540,00 euro Controparte_1 per compensi e 381,00 euro a titolo di spese generali oltre iva e cpa se dovuti.
Pone le spese di CTU a carico della parte soccombente Controparte_1
Lecce 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me