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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9044 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 6273/2025 R. Gen. Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa TRA (nato a [...], il [...]), elettivamente domiciliato Parte_1 in Castellamare di Stabia (NA), via Amato 7, presso lo studio degli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente E
[...]
, in persona TR del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in via CP_1 dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende ex lege
convenuto all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza DISPOSITIVO rigetta la domanda;
condanna la parte ricorrente a rimborsare in favore Parte_1 del convenuto i compensi legali che si liquidano in € 3.688,50, oltre CP_1 spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE è stato dipendente del Parte_1 TR
, avendo da ultimo prestato servizio, quale assistente amministrativo,
[...] presso l'I.C. “Maria Montessori” di CP_1
Con nota dell'8.4.2024 il ha contestato allo quanto CP_1 Parte_1 segue. La Dirigente scolastica dell' “ha rappresentato Controparte_2 che, in data 15/02/2024, l'Istituzione Scolastica ha ricevuto una PEC (con prot. 1242) da parte della società con l'invito a completare l'allegato B Parte_2 relativo alla richiesta di finanziamento per cessione del quinto o, in alternativa, di procedere con l'invio di un nuovo allegato. Tale modulo risulta a nome della S.V. In calce al modulo allegato risulta visibile la firma della Dirigente Scolastica, apposta sul timbro con dicitura “Dirigente scolastico prof.ssa
”, che la medesima Dirigente ha disconosciuta con assoluta Persona_1 certezza. La suddetta Dirigente Scolastica ha inoltre precisato che la S.V., in data 04/03/2024, nell'Ufficio di Presidenza, ha dichiarato che il modello Allegato B per cessione del quinto dello stipendio pervenuto in data 15/2/2024 all'indirizzo PEC da parte della Email_1
( è stato dalla S.V. medesima sottoscritto Parte_3 Email_2
e inoltrato a nome della Dirigente Scolastica stessa. La condotta sopra richiamata costituisce di per sé illecito disciplinare, tenuto conto degli obblighi che, con particolare riguardo alle figure delle istituzioni scolastiche autonome, sono previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva di comparto;
nello specifico, emergono atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione, previsti dall'art. 25 comma 9 n. 1 lett. g) del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il periodo 2019/2021, sottoscritto in data 18/01/2024….”. Lo si è difeso in sede di audizione orale ove ha dichiarato “…di Parte_1 Con aver fatto richiesta di cessione del quinto della quale aveva parlato con la Quest'ultima le aveva anticipato che avrebbe firmato il relativo allegato B solo dopo l'esito di altra causa in corso. In considerazione del sollecito da parte della di aver provveduto, per mero errore materiale a trasmettere CP_4 copia dell'allegato B, con apposizione del timbro del Dirigente Scolastico, in luogo di quello privo di firma … di aver riconosciuto di aver trasmesso il suddetto allegato”, precisando poi di “non aver comunque voluto beneficiare del prestito, pur ritenendo di essere già beneficiario di detrazione del quinto”. Il , non ritenute accoglibili dette giustificazioni, con provvedimento CP_1 dell'11.7.2024, notificato in data 9.8.2024, ha disposto il licenziamento senza preavviso dello con decorrenza dal 22.7.2024. Parte_1
Quest'ultimo ha impugnato giudizialmente il recesso sostenendo la sua illegittimità per più motivi. Il si è costituito contestando l'impugnazione e ribadendo la piena CP_1 legittimità del proprio operato. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° All'esito del giudizio l'impugnazione del licenziamento proposta dallo deve essere disattesa. Parte_1
Ricordato in primo luogo che nel contenzioso lavoristico con l'Amministrazione scolastica legittimato passivo è solo il e non anche CP_1
l'Istituto dove il dipendente lavora o ha lavorato (per tutte, Cass. 21.3.2011, n. 6372 e Cass. 9.11.2021, n. 32938), il recesso intimato al ricorrente è fondato per le ragioni di seguito specificate. E' pacifico e incontroverso, perché ammesso dallo stesso interessato, che lo abbia apposto la firma della Dirigente scolastica sul modulo relativo Parte_1 alla richiesta di finanziamento per cessione del quinto, da lui in precedenza richiesto. Tale condotta, che già di per sé integra gli estremi di una giusta causa di risoluzione del rapporto, trattandosi di condotta integrante reato, nel caso di specie appare pienamente idonea a giustificare l'irrogato licenziamento. Lo infatti, dopo aver in precedenza interloquito con la Dirigente Parte_1 in merito al rilascio dell'autorizzazione in occasione della cessione del quinto e dopo aver appreso le motivazioni poste alla base del diniego (ragioni dovute alla pendenza di un procedimento, che sarebbero conseguentemente venute meno al buon esito dello stesso), ha ciononostante ritenuto di eludere tali ragioni, procedendo egli stesso alla materiale sottoscrizione del modulo necessario ad ottenere il finanziamento. Detto comportamento mal si concilia con l'errore materiale, invocato dal ricorrente a giustificazione della condotta tenuta, in quanto presuppone
2 dapprima la volontà, intenzionalità e consapevolezza di apporre la firma di altro soggetto e in seguito il materiale invio del documento “falsamente” sottoscritto, all'evidente, o quantomeno verosimile, scopo di ottenere il finanziamento richiesto (non si comprende invero, quale motivazione possa determinare un soggetto nell'invio di una modulistica incompleta che si sa già portare ad un diniego della richiesta di finanziamento, cui la documentazione è preordinata). Non vale a giustificare la condotta tenuta neppure il verificarsi della condizione che avrebbe astrattamente consentito alla Dirigente di appore la firma richiesta (esito favorevole per il ricorrente di altro giudizio in corso relativo al superamento del periodo di prova), atteso che il fatto contestato riguarda la condotta falsificatoria posta in essere, la quale rileva a prescindere da ogni motivazione sottesa. Nel caso di specie, inoltre, la predetta condizione non si era neppure avverata nel momento di commissione del fatto contestato, atteso che da un mero raffronto temporale emerge un invio del documento falsificato in data antecedente la definizione del procedimento giudiziale (la pec ricevuta dall' contenente il modulo falsificato è del 15.2.2024, mentre la sentenza CP_2 che ha definito il procedimento giurisdizionale sul superamento della prova è del 29.2.2024). La falsificazione della firma e l'invio del documento falsamente sottoscritto sono condotte dunque che assumono quei connotati di particolare gravità e che rendono la sanzione del licenziamento proporzionale ai fatti accertati, a nulla rilevando la mancata specifica contestazione di un'ulteriore infrazione riscontrata dall' nelle more del procedimento disciplinare ed inerente un CP_2 secondo documento ritenuto anche questo falsamente sottoscritto dallo stesso ricorrente (doc. 5 della memoria). Detta ulteriore infrazione, infatti, non risulta essere stata oggetto dell'irrogato licenziamento, il quale si è basato unicamente sul fatto posto alla base della contestazione disciplinare, pienamente rientrante nelle ipotesi della richiamata disposizione contrattuale di cui all'art. 25 comma 9, n. 2 lett. b) del Ccnl del personale del comparto istruzione e ricerca 2019/2021, il quale prevede che la sanzione del licenziamento senza preavviso si applichi nel caso di
“commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale)”. Parimenti irrilevante è la circostanza che la Dirigente dell'Istituto abbia proposto l'applicazione di una sanzione sospensiva (da 11 giorni a 6 mesi) nell'ambito dell'avvio del procedimento disciplinare, atteso che nel caso di infrazioni più gravi (quelle, cioè, punibili con sanzione più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni), la competenza è dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari. L'apposizione di una firma contraffatta, anche su un solo documento, è dunque condotta che integra una giusta causa di licenziamento sul piano sostanziale alla luce dell'intrinseco disvalore della stessa e che nel caso di specie risulta ancor più accentuato dall'essere il lavoratore un pubblico dipendente
3 operante nell'ambito scolastico (luogo notoriamente deputato all'insegnamento del rispetto delle regole in generale ancor prima delle materie scolastiche). Come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità “l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa e non esclude perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, sia idoneo a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (per tutte, Cass.
6.8.2020 n. 16784). E detto comportamento è ancor più grave nel caso di un pubblico dipendente, il quale è tenuto ad assicurare affidabilità nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza (Cass. 19.1.2015 n.776). È indubbio che la condotta falsificatoria arrechi un evidente vulnus ai principi di correttezza e buona fede a prescindere dal danno in concreto arrecato, dovendosi considerare in primis l'obbligo giuridicamente gravante su ogni individuo, ancor prima che su ogni lavoratore di improntare il proprio comportamento al rispetto della legalità. Pertanto, tenuto conto della gravità oggettiva del fatto e delle circostanze nelle quali lo stesso è stato commesso la sanzione espulsiva irrogata appare proporzionata alla condotta tenuta. L'impugnativa proposta va di conseguenza disattesa. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (indeterminabile e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è infine disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022 - considerata la non complessità della questione esaminata. Roma, 18.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
Motivazione redatta con la collaborazione del funzionario UPP dr.ssa Simona Ingrosso
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