Art. 3.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 sono autorizzate le seguenti spese:
lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 75.000.000 per la gestione, del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
lire 706.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra:
lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell' articolo 20 della legge 17 luglio 1934, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1936, n. 859 , delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , modificata dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689 ;
lire 86.054.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione: basi navali depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465 ; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonche' all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;
lire 8.395.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici; sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;
lire 3.030.000.000 per la costruzione, sistemazione, trasformazione ed ampliamento di impianti degli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di di attrezzature mobili.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 sono autorizzate le seguenti spese:
lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 75.000.000 per la gestione, del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
lire 706.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra:
lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell' articolo 20 della legge 17 luglio 1934, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1936, n. 859 , delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , modificata dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689 ;
lire 86.054.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione: basi navali depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465 ; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonche' all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;
lire 8.395.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici; sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;
lire 3.030.000.000 per la costruzione, sistemazione, trasformazione ed ampliamento di impianti degli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di di attrezzature mobili.