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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
n.r.g.13898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AN IN Presidente
LE PO Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13898/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. TIRALE PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente in via provvisoria, sospendere l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno Parte_1 CP_1 per il mantenimento del figlio e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Persona_1
Tribunale; nel merito, revocare a far data dall'ottobre 2023 l'assegno di mantenimento in favore del figlio e Persona_1
l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale, posti a carico del sig.
con sentenza n. 2061/2020 pubblicata il 15.10.2020 nella causa iscritta al n. 4151/2018 al R.G. del Parte_1
Tribunale di Brescia
pagina 1 di 4 in via istruttoria, ammettere prova per testi sulle circostanze indicate ai capitoli 3), 4) e 5) il sig. , Persona_1 il sig. c/o Filiale di Mazzano di Adecco Italia s.p.a., il rappresentante legale della squadra Testimone_1 calcistica “Ciliverghe Calcio” o suo delegato e il rappresentante legale di Ambrosi s.p.a. o suo delegato;
in ogni caso, con condanna della sig.ra alla refusione delle spese processuali, maggiorate di r.f., iva CP_1
e c.p.a.
Per parte resistente
In via principale: nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di parte ricorrente in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , voglia disporre Persona_1
- che detta revoca decorra da non prima del mese di marzo 2024 ed in subordine da non prima della proposizione della domanda giudiziale (novembre 2023);
- che dalla data di detta revoca l'assegno che residua a carico del sig. per il mantenimento del figlio Parte_1
ammonti ad almeno Euro 1.200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente. Persona_2
In ogni caso: con rifusione di compensi e spese della presente procedura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.11.2023, domandava la modifica delle condizioni della Parte_1 sentenza del Tribunale di Brescia n. 2061/2020 pubbl. il 15/10/2020 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici concernenti i figli , CP_1 Per_1 nato il [...], ed , nato il [...] (per quanto qui di interesse: contributo a carico del Per_2 padre per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 1.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo).
In particolare, domandava la revoca del contributo in favore di , a decorrere da settembre Per_1
2023, avendo il figlio reperito lavoro da operaio a tempo determinato per circa € 1.300,00 mensili, oltre a percepire circa € 300,00 mensili come calciatore nella squadra del Ciliverghe.
La resistente, ritualmente costituitasi, chiedeva che il contributo fosse revocato non prima di marzo
2024, essendo l'occupazione del figlio a tempo determinato;
domandava contestualmente l'aumento del contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 1.200,00 mensili, essendo diminuito Per_2 il tempo da quest'ultimo trascorso col padre ed il relativo mantenimento diretto, in forza altresì del debito della resistente verso il ricorrente per rimborso di somme da quest'ultimo anticipate nel corso del matrimonio, riconosciuto in via transattiva il 31.3.2025 in € 260.958,25.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, seguivano numerosi rinvii per trattative tra le parti.
Quindi, all'udienza del 17.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 Preliminarmente, occorre chiarire che il contributo del padre per ciascun figlio, determinato in sede divorzile su accordo delle parti complessivamente in € 1.600,00 mensili, deve intendersi nella misura di
€ 800,00 a figlio, in mancanza di specifico patto contrario e sulla scorta dell'esigua differenza di età tra i due figli, comportante un mantenimento in pari quota a carico del genitore onerato.
Ciò posto, la domanda di revoca del mantenimento in favore di va accolta a decorrere da Per_1 marzo 2024, considerato che all'epoca il figlio aveva appena reperito un lavoro da sei mesi, tramite agenzia interinale ed a tempo determinato, con scadenza il 1 marzo 2024 (doc. 3 ricorrente); ne consegue che, quantomeno sino alla prima proroga, la stabilità lavorativa del figlio era ancora ragionevolmente incerta, come confermato dall'ottenimento di plurime proroghe a tempo determinato sino a luglio 2025 con la sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato.
Per contro, al Collegio è precluso stabilire la decorrenza della revoca posteriormente a marzo 2024, a fronte dell'accettazione della resistente della revoca a decorrere da tale mese, vertendo la controversia sul contributo al figlio maggiorenne in materia di diritti disponibili, sottratta ai poteri ufficiosi del
Tribunale.
Quanto al figlio , oggi di anni diciotto appena compiuti, ricorrono i presupposti per un Per_2 aumento dell'assegno, in misura più contenuta di quella domandata dalla resistente:
- anzitutto, reputa il Collegio il riconoscimento debito della resistente del 31.3.2025 sopravvenienza irrilevante nella presente controversia, riferendosi la transazione a debito originato nel corso del matrimonio, tra il 2003 e il 2018, circostanza all'evidenza anteriore al radicamento del presente giudizio;
- d'altra parte, risulta incontestato il minor tempo di frequentazione del figlio con il padre
(qualche pranzo o cena, nessun giorno durante le vacanze), avendo il ricorrente preso posizione sull'allegazione tardivamente solo nelle memorie finali;
constano, poi, le maggiori esigenze di mantenimento legate alla crescita del figlio, all'epoca del divorzio di anni tredici ed oggi diciotto, ed il risparmio di spesa per il ricorrente conseguente alla revoca del mantenimento per l'altro figlio.
Circostanze tutte che rendono equo porre a carico del resistente, a decorrere da marzo 2024, il contributo al mantenimento in favore di nella misura di € 1.000,00 mensili. Per_2
La reciproca soccombenza tra le parti consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2061/2020 pubbl. il 15/10/2020,
1. a decorrere da marzo 2024, revoca il contributo del padre al mantenimento del figlio;
Per_1
2. a decorrere da marzo 2024, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 1.000,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da Per_2 versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
3. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE PO AN IN
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AN IN Presidente
LE PO Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13898/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. TIRALE PIERLUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. FILIPPINI ANTONELLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente in via provvisoria, sospendere l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra l'assegno Parte_1 CP_1 per il mantenimento del figlio e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Persona_1
Tribunale; nel merito, revocare a far data dall'ottobre 2023 l'assegno di mantenimento in favore del figlio e Persona_1
l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale, posti a carico del sig.
con sentenza n. 2061/2020 pubblicata il 15.10.2020 nella causa iscritta al n. 4151/2018 al R.G. del Parte_1
Tribunale di Brescia
pagina 1 di 4 in via istruttoria, ammettere prova per testi sulle circostanze indicate ai capitoli 3), 4) e 5) il sig. , Persona_1 il sig. c/o Filiale di Mazzano di Adecco Italia s.p.a., il rappresentante legale della squadra Testimone_1 calcistica “Ciliverghe Calcio” o suo delegato e il rappresentante legale di Ambrosi s.p.a. o suo delegato;
in ogni caso, con condanna della sig.ra alla refusione delle spese processuali, maggiorate di r.f., iva CP_1
e c.p.a.
Per parte resistente
In via principale: nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di parte ricorrente in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio , voglia disporre Persona_1
- che detta revoca decorra da non prima del mese di marzo 2024 ed in subordine da non prima della proposizione della domanda giudiziale (novembre 2023);
- che dalla data di detta revoca l'assegno che residua a carico del sig. per il mantenimento del figlio Parte_1
ammonti ad almeno Euro 1.200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente. Persona_2
In ogni caso: con rifusione di compensi e spese della presente procedura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 13.11.2023, domandava la modifica delle condizioni della Parte_1 sentenza del Tribunale di Brescia n. 2061/2020 pubbl. il 15/10/2020 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e , regolava i rapporti personali ed economici concernenti i figli , CP_1 Per_1 nato il [...], ed , nato il [...] (per quanto qui di interesse: contributo a carico del Per_2 padre per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi € 1.600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo).
In particolare, domandava la revoca del contributo in favore di , a decorrere da settembre Per_1
2023, avendo il figlio reperito lavoro da operaio a tempo determinato per circa € 1.300,00 mensili, oltre a percepire circa € 300,00 mensili come calciatore nella squadra del Ciliverghe.
La resistente, ritualmente costituitasi, chiedeva che il contributo fosse revocato non prima di marzo
2024, essendo l'occupazione del figlio a tempo determinato;
domandava contestualmente l'aumento del contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 1.200,00 mensili, essendo diminuito Per_2 il tempo da quest'ultimo trascorso col padre ed il relativo mantenimento diretto, in forza altresì del debito della resistente verso il ricorrente per rimborso di somme da quest'ultimo anticipate nel corso del matrimonio, riconosciuto in via transattiva il 31.3.2025 in € 260.958,25.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, seguivano numerosi rinvii per trattative tra le parti.
Quindi, all'udienza del 17.10.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 Preliminarmente, occorre chiarire che il contributo del padre per ciascun figlio, determinato in sede divorzile su accordo delle parti complessivamente in € 1.600,00 mensili, deve intendersi nella misura di
€ 800,00 a figlio, in mancanza di specifico patto contrario e sulla scorta dell'esigua differenza di età tra i due figli, comportante un mantenimento in pari quota a carico del genitore onerato.
Ciò posto, la domanda di revoca del mantenimento in favore di va accolta a decorrere da Per_1 marzo 2024, considerato che all'epoca il figlio aveva appena reperito un lavoro da sei mesi, tramite agenzia interinale ed a tempo determinato, con scadenza il 1 marzo 2024 (doc. 3 ricorrente); ne consegue che, quantomeno sino alla prima proroga, la stabilità lavorativa del figlio era ancora ragionevolmente incerta, come confermato dall'ottenimento di plurime proroghe a tempo determinato sino a luglio 2025 con la sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato.
Per contro, al Collegio è precluso stabilire la decorrenza della revoca posteriormente a marzo 2024, a fronte dell'accettazione della resistente della revoca a decorrere da tale mese, vertendo la controversia sul contributo al figlio maggiorenne in materia di diritti disponibili, sottratta ai poteri ufficiosi del
Tribunale.
Quanto al figlio , oggi di anni diciotto appena compiuti, ricorrono i presupposti per un Per_2 aumento dell'assegno, in misura più contenuta di quella domandata dalla resistente:
- anzitutto, reputa il Collegio il riconoscimento debito della resistente del 31.3.2025 sopravvenienza irrilevante nella presente controversia, riferendosi la transazione a debito originato nel corso del matrimonio, tra il 2003 e il 2018, circostanza all'evidenza anteriore al radicamento del presente giudizio;
- d'altra parte, risulta incontestato il minor tempo di frequentazione del figlio con il padre
(qualche pranzo o cena, nessun giorno durante le vacanze), avendo il ricorrente preso posizione sull'allegazione tardivamente solo nelle memorie finali;
constano, poi, le maggiori esigenze di mantenimento legate alla crescita del figlio, all'epoca del divorzio di anni tredici ed oggi diciotto, ed il risparmio di spesa per il ricorrente conseguente alla revoca del mantenimento per l'altro figlio.
Circostanze tutte che rendono equo porre a carico del resistente, a decorrere da marzo 2024, il contributo al mantenimento in favore di nella misura di € 1.000,00 mensili. Per_2
La reciproca soccombenza tra le parti consente di disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 2061/2020 pubbl. il 15/10/2020,
1. a decorrere da marzo 2024, revoca il contributo del padre al mantenimento del figlio;
Per_1
2. a decorrere da marzo 2024, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 1.000,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da Per_2 versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia;
3. spese di lite integralmente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
LE PO AN IN
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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