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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4490/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 RICORRENTE1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 RICORRENTE1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Marina Salina - Via Risorgimento Snc 98050 Santa Marina Salina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1132025000185288600 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/6/2025 s.r.l. Ricorrente_1. Form chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 1132025000185288600 notificata in data 28/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per la provincia di Treviso per l'importo di € 21.518,88 a titolo di IMU 2014-2015 e tasi 2014. Eccepiva: prescrizione;
omessa notifica di avviso di accertamento;
avvenuto pagamento Imu 2015.
Non si costituiva l'agente della riscossione
Non si costituiva il comune di Santa Marina Salina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata incompetenza per territorio a favore della Corte di Treviso.
Come noto, ai sensi dell'art. 4 d.Lv. 546/92 «le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione… che hanno sede nella loro circoscrizione».
Tale criterio di attribuzione della competenza opera anche nel caso in cui si impugni un atto della riscossione e, contestualmente, una iscrizione a ruolo operata da ente locale ricadente in diversa circoscrizione: anche in tale caso, infatti, la competenza deve radicarsi presso la Corte nella cui giurisdizione ricade la sede dell'agente della riscossione. Non può invocarsi la pronuncia della C. Cost. 44/2016. Infatti, con tale pronuncia la Corte è intervenuta sul teso dell'art. 4 d.Lv. cit. anteriore alla riforma operata con d.Lv. 156/2015. Con riferimento al testo successivo alla riforma, applicabile nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della noma esclusivamente «nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore». Dunque, la competenza è attratta dalla sede dell'ente locale esclusivamente nell'ipotesi in cui detto Ente, ai fini della riscossione, si avvalga di uno di quei soggetti privati abilitati alle attività di accertamento e riscossione, iscritti all'apposito albo, diversi, dunque, dall'Agenzia dell'Entrate CO. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dal momento che l'ente locale si è avvalso, appunto, di Ader e che l'assegnazione dell'attività di recupero all'Agente di Milano è stata operata in ragione della residenza del contribuente, dunque a maggiore tutela dello stesso e del suo diritto alla difesa.
Ai sensi dell'art. 5 l. cit., l'incompetenza è inderogabile e rilevabile anche d'ufficio.
In ragione della mancata costituzione dei convenuti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Treviso. Nulla sulle spese.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4490/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 RICORRENTE1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 RICORRENTE1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Santa Marina Salina - Via Risorgimento Snc 98050 Santa Marina Salina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1132025000185288600 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7/6/2025 s.r.l. Ricorrente_1. Form chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 1132025000185288600 notificata in data 28/3/2025 emessa dall'agente della riscossione per la provincia di Treviso per l'importo di € 21.518,88 a titolo di IMU 2014-2015 e tasi 2014. Eccepiva: prescrizione;
omessa notifica di avviso di accertamento;
avvenuto pagamento Imu 2015.
Non si costituiva l'agente della riscossione
Non si costituiva il comune di Santa Marina Salina.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata incompetenza per territorio a favore della Corte di Treviso.
Come noto, ai sensi dell'art. 4 d.Lv. 546/92 «le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione… che hanno sede nella loro circoscrizione».
Tale criterio di attribuzione della competenza opera anche nel caso in cui si impugni un atto della riscossione e, contestualmente, una iscrizione a ruolo operata da ente locale ricadente in diversa circoscrizione: anche in tale caso, infatti, la competenza deve radicarsi presso la Corte nella cui giurisdizione ricade la sede dell'agente della riscossione. Non può invocarsi la pronuncia della C. Cost. 44/2016. Infatti, con tale pronuncia la Corte è intervenuta sul teso dell'art. 4 d.Lv. cit. anteriore alla riforma operata con d.Lv. 156/2015. Con riferimento al testo successivo alla riforma, applicabile nel caso di specie, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della noma esclusivamente «nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore». Dunque, la competenza è attratta dalla sede dell'ente locale esclusivamente nell'ipotesi in cui detto Ente, ai fini della riscossione, si avvalga di uno di quei soggetti privati abilitati alle attività di accertamento e riscossione, iscritti all'apposito albo, diversi, dunque, dall'Agenzia dell'Entrate CO. Ipotesi che non ricorre nel caso di specie, dal momento che l'ente locale si è avvalso, appunto, di Ader e che l'assegnazione dell'attività di recupero all'Agente di Milano è stata operata in ragione della residenza del contribuente, dunque a maggiore tutela dello stesso e del suo diritto alla difesa.
Ai sensi dell'art. 5 l. cit., l'incompetenza è inderogabile e rilevabile anche d'ufficio.
In ragione della mancata costituzione dei convenuti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara incompetenza per territorio a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Treviso. Nulla sulle spese.