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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 05/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente e Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11231/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240092051115000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiararsi illegittimo l'atto impugnato
Resistente: Dichiararsi estinto il giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha depositato ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 Irap 2021 lamentando l'illegittimità del recupero e la carenza del presupposto impositivo.
Successivamente l'Ufficio, esaminati i dati presenti in Anagrafe Tributaria e tenuto conto dei provvedimenti di accoglimento intervenuti in relazione alle annullità 2017 e 2018, disponeva lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e, con le proprie controdeduzioni, chiedeva la declaraoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, per effetto del provvedimento di sgravio di cui sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 15 dicembre 2025 il Presidente est.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente e Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11231/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240092051115000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Dichiararsi illegittimo l'atto impugnato
Resistente: Dichiararsi estinto il giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha depositato ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 Irap 2021 lamentando l'illegittimità del recupero e la carenza del presupposto impositivo.
Successivamente l'Ufficio, esaminati i dati presenti in Anagrafe Tributaria e tenuto conto dei provvedimenti di accoglimento intervenuti in relazione alle annullità 2017 e 2018, disponeva lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e, con le proprie controdeduzioni, chiedeva la declaraoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, per effetto del provvedimento di sgravio di cui sopra, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Roma, 15 dicembre 2025 il Presidente est.