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Sentenza 22 luglio 2022
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/07/2022, n. 29039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29039 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29039 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 15/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha ridotto la pena comminata a AN MO dal Tribunale di Benevento con sentenza di condanna per i delitti, in continuazione tra loro, di furto pluriaggravato e di indebito utilizzo di carte di credito o di debito, di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo a), e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e 61, n. 2, cod. pen., capo b, (entrambi commessi il 31 marzo 2009). 2. Avverso la sentenza d'appello MO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con la censura mossa, oltre a una generica prospettazione dell'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere, ai fini della disciplina della continuazione, più grave il delitto di furto, laddove in primo grado era stata ritenuta più grave l'altra fattispecie, ci si duole della mancata declaratoria di estinzione dei due reati per decorso del termine di prescrizione antecedentemente alla statuizione di secondo grado. 3. Su esplicita richiesta della difesa dell'imputato, poi non comparsa in udienza, vi è stata discussione orale all'esito della quale la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore LU Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini e limiti di seguito evidenziati, ferma restando l'inammissibilità del profilo inerente all'assunto errore nell'aver la Corte territoriale ritenuto più grave il furto sia per l'assoluta genericità dello stesso, limitandosi il ricorrente solo a prospettare l'errore senza neanche articolarlo, sia per la carenza d'interesse, neanche implicitamente evidenziato in ricorso, essendo comunque stata applicata una pena finale non illegale e inferiore a quella comminata in primo grado. 2. Con rifermento all'ammissibilità dei profili di ricorso inerenti alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione antecedente alla sentenza d'appello, il Collegio intende dare seguito a quanto statuito da Sez. U, n. 12602 2 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01, circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. 3. Ferma restando l'ammissibilità dei detti profili, fondata è la sola censura deducente l'estinzione del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di debito per il decorso del termine di prescrizione, in epoca successiva alla sentenza di primo grado (14 gennaio 2013) ma antecedente alla statuizione d'appello (15 gennaio 2021), mentre manifestamente infondata, e quindi inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è la doglianza deducente il medesimo errore di diritto ma riferito al delitto di furto pluriaggravato. 4. Le due fattispecie, invero, sono state accertate come commesse il 31 marzo 2009. Ne consegue che il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di debito, di cui all'art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, poi confluito nell'attuale art. 493-ter cod. pen. in forza degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 7, comma 1, lett. s), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in ragione del massimo edittale fissato per tale reato in cinque anni di reclusione, anche successivamente alla sua trasposizione nel codice penale, si è prescritto il 31 marzo 2017, quindi successivamente alla sentenza di primo grado ma antecedentemente a quella d'appello (ex art. 157 e, in considerazione dell'intervenuta interruzione, in forza dell'art. 161, comma secondo, penultimo inciso, cod. pen., quest'ultimo articolo in relazione all'art. 99, comma quarto, stesso codice). 4.1. La Corte territoriale ha quindi violato il principio, che in questa sede si intende ribadire, per cui nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti alla sussistenza di un'aggravante o al trattamento sanzionatorio, impedendo ciò che il relativo capo acquisti autorità di cosa giudicata (ex plurimis, Sez. 2, n. 29225 del 04/06/2018, Tirolo, RV. 273370-01; Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152-01; Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716-01; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976-01; Sez. 1, n. 45994 del 17/11/2011, Dilernia, Rv. 251405-01). 4.2. Il medesimo iter logico-giuridico porta invece a conclusioni differenti con riferimento al delitto di furto, con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di doglianza, con il quale si prospetta l'errore della Corte 3 Il esidente ON LA FE DEPO;
;TTATC 4 ANCELLERIA 2 2 LuG. 20?/ IL FL.TN2,70N:,, territoriale per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza d'appello. Trattasi difatti di furto pluriaggravato che, in ragione del massimo edittale per esso fissato in dieci anni di reclusione dall'art. 625, comma secondo, cod. pen., non è prescritto neanche alla data della presente statuizione (ex art. 157 e, in considerazione dell'intervenuta interruzione, in forza dell'art. 161, comma secondo, penultimo inciso, cod. pen., quest'ultimo articolo in relazione all'art. 99, comma quarto, stesso codice). 5. Ne consegue, ex art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto per prescrizione, antecedentemente alla sentenza di secondo grado, il reato di cui al capo b) d'imputazione (art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007), cui segue la rideterminazione della pena (previa mera eliminazione di quella costituente aumento per la continuazione per il detto reato) in anni uno e mesi otto di reclusione e euro 450,00 di multa, oltre che l'inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo b (art. 55 d.lgs. 231/2007) è estinto per prescrizione, e conseguentemente ridetermina la pena in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 450,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29039 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 15/06/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha ridotto la pena comminata a AN MO dal Tribunale di Benevento con sentenza di condanna per i delitti, in continuazione tra loro, di furto pluriaggravato e di indebito utilizzo di carte di credito o di debito, di cui agli artt. 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo a), e 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e 61, n. 2, cod. pen., capo b, (entrambi commessi il 31 marzo 2009). 2. Avverso la sentenza d'appello MO ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con la censura mossa, oltre a una generica prospettazione dell'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere, ai fini della disciplina della continuazione, più grave il delitto di furto, laddove in primo grado era stata ritenuta più grave l'altra fattispecie, ci si duole della mancata declaratoria di estinzione dei due reati per decorso del termine di prescrizione antecedentemente alla statuizione di secondo grado. 3. Su esplicita richiesta della difesa dell'imputato, poi non comparsa in udienza, vi è stata discussione orale all'esito della quale la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore LU Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini e limiti di seguito evidenziati, ferma restando l'inammissibilità del profilo inerente all'assunto errore nell'aver la Corte territoriale ritenuto più grave il furto sia per l'assoluta genericità dello stesso, limitandosi il ricorrente solo a prospettare l'errore senza neanche articolarlo, sia per la carenza d'interesse, neanche implicitamente evidenziato in ricorso, essendo comunque stata applicata una pena finale non illegale e inferiore a quella comminata in primo grado. 2. Con rifermento all'ammissibilità dei profili di ricorso inerenti alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione antecedente alla sentenza d'appello, il Collegio intende dare seguito a quanto statuito da Sez. U, n. 12602 2 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01, circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. 3. Ferma restando l'ammissibilità dei detti profili, fondata è la sola censura deducente l'estinzione del reato di indebito utilizzo di carte di credito o di debito per il decorso del termine di prescrizione, in epoca successiva alla sentenza di primo grado (14 gennaio 2013) ma antecedente alla statuizione d'appello (15 gennaio 2021), mentre manifestamente infondata, e quindi inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è la doglianza deducente il medesimo errore di diritto ma riferito al delitto di furto pluriaggravato. 4. Le due fattispecie, invero, sono state accertate come commesse il 31 marzo 2009. Ne consegue che il delitto di indebito utilizzo di carte di credito o di debito, di cui all'art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2007, poi confluito nell'attuale art. 493-ter cod. pen. in forza degli artt. 4, comma 1, lett. a) e 7, comma 1, lett. s), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, in ragione del massimo edittale fissato per tale reato in cinque anni di reclusione, anche successivamente alla sua trasposizione nel codice penale, si è prescritto il 31 marzo 2017, quindi successivamente alla sentenza di primo grado ma antecedentemente a quella d'appello (ex art. 157 e, in considerazione dell'intervenuta interruzione, in forza dell'art. 161, comma secondo, penultimo inciso, cod. pen., quest'ultimo articolo in relazione all'art. 99, comma quarto, stesso codice). 4.1. La Corte territoriale ha quindi violato il principio, che in questa sede si intende ribadire, per cui nel giudizio di appello, salvo il caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di dichiarazione immediata di estinzione del reato ove, nel frattempo, sia maturato il termine di prescrizione, anche se con l'atto di appello siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti alla sussistenza di un'aggravante o al trattamento sanzionatorio, impedendo ciò che il relativo capo acquisti autorità di cosa giudicata (ex plurimis, Sez. 2, n. 29225 del 04/06/2018, Tirolo, RV. 273370-01; Sez. 6, n. 45763 del 13/09/2018, M., Rv. 274152-01; Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716-01; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976-01; Sez. 1, n. 45994 del 17/11/2011, Dilernia, Rv. 251405-01). 4.2. Il medesimo iter logico-giuridico porta invece a conclusioni differenti con riferimento al delitto di furto, con conseguente manifesta infondatezza del relativo profilo di doglianza, con il quale si prospetta l'errore della Corte 3 Il esidente ON LA FE DEPO;
;TTATC 4 ANCELLERIA 2 2 LuG. 20?/ IL FL.TN2,70N:,, territoriale per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza d'appello. Trattasi difatti di furto pluriaggravato che, in ragione del massimo edittale per esso fissato in dieci anni di reclusione dall'art. 625, comma secondo, cod. pen., non è prescritto neanche alla data della presente statuizione (ex art. 157 e, in considerazione dell'intervenuta interruzione, in forza dell'art. 161, comma secondo, penultimo inciso, cod. pen., quest'ultimo articolo in relazione all'art. 99, comma quarto, stesso codice). 5. Ne consegue, ex art. 620 cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi estinto per prescrizione, antecedentemente alla sentenza di secondo grado, il reato di cui al capo b) d'imputazione (art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007), cui segue la rideterminazione della pena (previa mera eliminazione di quella costituente aumento per la continuazione per il detto reato) in anni uno e mesi otto di reclusione e euro 450,00 di multa, oltre che l'inammissibilità del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui al capo b (art. 55 d.lgs. 231/2007) è estinto per prescrizione, e conseguentemente ridetermina la pena in anni uno mesi otto di reclusione ed euro 450,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. 4