CASS
Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 39718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39718 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
-, ' ' del Popolo CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Composta VITO NICOLA FILIPPO CASA GI SC TOSCANI TONA la Presidente SENTENZA CC US nato a [...] il [...] 2362/2024 28/06/2024 14712/2024 AL AR nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il PG ANTONIETTA PICARDI ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
c Penale Sent. Sez. 1 Num. 39718 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EP CC e RA AL sono indagati nel procedimento n. 6275/19 R.G.N.R. (pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria) per reati fiscali (loro rispettivamente ascritti ai capi A e B dell'imputazione), nonché per fatti di bancarotta distrattiva (capo D) e di bancarotta per aggravamento del dissesto (E) che si assumono commessi in danno della EO EE s.r.l. (d'ora in avanti EO EE), dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 26 gennaio 2021. Per quel che qui rileva, la vicenda ruota attorno a un contratto preliminare, stipulato in data 26 marzo 2014, di compravendita di immobili al prezzo di 700.000,00 euro (effettivamente versati, nella misura di 7/8 del prezzo complessivo concordato), preliminare che si ipotizza simulato e che vede, come promittente venditrice, la IM.PO. s.r.l. (d'ora in avanti, IM.PO.), di cui CC è indicato quale amministratore di fatto e procuratore speciale, e, come promissaria acquirente, la fallenda EO EE, di cui IE GI AT risulta amministratore di diritto e CC socio e amministratore di fatto. Di questi 700.000,00 euro, versati sul conto della IM.PO., 330.000,00 sarebbero stati immediatamente bonificati sul conto della AL, moglie del CC, e 370.000,00 sul conto di TA TI, moglie del AT. Si legge nel capo E) della rubrica che "la finalità era infatti quella di distribuire risorse societarie - compensi - in capo agli amministratori di GEOS GREEN, mascherando le relative operazioni con l'apparente conclusione di contratti preliminari connotati dal rilascio di caparre;
in vero, CA TE faceva avere all'Agenzia delle Entrate - per "giustificare" l'erogazione di euro 370.000 - un esemplare di promessa di vendita di immobili in Ponte S. IE, apparentemente datata 26/3/14, con la quale egli- peraltro proprietario nella sola misura di un quarto -prometteva di vendere tali beni alla IM.PO., che avrebbe pagato la somma a titolo di caparra confirmatoria;
al fine di "giustificare" l'erogazione a proprio favore, CC e AL RA facevano avere all'Agenzia delle Entrate un contratto preliminare di vendita di immobile di proprietà dell'AL sito in Alessandria, via Righi, in capo alla IM.PO., anch'esso apparentemente datato 26/3/14, per il prezzo di euro 430.000, di cui i 330.000 avrebbero dovuto rappresentare la caparra". In buona sostanza, l'operazione sarebbe stata simulata, giacché, in realtà, si sarebbe trattato di una liberalità volta ad arricchire la compagine sociale della IM.PO., con conseguente depauperamento del patrimonio della EO EE, che sarebbe, poi, stata dichiarata fallita, come detto, nel gennaio 2021. 2 ~l 2. Nelle more dell'udienza preliminare, pronunciandosi su istanza avanzata dal fallimento, il G.u.p. del Tribunale di Alessandria emetteva, in data 24 ottobre 2022, ordinanza di sequestro conservativo di alcuni immobili, quasi tutti intestati, in toto o pro quota, alla AL, con un fondo intestato per 2/21 al CC. Su successiva richiesta della curatela fallimentare, il G.u.p. adottava una seconda ordinanza integrativa in data 15 marzo 2023, che estendeva il sequestro conservativo a somme di denaro esistenti su conto corrente (euro 176.010,58) e su deposito a risparmio (euro 12.208,14) intestati a RA AL. Nei due provvedimenti, quanto al fumus commissi delicti, si richiamano, per relationem, il contenuto della iniziale c.n.r. del 27 dicembre 2019 (concernente la valutazione dei flussi monetari connessi alle promesse di vendita di cui ai capi D ed E), la relazione del curatore ex art. 33 legge fall. con la successiva integrazione. Quanto al periculum in mora, si osserva come, a fronte di un debito di 700.000,00 euro nei confronti del fallimento, debbano reputarsi insufficienti i redditi dichiarati dai due imputati nel 2020 (12.000,00 euro CC, nulla la AL) così come il fatto che CC sia titolare di un fondo per soli 2/21 e la AL sia titolare esclusiva di un solo immobile e della quota del 16,67% di altri due immobili. 3. Con ordinanza resa in data 5 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Alessandria confermava il sequestro, disattendendo la tesi difensiva sulla effettività della operazione contrattuale conclusa fra IM.PO. e EO EE, come desumibile da una sentenza del Tribunale civile di Alessandria e da pronunce della Commissione Tributaria. 4. Con sentenza n. 1521/2024, la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame, stigmatizzando come solo "apparente" la motivazione sul fumus e sul periculum. Nella sentenza rescindente si riteneva solo apodittico il richiamo alle risultanze della Relazione ex art. 33 legge fai l. e delle successive integrazioni, dalle quali sarebbero dovuti risultare la complessiva natura fraudolenta dell'operazione e gli effettivi ruoli svolti dagli imputati, poiché il Collegio non avrebbe esplicitato in alcun modo quali erano i concreti elementi emergenti dalla predetta documentazione che avrebbero consentito di pervenire, anche solo in via provvisoria, a detta conclusione. Quanto al pericu/um in mora, si osservava che sia il provvedimento genetico che quello impugnato avrebbero valutato tale requisito, anche rispetto alla determinazione del quantum, sulla base di una sorta di automatismo imperniato sulla imputazione, senza neppure considerare, peraltro, che i ricorrenti erano 3 chiamati a rispondere non solo di bancarotta fraudolenta ma anche del reato fiscale correlato all'ipotizzata simulazione della compravendita immobiliare. S. Con ordinanza emessa in sede di rinvio in data 23 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Alessandria confermava il rigetto dell'istanza di riesame del sequestro conservativo. 5.1. Il Tribunale, a proposito del fumus, incorporava ampi brani della relazione ex art. 33 legge fall., nei quali si dava atto della genesi del fallimento (istanza del P.M. a seguito di avvisi di accertamento redatti ALAgenzia delle Entrate nei confronti di IM.PO., del AT e dell'AL), dei ruoli rivestiti nelle due società dagli imputati, della ricostruzione delle tre operazioni immobiliari del 26 marzo 2014 non perfezionatesi, della ritenuta fittizietà delle stesse da parte dell'Agenzia suddetta e della Guardia di Finanza, dei dati contabili analizzati (passaggi di denaro sui vari conti in corrispondenza delle operazioni), della sostanziale inattività della IM.PO., dello specifico ruolo rivestito dal CC in seno alla EO EE quale dominus di fatto. Il giudice a quo dava, poi, atto della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2019, di cui trascriveva alcuni brani descrittivi delle "anomalie" riscontrate nelle operazioni immobiliari del 2014. Da pag. 26 del provvedimento, il giudice dell'incidente cautelare tirava le fila del discorso, concludendo per la sussistenza del fumus, facendo riferimento ai seguenti indicatori, sintomatici dell'anomalia dell'operazione immobiliare oggetto dei capi D) ed E): a) la simultaneità esistente tra i flussi monetari intercorsi tra la fallita e la IM.PO. e i flussi monetari intercorsi tra quest'ultima e la AL;
b) l'importo elevatissimo (7/8 del prezzo di cessione), del tutto inusuale per il mercato immobiliare, della caparra confirmatoria versata;
c) i plurimi ruoli rivestiti ALAL nell'intera operazione (quale socia di entrambe le società coinvolte e destinataria finale delle somme di denaro che si assumevano distratte). Secondo il Tribunale di Alessandria, si trattava di elementi più che sufficienti per ritenere probabile che la vendita de qua, sia pure formalmente contrattualizzata, presentasse quale reale causa quella di distrarre somme incamerate dalla fallita, tramite la previsione di diversi flussi monetari in favore di soggetti solo apparentemente terzi (cita Sez. 5, n. 42156/2019). Aggiungevano i giudici di merito che, anche nel caso in cui - all'esito del giudizio di merito - si fosse dovuto concludere per la effettività di tale operazione immobiliare, in ogni caso ci si sarebbe trovati innanzi a condotte realizzate in epoca di conclamato dissesto e tali da arrecare un serio pregiudizio alla massa dei creditori, stante la loro idoneità ad aggravare il dissesto. A tali conclusioni, secondo il Tribunale, si giungeva anche considerando il CC e la AL come "un unico centro di interessi con la GEOS GREEN" e 4 ~-. con la IM.PO.: a) per la qualità di socia di maggioranza della fallita rivestita dalla AL fino al 4.10.2017; b) per il rapporto di coniugio fra i due;
c) per il coinvolgimento effettivo di CC nella gestione della EO EE;
d) per il ruolo assunto da CC nella IM.PO.; e) per l'indicazione a bilancio della fallita nel 2018 di somme da essa sostenute per le spese legali della IM.PO. Tali elementi, a giudizio del Tribunale piemontese, deponevano nel senso della strumentalità delle operazioni in questione, concluse con lo scopo di svuotare il patrimonio dell'odierna fallita dirottando le somme versate formalmente per le operazioni medesime sui conti personali dei soci o di loro familiari. 5.1.1. L'organo del riesame confutava, poi, la tesi difensiva circa la natura reale, e non simulata, dell'operazione contrattuale da 700.000 euro. A) Sulla sentenza emessa dal Tribunale civile di Alessandria il 5 dicembre 2022, rilevava che la pronuncia non aveva affatto preso posizione sulla natura simulata o meno dell'operazione in esame, atteso che la domanda riconvenzionale proposta dalla EO EE in quella sede non era stata da essa coltivata dopo la riassunzione del procedimento interrotto per il fallimento. B) Sul lodo arbitrale del 19 aprile 2022, osservava che esso non aveva per nulla accertato il carattere esclusivo della responsabilità deii'A.U. AT in relazione al compimento dell'operazione contrattuale in parola, con esplicita esclusione di una corresponsabilità dei soci CC e AL. Invero, il Collegio arbitrale non si era pronunciato in merito alla chiamata in causa dei due soci, essendosi ritenuto carente della potestas iudicandi nei loro confronti poiché questi non avevano accettato il differimento del dies a quo per il deposito del lodo concordato con le parti originarie. C) Sui provvedimenti di sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, evidenziava che essi erano sinteticamente fondati sul periculum in mora e sulle ragioni di urgenza allegate dalla IM.PO., senza alcuna valutazione di merito circa la natura dei rapporti contrattuali posti alla base delle operazioni oggetto di accertamento. D) Infine, sulla sentenza n. 338/01/23 della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, rilevava come l'oggetto sottoposto al vaglio del giudice tributario fosse la natura, quali "componenti positivi di reddito di lavoro autonomo non dichiarati", delle somme versate a AT - rectius alla moglie TA TI - dalla IM.PO., essendosi limitata la Corte di Giustizia Tributaria a escludere tale qualificazione, in quanto trattavasi di somme derivanti da una compravendita di beni personali del AT e, al contempo, risultando irrilevante in quella sede tributaria l'accertamento del fatto che "quanto versato dalla IMPO s.r.l. al CATELI ... fosse pérvenuto dalla GEOS GREEN"; in 5 altre parole, non vi era, in sentenza, alcuna statuizione in ordine alla natura simulata o meno dell'operazione contrattuale in questione. 5.2. In ordine al periculum in mora, a proposito della individuazione del quantum del risarcimento richiesto dalla curatela parte civile, il Tribunale del riesame faceva riferimento ai 700.000,00 euro versati per la nota operazione a titolo di caparra confirmatoria. Quanto al pericolo di dispersione delle garanzie del CC e della AL, il Tribunale riteneva altamente probabile, in base agli atti di indagine richiamati, che gli imputati avessero compiuto numerose operazioni dolose in danno della fallita, con l'esecuzione di giroconti in denaro in uscita da quest'ultima e in favore di società a loro riferibili o a loro conti personali, con tempistiche assai rapide e sospette. Tali condotte sarebbero sintomatiche di "spiccata organizzazione criminale" dei predetti, "che sarebbero risultati capaci di disperdere in brevissimo tempo le risorse economiche nella loro disponibilità". Né siffatto pericolo avrebbe potuto essere escluso per il solo fatto che la AL era proprietaria dei diversi beni indicati nella consulenza tecnica di parte depositata, sul presupposto che gli stessi avrebbero potuto subire le medesime sorti delle ingenti somme di denaro coinvolte nei giroconti di cui si è detto. La suddetta consulenza, peraltro, era stata elaborata sulla scorta di valori presuntivi, quali sono quelli delle quotazioni OMI, e neppure indicando in modo preciso se i valori ivi indicati fossero riferibili agli immobili nella loro interezza o alle singole quote di effettiva proprietà della AL. Era irrilevante che il AT, condannato dal Collegio arbitrale per la sua accertata responsabilità di amministratore, avesse stipulato un accordo transattivo con il fallimento, in forza del quale la procedura aveva accettato la corresponsione di euro 300.000,00 a saldo e stralcio del credito portato dal lodo del19.4.2022. Ricordava, sul punto, il Tribunale come il fallimento agisse in questa sede per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato, "ogni questione relativa alla eventuale solidarietà dei debitori dovendo essere risolta in altra sede". Nello stesso senso, reputava il Collegio di merito ininfluente che la AL sarebbe stata titolare di un controcredito nei confronti del fallimento, derivato dalla cessione che la FONDAZIONE CC s.r.l. avrebbe fatto in suo favore nel giugno 2017 di un credito di 650.000 euro, che la AL avrebbe potuto eccepire in compensazione al fallimento. In merito, oltre ad evidenziare l'anomalia del fatto che detta FONDAZIONE cessò la propria p.i. (partita IVA) nel 1995, ben 22 anni prima della asserita cessione del credito, ricordava il Tribunale di Alessandria che "nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito il terzo può proporre 6 ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa ... rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad attenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo", solo con riferimento ai crediti contrattuali del fallito (cita Sez. 2, n. 9787 del 25.3.2022). Evidente, quindi, che non potesse parlarsi di compensazione tra crediti, laddove, come nella specie, il fallimento agisse nel processo penale per il risarcimento di tutti i danni ad esso derivanti dalla commissione di reati. 6. Hanno proposto ricorso congiunto gli interessati, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 6.1. Con il primo, si deduce erronea applicazione della legge penale per vizio di motivazione, in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e ad entrambi i requisiti del sequestro conservativo. Si reputa "non adeguata" la motivazione, alla luce del dictum della sentenza rescindente, in quanto con essa si sarebbe ribadito, sia pure in veste grafica più ampia, il contenuto della relazione del curatore, così "richiamando lo schema non ritenuto sufficiente dalla Cassazione". L'ordinanza rescissoria sarebbe incorsa nello stesso vizio metodologico censurato dalla Corte di legittimità, recependo le conclusioni della citata relazione e della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, senza considerare il "quadro di fondati dubbi" ingenerato dalle numerose controversie giudiziarie che avevano avuto ad oggetto la compravendita in discussione e che avevano concluso per la "legittimità" dell'operazione. Secondo la difesa dei ricorrenti, la confutazione fatta dal Tribunale di ciascuna di quelle decisioni sulla base di singole considerazioni processuali non inficerebbe il granitico quadro complessivo emergente. 6.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta inidoneità delle fonti di prova utilizzate dal Tribunale del riesame per formare un legittimo convincimento circa la sussistenza del fumus boni iuris. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata sarebbe motivata in modo apparente per aver utilizzato fonti che (relazione ex art. 33; nota dell'Agenzia delle Entrate), "per la loro intrinseca natura", non avrebbero potuto che propendere unilateralmente per l'affermazione della fondatezza della richiesta di sequestro. Il curatore del fallimento era, al tempo stesso, il richiedente la misura cautelare e l'autore della Relazione posta a fondamento della decisione. Si contesta al Tribunale del riesame di non aver valorizzato in una memoria depositata dallo stesso fallimento nella procedura arbitrale di cui si è detto, in cui si attribuisce a AT l'esclusiva responsabilità per l'inopinata stipula del preliminare più volte menzionato (e, quindi, non anche a CC e all'AL). 7 Analoga contestazione si muove al Tribunale per non aver considerato il contenuto dell'annotazione della Guardia di Finanza in data 24 settembre 2020, che addebitava al solo AT l'appropriazione della somma di 370.000 euro, poi confluita sul conto della moglie TI. 6.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l'erronea applicazione della normativa civilistica di cui tener conto per valutare la sussistenza del fumus. Si ripropone il tema della omessa valutazione degli esiti di controversie giudiziarie dalle quali sarebbe emersa la effettività dell'operazione immobiliare dei 700.000,00 euro e si sviluppano dei sottomotivi. 6.3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., 112 cod. proc. cov. e 238-bis cod. proc. pen. (sentenza del Tribunale civile Alessandria in data 5 dicembre 2022). Secondo il difensore, l'avere il Tribunale di Alessandria accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare concluso il 26 marzo 2014 tra IM.PO. e EO EE presupponeva che detto contratto fosse stato ritenuto valido ed efficace, quindi certamente non simulato;
pertanto, quanto sostenuto dal Tribunale circa il fatto che in sede giudiziaria diversa non si fosse accertata la natura effettiva del contratto e non simulata, sarebbe frutto di un manifesto errore di diritto. Del resto, il Tribunale di Alessandria, quando dovette pronunciarsi sulla domanda di risoluzione di contratto, ben avrebbe potuto rigettarla ritenendo d'ufficio che il contratto fosse affetto da simulazione assoluta. 6.3.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 238- bis cod. proc. pen., ancora in relazione alla citata sentenza del Tribunale civile di Alessandria. Ricorda il ricorrente che secondo l'art. 2909 cod. civ. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti e, quindi, non può essere oggi più messa in discussione la natura non simulata del contratto in questione. 6.3.3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Facendo riferimento al lodo del 19 aprile 2022, il difensore si chiede come sia possibile che, coincidendo l'oggetto della richiesta di sequestro conservativo con il corrispettivo di 700.000,00 euro perduto da EO EE per la stipula del preliminare non adempiuto, residui una responsabilità a carico di soggetti diversi dal AT, una volta che costui sia stato condannato con sentenza irrevocabile al risarcimento del danno per l'intero ammontare del pregiudizio subito;
rileva come sia difficile credere che proprio CC e la AL, che agirono per l'accertamento di responsabilità nei confronti deii'A.U. di EO EE AT, potessero essere corresponsabili. 8 6.3.4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 187 cod. pen. e degli artt. 2055 e ss. cod. civ. in materia di responsabilità solidale in relazione a quanto disposto dal lodo arbitrale del 19 aprile 2022. Si chiede il difensore come possano i ricorrenti subire un sequestro per la stessa somma che il fallimento ha diritto di ottenere, per gli stessi fatti, dal AT. Si assume che quanto meno la quota parte del pagamento già eseguito dal AT in favore del fallimento (300mila euro) dovrebbe avere efficacia liberatoria anche nei confronti del CC e della AL. 6.3.5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92 in relazione alle tre decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria. Si ricorda che il richiamato art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92 impone al Presidente della Corte di giustizia tributaria di "disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione" soltanto "previa delibazione del merito". Diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame, si deve presuppore che tale delibazione sia stata effettuata. 6.3.6. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Alessandria. Il sottomotivo attiene al contratto preliminare di compravendita stipulato tra IM.PO. e AT, che, peraltro, non è ricompreso nelle imputazioni, che qui rilevano, di cui ai capi D) ed E). 7. Con il quarto motivo, dopo lo sviluppo di alcune preliminari censure sulle considerazioni espresse dal Tribunale del riesame a proposito del rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali del CC e dell'AL, si deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del periculum in mora malgrado l'accordo transattivo intervenuto tra AT e il fallimento. Il riferimento alla "solidarietà dei debitori" da risolversi in altra sede, operato dal Tribunale, non assumerebbe alcuna rilevanza. Rilevante, invece, è che il fallimento si trova ad aver già introitato la somma di 30.000,00 euro dal AT e ad aver ottenuto un sequestro di mobili e immobili sino alla concorrenza di 700.000,00 euro, per un ammontare complessivo di 1.000.000,00 di euro, costituente un importo superiore a quello oggetto della domanda della parte civile nel processo. 8. Con il quinto ed il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e 56 L.F. e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di compensazione formulata dalla AL in merito al credito di 650.000,00 euro da lei vantato nei confronti del fallimento. 9 \ Si rileva in ricorso che è il credito del fallito a difettare del requisito della certezza e non certo quello verso il fallito, che, al contrario, è liquido ed esigibile, consistendo in una cessione di credito dotata di data certa e regolarmente sottoscritta dal cedente, dalla cessionaria e dal debitore ceduto: dunque, non ci sarebbero ragioni per escludere la praticabilità della compensazione richiesta. L'AL, inoltre, andrebbe considerata terza creditrice, avendo il proprio diritto di credito una genesi pacificamente estranea alla sua qualità di ex socia della EO EE. Infine, la richiamata sentenza della Cassazione n. 9787 del 25 marzo 2022 non statuisce l'impossibilità di eccepire in compensazione un credito di natura contrattuale con un credito di natura extracontrattuale vantato da una procedura concorsuale: la contraria statuizione del Tribunale del riesame sarebbe, quindi, sfornita di motivazione. 9. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati perché, nel complesso, infondati. 2. Va, innanzi tutto, ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608- 01). Dunque, la motivazione resa dal Tribunale del riesame di Alessandria con l'ordinanza oggi impugnata potrebbe essere cassata solo se apparente, inesistente o talmente incongrua da non far comprendere le ragioni della decisione. 3. Ritiene il Collegio che l'ordinanza de qua non sia in alcun modo riconducibile allo schema patologico ora descritto. L'errore motivazionale stigmatizzato dalla sentenza rescindente, che aveva parlato di "apparenza" della motivazione adottata nell'ordinanza annullata, è stato individuato nell'essersi l'organo del riesame limitato a richiamare, puramente e semplicemente, la relazione ex art. 33 legge fall. e la nota dell'Agenzia delle 10 c Entrate, senza dire nulla del loro contenuto e del perché quel contenuto potesse integrare il fumus del reato in contestazione. Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Alessandria ha ottemperato al dictum della Quinta Sezione penale di questa Corte, non solo incorporando brani degli atti d'indagine (relazione del curatore, segnalazione dell'Agenzia delle Entrate), ma anche traendo da essi, con argomentata valutazione, gli elementi capaci di giustificare il fumus commissi de/icti. Del tutto privo di fondamento è, quindi, il rilievo difensivo, espresso nel primo motivo di ricorso, di pretesa violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per assenza di motivazione sul punto. Poco comprensibile, proprio sul piano giuridico, è il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'inutilizzabilità, ai fini del disposto sequestro, di atti d'indagine tacciati di "partigianeria" (come la c.n.r., la relazione del curatore fallimentare, la nota dell'Agenzia delle Entrate), inutilizzabilità che non trova ancoraggio, ovviamente, in alcuna norma di legge vigente. Infondato è il terzo, alluvionale, motivo, articolato in plurimi sottomotivi, con il quale si contesta l'errata applicazione della normativa civilistica in funzione della prospettata effettività del contratto preliminare di compravendita di 700.000 euro più volte menzionato. Diversamente da quanto asserito dalla difesa, il Tribunale del riesame ha ben compreso il tenore della decisione emessa dal Tribunale civile di Alessandria, in cui non si è affatto trattata la questione della simulazione del contratto de quo, atteso che, come già riportato nella superiore esposizione in fatto, la domanda riconvenzionale proposta dalla EO EE in quella sede non venne da essa coltivata dopo la riassunzione del procedimento interrotto per il fallimento. Dunque, nessun giudicato civile aveva accertato la natura simulata o meno della compravendita immobiliare in contestazione. Così come, del tutto correttamente, l'organo del riesame ha ravvisato l'ininfluenza, sul tema della simulazione del contratto, del lodo arbitrale del 19 aprile 2022, osservando come esso non avesse per nulla accertato il carattere esclusivo della responsabilità deii'A.U. AT in relazione al compimento dell'operazione contrattuale in parola, con esplicita esclusione di una corresponsabilità dei soci CC e AL, posto che il Collegio arbitrale non si era affatto pronunciato in merito alla chiamata in causa dei due soci, essendosi ritenuto carente della potestas iudicandi nei loro confronti poiché questi non avevano accettato il differimento del dies a quo per il deposito del lodo concordato con le parti originarie. Altrettanto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto ininfluenti, sul tema della simulazione contrattuale, le decisioni del giudice tributario, non 11 avendo natura di accertamento la mera delibazione funzionale alla sospensione dell'esecuzione di un avviso di accertamento, così come parimenti ininfluente, proprio per l'oggetto della causa, ha ritenuto la sentenza n. 338/01/23 della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, in quanto non contenente alcuna statuizione in ordine alla natura simulata o meno dell'operazione contrattuale in questione. L'ampia considerazione degli elementi addotti dalla difesa e i logicamente argomentati rilievi con i quali è stata confutata la prospettazione difensiva inducono ad affermare che il giudice del riesame ha compiuto, nel caso in esame, una valutazione non riconducibile allo schema patologico della motivazione apparente o inesistente o arbitraria. Per le stesse ragioni devono reputarsi infondati gli ultimi tre motivi di ricorso, attinenti al periculum in mora. Quanto all'accordo transattivo con il AT, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha osservato come il fallimento abbia agito nel procedimento penale, costituendosi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da reato, aggiungendo che ogni questione relativa alla eventuale solidarietà dei debitori (CC e AL) avrebbe dovuto essere risolta in altra sede. Nello stesso senso, esattamente ha reputato il Tribunale ininfluente sul sequestro conservativo in esame che la AL fosse titolare di un controcredito nei confronti del fallimento, posto che l'eventuale ecce.zione di compensazione sarebbe stata deducibile dalla interessata nell'ambito della procedura concorsuale e non in sede penale. 4. Per le esposte ragioni, i ricorsi vanno rigettati, dal che consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta processuali. ricorsi e condanna
P.Q.M.
ricorrenti al pagamento delle spese Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Nicola ~l"~· a: n1.-.' cl't4t....
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il PG ANTONIETTA PICARDI ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
c Penale Sent. Sez. 1 Num. 39718 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 28/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. EP CC e RA AL sono indagati nel procedimento n. 6275/19 R.G.N.R. (pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria) per reati fiscali (loro rispettivamente ascritti ai capi A e B dell'imputazione), nonché per fatti di bancarotta distrattiva (capo D) e di bancarotta per aggravamento del dissesto (E) che si assumono commessi in danno della EO EE s.r.l. (d'ora in avanti EO EE), dichiarata fallita con sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 26 gennaio 2021. Per quel che qui rileva, la vicenda ruota attorno a un contratto preliminare, stipulato in data 26 marzo 2014, di compravendita di immobili al prezzo di 700.000,00 euro (effettivamente versati, nella misura di 7/8 del prezzo complessivo concordato), preliminare che si ipotizza simulato e che vede, come promittente venditrice, la IM.PO. s.r.l. (d'ora in avanti, IM.PO.), di cui CC è indicato quale amministratore di fatto e procuratore speciale, e, come promissaria acquirente, la fallenda EO EE, di cui IE GI AT risulta amministratore di diritto e CC socio e amministratore di fatto. Di questi 700.000,00 euro, versati sul conto della IM.PO., 330.000,00 sarebbero stati immediatamente bonificati sul conto della AL, moglie del CC, e 370.000,00 sul conto di TA TI, moglie del AT. Si legge nel capo E) della rubrica che "la finalità era infatti quella di distribuire risorse societarie - compensi - in capo agli amministratori di GEOS GREEN, mascherando le relative operazioni con l'apparente conclusione di contratti preliminari connotati dal rilascio di caparre;
in vero, CA TE faceva avere all'Agenzia delle Entrate - per "giustificare" l'erogazione di euro 370.000 - un esemplare di promessa di vendita di immobili in Ponte S. IE, apparentemente datata 26/3/14, con la quale egli- peraltro proprietario nella sola misura di un quarto -prometteva di vendere tali beni alla IM.PO., che avrebbe pagato la somma a titolo di caparra confirmatoria;
al fine di "giustificare" l'erogazione a proprio favore, CC e AL RA facevano avere all'Agenzia delle Entrate un contratto preliminare di vendita di immobile di proprietà dell'AL sito in Alessandria, via Righi, in capo alla IM.PO., anch'esso apparentemente datato 26/3/14, per il prezzo di euro 430.000, di cui i 330.000 avrebbero dovuto rappresentare la caparra". In buona sostanza, l'operazione sarebbe stata simulata, giacché, in realtà, si sarebbe trattato di una liberalità volta ad arricchire la compagine sociale della IM.PO., con conseguente depauperamento del patrimonio della EO EE, che sarebbe, poi, stata dichiarata fallita, come detto, nel gennaio 2021. 2 ~l 2. Nelle more dell'udienza preliminare, pronunciandosi su istanza avanzata dal fallimento, il G.u.p. del Tribunale di Alessandria emetteva, in data 24 ottobre 2022, ordinanza di sequestro conservativo di alcuni immobili, quasi tutti intestati, in toto o pro quota, alla AL, con un fondo intestato per 2/21 al CC. Su successiva richiesta della curatela fallimentare, il G.u.p. adottava una seconda ordinanza integrativa in data 15 marzo 2023, che estendeva il sequestro conservativo a somme di denaro esistenti su conto corrente (euro 176.010,58) e su deposito a risparmio (euro 12.208,14) intestati a RA AL. Nei due provvedimenti, quanto al fumus commissi delicti, si richiamano, per relationem, il contenuto della iniziale c.n.r. del 27 dicembre 2019 (concernente la valutazione dei flussi monetari connessi alle promesse di vendita di cui ai capi D ed E), la relazione del curatore ex art. 33 legge fall. con la successiva integrazione. Quanto al periculum in mora, si osserva come, a fronte di un debito di 700.000,00 euro nei confronti del fallimento, debbano reputarsi insufficienti i redditi dichiarati dai due imputati nel 2020 (12.000,00 euro CC, nulla la AL) così come il fatto che CC sia titolare di un fondo per soli 2/21 e la AL sia titolare esclusiva di un solo immobile e della quota del 16,67% di altri due immobili. 3. Con ordinanza resa in data 5 maggio 2023, il Tribunale del riesame di Alessandria confermava il sequestro, disattendendo la tesi difensiva sulla effettività della operazione contrattuale conclusa fra IM.PO. e EO EE, come desumibile da una sentenza del Tribunale civile di Alessandria e da pronunce della Commissione Tributaria. 4. Con sentenza n. 1521/2024, la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame, stigmatizzando come solo "apparente" la motivazione sul fumus e sul periculum. Nella sentenza rescindente si riteneva solo apodittico il richiamo alle risultanze della Relazione ex art. 33 legge fai l. e delle successive integrazioni, dalle quali sarebbero dovuti risultare la complessiva natura fraudolenta dell'operazione e gli effettivi ruoli svolti dagli imputati, poiché il Collegio non avrebbe esplicitato in alcun modo quali erano i concreti elementi emergenti dalla predetta documentazione che avrebbero consentito di pervenire, anche solo in via provvisoria, a detta conclusione. Quanto al pericu/um in mora, si osservava che sia il provvedimento genetico che quello impugnato avrebbero valutato tale requisito, anche rispetto alla determinazione del quantum, sulla base di una sorta di automatismo imperniato sulla imputazione, senza neppure considerare, peraltro, che i ricorrenti erano 3 chiamati a rispondere non solo di bancarotta fraudolenta ma anche del reato fiscale correlato all'ipotizzata simulazione della compravendita immobiliare. S. Con ordinanza emessa in sede di rinvio in data 23 febbraio 2024, il Tribunale del riesame di Alessandria confermava il rigetto dell'istanza di riesame del sequestro conservativo. 5.1. Il Tribunale, a proposito del fumus, incorporava ampi brani della relazione ex art. 33 legge fall., nei quali si dava atto della genesi del fallimento (istanza del P.M. a seguito di avvisi di accertamento redatti ALAgenzia delle Entrate nei confronti di IM.PO., del AT e dell'AL), dei ruoli rivestiti nelle due società dagli imputati, della ricostruzione delle tre operazioni immobiliari del 26 marzo 2014 non perfezionatesi, della ritenuta fittizietà delle stesse da parte dell'Agenzia suddetta e della Guardia di Finanza, dei dati contabili analizzati (passaggi di denaro sui vari conti in corrispondenza delle operazioni), della sostanziale inattività della IM.PO., dello specifico ruolo rivestito dal CC in seno alla EO EE quale dominus di fatto. Il giudice a quo dava, poi, atto della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2019, di cui trascriveva alcuni brani descrittivi delle "anomalie" riscontrate nelle operazioni immobiliari del 2014. Da pag. 26 del provvedimento, il giudice dell'incidente cautelare tirava le fila del discorso, concludendo per la sussistenza del fumus, facendo riferimento ai seguenti indicatori, sintomatici dell'anomalia dell'operazione immobiliare oggetto dei capi D) ed E): a) la simultaneità esistente tra i flussi monetari intercorsi tra la fallita e la IM.PO. e i flussi monetari intercorsi tra quest'ultima e la AL;
b) l'importo elevatissimo (7/8 del prezzo di cessione), del tutto inusuale per il mercato immobiliare, della caparra confirmatoria versata;
c) i plurimi ruoli rivestiti ALAL nell'intera operazione (quale socia di entrambe le società coinvolte e destinataria finale delle somme di denaro che si assumevano distratte). Secondo il Tribunale di Alessandria, si trattava di elementi più che sufficienti per ritenere probabile che la vendita de qua, sia pure formalmente contrattualizzata, presentasse quale reale causa quella di distrarre somme incamerate dalla fallita, tramite la previsione di diversi flussi monetari in favore di soggetti solo apparentemente terzi (cita Sez. 5, n. 42156/2019). Aggiungevano i giudici di merito che, anche nel caso in cui - all'esito del giudizio di merito - si fosse dovuto concludere per la effettività di tale operazione immobiliare, in ogni caso ci si sarebbe trovati innanzi a condotte realizzate in epoca di conclamato dissesto e tali da arrecare un serio pregiudizio alla massa dei creditori, stante la loro idoneità ad aggravare il dissesto. A tali conclusioni, secondo il Tribunale, si giungeva anche considerando il CC e la AL come "un unico centro di interessi con la GEOS GREEN" e 4 ~-. con la IM.PO.: a) per la qualità di socia di maggioranza della fallita rivestita dalla AL fino al 4.10.2017; b) per il rapporto di coniugio fra i due;
c) per il coinvolgimento effettivo di CC nella gestione della EO EE;
d) per il ruolo assunto da CC nella IM.PO.; e) per l'indicazione a bilancio della fallita nel 2018 di somme da essa sostenute per le spese legali della IM.PO. Tali elementi, a giudizio del Tribunale piemontese, deponevano nel senso della strumentalità delle operazioni in questione, concluse con lo scopo di svuotare il patrimonio dell'odierna fallita dirottando le somme versate formalmente per le operazioni medesime sui conti personali dei soci o di loro familiari. 5.1.1. L'organo del riesame confutava, poi, la tesi difensiva circa la natura reale, e non simulata, dell'operazione contrattuale da 700.000 euro. A) Sulla sentenza emessa dal Tribunale civile di Alessandria il 5 dicembre 2022, rilevava che la pronuncia non aveva affatto preso posizione sulla natura simulata o meno dell'operazione in esame, atteso che la domanda riconvenzionale proposta dalla EO EE in quella sede non era stata da essa coltivata dopo la riassunzione del procedimento interrotto per il fallimento. B) Sul lodo arbitrale del 19 aprile 2022, osservava che esso non aveva per nulla accertato il carattere esclusivo della responsabilità deii'A.U. AT in relazione al compimento dell'operazione contrattuale in parola, con esplicita esclusione di una corresponsabilità dei soci CC e AL. Invero, il Collegio arbitrale non si era pronunciato in merito alla chiamata in causa dei due soci, essendosi ritenuto carente della potestas iudicandi nei loro confronti poiché questi non avevano accettato il differimento del dies a quo per il deposito del lodo concordato con le parti originarie. C) Sui provvedimenti di sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento emessi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria, evidenziava che essi erano sinteticamente fondati sul periculum in mora e sulle ragioni di urgenza allegate dalla IM.PO., senza alcuna valutazione di merito circa la natura dei rapporti contrattuali posti alla base delle operazioni oggetto di accertamento. D) Infine, sulla sentenza n. 338/01/23 della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, rilevava come l'oggetto sottoposto al vaglio del giudice tributario fosse la natura, quali "componenti positivi di reddito di lavoro autonomo non dichiarati", delle somme versate a AT - rectius alla moglie TA TI - dalla IM.PO., essendosi limitata la Corte di Giustizia Tributaria a escludere tale qualificazione, in quanto trattavasi di somme derivanti da una compravendita di beni personali del AT e, al contempo, risultando irrilevante in quella sede tributaria l'accertamento del fatto che "quanto versato dalla IMPO s.r.l. al CATELI ... fosse pérvenuto dalla GEOS GREEN"; in 5 altre parole, non vi era, in sentenza, alcuna statuizione in ordine alla natura simulata o meno dell'operazione contrattuale in questione. 5.2. In ordine al periculum in mora, a proposito della individuazione del quantum del risarcimento richiesto dalla curatela parte civile, il Tribunale del riesame faceva riferimento ai 700.000,00 euro versati per la nota operazione a titolo di caparra confirmatoria. Quanto al pericolo di dispersione delle garanzie del CC e della AL, il Tribunale riteneva altamente probabile, in base agli atti di indagine richiamati, che gli imputati avessero compiuto numerose operazioni dolose in danno della fallita, con l'esecuzione di giroconti in denaro in uscita da quest'ultima e in favore di società a loro riferibili o a loro conti personali, con tempistiche assai rapide e sospette. Tali condotte sarebbero sintomatiche di "spiccata organizzazione criminale" dei predetti, "che sarebbero risultati capaci di disperdere in brevissimo tempo le risorse economiche nella loro disponibilità". Né siffatto pericolo avrebbe potuto essere escluso per il solo fatto che la AL era proprietaria dei diversi beni indicati nella consulenza tecnica di parte depositata, sul presupposto che gli stessi avrebbero potuto subire le medesime sorti delle ingenti somme di denaro coinvolte nei giroconti di cui si è detto. La suddetta consulenza, peraltro, era stata elaborata sulla scorta di valori presuntivi, quali sono quelli delle quotazioni OMI, e neppure indicando in modo preciso se i valori ivi indicati fossero riferibili agli immobili nella loro interezza o alle singole quote di effettiva proprietà della AL. Era irrilevante che il AT, condannato dal Collegio arbitrale per la sua accertata responsabilità di amministratore, avesse stipulato un accordo transattivo con il fallimento, in forza del quale la procedura aveva accettato la corresponsione di euro 300.000,00 a saldo e stralcio del credito portato dal lodo del19.4.2022. Ricordava, sul punto, il Tribunale come il fallimento agisse in questa sede per il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivanti da reato, "ogni questione relativa alla eventuale solidarietà dei debitori dovendo essere risolta in altra sede". Nello stesso senso, reputava il Collegio di merito ininfluente che la AL sarebbe stata titolare di un controcredito nei confronti del fallimento, derivato dalla cessione che la FONDAZIONE CC s.r.l. avrebbe fatto in suo favore nel giugno 2017 di un credito di 650.000 euro, che la AL avrebbe potuto eccepire in compensazione al fallimento. In merito, oltre ad evidenziare l'anomalia del fatto che detta FONDAZIONE cessò la propria p.i. (partita IVA) nel 1995, ben 22 anni prima della asserita cessione del credito, ricordava il Tribunale di Alessandria che "nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito il terzo può proporre 6 ogni eccezione estintiva, impeditiva o modificativa ... rivolta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e ad attenerne, in tutto o in parte, il rigetto, non operando in tal caso il principio di esclusività del procedimento di verifica dello stato passivo", solo con riferimento ai crediti contrattuali del fallito (cita Sez. 2, n. 9787 del 25.3.2022). Evidente, quindi, che non potesse parlarsi di compensazione tra crediti, laddove, come nella specie, il fallimento agisse nel processo penale per il risarcimento di tutti i danni ad esso derivanti dalla commissione di reati. 6. Hanno proposto ricorso congiunto gli interessati, per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 6.1. Con il primo, si deduce erronea applicazione della legge penale per vizio di motivazione, in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. e ad entrambi i requisiti del sequestro conservativo. Si reputa "non adeguata" la motivazione, alla luce del dictum della sentenza rescindente, in quanto con essa si sarebbe ribadito, sia pure in veste grafica più ampia, il contenuto della relazione del curatore, così "richiamando lo schema non ritenuto sufficiente dalla Cassazione". L'ordinanza rescissoria sarebbe incorsa nello stesso vizio metodologico censurato dalla Corte di legittimità, recependo le conclusioni della citata relazione e della segnalazione dell'Agenzia delle Entrate, senza considerare il "quadro di fondati dubbi" ingenerato dalle numerose controversie giudiziarie che avevano avuto ad oggetto la compravendita in discussione e che avevano concluso per la "legittimità" dell'operazione. Secondo la difesa dei ricorrenti, la confutazione fatta dal Tribunale di ciascuna di quelle decisioni sulla base di singole considerazioni processuali non inficerebbe il granitico quadro complessivo emergente. 6.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta inidoneità delle fonti di prova utilizzate dal Tribunale del riesame per formare un legittimo convincimento circa la sussistenza del fumus boni iuris. Secondo la prospettazione difensiva, l'ordinanza impugnata sarebbe motivata in modo apparente per aver utilizzato fonti che (relazione ex art. 33; nota dell'Agenzia delle Entrate), "per la loro intrinseca natura", non avrebbero potuto che propendere unilateralmente per l'affermazione della fondatezza della richiesta di sequestro. Il curatore del fallimento era, al tempo stesso, il richiedente la misura cautelare e l'autore della Relazione posta a fondamento della decisione. Si contesta al Tribunale del riesame di non aver valorizzato in una memoria depositata dallo stesso fallimento nella procedura arbitrale di cui si è detto, in cui si attribuisce a AT l'esclusiva responsabilità per l'inopinata stipula del preliminare più volte menzionato (e, quindi, non anche a CC e all'AL). 7 Analoga contestazione si muove al Tribunale per non aver considerato il contenuto dell'annotazione della Guardia di Finanza in data 24 settembre 2020, che addebitava al solo AT l'appropriazione della somma di 370.000 euro, poi confluita sul conto della moglie TI. 6.3. Con il terzo motivo, si eccepisce l'erronea applicazione della normativa civilistica di cui tener conto per valutare la sussistenza del fumus. Si ripropone il tema della omessa valutazione degli esiti di controversie giudiziarie dalle quali sarebbe emersa la effettività dell'operazione immobiliare dei 700.000,00 euro e si sviluppano dei sottomotivi. 6.3.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 cod. civ., 112 cod. proc. cov. e 238-bis cod. proc. pen. (sentenza del Tribunale civile Alessandria in data 5 dicembre 2022). Secondo il difensore, l'avere il Tribunale di Alessandria accolto la domanda di risoluzione del contratto preliminare concluso il 26 marzo 2014 tra IM.PO. e EO EE presupponeva che detto contratto fosse stato ritenuto valido ed efficace, quindi certamente non simulato;
pertanto, quanto sostenuto dal Tribunale circa il fatto che in sede giudiziaria diversa non si fosse accertata la natura effettiva del contratto e non simulata, sarebbe frutto di un manifesto errore di diritto. Del resto, il Tribunale di Alessandria, quando dovette pronunciarsi sulla domanda di risoluzione di contratto, ben avrebbe potuto rigettarla ritenendo d'ufficio che il contratto fosse affetto da simulazione assoluta. 6.3.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 238- bis cod. proc. pen., ancora in relazione alla citata sentenza del Tribunale civile di Alessandria. Ricorda il ricorrente che secondo l'art. 2909 cod. civ. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti e, quindi, non può essere oggi più messa in discussione la natura non simulata del contratto in questione. 6.3.3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Facendo riferimento al lodo del 19 aprile 2022, il difensore si chiede come sia possibile che, coincidendo l'oggetto della richiesta di sequestro conservativo con il corrispettivo di 700.000,00 euro perduto da EO EE per la stipula del preliminare non adempiuto, residui una responsabilità a carico di soggetti diversi dal AT, una volta che costui sia stato condannato con sentenza irrevocabile al risarcimento del danno per l'intero ammontare del pregiudizio subito;
rileva come sia difficile credere che proprio CC e la AL, che agirono per l'accertamento di responsabilità nei confronti deii'A.U. di EO EE AT, potessero essere corresponsabili. 8 6.3.4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 187 cod. pen. e degli artt. 2055 e ss. cod. civ. in materia di responsabilità solidale in relazione a quanto disposto dal lodo arbitrale del 19 aprile 2022. Si chiede il difensore come possano i ricorrenti subire un sequestro per la stessa somma che il fallimento ha diritto di ottenere, per gli stessi fatti, dal AT. Si assume che quanto meno la quota parte del pagamento già eseguito dal AT in favore del fallimento (300mila euro) dovrebbe avere efficacia liberatoria anche nei confronti del CC e della AL. 6.3.5. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92 in relazione alle tre decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria. Si ricorda che il richiamato art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546/92 impone al Presidente della Corte di giustizia tributaria di "disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione" soltanto "previa delibazione del merito". Diversamente da quanto affermato dal Tribunale del riesame, si deve presuppore che tale delibazione sia stata effettuata. 6.3.6. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 238-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Alessandria. Il sottomotivo attiene al contratto preliminare di compravendita stipulato tra IM.PO. e AT, che, peraltro, non è ricompreso nelle imputazioni, che qui rilevano, di cui ai capi D) ed E). 7. Con il quarto motivo, dopo lo sviluppo di alcune preliminari censure sulle considerazioni espresse dal Tribunale del riesame a proposito del rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali del CC e dell'AL, si deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del periculum in mora malgrado l'accordo transattivo intervenuto tra AT e il fallimento. Il riferimento alla "solidarietà dei debitori" da risolversi in altra sede, operato dal Tribunale, non assumerebbe alcuna rilevanza. Rilevante, invece, è che il fallimento si trova ad aver già introitato la somma di 30.000,00 euro dal AT e ad aver ottenuto un sequestro di mobili e immobili sino alla concorrenza di 700.000,00 euro, per un ammontare complessivo di 1.000.000,00 di euro, costituente un importo superiore a quello oggetto della domanda della parte civile nel processo. 8. Con il quinto ed il sesto motivo si deducono violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 cod. civ. e 56 L.F. e vizio di motivazione in relazione alla eccezione di compensazione formulata dalla AL in merito al credito di 650.000,00 euro da lei vantato nei confronti del fallimento. 9 \ Si rileva in ricorso che è il credito del fallito a difettare del requisito della certezza e non certo quello verso il fallito, che, al contrario, è liquido ed esigibile, consistendo in una cessione di credito dotata di data certa e regolarmente sottoscritta dal cedente, dalla cessionaria e dal debitore ceduto: dunque, non ci sarebbero ragioni per escludere la praticabilità della compensazione richiesta. L'AL, inoltre, andrebbe considerata terza creditrice, avendo il proprio diritto di credito una genesi pacificamente estranea alla sua qualità di ex socia della EO EE. Infine, la richiamata sentenza della Cassazione n. 9787 del 25 marzo 2022 non statuisce l'impossibilità di eccepire in compensazione un credito di natura contrattuale con un credito di natura extracontrattuale vantato da una procedura concorsuale: la contraria statuizione del Tribunale del riesame sarebbe, quindi, sfornita di motivazione. 9. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati perché, nel complesso, infondati. 2. Va, innanzi tutto, ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608- 01). Dunque, la motivazione resa dal Tribunale del riesame di Alessandria con l'ordinanza oggi impugnata potrebbe essere cassata solo se apparente, inesistente o talmente incongrua da non far comprendere le ragioni della decisione. 3. Ritiene il Collegio che l'ordinanza de qua non sia in alcun modo riconducibile allo schema patologico ora descritto. L'errore motivazionale stigmatizzato dalla sentenza rescindente, che aveva parlato di "apparenza" della motivazione adottata nell'ordinanza annullata, è stato individuato nell'essersi l'organo del riesame limitato a richiamare, puramente e semplicemente, la relazione ex art. 33 legge fall. e la nota dell'Agenzia delle 10 c Entrate, senza dire nulla del loro contenuto e del perché quel contenuto potesse integrare il fumus del reato in contestazione. Con il provvedimento in esame, il Tribunale di Alessandria ha ottemperato al dictum della Quinta Sezione penale di questa Corte, non solo incorporando brani degli atti d'indagine (relazione del curatore, segnalazione dell'Agenzia delle Entrate), ma anche traendo da essi, con argomentata valutazione, gli elementi capaci di giustificare il fumus commissi de/icti. Del tutto privo di fondamento è, quindi, il rilievo difensivo, espresso nel primo motivo di ricorso, di pretesa violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per assenza di motivazione sul punto. Poco comprensibile, proprio sul piano giuridico, è il secondo motivo di ricorso, con il quale si sostiene l'inutilizzabilità, ai fini del disposto sequestro, di atti d'indagine tacciati di "partigianeria" (come la c.n.r., la relazione del curatore fallimentare, la nota dell'Agenzia delle Entrate), inutilizzabilità che non trova ancoraggio, ovviamente, in alcuna norma di legge vigente. Infondato è il terzo, alluvionale, motivo, articolato in plurimi sottomotivi, con il quale si contesta l'errata applicazione della normativa civilistica in funzione della prospettata effettività del contratto preliminare di compravendita di 700.000 euro più volte menzionato. Diversamente da quanto asserito dalla difesa, il Tribunale del riesame ha ben compreso il tenore della decisione emessa dal Tribunale civile di Alessandria, in cui non si è affatto trattata la questione della simulazione del contratto de quo, atteso che, come già riportato nella superiore esposizione in fatto, la domanda riconvenzionale proposta dalla EO EE in quella sede non venne da essa coltivata dopo la riassunzione del procedimento interrotto per il fallimento. Dunque, nessun giudicato civile aveva accertato la natura simulata o meno della compravendita immobiliare in contestazione. Così come, del tutto correttamente, l'organo del riesame ha ravvisato l'ininfluenza, sul tema della simulazione del contratto, del lodo arbitrale del 19 aprile 2022, osservando come esso non avesse per nulla accertato il carattere esclusivo della responsabilità deii'A.U. AT in relazione al compimento dell'operazione contrattuale in parola, con esplicita esclusione di una corresponsabilità dei soci CC e AL, posto che il Collegio arbitrale non si era affatto pronunciato in merito alla chiamata in causa dei due soci, essendosi ritenuto carente della potestas iudicandi nei loro confronti poiché questi non avevano accettato il differimento del dies a quo per il deposito del lodo concordato con le parti originarie. Altrettanto correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto ininfluenti, sul tema della simulazione contrattuale, le decisioni del giudice tributario, non 11 avendo natura di accertamento la mera delibazione funzionale alla sospensione dell'esecuzione di un avviso di accertamento, così come parimenti ininfluente, proprio per l'oggetto della causa, ha ritenuto la sentenza n. 338/01/23 della Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, in quanto non contenente alcuna statuizione in ordine alla natura simulata o meno dell'operazione contrattuale in questione. L'ampia considerazione degli elementi addotti dalla difesa e i logicamente argomentati rilievi con i quali è stata confutata la prospettazione difensiva inducono ad affermare che il giudice del riesame ha compiuto, nel caso in esame, una valutazione non riconducibile allo schema patologico della motivazione apparente o inesistente o arbitraria. Per le stesse ragioni devono reputarsi infondati gli ultimi tre motivi di ricorso, attinenti al periculum in mora. Quanto all'accordo transattivo con il AT, del tutto correttamente il Tribunale del riesame ha osservato come il fallimento abbia agito nel procedimento penale, costituendosi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, derivanti da reato, aggiungendo che ogni questione relativa alla eventuale solidarietà dei debitori (CC e AL) avrebbe dovuto essere risolta in altra sede. Nello stesso senso, esattamente ha reputato il Tribunale ininfluente sul sequestro conservativo in esame che la AL fosse titolare di un controcredito nei confronti del fallimento, posto che l'eventuale ecce.zione di compensazione sarebbe stata deducibile dalla interessata nell'ambito della procedura concorsuale e non in sede penale. 4. Per le esposte ragioni, i ricorsi vanno rigettati, dal che consegue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta processuali. ricorsi e condanna
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